Articolo 237 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici
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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
Art. 237. Certificato di regolare esecuzione

(art. 208, d.P.R. n. 554/1999) 1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si da' luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso dal direttore dei lavori ed e' confermato dal responsabile del procedimento.
3. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229.
4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235.

((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Entrata in vigore il 19 aprile 2016
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