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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 335/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OCHI Parte_1 C.F._1 vamen zzo Telematico presso il difensore avv. OCHI CARLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
BER iliato in PIAZZA BENAMOZEGH 17 57123 LIVORNO presso il difensore avv. CONTENTO ROBERTA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale in cui la ricorrente ha concluso come segue: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, per i motivi tutti di cui in narrativa,
pagina 1 di 10 IN VIA ISTRUTTORIA perché, previa rimessione della causa sul ruolo, per i motivi tutti di cui sopra (laddove l'Ill.mo sig. Giudice non ritenesse sufficiente la documentazione penale prodotta per disporre l'affidamento esclusivo dei figli e , in via eventuale e Per_1 Per_2 subordinata, ammettere CTU al fine di verificare la capacità genitoriale del e pertanto CP_1 al fine di accertare se abbia le competenze e la stabilità emotiva necessarie per si cura dei figli, accertando la presenza di comportamenti disfunzionali che potrebbero compromettere il benessere dei minori ed in particolare verificare se vi sono disturbi della personalità con un approfondimento psicodiagnostico, nonchè vengano ammesse tutte le istanze istruttorie come richieste con le memorie ritualmente depositate;
NEL MERITO voglia l'Ill.mo Tribunale: A) IN VIA PRELIMINARE, in ragione delle difese e delle produzioni di controparte, in accoglimento dell'istanza ex art. 473 bis p. 36 comma III c.p.c., disporre l'immediato sequestro a tempo indeterminato dell'immobile posto in Livorno Via delle Margherite n. 8 piano 1, (contraddistinto al foglio 47 particella 26 subalterno 601 particelle corrispondenti al catasto terreni del Comune di Livorno al foglio 47 particella 26, rendita 355,06, categoria A/4 classe 3 consistenza vani 5,5 tot. Mq. 89), al fine di veder garantito, per il futuro, l'adempimento degli obblighi di mantenimento da parte del nei confronti dei figli e B) CP_1 Per_1 Per_2
IN SUBORDINE E SEMPRE IN RELIMINARE, te non venga accolta l'autorizzazione al sequestro, rinvenuto il predetto pericolo, in accoglimento dell'istanza ex art. 473 bis p. 36 comma II c.p.c., imporre al di prestare idonea CP_1 garanzia reale e/o personale, invitandolo, ex art. 1179 CC , ad individuare concretamente le garanzie da prestare;
NEL MERITO : C) IN VIA PRINCIPALE: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi con addebito alla parte resistente Sig.
(nato a [...] il [...] C.F. residente Controparte_1 C.F._2 in Livorno Via delle Margherite n. 8); D) assumere, richiamando le ragioni di cui in narrativa, i seguenti provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. : 1) – i coniugi vivranno separati nel rispetto dei limiti di cui alla misura cautelare GIP Dott. Sacquegna 1.0.2024 (termine efficacia 1.4.2026 salvo revoca) e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) – disporre che la sig.ra eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla prole, assumendo tutte le Parte_1 interesse, con assegnazione della casa coniugale (di esclusiva proprietà della sig.ra
che la deterrà a titolo di residenza familiare per lei e per i figli minori e Per_1 Per_2 saranno collocati e domiciliati presso la stessa;
3) – disporre che tutti e rimarranno nella esclusiva disponibilità della sig.ra (tutti gli effetti personali sono Parte_1 stati, dal Sig. già ritirati); 4) – dispor del sig. la CP_1 Controparte_1 corresponsione d gno di mantenimento per i figli nella misura di ro 600,00 ciascuno) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie;
5) – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo devono ritenersi straordinarie le mediche, sportive e scolastiche come da protocollo CNF 2017; 6) – disporre che l'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva e per intero dalla sig.ra 7) Parte_1
– disporre il diritto di visita del padre ai figli in modalità protetta second mi predisposti, nell'interesse superiore dei minori, dai Servizi Sociali che hanno in carico la
pagina 2 di 10 famiglia, con il divieto delle videochiamate salvo che il Servizio Sociale non ritenga di organizzarle in forma protetta, con i limiti e in ragione della misura restrittiva in atto, (GIP Dott. Sacquegna 1.10.2024) di cui si chiede l'adozione dei provvedimenti in conformità, compreso l'obbligo in sede di visita protetta, di differenziare l'orario di arrivo della sig.ra e del Sig. al fine di non farli incontrare;
8) - disporre il diritto di visita della a CP_1 paterna ai nipoti e senza pernotto, programmando Controparte_2 Per_1 Per_2 con il Serviz degli in ss sa della madre Parte_1 compatibilmente e sempre nel rispetto della misura cautelare in atto;
9) – autorizzare la sig.ra al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o dei documenti di identità validi per Parte_1
r i figli e 10) – con vittoria di spese e competenze di lite della Per_1 Per_2 presente causa, oltre us
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha concluso come segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito così disporre, 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) i figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 presso la madre;
3) le telefonate e o video chiamate dei figli con il padre nei tempi e modalità ritenute idonee dal Tribunale;
4) le visite e i tempi di frequentazione del padre con i figli con le modalità e tempistiche ritenute idonee dal Tribunale;
5) stabilire i tempi di frequentazione dei minori e con la nonna paterna signora per due fine settimana Per_1 Per_2 CP_2 alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola fino all'ora di cena e con pernotto in caso di richiesta e desiderio dei minori;
per due settimane -anche di 7 giorni ciascuna e con eventuale intervallo di almeno una settimana - durante le vacanze estive presso l'abitazione della nonna paterna al Monte IO (GR) , 3 giorni di vacanze scolastiche pasquali, 6 giorni durante le vacanze scolastiche natalizie presso l'abitazione della nonna paterna al Monte IO (GR), con alternanza il Natale: 23 -30.12 o il Capodanno 31.1. -6.1; 6) il contributo al mantenimento dei figli da parte del Sig. a favore alla Sig.ra nella misura CP_1 complessiva di euro 600,00 o nella diversa itenuta di giustizia e c partizione delle spese straordinarie documentate al 50 % a carico di entrambi i genitori;
7) l'Assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dalla signora mentre ciascuno dei coniugi si avvarrà delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenut r i figli in ragione del 50 % ; 8) rigettare l'istanza ex art. 473 bis.36 c. II e III c.p.c. in quanto infondate ”.
2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento.
Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione pagina 3 di 10 materiale e spirituale. Le parti conducono vite separate e in due Comuni diversi e la ricorrente ha anche una nuova vita sentimentale.
2.1 Venendo a trattare della domanda di addebito della separazione va ricordato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. n. 2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014).
2.1 La domanda di addebito va accolta. Ed infatti il resistente risulta essere stato già condannato per maltrattamenti in danno alla ricorrente, tenuti nell'ultimo periodo della vita matrimoniale. L'uomo, con serie problematiche di abuso di alcol e psicofarmaci, ha dal 2021 fino alla fine del 2022, quando i coniugi decisero di vivere separati, e pure successivamente, tenuto molteplici condotte maltrattanti nei confronti della moglie, minacciandola di morte, insultandola ripetutamente, anche di fronte ai figli, e facendola vivere in uno stato di prostrazione e paura per sé e i bambini;
il resistente ha avuto comportamenti violenti e aggressivi, perdendo l'autocontrollo nel contesto domestico e scaricando la sua rabbia verso gli oggetti della casa, noncurante del terrore che tali condotte determinavano sui familiari. Tutto ciò trova conferma, oltre che nella sentenza di condanna in atti, nei messaggi di minaccia versati in atti dalla ricorrente, nei verbali delle Forze dell'Ordine intervenute al domicilio delle parti e nelle SIT delle persone sui fatti di causa in sede penale;
peraltro, il resistente non ha contestato tali fatti, ma si è limitato a sostenere, in sede di comparizione personale delle parti, di avere avuto dei comportamenti inadeguati, ma mai violenti fisicamente verso la moglie e i figli.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse pagina 4 di 10 morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). La domanda di affidamento esclusivo proposta dalla ricorrente va accolta. Nel corso del processo è emerso quanto segue: il al momento della CP_1 introduzione del giudizio, a causa dei comportame attanti tenuti dallo stesso verso la moglie, era destinatario di una misura di divieto di avvicinamento alla donna;
in seguito tale misura è stata aggravata con la custodia cautelare in carcere, a causa delle ripetute violazioni da parte del resistente dei divieti contenuti nella misura;
ad oggi l'uomo, dopo un periodo in carcere e poi agli arresti domiciliari presso la madre dello stesso, in altro Comune rispetto a quello di residenza della moglie, è stato condannato alla pena della reclusione per anni due e mesi quattro, con sostituzione della medesima pena con lavori di pubblica utilità, ma con mantenimento della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Livorno, sempre a tutela della moglie. Il tenendo le gravi condotte per cui è stato condannato, non solo ha CP_1 determinato un grave pregiudizio in capo alla moglie, ma anche ai figli, i quali hanno dovuto assistere ai comportamenti svilenti, minacciosi e aggressivi del padre verso la madre, hanno di fatto vissuto anni in cui il clima familiare era tesissimo, come dimostrano anche alcuni messaggi inviati dai vicini della famiglia alla ricorrente;
i bambini hanno subito anche gli stati di ubriachezza del padre, che persino, in una occasione, ha condotto con sé la figlia piccola al mare in stato di evidente alterazione;
inoltre il nei suoi momenti di crisi, non si è mai CP_1 trattenuto dal minacciare di uccid esso o la moglie, pure difronte alla prole ancora in tenera età ( cfr. anche verbali di intervento Forze dell'ordine in atti).
pagina 5 di 10 Appare evidente che tale contegno del anche se volto direttamente solo CP_1 nei confronti della moglie, metta in anche i limiti che lo stesso ha nell'esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto, anche ove il legame affettivo con i figli risulti ancora presente, come sembra dimostrare il buon andamento degli incontri protetti ripresi tra i bambini e il padre ad agosto del 2024, il per un periodo di tempo assolutamente lungo ha dimostrato di CP_1 non ave ollo di sé e di non saper esercitare il suo ruolo genitoriale in modo adeguato, tanto che la madre dei bambini ha dovuto anche chiederne la valutazione da parte di una neuropsichiatra infantile, presso la Stella Maris, stante i segnali di serio disagio psicologico mostrati dai bambini. Tale conclusione, di certo, non può essere superata per il sol fatto che il CP_1 ad oggi svolge con regolarità e con andamento positivo il percorso SERD e quello per uomini maltrattanti attivati in suo favore, in quanto tali risultati, anche se apprezzabili, non danno ancora alcuna prognosi certa su quale sarà la condotta del resistente nel prossimo futuro. A riguardo, va infatti rilevato che il resistente durante il procedimento penale ha avuto un contegno progressivamente sempre più pericoloso verso la moglie, tanto da rendere necessaria l'incarcerazione e ora, malgrado sia stato ammesso ai lavori di pubblica utilità, non può ancora dimorare, in forza della misura cautelare penale, nel territorio dove vive la moglie. Parimenti, l'affidamento condiviso non può essere accordato per il sol fatto che il padre dei bambini, durante il processo, ha avuto un contegno collaborante rispetto alle decisioni, anche sanitarie, prese nell'interesse dei figli. Ed infatti, anche se tale comportamento del dimostra un miglioramento delle sue CP_1 condizioni di salute e equilibrio, deve ritenersi che, fino a quando tali condizioni non si saranno consolidate e il non avrà esaurito con successo i percorsi, CP_1 anche terapeutici, che sta svol bambini meritino un centro decisionale certo e affidabile e non debbano essere esposti ai rischi connessi all'eventuale peggioramento delle condizioni del padre e alla chiusura del procedimento civile di separazione che, comunque, determina durante il suo svolgimento un ruolo di contenimento e di monitoraggio sul nucleo familiare. Tanto premesso i minori sono affidati in via esclusiva alla madre e collocati presso di lei. Quanto alla frequentazione con il padre, i minori potranno continuare a vedere il padre in forma protetta almeno una volta ogni due settimane. I Servizi sociali relazioneranno al GT sede ogni sei mesi sull'andamento degli incontri e, ove i bambini siano ben disposti verso la figura paterna e il continui ad avere CP_1 un contegno adeguato, i Servizi introdurranno anche i in forma assistita con educatore anche all'esterno dai locali dei Servizi stessi. La ricorrente garantirà un contatto telefonico tra il padre e i bambini due volte alla settimana, in orario e modalità che le parti concorderanno con i Servizi sociali pagina 6 di 10 a cui è demandata l'organizzazione degli incontri protetti;
i contatti tra il padre e i bambini comunque dovranno avvenire alla presenza di un adulto che possa controllare il contenuto delle conversazioni tra il padre e i bambini.
Quanto agli incontri con la nonna paterna, che il resistente ha chiesto che vengano regolamentati, va rilevato che tali domande sono inammissibili nel giudizio separativo davanti al Tribunale Ordinario. Gli incontri tra i bambini e la nonna paterna potranno essere concordati, come avvenuto durante nel processo, tra la madre e la nonna stessa, nel rispetto del provvedimento che esclude la frequentazione libera tra i bambini e il padre e dei desideri dei bambini.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
La ricorrente gode di un reddito di circa € 2000 al mese, vive nella casa familiare di sua proprietà per cui paga il mutuo per circa € 700 al mese;
il resistente fino alla introduzione del giudizio aveva un reddito di circa € 2400 al mese, ora invece, in seguito della carcerazione, non ha più lavoro e percepisce la NA per circa € 1400,00 al mese con progressiva diminuzione;
lo stesso, però, è anche titolare di due immobili, uno a Pisa regolarmente locato per € 680,00 al mese, con cui paga la rata del mutuo acceso per l'acquisto di importo pari ad € 780,00, uno a Livorno, adiacente a quello che costituisce la casa familiare, anche esso messo a reddito per un canone mensile di € 680,00 al mese;
il ora vive presso la CP_1 madre e non ha quindi spese di alloggio e non è dat che destinazione abbiano avuto le somme percepite dal resistente a titolo di TFR al momento della fine del rapporto di lavoro.
pagina 7 di 10 In ragione di tali elementi, e in particolare, del fatto che ad oggi, anche se il non lavora, lo stesso ha buone capacità patrimoniali, percepisce la NA CP_1
i da locazione, assume di avere un buon compenso psico-fisico e quindi può riprendere a lavorare, non ha spese di alloggio perché vive dalla madre, e infine, che non partecipa in alcun modo al mantenimento ordinario dei figli in via diretta, appare congruo disporre che il resistente versi a titolo di mantenimento della prole la somma di € 800,00 euro per entrambi i figli ogni mese. Ciò appare congruo anche se si tiene conto del fatto che la ricorrente ha un reddito di circa € 2000,00, ma la stessa deve far fronte da sola al mutuo per circa
€ 720 al mese. L'assegno unico verrà percepito dalla sola ricorrente, mentre le spese straordinarie verranno divise tra le parti al 50% ciascuno;
le spese di mensa dei bambini verranno considerate quale spesa straordinaria da dividere tra le parti al 50%.
6. Infine, quanto alla richiesta di cautela avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis n. 36 cpc, la stessa non può essere accolta. Ed infatti, nel caso in esame, non ricorre alcun elemento da cui trarre il convincimento che il resistente voglia sottrarsi al mantenimento dei figli, anzi lo stesso ha pagato la somma disposta in via provvisoria, ha provveduto al pagamento della mensa scolastica dei minori e ad altre spese connesse al loro mantenimento, come dimostra la documentazione versata in atti dallo stesso resistente, e anche i contratti di locazione degli immobili risultano regolarmente registrati. Tale conclusione non risulta neppure superabile in ragione del fatto che dal conto corrente siano stati prelevati circa € 110.000,00, in quanto tali prelievi CP_3 riguarda o da sempre cointestato tra il resistente e la di lui madre e in cui il non ha mai fatto confluire le di lui entrate e, quindi, il cui saldo CP_1 verosi e è legato a rimesse da parte della madre del e non da CP_1 questo ultimo;
inoltre gli addebiti sono avvenuti nel luglio , quando ancora il giudizio non era ancora iniziato, le parti vivevano separate di fatto, ma ancora nei due appartamenti siti uno difronte all'altro nel medesimo edificio e la decisione di allontanarsi della Zia a casa della madre non era stata presa.
6. Le spese di lite, stante l'esito del procedimento, vanno poste a carico del
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi pagina 8 di 10 e Parte_1 Controparte_1 con addebito a carico del CP_1
Ordina all'Ufficiale di Stato civile di Pisa di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in PISA il giorno 15/09/2018 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 55 parte 2 serie B anno 15/09/2018;
DISPONE CHE
1) i minori siano affidati in via esclusiva alla madre e collocati presso di lei;
2) i minori potranno continuare a vedere il padre in forma protetta almeno una volta ogni due settimane;
i Servizi sociali relazioneranno al GT sede ogni sei mesi sull'andamento degli incontri e, ove i bambini siano ben disposti verso la figura paterna e il continui ad avere un contegno adeguato, i Servizi CP_1 introdurranno contri in forma assistita con educatore anche all'esterno dai locali dei Servizi stessi;
3) la ricorrente garantirà un contatto telefonico tra il padre e i bambini due volte alla settimana, in orario e modalità che le parti concorderanno con i Servizi sociali a cui è demandata l'organizzazione degli incontri protetti;
i contatti tra il padre e i bambini comunque dovranno avvenire alla presenza di un adulto che possa controllare il contenuto delle conversazioni tra il padre e i bambini;
4) il padre verserà entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dalla introduzione del giudizio l'importo di € 800,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario per entrambi i figli;
5) le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi al 50%; le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
pagina 9 di 10 condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che CP_1 liquida anche per la fase cautelare in € 6713,00 oltre accessori come per legge;
Livorno,18/03/2025
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 335/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OCHI Parte_1 C.F._1 vamen zzo Telematico presso il difensore avv. OCHI CARLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
BER iliato in PIAZZA BENAMOZEGH 17 57123 LIVORNO presso il difensore avv. CONTENTO ROBERTA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale in cui la ricorrente ha concluso come segue: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, per i motivi tutti di cui in narrativa,
pagina 1 di 10 IN VIA ISTRUTTORIA perché, previa rimessione della causa sul ruolo, per i motivi tutti di cui sopra (laddove l'Ill.mo sig. Giudice non ritenesse sufficiente la documentazione penale prodotta per disporre l'affidamento esclusivo dei figli e , in via eventuale e Per_1 Per_2 subordinata, ammettere CTU al fine di verificare la capacità genitoriale del e pertanto CP_1 al fine di accertare se abbia le competenze e la stabilità emotiva necessarie per si cura dei figli, accertando la presenza di comportamenti disfunzionali che potrebbero compromettere il benessere dei minori ed in particolare verificare se vi sono disturbi della personalità con un approfondimento psicodiagnostico, nonchè vengano ammesse tutte le istanze istruttorie come richieste con le memorie ritualmente depositate;
NEL MERITO voglia l'Ill.mo Tribunale: A) IN VIA PRELIMINARE, in ragione delle difese e delle produzioni di controparte, in accoglimento dell'istanza ex art. 473 bis p. 36 comma III c.p.c., disporre l'immediato sequestro a tempo indeterminato dell'immobile posto in Livorno Via delle Margherite n. 8 piano 1, (contraddistinto al foglio 47 particella 26 subalterno 601 particelle corrispondenti al catasto terreni del Comune di Livorno al foglio 47 particella 26, rendita 355,06, categoria A/4 classe 3 consistenza vani 5,5 tot. Mq. 89), al fine di veder garantito, per il futuro, l'adempimento degli obblighi di mantenimento da parte del nei confronti dei figli e B) CP_1 Per_1 Per_2
IN SUBORDINE E SEMPRE IN RELIMINARE, te non venga accolta l'autorizzazione al sequestro, rinvenuto il predetto pericolo, in accoglimento dell'istanza ex art. 473 bis p. 36 comma II c.p.c., imporre al di prestare idonea CP_1 garanzia reale e/o personale, invitandolo, ex art. 1179 CC , ad individuare concretamente le garanzie da prestare;
NEL MERITO : C) IN VIA PRINCIPALE: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi con addebito alla parte resistente Sig.
(nato a [...] il [...] C.F. residente Controparte_1 C.F._2 in Livorno Via delle Margherite n. 8); D) assumere, richiamando le ragioni di cui in narrativa, i seguenti provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. : 1) – i coniugi vivranno separati nel rispetto dei limiti di cui alla misura cautelare GIP Dott. Sacquegna 1.0.2024 (termine efficacia 1.4.2026 salvo revoca) e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) – disporre che la sig.ra eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla prole, assumendo tutte le Parte_1 interesse, con assegnazione della casa coniugale (di esclusiva proprietà della sig.ra
che la deterrà a titolo di residenza familiare per lei e per i figli minori e Per_1 Per_2 saranno collocati e domiciliati presso la stessa;
3) – disporre che tutti e rimarranno nella esclusiva disponibilità della sig.ra (tutti gli effetti personali sono Parte_1 stati, dal Sig. già ritirati); 4) – dispor del sig. la CP_1 Controparte_1 corresponsione d gno di mantenimento per i figli nella misura di ro 600,00 ciascuno) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie;
5) – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo devono ritenersi straordinarie le mediche, sportive e scolastiche come da protocollo CNF 2017; 6) – disporre che l'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva e per intero dalla sig.ra 7) Parte_1
– disporre il diritto di visita del padre ai figli in modalità protetta second mi predisposti, nell'interesse superiore dei minori, dai Servizi Sociali che hanno in carico la
pagina 2 di 10 famiglia, con il divieto delle videochiamate salvo che il Servizio Sociale non ritenga di organizzarle in forma protetta, con i limiti e in ragione della misura restrittiva in atto, (GIP Dott. Sacquegna 1.10.2024) di cui si chiede l'adozione dei provvedimenti in conformità, compreso l'obbligo in sede di visita protetta, di differenziare l'orario di arrivo della sig.ra e del Sig. al fine di non farli incontrare;
8) - disporre il diritto di visita della a CP_1 paterna ai nipoti e senza pernotto, programmando Controparte_2 Per_1 Per_2 con il Serviz degli in ss sa della madre Parte_1 compatibilmente e sempre nel rispetto della misura cautelare in atto;
9) – autorizzare la sig.ra al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o dei documenti di identità validi per Parte_1
r i figli e 10) – con vittoria di spese e competenze di lite della Per_1 Per_2 presente causa, oltre us
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha concluso come segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito così disporre, 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) i figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 presso la madre;
3) le telefonate e o video chiamate dei figli con il padre nei tempi e modalità ritenute idonee dal Tribunale;
4) le visite e i tempi di frequentazione del padre con i figli con le modalità e tempistiche ritenute idonee dal Tribunale;
5) stabilire i tempi di frequentazione dei minori e con la nonna paterna signora per due fine settimana Per_1 Per_2 CP_2 alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola fino all'ora di cena e con pernotto in caso di richiesta e desiderio dei minori;
per due settimane -anche di 7 giorni ciascuna e con eventuale intervallo di almeno una settimana - durante le vacanze estive presso l'abitazione della nonna paterna al Monte IO (GR) , 3 giorni di vacanze scolastiche pasquali, 6 giorni durante le vacanze scolastiche natalizie presso l'abitazione della nonna paterna al Monte IO (GR), con alternanza il Natale: 23 -30.12 o il Capodanno 31.1. -6.1; 6) il contributo al mantenimento dei figli da parte del Sig. a favore alla Sig.ra nella misura CP_1 complessiva di euro 600,00 o nella diversa itenuta di giustizia e c partizione delle spese straordinarie documentate al 50 % a carico di entrambi i genitori;
7) l'Assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dalla signora mentre ciascuno dei coniugi si avvarrà delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenut r i figli in ragione del 50 % ; 8) rigettare l'istanza ex art. 473 bis.36 c. II e III c.p.c. in quanto infondate ”.
2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento.
Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione pagina 3 di 10 materiale e spirituale. Le parti conducono vite separate e in due Comuni diversi e la ricorrente ha anche una nuova vita sentimentale.
2.1 Venendo a trattare della domanda di addebito della separazione va ricordato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. n. 2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014).
2.1 La domanda di addebito va accolta. Ed infatti il resistente risulta essere stato già condannato per maltrattamenti in danno alla ricorrente, tenuti nell'ultimo periodo della vita matrimoniale. L'uomo, con serie problematiche di abuso di alcol e psicofarmaci, ha dal 2021 fino alla fine del 2022, quando i coniugi decisero di vivere separati, e pure successivamente, tenuto molteplici condotte maltrattanti nei confronti della moglie, minacciandola di morte, insultandola ripetutamente, anche di fronte ai figli, e facendola vivere in uno stato di prostrazione e paura per sé e i bambini;
il resistente ha avuto comportamenti violenti e aggressivi, perdendo l'autocontrollo nel contesto domestico e scaricando la sua rabbia verso gli oggetti della casa, noncurante del terrore che tali condotte determinavano sui familiari. Tutto ciò trova conferma, oltre che nella sentenza di condanna in atti, nei messaggi di minaccia versati in atti dalla ricorrente, nei verbali delle Forze dell'Ordine intervenute al domicilio delle parti e nelle SIT delle persone sui fatti di causa in sede penale;
peraltro, il resistente non ha contestato tali fatti, ma si è limitato a sostenere, in sede di comparizione personale delle parti, di avere avuto dei comportamenti inadeguati, ma mai violenti fisicamente verso la moglie e i figli.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse pagina 4 di 10 morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). La domanda di affidamento esclusivo proposta dalla ricorrente va accolta. Nel corso del processo è emerso quanto segue: il al momento della CP_1 introduzione del giudizio, a causa dei comportame attanti tenuti dallo stesso verso la moglie, era destinatario di una misura di divieto di avvicinamento alla donna;
in seguito tale misura è stata aggravata con la custodia cautelare in carcere, a causa delle ripetute violazioni da parte del resistente dei divieti contenuti nella misura;
ad oggi l'uomo, dopo un periodo in carcere e poi agli arresti domiciliari presso la madre dello stesso, in altro Comune rispetto a quello di residenza della moglie, è stato condannato alla pena della reclusione per anni due e mesi quattro, con sostituzione della medesima pena con lavori di pubblica utilità, ma con mantenimento della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Livorno, sempre a tutela della moglie. Il tenendo le gravi condotte per cui è stato condannato, non solo ha CP_1 determinato un grave pregiudizio in capo alla moglie, ma anche ai figli, i quali hanno dovuto assistere ai comportamenti svilenti, minacciosi e aggressivi del padre verso la madre, hanno di fatto vissuto anni in cui il clima familiare era tesissimo, come dimostrano anche alcuni messaggi inviati dai vicini della famiglia alla ricorrente;
i bambini hanno subito anche gli stati di ubriachezza del padre, che persino, in una occasione, ha condotto con sé la figlia piccola al mare in stato di evidente alterazione;
inoltre il nei suoi momenti di crisi, non si è mai CP_1 trattenuto dal minacciare di uccid esso o la moglie, pure difronte alla prole ancora in tenera età ( cfr. anche verbali di intervento Forze dell'ordine in atti).
pagina 5 di 10 Appare evidente che tale contegno del anche se volto direttamente solo CP_1 nei confronti della moglie, metta in anche i limiti che lo stesso ha nell'esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto, anche ove il legame affettivo con i figli risulti ancora presente, come sembra dimostrare il buon andamento degli incontri protetti ripresi tra i bambini e il padre ad agosto del 2024, il per un periodo di tempo assolutamente lungo ha dimostrato di CP_1 non ave ollo di sé e di non saper esercitare il suo ruolo genitoriale in modo adeguato, tanto che la madre dei bambini ha dovuto anche chiederne la valutazione da parte di una neuropsichiatra infantile, presso la Stella Maris, stante i segnali di serio disagio psicologico mostrati dai bambini. Tale conclusione, di certo, non può essere superata per il sol fatto che il CP_1 ad oggi svolge con regolarità e con andamento positivo il percorso SERD e quello per uomini maltrattanti attivati in suo favore, in quanto tali risultati, anche se apprezzabili, non danno ancora alcuna prognosi certa su quale sarà la condotta del resistente nel prossimo futuro. A riguardo, va infatti rilevato che il resistente durante il procedimento penale ha avuto un contegno progressivamente sempre più pericoloso verso la moglie, tanto da rendere necessaria l'incarcerazione e ora, malgrado sia stato ammesso ai lavori di pubblica utilità, non può ancora dimorare, in forza della misura cautelare penale, nel territorio dove vive la moglie. Parimenti, l'affidamento condiviso non può essere accordato per il sol fatto che il padre dei bambini, durante il processo, ha avuto un contegno collaborante rispetto alle decisioni, anche sanitarie, prese nell'interesse dei figli. Ed infatti, anche se tale comportamento del dimostra un miglioramento delle sue CP_1 condizioni di salute e equilibrio, deve ritenersi che, fino a quando tali condizioni non si saranno consolidate e il non avrà esaurito con successo i percorsi, CP_1 anche terapeutici, che sta svol bambini meritino un centro decisionale certo e affidabile e non debbano essere esposti ai rischi connessi all'eventuale peggioramento delle condizioni del padre e alla chiusura del procedimento civile di separazione che, comunque, determina durante il suo svolgimento un ruolo di contenimento e di monitoraggio sul nucleo familiare. Tanto premesso i minori sono affidati in via esclusiva alla madre e collocati presso di lei. Quanto alla frequentazione con il padre, i minori potranno continuare a vedere il padre in forma protetta almeno una volta ogni due settimane. I Servizi sociali relazioneranno al GT sede ogni sei mesi sull'andamento degli incontri e, ove i bambini siano ben disposti verso la figura paterna e il continui ad avere CP_1 un contegno adeguato, i Servizi introdurranno anche i in forma assistita con educatore anche all'esterno dai locali dei Servizi stessi. La ricorrente garantirà un contatto telefonico tra il padre e i bambini due volte alla settimana, in orario e modalità che le parti concorderanno con i Servizi sociali pagina 6 di 10 a cui è demandata l'organizzazione degli incontri protetti;
i contatti tra il padre e i bambini comunque dovranno avvenire alla presenza di un adulto che possa controllare il contenuto delle conversazioni tra il padre e i bambini.
Quanto agli incontri con la nonna paterna, che il resistente ha chiesto che vengano regolamentati, va rilevato che tali domande sono inammissibili nel giudizio separativo davanti al Tribunale Ordinario. Gli incontri tra i bambini e la nonna paterna potranno essere concordati, come avvenuto durante nel processo, tra la madre e la nonna stessa, nel rispetto del provvedimento che esclude la frequentazione libera tra i bambini e il padre e dei desideri dei bambini.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
La ricorrente gode di un reddito di circa € 2000 al mese, vive nella casa familiare di sua proprietà per cui paga il mutuo per circa € 700 al mese;
il resistente fino alla introduzione del giudizio aveva un reddito di circa € 2400 al mese, ora invece, in seguito della carcerazione, non ha più lavoro e percepisce la NA per circa € 1400,00 al mese con progressiva diminuzione;
lo stesso, però, è anche titolare di due immobili, uno a Pisa regolarmente locato per € 680,00 al mese, con cui paga la rata del mutuo acceso per l'acquisto di importo pari ad € 780,00, uno a Livorno, adiacente a quello che costituisce la casa familiare, anche esso messo a reddito per un canone mensile di € 680,00 al mese;
il ora vive presso la CP_1 madre e non ha quindi spese di alloggio e non è dat che destinazione abbiano avuto le somme percepite dal resistente a titolo di TFR al momento della fine del rapporto di lavoro.
pagina 7 di 10 In ragione di tali elementi, e in particolare, del fatto che ad oggi, anche se il non lavora, lo stesso ha buone capacità patrimoniali, percepisce la NA CP_1
i da locazione, assume di avere un buon compenso psico-fisico e quindi può riprendere a lavorare, non ha spese di alloggio perché vive dalla madre, e infine, che non partecipa in alcun modo al mantenimento ordinario dei figli in via diretta, appare congruo disporre che il resistente versi a titolo di mantenimento della prole la somma di € 800,00 euro per entrambi i figli ogni mese. Ciò appare congruo anche se si tiene conto del fatto che la ricorrente ha un reddito di circa € 2000,00, ma la stessa deve far fronte da sola al mutuo per circa
€ 720 al mese. L'assegno unico verrà percepito dalla sola ricorrente, mentre le spese straordinarie verranno divise tra le parti al 50% ciascuno;
le spese di mensa dei bambini verranno considerate quale spesa straordinaria da dividere tra le parti al 50%.
6. Infine, quanto alla richiesta di cautela avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis n. 36 cpc, la stessa non può essere accolta. Ed infatti, nel caso in esame, non ricorre alcun elemento da cui trarre il convincimento che il resistente voglia sottrarsi al mantenimento dei figli, anzi lo stesso ha pagato la somma disposta in via provvisoria, ha provveduto al pagamento della mensa scolastica dei minori e ad altre spese connesse al loro mantenimento, come dimostra la documentazione versata in atti dallo stesso resistente, e anche i contratti di locazione degli immobili risultano regolarmente registrati. Tale conclusione non risulta neppure superabile in ragione del fatto che dal conto corrente siano stati prelevati circa € 110.000,00, in quanto tali prelievi CP_3 riguarda o da sempre cointestato tra il resistente e la di lui madre e in cui il non ha mai fatto confluire le di lui entrate e, quindi, il cui saldo CP_1 verosi e è legato a rimesse da parte della madre del e non da CP_1 questo ultimo;
inoltre gli addebiti sono avvenuti nel luglio , quando ancora il giudizio non era ancora iniziato, le parti vivevano separate di fatto, ma ancora nei due appartamenti siti uno difronte all'altro nel medesimo edificio e la decisione di allontanarsi della Zia a casa della madre non era stata presa.
6. Le spese di lite, stante l'esito del procedimento, vanno poste a carico del
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi pagina 8 di 10 e Parte_1 Controparte_1 con addebito a carico del CP_1
Ordina all'Ufficiale di Stato civile di Pisa di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in PISA il giorno 15/09/2018 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 55 parte 2 serie B anno 15/09/2018;
DISPONE CHE
1) i minori siano affidati in via esclusiva alla madre e collocati presso di lei;
2) i minori potranno continuare a vedere il padre in forma protetta almeno una volta ogni due settimane;
i Servizi sociali relazioneranno al GT sede ogni sei mesi sull'andamento degli incontri e, ove i bambini siano ben disposti verso la figura paterna e il continui ad avere un contegno adeguato, i Servizi CP_1 introdurranno contri in forma assistita con educatore anche all'esterno dai locali dei Servizi stessi;
3) la ricorrente garantirà un contatto telefonico tra il padre e i bambini due volte alla settimana, in orario e modalità che le parti concorderanno con i Servizi sociali a cui è demandata l'organizzazione degli incontri protetti;
i contatti tra il padre e i bambini comunque dovranno avvenire alla presenza di un adulto che possa controllare il contenuto delle conversazioni tra il padre e i bambini;
4) il padre verserà entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dalla introduzione del giudizio l'importo di € 800,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario per entrambi i figli;
5) le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi al 50%; le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
pagina 9 di 10 condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che CP_1 liquida anche per la fase cautelare in € 6713,00 oltre accessori come per legge;
Livorno,18/03/2025
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
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