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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 03/11/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 94/2025 promossa da
(c.f./p.iva ), Parte_1 P.IVA_1
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti CONSOLONI FABRIZIO e MOSCHENI MASSIMO contro
(c.f./p.iva Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. DIMA ROSARIO P.IVA_2
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso 7 2 25 chiedevano: Parte_1 Parte_2
In via preliminare
Sospendersi la provvisoria esecutività dell'ordinanzaingiunzione opposta ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del d. Lgs. 150/2011, attesa la fondatezza ravvisabile prima facie dell'opposizione.
Nel merito
Per le ragioni esposte in narrativa, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da ciascuno degli opponenti, nelle rispettive qualità e posizioni dedotte nell'Ordinanza, a favore di parte opposta per le causali dedotte ed indicate nell'Ordinanza medesima.
pagina 1 di 3 In ogni caso, revocarsi e/o dichiararsi la nullità e/o annullarsi l'Ordinanza ingiunzione opposta nonché i sottostanti e presupposti atti e tutte le sottostanti pretese nei confronti di parte opponente, assolvendola da tutte le pretese avversarie, ivi incluse quelle che saranno mosse in sede di giudizio, dichiarandosi in ogni caso la carenza di accertamento e di sussistenza dei presupposti di responsabilità per l'applicazione delle sanzioni comminate agli opponenti nelle qualità dedotte in capo a ciascuno di essi e che nulla è dovuto dagli opponenti medesimi per le ragioni e le pretese ex adverso svolte.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, ridursi congruamente la sanzione applicata tenuto conto dell'entità della stessa, la gravità della violazione;
In via istruttoria
Riservata ogni istanza in esito all'esame delle avverse difese, ex Art. 420 V comma cpc.
In ogni caso
Spese e competenze rifuse.
Si costituiva , così Controparte_1 Controparte_2
concludendo:
In via preliminare: - Rigettare l'istanza di sospensione per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito: - rigettare l'opposizione ex adverso sollevata, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale, confermando l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
- condannare controparte alla refusione delle spese di lite.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale ed infine decisa con provvedimento 4 10 25.
L'opposizione merita accoglimento.
Si osserva che nell'ordinanza impugnata viene violato il principio della responsabilità personale, sancito all'art. 3 della legge 689/81.
Solo la persona fisica può essere, invero, considerata responsabile della violazione amministrativa e solo nei suoi confronti può essere irrogata la relativa sanzione.
pagina 2 di 3 La persona giuridica rispetto alla quale l'autore si trovi in rapporto organico può essere chiamata a rispondere dell'obbligazione sanzionatoria esclusivamente in via solidale.
Nell'impianto della ordinanza qui in esame, per contro, viene indicato quale Parte_2
responsabile in solido, mentre viene individuata quale autore della violazione la società
[...]
destinataria della sanzione. Parte_1
Si tratta, in realtà, di un vizio non solo meramente formale, in quanto non viene indicata con precisione la persona fisica che avrebbe commesso la violazione nel concreto.
Se trattasi in effetti di non emerge con chiarezza dal verbale e dalla ordinanza Parte_2
ingiunzione in oggetto, né viene dettagliatamente indicata la condotta che ha portato alla violazione, di talchè non risulta, in ultima analisi, rispettato il principio di personalità della responsabilità amministrativa, sancito all'art. 3 cit.
Per tali motivi l'ordinanza ingiunzione in argomento viene revocata con conseguente statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
revoca l'ordinanza ingiunzione opposta, condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, liquidate in euro
11.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge ed oltre ad euro 786,00 per anticipazioni e successive.
Sondrio, 3 11 25
Il Giudice
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 94/2025 promossa da
(c.f./p.iva ), Parte_1 P.IVA_1
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti CONSOLONI FABRIZIO e MOSCHENI MASSIMO contro
(c.f./p.iva Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. DIMA ROSARIO P.IVA_2
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso 7 2 25 chiedevano: Parte_1 Parte_2
In via preliminare
Sospendersi la provvisoria esecutività dell'ordinanzaingiunzione opposta ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del d. Lgs. 150/2011, attesa la fondatezza ravvisabile prima facie dell'opposizione.
Nel merito
Per le ragioni esposte in narrativa, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da ciascuno degli opponenti, nelle rispettive qualità e posizioni dedotte nell'Ordinanza, a favore di parte opposta per le causali dedotte ed indicate nell'Ordinanza medesima.
pagina 1 di 3 In ogni caso, revocarsi e/o dichiararsi la nullità e/o annullarsi l'Ordinanza ingiunzione opposta nonché i sottostanti e presupposti atti e tutte le sottostanti pretese nei confronti di parte opponente, assolvendola da tutte le pretese avversarie, ivi incluse quelle che saranno mosse in sede di giudizio, dichiarandosi in ogni caso la carenza di accertamento e di sussistenza dei presupposti di responsabilità per l'applicazione delle sanzioni comminate agli opponenti nelle qualità dedotte in capo a ciascuno di essi e che nulla è dovuto dagli opponenti medesimi per le ragioni e le pretese ex adverso svolte.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, ridursi congruamente la sanzione applicata tenuto conto dell'entità della stessa, la gravità della violazione;
In via istruttoria
Riservata ogni istanza in esito all'esame delle avverse difese, ex Art. 420 V comma cpc.
In ogni caso
Spese e competenze rifuse.
Si costituiva , così Controparte_1 Controparte_2
concludendo:
In via preliminare: - Rigettare l'istanza di sospensione per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito: - rigettare l'opposizione ex adverso sollevata, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale, confermando l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
- condannare controparte alla refusione delle spese di lite.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale ed infine decisa con provvedimento 4 10 25.
L'opposizione merita accoglimento.
Si osserva che nell'ordinanza impugnata viene violato il principio della responsabilità personale, sancito all'art. 3 della legge 689/81.
Solo la persona fisica può essere, invero, considerata responsabile della violazione amministrativa e solo nei suoi confronti può essere irrogata la relativa sanzione.
pagina 2 di 3 La persona giuridica rispetto alla quale l'autore si trovi in rapporto organico può essere chiamata a rispondere dell'obbligazione sanzionatoria esclusivamente in via solidale.
Nell'impianto della ordinanza qui in esame, per contro, viene indicato quale Parte_2
responsabile in solido, mentre viene individuata quale autore della violazione la società
[...]
destinataria della sanzione. Parte_1
Si tratta, in realtà, di un vizio non solo meramente formale, in quanto non viene indicata con precisione la persona fisica che avrebbe commesso la violazione nel concreto.
Se trattasi in effetti di non emerge con chiarezza dal verbale e dalla ordinanza Parte_2
ingiunzione in oggetto, né viene dettagliatamente indicata la condotta che ha portato alla violazione, di talchè non risulta, in ultima analisi, rispettato il principio di personalità della responsabilità amministrativa, sancito all'art. 3 cit.
Per tali motivi l'ordinanza ingiunzione in argomento viene revocata con conseguente statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
revoca l'ordinanza ingiunzione opposta, condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, liquidate in euro
11.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge ed oltre ad euro 786,00 per anticipazioni e successive.
Sondrio, 3 11 25
Il Giudice
pagina 3 di 3