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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 21 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 217/2024
TRA
, (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.03.1983 e res.de a Trebisacce in Viale della Libertà nr. 205, elett.te dom.ta in Trebisacce
(CS) in via A. Lutri n. 147, presso lo studio dell'Avv. Mariateresa Petta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirella Arlotta, in virtù di procura generale alle liti per atto del notar
[...]
di Roma, Rep. 80974 del 21.7.2015, elettivamente domiciliato in Castrovillari Per_1 presso gli uffici dell'istituto;
RESISTENTE
E
, (p.i. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentate pro tempore, con sede in Roma alla Via G. Grezar n°14, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla via Castaldo n.64, presso lo studio dell'avv. Daniela
Vicidomini, giusta procura in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17.1.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - documento Nr. 03476202300000010000 notificatogli in data 20.10.2023. In particolare, limitava la propria opposizione ai seguenti avvisi di addebito:
1) Avviso di addebito n. 33420160002158285000 presuntivamente notificata in data
26.03.2019 di € 2.720,75 – Ente creditore sede di RO Calabro – afferente a CP_3 contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntivi relativi all'annualità
d'imposta 2015;
2) Avviso di addebito n. 33420160005180381000 presuntivamente notificata in data
26.03.2019 di € 2.694,90 – Ente creditore sede di RO Calabro – afferente a CP_3 contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntivi relativi all'annualità
d'imposta 2015;
3) Avviso di addebito n. 33420170003216145000 presuntivamente notificata in data
26.03.2019 di € 5.411,01 – Ente creditore sede di RO Calabro – afferente a CP_3 contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntivi relativi all'annualità
d'imposta 2016;
4) Avviso di addebito n. 33420180002536319000 presuntivamente notificata in data
29.10.2019 di € 3.999,79 - Ente creditore sede di RO Calabro – afferente a CP_3
contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntivi relativi all'annualità
d'imposta 2017;
5) Avviso di addebito n. 33420180006994958000 presuntivamente notificata in data
29.10.2019 di € 2.602,22 - Ente creditore sede di RO Calabro – afferente a CP_3
contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntivi relativi all'annualità
d'imposta 2017/2018.
Eccepiva, in particolare, “l'impossibilità dell'iscrizione ipotecaria” per essere il bene oggetto della stessa di proprietà di altri soggetti oltre alla ricorrente.
Sottolineava, inoltre, l'omessa notifica degli atti presupposti e, in ogni caso, il maturare della prescrizione, sia precedente alla formazione dei titoli che successivamente.
Si costituivano in giudizio sia l'agente della riscossione che l' , i quali resistevano alle CP_3
domande della ricorrente con varie argomentazioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, all'odierna udienza, sentite le conclusioni delle parti, la controversia viene decisa.
***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla legittimazione passiva dei resistenti.
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Controparte_2
di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria, atto emesso dall' cui è demandata la CP_4 fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
2. Sulla qualificazione della domanda.
Sempre in via preliminare, si ritiene opportuno richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256:
"13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del
2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi
o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016;
n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass.
n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi
5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis
c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del
1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del
2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
"laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala
Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni
e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti
(nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione
a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: "Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando
l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615
c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata";
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che "In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione" (cfr. anche Cass., sez. 6 n.
14135 del 2019)".
Ciò posto, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, la ricorrente, impugnando il provvedimento indicato sopra, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U,
Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione
a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n.
24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 17.1.2024, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617
c.p.c., dalla notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria avvenuta in data
20.10.2023 (cfr. relata notifica in allegati . CP_4
Pure risulta tardiva e, dunque, inammissibile la domanda, proposta in funzione
'recuperatoria', essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, risalente al 20.10.2023 (cfr. relata di notifica in allegati alla data CP_4
del deposito del ricorso giudiziale effettuato il 17.1.2024.
Si deve rilevare, allora, che dalla data del 20.10.2023 la ricorrente era in grado di far valere le proprie ragioni in relazione ai pretesi vizi notificatori relativi agli avvisi per i quali vi era stata iscrizione ipotecaria e che, non avendo agito tempestivamente, il ricorso deve considerarsi improcedibile.
Va ben inteso che in questo caso non si tratta di opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria, ma di opposizione all'esecuzione, ossia di azione di accertamento negativo avverso gli avvisi con termine recuperatorio di quello asseritamente non consumatosi in ragione dell'invalidità della notificazione (Cass.civ.Sez. L, Sentenza n. 29294 del 12/11/2019, Rv. 655707 011). Di talché non sarebbe ragionevole porre in condizioni più favorevoli il soggetto che non ha ricevuto rituale notificazione dell'avviso di addebito rispetto a colui che, destinatario di valida sua notificazione, è soggetto al termine decadenziale ex art. 24 comma 5 d.l.vo n.46 del 1999 (richiamato dalla disciplina in tema di riscossione mediante avviso di addebito. 30 d.l. n.78 del 2010; in termini: Cass.civ. Sez. L, Sentenza n. 8198 del 22/03/2023, Rv. 667144 01).
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
La doglianza è infondata.
Non risulta infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive.
Ed infatti, non essendo più contestabile per tardività che la notifica sia avvenuta in nel corso del 2019, non risulta spirato il termine di prescrizione quinquennale previsto, stante la notifica del provvedimento impugnato avvenuta in data 20.10.2023, e ciò anche senza considerare le sospensioni dei termini prescrizionali previste dalla normativa emergenziale.
3. Sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Con riferimento alla sollevata eccezione di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per essere il bene oggetto di ipoteca di proprietà di più soggetti, deve evidenziarsi l'infondatezza della stessa.
Come è noto, infatti, la circostanza della comproprietà di un bene non impedisce che il creditore proceda ad iscrivere ipoteca per la quota di proprietà del debitore, senza, pertanto, intaccare il diritto di proprietà di soggetti estranei al rapporto sottostante.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite i favore delle controparti costituite, che liquida in € 1.000,00 oltre IVA e Cpa come per legge per ogni resistente.
Castrovillari, 21-1-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 21 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 217/2024
TRA
, (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.03.1983 e res.de a Trebisacce in Viale della Libertà nr. 205, elett.te dom.ta in Trebisacce
(CS) in via A. Lutri n. 147, presso lo studio dell'Avv. Mariateresa Petta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirella Arlotta, in virtù di procura generale alle liti per atto del notar
[...]
di Roma, Rep. 80974 del 21.7.2015, elettivamente domiciliato in Castrovillari Per_1 presso gli uffici dell'istituto;
RESISTENTE
E
, (p.i. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentate pro tempore, con sede in Roma alla Via G. Grezar n°14, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla via Castaldo n.64, presso lo studio dell'avv. Daniela
Vicidomini, giusta procura in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17.1.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - documento Nr. 03476202300000010000 notificatogli in data 20.10.2023. In particolare, limitava la propria opposizione ai seguenti avvisi di addebito:
1) Avviso di addebito n. 33420160002158285000 presuntivamente notificata in data
26.03.2019 di € 2.720,75 – Ente creditore sede di RO Calabro – afferente a CP_3 contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntivi relativi all'annualità
d'imposta 2015;
2) Avviso di addebito n. 33420160005180381000 presuntivamente notificata in data
26.03.2019 di € 2.694,90 – Ente creditore sede di RO Calabro – afferente a CP_3 contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntivi relativi all'annualità
d'imposta 2015;
3) Avviso di addebito n. 33420170003216145000 presuntivamente notificata in data
26.03.2019 di € 5.411,01 – Ente creditore sede di RO Calabro – afferente a CP_3 contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntivi relativi all'annualità
d'imposta 2016;
4) Avviso di addebito n. 33420180002536319000 presuntivamente notificata in data
29.10.2019 di € 3.999,79 - Ente creditore sede di RO Calabro – afferente a CP_3
contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntivi relativi all'annualità
d'imposta 2017;
5) Avviso di addebito n. 33420180006994958000 presuntivamente notificata in data
29.10.2019 di € 2.602,22 - Ente creditore sede di RO Calabro – afferente a CP_3
contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntivi relativi all'annualità
d'imposta 2017/2018.
Eccepiva, in particolare, “l'impossibilità dell'iscrizione ipotecaria” per essere il bene oggetto della stessa di proprietà di altri soggetti oltre alla ricorrente.
Sottolineava, inoltre, l'omessa notifica degli atti presupposti e, in ogni caso, il maturare della prescrizione, sia precedente alla formazione dei titoli che successivamente.
Si costituivano in giudizio sia l'agente della riscossione che l' , i quali resistevano alle CP_3
domande della ricorrente con varie argomentazioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, all'odierna udienza, sentite le conclusioni delle parti, la controversia viene decisa.
***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla legittimazione passiva dei resistenti.
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Controparte_2
di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria, atto emesso dall' cui è demandata la CP_4 fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
2. Sulla qualificazione della domanda.
Sempre in via preliminare, si ritiene opportuno richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256:
"13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del
2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi
o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016;
n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass.
n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi
5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis
c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del
1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del
2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
"laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala
Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni
e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti
(nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione
a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: "Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando
l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615
c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata";
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che "In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione" (cfr. anche Cass., sez. 6 n.
14135 del 2019)".
Ciò posto, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, la ricorrente, impugnando il provvedimento indicato sopra, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U,
Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione
a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n.
24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 17.1.2024, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617
c.p.c., dalla notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria avvenuta in data
20.10.2023 (cfr. relata notifica in allegati . CP_4
Pure risulta tardiva e, dunque, inammissibile la domanda, proposta in funzione
'recuperatoria', essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, risalente al 20.10.2023 (cfr. relata di notifica in allegati alla data CP_4
del deposito del ricorso giudiziale effettuato il 17.1.2024.
Si deve rilevare, allora, che dalla data del 20.10.2023 la ricorrente era in grado di far valere le proprie ragioni in relazione ai pretesi vizi notificatori relativi agli avvisi per i quali vi era stata iscrizione ipotecaria e che, non avendo agito tempestivamente, il ricorso deve considerarsi improcedibile.
Va ben inteso che in questo caso non si tratta di opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria, ma di opposizione all'esecuzione, ossia di azione di accertamento negativo avverso gli avvisi con termine recuperatorio di quello asseritamente non consumatosi in ragione dell'invalidità della notificazione (Cass.civ.Sez. L, Sentenza n. 29294 del 12/11/2019, Rv. 655707 011). Di talché non sarebbe ragionevole porre in condizioni più favorevoli il soggetto che non ha ricevuto rituale notificazione dell'avviso di addebito rispetto a colui che, destinatario di valida sua notificazione, è soggetto al termine decadenziale ex art. 24 comma 5 d.l.vo n.46 del 1999 (richiamato dalla disciplina in tema di riscossione mediante avviso di addebito. 30 d.l. n.78 del 2010; in termini: Cass.civ. Sez. L, Sentenza n. 8198 del 22/03/2023, Rv. 667144 01).
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
La doglianza è infondata.
Non risulta infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive.
Ed infatti, non essendo più contestabile per tardività che la notifica sia avvenuta in nel corso del 2019, non risulta spirato il termine di prescrizione quinquennale previsto, stante la notifica del provvedimento impugnato avvenuta in data 20.10.2023, e ciò anche senza considerare le sospensioni dei termini prescrizionali previste dalla normativa emergenziale.
3. Sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Con riferimento alla sollevata eccezione di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per essere il bene oggetto di ipoteca di proprietà di più soggetti, deve evidenziarsi l'infondatezza della stessa.
Come è noto, infatti, la circostanza della comproprietà di un bene non impedisce che il creditore proceda ad iscrivere ipoteca per la quota di proprietà del debitore, senza, pertanto, intaccare il diritto di proprietà di soggetti estranei al rapporto sottostante.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite i favore delle controparti costituite, che liquida in € 1.000,00 oltre IVA e Cpa come per legge per ogni resistente.
Castrovillari, 21-1-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone