Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 590 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(c. f./p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Fortina, presso il cui studio - in Milano alla piazza Castello 24 - è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), quale titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alemanno Damiano Cavalera, presso il cui studio - in Alliste (LE), alla via Vecchia Gallipoli n. 58 – è elettivamente domiciliato in virtù di mandato in atti
APPELLATO
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(c.f./p.iva , Controparte_2 P.IVA_2
in persona del socio accomandatario (c.f. ), rappresentata e CP_2 CodiceFiscale_2
difesa dall'avv. Alemanno Damiano Cavalera, presso il cui studio - in Alliste (LE), alla via Vecchia
Gallipoli n. 58 – è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATO
E DI
1
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Zompì, presso il cui studio - in C.F._4
Taviano, al viale Stazione n. 26 – sono elettivamente domiciliati in virtù di mandato in atti
APPELLATI
All'udienza del 20.9.2023, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni con memorie depositate entro il termine concesso, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Lecce con la sentenza impugnata n. 3493/2019 del 11 Parte novembre 2019, depositata in pari data: “Con atto di citazione del 01 ottobre 2016, la ER Parte_1
conveniva in giudizio la società il sig. il sig.
[...] Controparte_2 CP_1 CP_3
e la sig.ra al fine di vedere accertata e dichiarata la illeicità dello sversamento dei cumuli di
[...] Controparte_4
tufo sulla stradone per cui è causa e conseguentemente sentirli condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043
e/o 2598 terzo comma.
Deduceva la società attrice di essere comodataria di un immobile di proprietà dei sigg. ( socio fondatore Controparte_3
di e , i quali lo avevano a sua volta donato alla figlia , moglie, a sua volta, di Pt_1 Controparte_4 CP_5
di essere una piccola realta nel settore agroalimentare e di aver notevolmente sviluppato, negli ultimi anni, CP_2
il proprio fatturato, intaccando il mercato dei sigg. e che, la mattina del 21 settembre 2015, si Pt_1 CP_2
erano presentanti, sulla strada adiacente il capannone oggetto di comodato, i germani i quali avevano ordinato, a CP_2
tale , di spargere sulla strada due cumuli di materiale inerte impedendone la percorribilità; che l'uso di detta Persona_1
strada aveva importanza rilevante per la azienda, in quanto consentiva ai veicoli di grossa stazza, che accedevano all'area scoperta di pertinenza del capannone di potervi uscire senza essere costretti a eseguire complicate manovre.
Con comparsa di risposta del 25 gennaio 2017, si costituiva in giudizio la società per eccepire il proprio difetto CP_2
di legittimazione passiva e enel merito per chiedere il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto:
Con comparsa di risposta del 18 gennaio 2017, si costituiva in giudizio i sigg.ri e Controparte_3 Controparte_4
per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito per chiedere il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto:
2 Con comparsa di risposta del 25 gennaio 2017, si costituiva in giudizio il sig. per eccepire il proprio difetto Parte_3
di legittimazione passiva e nel merito per chiedere il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto:
Espletate le prove orali, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.”
Con la suddetta sentenza n. 3493/2019, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda, così motivando:
“Preliminarmente occorre decidere in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti. Sul punto occorre premettere che la disciplina della concorrenza sleale invocata da parte attrice è nata come normativa di classe
(imprenditoriale), e la qualifica di imprenditore è considerata, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, presupposto necessario per accedervi;
oltre alla circostanza che gli imprenditori coinvolti debbano essere in rapporto di concorrenza. ….
La disciplina della concorrenza sleale può essere, pertanto, estesa anche a soggetti terzi laddove, pur non in presenza di atti di concorrenza sleale compiuti da un imprenditore, siano gli stessi atti riconducibili ad egli poiché posti in essere da soggetti terzi nel suo interesse. Per cui sarà configurabile quale illecito concorrenziale anche la fattispecie in cui l'atto lesivo del diritto venga compiuto da un soggetto (il c.d. "terzo interposto") che, pur non possedendo i necessari requisiti soggettivi (cioè non è imprenditore né, quindi, in concorrenza con il danneggiato), «agisce per conto di (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, nel qual caso il terzo va legittimamente ritenuto responsabile» (Cass. 17459/2007). Il soggetto terzo, per essere coinvolto, si deve trovare comunque «in una relazione di interessi comuni con l'imprenditore avvantaggiato» e potrà essere «ritenuto responsabile in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta» (Cass.
6117/2006; Tribunale di Milano 30.4.2008). In questo mutato contesto l'espressione "chiunque", di cui all'art. 2598
c.c., può essere correlata al disposto dall'art. 2598, n. 3 che consente di imputare l'illecito concorrenziale anche a quell'imprenditore concorrente che non abbia posto in essere direttamente (ma indirettamente, Cass. 14793/2008) la condotta lesiva;
quindi, indirettamente, si è trovato nella situazione in cui esiste con il terzo «una particolare relazione per effetto della quale» l'attività di quest'ultimo «deve ritenersi svolta anche nell'interesse del concorrente, pur non essendo richiesto un pactum sceleris e neppure che la condotta venga attuata o deliberata da entrambi» (Cass. 5375/2001; C.
13623/1991; T. Trento 7.12.1999).
Cio premesso, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle parti convenute è fondata.
Nel corso dell'istruttoria è emerso che l'atto di concorrenza sleale lamentato da parte attrice è stato eseguito su incarico del sig. ….. E' pacifico che il sig. non svolge alcun attività imprenditoriale né dagli Controparte_3 Controparte_3
atti di causa è emersa una sua complicità con la società concorrente. L'esistenza di un rapporto di parentale tra il CP_3
e on è di per sé sufficiente a ritenere che l'attiva lesiva è stata svolta nell'interesse della società concorrente. Accertata CP_2
3 la inammissibilità della domanda di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 .c.c., occorre decidere in ordine alla responsabilità aquiliana invocata in subordine dalla . Parte_1
Invero, a norma dell'art. 2043 c.c. la responsabilità civile e la relativa obbligazione risarcitoria richiede la presenza di alcuni elementi o presupposti: il fatto;
l'elemento soggettivo;
un danno qualificabile come ingiusto e il nesso causale tra il fatto illecito e il danno. La prova di tali elementi costitutivi è a carico della parte danneggiata che lamenta di aver subito un danno. E', dunque, onere della parte danneggiata provare il danno ingiusto, il nesso eziologico e l'elemento soggettivo.
La non ha assolto al proprio onere probatorio. Non vi è, infatti, prova del danno subito dalla società attrice.” Pt_1
Parte Avverso detta sentenza, la ER. ha proposto appello, cui hanno resistito gli odierni appellati
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 20.9.2023, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A- In ordine logico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. c.p.c. sollevata dall'appellato CP_2
La doglianza è infondata per i motivi che seguono.
La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità, in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L. n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere le censure mosse.
Va ora esaminato l'appello.
B. I motivi di appello vengono trattati congiuntamente per la loro stretta connessione.
4 Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce “A. SUI FATTI OGGETTO DI CAUSA”.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante deduce “B. SUI MOTIVI PER I QUALI SI
CHIEDE LA RIFORMA DELLA SENTENZA
◦ B.
1. ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI DI DIRITTO
DISCIPLINANTI LA CONCORRENZA SLEALE
◦ B.
2. SULL'OMESSO ESAME E VALUTAZIONE DELLE PROVE ALLEGATE E DELLE
RISULTANZE TESTIMONIALI E SUL COMPORTAMENTO DI CONCORRENZA SLEALE
POSTO IN ESSERE DAI CONVENUTI
◦ B.
3. SULL'ERRATO GIUDIZIO DI INSUSSISTENZA DI RESPONSABILITÀ AQUILIANA E
SULL'OMESSA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIME CURE DI FATTI NON
CONTESTATI DA PARTE CONVENUTA”
I motivi sono infondati.
La Corte ritiene di applicare il principio della ragione più liquida e, sovvertendo l'ordine logico-giuridico delle questioni da esaminare, di valutare dapprima la questione della prova del danno.
Come evidenziato chiaramente dalla Corte di Cassazione, infatti, "il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. civ., sez. I. 16.04.2018, n. 9370).
Innanzitutto, si sottolinea che si ha concorrenza sleale quando un'impresa, nell'ambito del mercato, adotta comportamenti che violano le regole della correttezza professionale, danneggiando i concorrenti o il sistema economico nel suo complesso. Tuttavia, per qualificare un comportamento come concorrenza sleale è necessario dimostrare che esso abbia effettivamente inciso negativamente sul mercato o abbia leso gli interessi economici del concorrente.
Il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere
5 autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito (per tutte: Cass. 26 marzo 2009, n. 7306; Cass. 23 dicembre 2015, n. 25921).
In sostanza, deve essere evidenziato e provato il nesso causale tra il comportamento qualificato come concorrenza sleale e il danno subito;
nella fattispecie la non ha provato come lo sversamento Pt_1
del materiale sulla strada abbia inciso negativamente sulla propria attività economica.
L'unica prova addotta è la difficoltà di manovra dei camion o una maggiore perdita di tempo nello scaricare le merci, il tutto solo per il periodo di quattro mesi.
Non da ultimo va anche considerato che il transito è stato negato su una strada privata di esclusiva proprietà del sig. . CP_3
Né si può fare ricorso alla liquidazione in via equitativa, sul punto, la Cassazione civile sez. VI,
18/02/2021, n.4255, così si è espressa: “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa sicchè esso, da un lato, è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile,
o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro, non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (per tutte: Cass. 12 ottobre 2011, n. 20990; Cass. 22 febbraio 2018, n. 4310). Analogo principio trova applicazione, per quanto qui interessa, in tema di concorrenza sleale, essendosi affermato, con specifico riguardo agli illeciti di cui all'art. 2598 c.c., che solo la dimostrazione dell'esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione (Cass. 26 marzo 2009, n. 7306, cit.; Cass. 23 dicembre 2015, n. 25921, cit.).”
Alcuna prova in merito è stata fornita dall'odierno appellante.
Tutto quanto argomentato si richiama anche in riferimento alla doglianza sollevata dall'appellante in merito al mancato accoglimento della domanda subordinata di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.; la corte concorda con la decisione del primo giudice: “Invero, a norma dell'art. 2043 c.c. la responsabilità civile e la relativa obbligazione risarcitoria richiede la presenza di alcuni elementi o presupposti: il fatto;
l'elemento soggettivo;
un danno qualificabile come ingiusto e il nesso causale tra il fatto illecito e il danno. La prova di tali elementi costitutivi è a carico della parte danneggiata che lamenta di aver subito un danno. E', dunque, onere della parte danneggiata provare il danno ingiusto, il nesso eziologico e l'elemento soggettivo. La non ha assolto al proprio onere probatorio. Non vi Pt_1
è, infatti, prova del danno subito dalla società attrice. E' pacifico che il materiale inerte – tufo – fu scaricato lungo lo
6 stradone di cui in oggetto in data 21 settembre 2015 rendendo lo stesso intransitabile solo per un paio di settimane – vedi
.
Risulta, altresì, pacifico che la sede della società attrice era dotata di un ingresso principale su via Longa della larghezza di mt. 8/10.
Ne consegue che la temporanea non agibilità dell'accesso retrostante per cui è causa non ha determinato un danno patrimoniale alla azienda, semmai un mero disagio derivante da eventuali manovre all'interno per consentire l'uscita degli automezzi.”
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata.
Le spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Lecce n. 3493/2019 del 11 novembre 2019, depositata in pari data, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio così liquidate:
- € 2.500,00 per compensi in favore di oltre rimborso spese Controparte_2
generali, IVA e CAP come per legge;
- € 2.500,00 per compensi in favore di oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come CP_1
per legge;
- € 2.500,00 per compensi in favore di e oltre rimborso spese Controparte_4 Controparte_3
generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 8.4.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
7 (avv. Clemi Tinto)
(dott. Maurizio Petrelli)
8