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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 26/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 118/2023 vertente
TRA
P.IV , in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 P.IV_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 166, presso lo studio dell'avv.
Dionesalvi Salvatore, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
e
, C.F.: , e CP_1 C.F._1 CP_2
, C.F.: , elettivamente domiciliati in Nocera Terinese,
[...] C.F._2
via Santa Caterina n. 162, presso lo studio dell'avv. Fernanda Gigliotti, che li rappresenta e difende giusto mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI
pagina 1 di 7 OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore proponeva opposizione all'esecuzione deducendo che: “In data 19 Gennaio
2023 è stato notificato all'esponente, dopo solo 7 giorni dal precedente atto di precetto, notificato anch'esso via pec in data 12.01.2023, un nuovo atto di precetto rinnovato
(All.1) per l'importo complessivo di € 43.768,75 ad istanza dei creditori e CP_1
” ed ancora “Tutto ciò premesso e ritenuto, con il presente atto di citazione CP_2
in opposizione a precetto rinnovato, per come rappresentata e difesa, impugna Pt_1
e contesta quanto contenuto nell'atto di precetto rinnovato per le seguenti osservazioni logico giuridiche, che ne determinano, a giudizio di questa difesa, la nullità dell'atto, ovvero i creditori e non hanno diritto a procedere CP_1 Controparte_2
ad esecuzione forzata, poiché l'atto di precetto in rinnovazione, notificato in data
19.01.2023 ad è nullo e viola i requisiti di legge di cui agli artt. 480 e 481 cpc Pt_1
per le seguenti ragioni logico -giuridiche”.
Affermava l'opponente che: “Nel caso in esame si osserva all'Ecc.mo Tribunale adito che parte creditrice, sulla base dello stesso titolo esecutivo a distanza di soli 7 giorni dopo aver notificato ad in data 12.02.2023 un atto di precetto su sentenza, Pt_1
ritualmente opposto in data 18.01.2023, presso il Tribunale Paola, assegnato al Giudice
Torretta, recante il numero di Ruolo Generale 87/2023 con udienza fissata al
06.12.2023 (All.2.3), dopo pochi giorni, ovvero in data 19.01.2023, senza aspettare lo spirare del termine dei 90 giorni dal primo atto di precetto notificato, ha autonomamente notificato via Pec un secondo atto di precetto rinnovato, sebbene il primo non fosse perento” ed ancora “Nel caso in esame, il vulnus è che parte creditrice doveva aspettare la scadenza del primo atto di precetto notificato il 12.01.2023, ovvero attendere la data del 12.04.2023 prima di procedere a notificare ad un nuovo Pt_1
pagina 2 di 7 atto di precetto in rinnovazione, per come ha illegittimamente fatto in data 19.01.2023 parte opposta. Ne conseguono, dunque, l'abuso e la illegittimità del precetto rinnovato”. Sosteneva parte attrice che: “La notifica di “vari precetti” proposti dai
Sigg.ri e a danno di in solo 7 giorni è illegittima perché CP_1 CP_2 Pt_1
comporta la moltiplicazione delle somme precettate ed un incremento delle spese pretese, come nel caso in esame”.
Eccepiva, poi, l'opponente la mancata notifica del titolo esecutivo, la mancanza della procura del precetto opposto, la mancata notifica del titolo esecutivo, un errato calcolo degli interessi della somma precettata ed un errato calcolo delle spese di precetto.
Gli opposti nella comparsa di costituzione e risposta osservavano: “Con sentenza n. 720 pubblicata il 07.10.2022, emessa dal Tribunale di Paola, nella causa iscritta al n.
1675/2015 RGAC, in persona del Giudice Dott. Matteo Torretta, promossa da
e nei confronti di ( P.I: CP_1 Controparte_2 Pt_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con la quale, tra le P.IV_1
altre cose, la è stata condannata al pagamento in favore degli attori della Pt_1
somma di € 42.000,00 oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda e fino al soddisfo. La stessa veniva munita di formula esecutiva telematica dal Tribunale di
Paola in data 21.10.2022, e notificata unitamente all'atto di precetto in data
13.01.2023, avverso il quale il debitore si opponeva con opposizione del 18.01.2023 e citazione al 6.12.2023, per il quale pende proc. Civ. N. 87/2023. Nonostante la infondata opposizione, gli odierni resistenti, rinotificarono atto di precetto rinnovato rinunciando ad eseguire il precetto già impugnato, dando atto nel nuovo precetto della notifica del titolo avvenuta in data 13.01.2023”.
Con provvedimento del 04.07.2023 il G.E. ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva. Per tale ragione la chiedeva emettersi Parte_1
declaratoria della cessata materia del contendere“in relazione alla presente procedura de qua agitur, essendo il predetto atto di precetto ad oggi inefficace”.
pagina 3 di 7 Com'è noto, “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che – come quella determinata da un accordo transattivo sull'oggetto della lite – abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti, facendo contemporaneamente venir meno l'oggettiva necessità della richiesta pronuncia del giudice e, conseguentemente, l'interesse ad agire e contraddire delle parti medesime” (Cass. SS. UU. n. 2463/1982). “A differenza della rinunzia agli atti del giudizio, che produce l'effetto tipico di estinguere la fase di giudizio in cui interviene, la transazione non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando la cessazione della materia del contendere” (Cass. n. 2647/2003). “La cessazione della materia del contendere a seguito dell'esecuzione di una transazione può essere dichiarata dal giudice nel corso del giudizio quando i fatti siano incontroversi, ancorché le parti non concordino su tale declaratoria, potendo il giudice valutare quali effetti giuridici scaturiscano dalle allegazioni di fatto” (Cass. n. 11581/2005). Ed ancora: “La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicchè, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (così Cass. n. 6909/2009; nello stesso senso
Cass. n. 10553/2009, n. 23289/2007, n. 17861/2007, n. 4714/2006, n. 6393/2004, n.
14775/2004).
Nel caso di specie, alla luce dell'estinzione della suddetta procedura a seguito di inefficacia del pignoramento, essendo sopraggiunta la carenza di interesse ad agire, occorre dichiarare cessata la materia del contendere.
pagina 4 di 7 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la stessa, nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere, avviene, com'è noto, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, sempre che non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. n. 10553/2009).
L'opposizione sarebbe stata rigettata.
La parte opponente eccepisce la nullità del precetto rinnovato notificato in data
19.01.2023 per mancata perenzione del precedente atto di precetto notificato in data
12.01.2023, ritualmente opposto.
L'eccezione è infondata.
La parte opposta ha dichiarato di rinunciare “rinunciare alla esecuzione del precetto impugnato” (v. atto di precetto rinnovato del 19.01.2023).
La parte opponente eccepisce la mancata rinotifica del titolo esecutivo.
La doglianza è infondata.
Dopo la notifica del titolo esecutivo non è richiesta un'ulteriore notificazione quando il creditore rinuncia al precetto, a meno che non sussista omessa o invalida notificazione del titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 7026/1999).
La parte opponente eccepisce la nullità del precetto rinnovato per assenza di procura.
La doglianza è infondata.
La procura conferita a margine dell'atto di precetto estende la sua validità ed efficacia all'atto di precetto in rinnovazione notificato nell'ambito della medesima procedura esecutiva (Cass. sez. III 26.05.2011 n. 11613).
La parte opponente deduce la violazione dei requisiti formali dell'atto di precetto.
La doglianza è infondata.
pagina 5 di 7 Nell'atto di precetto rinnovato sono indicate le parti e la data di notificazione del titolo esecutivo (13.01.2023).
La parte opponente deduce l'erroneità del calcolo degli interessi legali e l'erroneità delle somme precettate.
La doglianza è infondata.
Come è noto, “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024). Tale pronuncia richiama la giurisprudenza di legittimità, “consolidata nel ritenere che, in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del
29/02/2008; v. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020)”.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, sicché va disposta la condanna della parte opponente alla loro rifusione in favore della parte opposta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 13 agosto 2022 n. 147, ridotti al 50%, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate (in particolare, le spese sono liquidate sulla base del D.M. 147/22, considerato il valore medio delle fasi di studio, introduttiva e decisionale - ridotta del 50% - dei giudizi ordinari, in relazione allo scaglione fino ad € 52.000,00). Il detto importo va aumentato del 30 % per l'assistenza di più soggetti ai sensi dell'art. 4, comma 2 D.M. 55/14.
pagina 6 di 7 Le spese sono distratte in favore dello Stato, essendo la parte convenuta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Va, infine, rigettata la domanda di parte opposta di condanna della parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria, non risultando provato il presupposto soggettivo (mala fede o colpa grave) comune ad entrambe le ipotesi previste dall'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna la in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1
al pagamento in favore di e , CP_1 Controparte_2
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.776,50, di cui € 3.776,50 per compensi ed € 0,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, somma da distrarsi in favore dello Stato.
Così deciso in Paola, 26.02.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
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