Sentenza 11 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 896 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 19.12.2024, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
10 Gennaio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 896/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: attività di docenza e autorizzazione all'esercizio della professione forense;
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
Ricorrente
C O N T R O
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.03.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, docente a tempo determinato su spezzone orario a far data dal 12.10.2022 nell'ambito della classe di concorso A046 presso l'Istituto Tecnico Piria/Ferraris/da Empoli di Reggio Calabria, nonché avvocato iscritto all'Albo, ha lamentato l'illegittimità del provvedimento dell'1 marzo 2023, emesso nell'ambito del procedimento n.16095, con il quale era stata disposta da parte dell' COroparte_3
la sospensione dall'insegnamento per giorni 20 ai sensi
[...] COroparte_4 dell'art. 494, co. 1, lett. A) del D.Lgs 297/94 con gli effetti di cui al successivo articolo 497 a decorrere dal giorno successivo.
In particolare, evidenziando di essere stata nominata docente per supplenza breve su spezzone orario e di non esercitare affatto l'insegnamento in rapporto di prevalenza con la libera professione, ha innanzitutto eccepito la decadenza dal potere di inflizione della sanzione disciplinare che sarebbe dovuto essere esercitato entro 30 giorni decorrenti dal 20 Ottobre 2022 e l'incompetenza ad adottare CO il provvedimento in capo l' , prerogativa invece del Dirigente Scolastico.
Ha ancora sostenuto la nullità della sanzione per omessa pubblicazione del codice disciplinare anche per gli incarichi su spezzone orario.
Nel merito ha insistito per l'illegittimità della sanzione atteso che l'art. 53, comma 6, d.lgs.
165/2001 non prevede la presentazione della richiesta di autorizzazione per chi svolge un'attività di pubblico impiego per un numero di ore inferiore al 50% del tempo pieno.
Ha, infine, sottolineato che essendo stata esclusa la sussistenza della fattispecie del conflitto d'interesse, giacché in un secondo momento era intervenuta l'autorizzazione allo svolgimento CO dell'attività libero professionale, l' avrebbe dovuto archiviare il procedimento disciplinare.
Ha concluso chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato, essendo quest'ultimo stato adottato da soggetto incompetente, nonché per decadenza dal potere di avvio del procedimento, oltre che in contrasto con il predetto art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001.
Per l'effetto ha chiesto la condanna del resistente alla corresponsione della CP_1
retribuzione dovuta per il periodo di sospensione dal lavoro.
Si è costituito in giudizio il resistente il quale ha sostenuto di non essere incorso in CP_1
alcuna decadenza atteso che il dies a quo di un procedimento disciplinare va ancorato al momento di effettiva conoscenza dell'illecito, a nulla rilevando precedenti comunicazioni dalle quali si poteva evincere che la ricorrente fosse un avvocato. Evidenziando ancora che i codici disciplinari sono pubblicati sui siti internet dell'ATP e dell'Istituto Piria/Ferraris/da Empoli, nel merito ha affermato che il rapporto di lavoro della ricorrente non può considerarsi a tempo parziale poiché l'insegnamento su spezzone orario corrisponde ad un incarico a tempo pieno per l'orario disponibile così da escludere l'applicazione del comma 6 dell'art. 53 d.lgs. 165/2001.
Nondimeno ha ribadito che la norma da ultimo citata, facendo salve le disposizioni speciali che consentono ai dipendenti pubblici lo svolgimento di attività libero-professionali, è suscettibile di deroga per l'operatività dell'art. 508, comma 15, d.lgs. 297/94 che richiede l'autorizzazione del preside per l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio per l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente.
Pertanto, pur essendo stata formulata in data 24 Novembre 2022 – ovvero successivamente all'avvio del procedimento disciplinare – la richiesta di autorizzazione, poi accordata il 12 dicembre
2022, l'attività di docenza era stata in un primo momento espletata in assenza del prescritto provvedimento autorizzatorio, neppure chiesto dalla ricorrente.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
*****
Il ricorso risulta infondato.
Come anticipato, l'oggetto del giudizio attiene alla asserita illegittimità della sanzione disciplinare di 20 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata alla ricorrente dall'Ufficio provvedimenti disciplinari dell'Ambito territoriale provinciale di Reggio Calabria, avendo la stessa esercitato l'attività di avvocato in assenza della necessaria previa autorizzazione del dirigente dell'Istituzione presso cui svolgeva l'attività di docenza.
Per completezza occorre rilevare che, se al momento dell'apertura del procedimento disciplinare recante n. prot. 16095 del 14.11.2022 era risultato oggetto di contestazione anche il conflitto d'interessi, in ragione del fatto che l'attrice aveva patrocinato cause di parti private contro il CO (ora ) (da ultimo il giudizio RG 4570/2022 iscritto presso il Tribunale Ordinario di Reggio CP_6
Calabria – Sezione Lavoro), tuttavia all'esito dell'iter procedimentale disciplinare è stata eccepita esclusivamente l'assenza dell'autorizzazione del Dirigente Scolastico in relazione al periodo precedente alla domanda formulata in data 25.11.2022, a seguito della quale era stato rilasciato il menzionato provvedimento autorizzatorio.
Pertanto il thema decidendum attiene alla natura illecita o meno della condotta consistente nell'esercizio, in costanza di insegnamento, dell'attività forense ina ssenza dell'autorizzazione del dirigente scolastico. Orbene, in via preliminare, occorre osservare come parte ricorrente non abbia contestato in alcun modo la tipicità della sanzione irrogata, ossia la riconducibilità – ad opera della legge e del
COratto collettivo – della stessa all'infrazione contestata, né la proporzionalità rispetto alla gravità dell'addebito.
Ne discende che il relativo accertamento non può essere ricompreso nell'oggetto del giudizio, anche in applicazione di un principio di diritto, relativo al licenziamento disciplinare ma estendibile a tutte le sanzioni disciplinari, espresso da Suprema Corte secondo cui “la "causa petendi" dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto dedotto nel ricorso introduttivo, in quanto ciascuno dei molteplici vizi, dai quali può derivare la illegittimità del recesso, discende da circostanze di fatto che
è onere del ricorrente dedurre e allegare (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 28796/17; depositata il 30 novembre).
2. Ciò premesso, non risulta fondata l'eccezione formale di nullità formulata dalla ricorrente in ordine alla carenza di potere disciplinare in capo all'Ufficio procedimenti disciplinari dell'ATP di
Reggio Calabria.
L'art. 55 bis, così come modificato dalla legge dall'art. 13 della legge 75 del 2017 (Legge
Madia), prescrive: “1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente 2. Ciascuna amministrazione ...individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale... 9 - quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o, comunque, per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
Peraltro, già prima che la legge Madia definisse in maniera chiara la competenza in materia disciplinare, si era affermato il principio secondo cui in ambito scolastico, nei confronti del personale docente, la sanzione della sospensione, indipendentemente dalla sua durata, potesse essere inflitta
CO solo dall' e non dal Dirigente scolastico (Corte di Appello di Torino sentenza n. 1079/13, Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 819/18, Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 145/18,
Corte appello Milano sez. lav. n. 1160/2019). 3. Parimenti non fondata è l'eccezione di decadenza in cui sarebbe incorsa l'amministrazione non contestando l'addebito disciplinare nei termini fissati dall'art. 55 bis, d.lgs. 165/2001, modificato dalla l. 75/2017, che recita: “ (…) L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa”.
Sull'interpretazione della norma appena riportata, nel senso di individuare il dies a quo di decorrenza del termine per l'avvio di un procedimento disciplinare nel momento in cui l'UPD riceve la notizia di infrazione, si è espressa in maniera uniforme la giurisprudenza di legittimità secondo cui
“(…) questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine per la contestazione, sia prima che dopo le modifiche apportate all'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 dal D. Lgs. n. 75 del 2017 (riforma COr c.d. Madia), va calcolato dal momento in cui l riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto
l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione, anche nell'ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri un'autonoma e più grave infrazione (Cass. n. 11635 del 2021; Cass. n. 20730 del 2022; Cass. n. 10284 del 2023 e Cass. n.
20235 del 2023).
Nel caso in esame occorre rilevare che, sebbene la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato con l' di Reggio Calabria sia avvenuta COroparte_8 in data 22 ottobre 2022, l'Ufficio procedimenti disciplinari ha avuto contezza o “notizia dell'infrazione” solo in data 23 novembre 2023, ovvero al momento della comunicazione da parte del dirigente dell'Istituzione scolastica dell'assenza di ogni richiesta da parte della docente dell'autorizzazione a svolgere l'attività professionale (cfr. contestazione di addebito).
A tale momento va dunque ancorato il dies a quo di decorrenza dei 30 giorni necessari per la contestazione dell'addebito disciplinare, notificato il 24 novembre 2022 ovvero secondo una scansione temporale tempestiva.
4. Analogamente non fondata è l'eccezione di nullità della sanzione per omessa pubblicazione del codice disciplinare da parte dell'Istituzione scolastica.
Com'è noto, l'art. 7, comma 1, l. n. 300 del 1970, impone ai datori di lavoro di portare a conoscenza dei lavoratori “Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, mediante affissione in luogo accessibile a tutti”. In disparte il dato secondo cui, in presenza della eccepita violazione di legge andrebbero, andrebbero verificati nel caso in esame gli effetti dell'omessa pubblicazione, nondimeno va rilevato come il resistente abbia provato (cfr. allegati da 11 a 16 della memoria di costituzione e CP_1
risposta) che il codice disciplinare era stato pubblicato sia sul sito istituzionale della scuola datrice di lavoro, sia sul sito dell'Ambito territoriale Provinciale di Reggio Calabria.
Per tale ragione alcuna violazione può dirsi consumata atteso che la citata norma dello Statuto dei lavoratori, nell'ambito del pubblico impiego, va letta in uno con l'art. 55 comma 2, d.lgs.
165/2001, che dispone che “La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro”.
La doglianza, pertanto, non merita accoglimento.
5. Ancòra, tra i motivi di illegittimità della sanzione disciplinare sollevati dall'attrice, non CO coglie nel segno la tesi in forza della quale l' avrebbe dovuto archiviare il procedimento disciplinare al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione forense, non essendo state rilevate occasioni di conflitto di interesse.
Ebbene, pur costituendo un dato oggettivo l'adozione dell'autorizzazione citata nelle more del procedimento disciplinare, va nondimeno osservato come la base motivazionale della sanzione, e dunque la condotta contestata, non corrispondesse allo svolgimento di attività professionale in conflitto d'interessi, bensì – a monte – alla mancata richiesta di autorizzazione all'espletamento della libera professione tale da integrare una violazione degli obblighi di buona fede, correttezza e lealtà che informano il rapporto di lavoro, e da non consentendo all'amministrazione datrice di lavoro di verificare la sussistenza dei requisiti per concederla.
6. Infine, sul merito della controversia, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, deve ritenersi che su ogni docente incomba l'obbligo di richiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività professionale, la cui violazione rende legittima la sanzione irrogata.
Giova richiamare l'art. 508, d. lgs. n. 297/1994 che al comma 10 espressamente prescrive: “Il personale di cui al presente titolo (personale docente, n.d.r.) non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del
[...]
”; e al successivo comma 15 dispone che: “Al personale docente è consentito, COroparte_9
previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio”. Si evince, dunque, che la regola dell'esclusività dell'impiego pubblico e dell'incompatibilità con ogni altra attività lavorativa risente di una deroga in favore del personale docente, cui è consentito l'esercizio di libere professioni su autorizzazione del dirigente scolastico, che può negarla allorché si concretizzino due condizioni: 1) l'esercizio della stessa sia di pregiudizio allo svolgimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente;
2) lo stesso esercizio sia incompatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.
La ricorrente, assumendo di essere titolare di un rapporto di lavoro part time, ha invocato l'applicazione dell'art. 53 del Dlgs n. 165 del 2001 rubricato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, nella parte in cui stabilisce che: (…) I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali”.
Fermo restando che – come osservato dal – la ricorrente non era titolare di un CP_1
rapporto di lavoro a tempo parziale (della cui sottoscrizione non ha fornito prova), bensì di un rapporto di lavoro a tempo pieno nei limiti delle ore disponibili con durata determinata, i commi da
7 a 13, richiamati dalla norma invocata, disciplinano “il conferimento a favore di dipendenti pubblici di incarichi da parte dell'amministrazione di appartenenza, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale”.
Appare evidente, così dovendosi escludere in radice ogni dubbio sull'applicazione delle predette disposizioni, come la ricorrente non sia stata destinataria di incarichi (di qualsivoglia natura e fonte), avendo esclusivamente violato l'obbligo, ex lege previsto, di chiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività forense, pure consentita – in eccezionale in deroga al principio di esclusività
– ai docenti di materie giuridiche ed economiche.
Conclusivamente, per le ragioni esposte il ricorso non è meritevole di accoglimento.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex art. 4 comma 1,
Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa
(indeterminabile, sul punto Cassazione civile sez. VI, 10/10/2018, n.24979 - complessità bassa) e dei valori minimi (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio (studio, introduttiva, trattazione/istruzione, decisionale).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente, in persona del Parte_1
Ministro p.t., di € 4.625,00, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 11/01/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo