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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 28/10/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 28.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 341/2025 R.G., vertente
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' Avv. Domenico Antonio Stasio, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
ricorrente E
, in persona del ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Emanuela Mesiti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.5.2025 (di seguito Parte_1 semplicemente la ricorrente per brevità) ha convenuto in giudizio il
[...]
per ottenere il riconoscimento del diritto a usufruire del Controparte_1 beneficio economico di euro 500,00 annui, ex art. 1, commi 121 e ss., L. 107/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento (cd. “Carta Elettronica del Docente”).
Ha esposto di avere lavorato alle dipendenze del come docente supplente Controparte_1 in vari istituti statali, in virtù di diversi contratti a tempo determinato:
“A/S 2023/24 contratto di lavoro a t.d. con decorrenza dal 30/10/23 e cessazione al 30/6/24 presso l'IS J. Torriani di Cremona”. Pertanto, la ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto di usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente con le medesime modalità con cui la stessa è attribuita al personale assunto a tempo indeterminato, per i sopramenzionati anni scolastici;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Costituendosi in giudizio il ha Controparte_1 contestato la fondatezza del ricorso, negando che la L. 107/2015 abbia creato disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato (cd. di ruolo) e docenti a tempo determinato (cd. precari) in merito al riconoscimento del beneficio della “Carta Elettronica del Docente” di cui all'art. 1, comma 121, legge cit.
Ha contestato, nel merito, l'ammissibilità e la fondatezza delle domande di cui al ricorso, con conseguente rigetto delle avversarie pretese e vittoria delle spese di lite.
***********
Giova ricostruire il quadro normativo del beneficio denominato “Carta del Docente”.
Tale beneficio consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di euro 500,00 annui che il docente può utilizzare per l'acquisto di libri e riviste, di biglietti per l'ingresso in musei, teatri, cinema e per la partecipazione a eventi culturali, per l'iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
.. Controparte_2
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015, prevede infatti che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_3
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati dal successivo comma 122, che stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_4 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122, il D.P.C.M. 23 settembre 2015 (“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”) prevede al comma 1 dell'art. 2 che “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile” e al comma 2 che
“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1.”.
Il comma 124 L. 107/2015 cit. precisa poi che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_4 sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Da ultimo il D.L. 22/2020, all'art. 2, comma 3, ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della L. n. 107/2015”; così ampliando le categorie merceologiche acquistabili con tale strumento e, dunque, assicurando un migliore espletamento della didattica a distanza. Alla luce del delineato quadro normativo si ritiene che i docenti assunti con contratti a tempo determinato, pur essendo stati adibiti alle medesime mansioni dei docenti a tempo indeterminato, non abbiano ingiustamente usufruito delle somme di denaro concesse tramite “Carta del Docente” e, di conseguenza, non abbiano avuto accesso ai benefici alla stessa connessi (l'acquisto di materiale didattico, la possibilità di effettuare l'aggiornamento e la formazione continua, l'acquisto di hardware deputati allo svolgimento della didattica a distanza etc.).
Ragion per cui risulta una diretta discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato.
Come sostenuto dal Consiglio di Stato nella condivisibile sentenza n. 1842/2022: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole,
è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò si aggiunga che ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007
“L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, senza distinzioni in base alla natura giuridica del contratto di lavoro.
Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 cit., infatti, “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”
(Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 cit.).
Sulla questione oggetto di causa è pure intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, investita dal Tribunale di Vercelli proprio della questione di compatibilità dell'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 con le clausole 4, punto 1, e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Quanto all'ulteriore presupposto di operatività costituito dalla comparabilità tra il dipendente a termine e quello a tempo indeterminato, nel ribadire che la verifica spetta al giudice nazionale, la
Corte di Giustizia ha dato atto che nel procedimento principale era pacifico che la situazione della ricorrente “e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un CP_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste” (vd. Corte di Giustizia UE n. 450 del 18.5.2022).
Anche la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione prospettata da parte ricorrente con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”.
Orbene, nella fattispecie è provato per tabulas che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del nell'anno scolastico 2023/2024 come supplente con incarico per docenza CP_1 fino al termine delle attività didattiche, senza ricevere la “Carta del Docente” e senza fruire dei benefici a essa connessi (vd. stato matricolare in atti).
Non risulta la fuoriuscita, ad oggi, dell'istante dal sistema delle docenze scolastiche, sicché spetta agli istanti l'adempimento in forma specifica (vd. stato matricolare in atti). Pertanto - considerato che la differenza di trattamento in punto di concessione della “Carta del docente” fra gli istanti, assunti a tempo pieno e determinato, e il personale assunto a tempo pieno e indeterminato nel medesimo tipo di scuola e di classe non risulta giustificato da alcuna ragione obiettiva - va riconosciuto il diritto della ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024 all'attribuzione della “Carta del docente” secondo il sistema proprio di essa (e dunque anche tenendo conto della destinazione vincolata della somma annualmente disponibile) nonché per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, L. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano nel dispositivo in CP_1 ragione del valore della causa, della natura seriale della questione esaminata e dell'attività effettivamente espletata. A tale ultimo riguardo, si ritiene di dovere escludere il compenso della fase istruttoria (che non è stata svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accerta il diritto di STELLAVATO all'attribuzione della “Carta Elettronica del Pt_1
Docente” per l'anno scolastico 2023/2024, nella stessa misura riconosciuta ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
per l'effetto, condanna il
[...]
ai conseguenti adempimenti;
Controparte_1
2) condanna il a pagare in favore della Controparte_1 ricorrente le spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 260,00, oltre spese di contributo unificato, rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Domenico Antonio Stasio, dichiaratosi anticipatario.
Cremona, 28.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 28.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 341/2025 R.G., vertente
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' Avv. Domenico Antonio Stasio, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
ricorrente E
, in persona del ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Emanuela Mesiti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.5.2025 (di seguito Parte_1 semplicemente la ricorrente per brevità) ha convenuto in giudizio il
[...]
per ottenere il riconoscimento del diritto a usufruire del Controparte_1 beneficio economico di euro 500,00 annui, ex art. 1, commi 121 e ss., L. 107/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento (cd. “Carta Elettronica del Docente”).
Ha esposto di avere lavorato alle dipendenze del come docente supplente Controparte_1 in vari istituti statali, in virtù di diversi contratti a tempo determinato:
“A/S 2023/24 contratto di lavoro a t.d. con decorrenza dal 30/10/23 e cessazione al 30/6/24 presso l'IS J. Torriani di Cremona”. Pertanto, la ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto di usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente con le medesime modalità con cui la stessa è attribuita al personale assunto a tempo indeterminato, per i sopramenzionati anni scolastici;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Costituendosi in giudizio il ha Controparte_1 contestato la fondatezza del ricorso, negando che la L. 107/2015 abbia creato disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato (cd. di ruolo) e docenti a tempo determinato (cd. precari) in merito al riconoscimento del beneficio della “Carta Elettronica del Docente” di cui all'art. 1, comma 121, legge cit.
Ha contestato, nel merito, l'ammissibilità e la fondatezza delle domande di cui al ricorso, con conseguente rigetto delle avversarie pretese e vittoria delle spese di lite.
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Giova ricostruire il quadro normativo del beneficio denominato “Carta del Docente”.
Tale beneficio consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di euro 500,00 annui che il docente può utilizzare per l'acquisto di libri e riviste, di biglietti per l'ingresso in musei, teatri, cinema e per la partecipazione a eventi culturali, per l'iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
.. Controparte_2
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015, prevede infatti che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_3
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati dal successivo comma 122, che stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_4 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122, il D.P.C.M. 23 settembre 2015 (“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”) prevede al comma 1 dell'art. 2 che “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile” e al comma 2 che
“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1.”.
Il comma 124 L. 107/2015 cit. precisa poi che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_4 sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Da ultimo il D.L. 22/2020, all'art. 2, comma 3, ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della L. n. 107/2015”; così ampliando le categorie merceologiche acquistabili con tale strumento e, dunque, assicurando un migliore espletamento della didattica a distanza. Alla luce del delineato quadro normativo si ritiene che i docenti assunti con contratti a tempo determinato, pur essendo stati adibiti alle medesime mansioni dei docenti a tempo indeterminato, non abbiano ingiustamente usufruito delle somme di denaro concesse tramite “Carta del Docente” e, di conseguenza, non abbiano avuto accesso ai benefici alla stessa connessi (l'acquisto di materiale didattico, la possibilità di effettuare l'aggiornamento e la formazione continua, l'acquisto di hardware deputati allo svolgimento della didattica a distanza etc.).
Ragion per cui risulta una diretta discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato.
Come sostenuto dal Consiglio di Stato nella condivisibile sentenza n. 1842/2022: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole,
è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò si aggiunga che ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007
“L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, senza distinzioni in base alla natura giuridica del contratto di lavoro.
Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 cit., infatti, “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”
(Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 cit.).
Sulla questione oggetto di causa è pure intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, investita dal Tribunale di Vercelli proprio della questione di compatibilità dell'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 con le clausole 4, punto 1, e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Quanto all'ulteriore presupposto di operatività costituito dalla comparabilità tra il dipendente a termine e quello a tempo indeterminato, nel ribadire che la verifica spetta al giudice nazionale, la
Corte di Giustizia ha dato atto che nel procedimento principale era pacifico che la situazione della ricorrente “e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un CP_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste” (vd. Corte di Giustizia UE n. 450 del 18.5.2022).
Anche la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione prospettata da parte ricorrente con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”.
Orbene, nella fattispecie è provato per tabulas che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del nell'anno scolastico 2023/2024 come supplente con incarico per docenza CP_1 fino al termine delle attività didattiche, senza ricevere la “Carta del Docente” e senza fruire dei benefici a essa connessi (vd. stato matricolare in atti).
Non risulta la fuoriuscita, ad oggi, dell'istante dal sistema delle docenze scolastiche, sicché spetta agli istanti l'adempimento in forma specifica (vd. stato matricolare in atti). Pertanto - considerato che la differenza di trattamento in punto di concessione della “Carta del docente” fra gli istanti, assunti a tempo pieno e determinato, e il personale assunto a tempo pieno e indeterminato nel medesimo tipo di scuola e di classe non risulta giustificato da alcuna ragione obiettiva - va riconosciuto il diritto della ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024 all'attribuzione della “Carta del docente” secondo il sistema proprio di essa (e dunque anche tenendo conto della destinazione vincolata della somma annualmente disponibile) nonché per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, L. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano nel dispositivo in CP_1 ragione del valore della causa, della natura seriale della questione esaminata e dell'attività effettivamente espletata. A tale ultimo riguardo, si ritiene di dovere escludere il compenso della fase istruttoria (che non è stata svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accerta il diritto di STELLAVATO all'attribuzione della “Carta Elettronica del Pt_1
Docente” per l'anno scolastico 2023/2024, nella stessa misura riconosciuta ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
per l'effetto, condanna il
[...]
ai conseguenti adempimenti;
Controparte_1
2) condanna il a pagare in favore della Controparte_1 ricorrente le spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 260,00, oltre spese di contributo unificato, rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Domenico Antonio Stasio, dichiaratosi anticipatario.
Cremona, 28.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino