Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Rg 9125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 22.5.2025, lette le note scritte depositate, la seguente
S E N T E N Z A
T R A
, rappr.ta e difesa, giusta mandato in atti, dall' avv. Eva Portella Parte_1
presso il cui studio elett.nte domicilia
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso come in Controparte_1
atti
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.7.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
E' stata disposta un'integrazione della perizia da parte del ctu nominato nella fase atp, dott.
, anche alla luce della documentazione medica successiva depositata dalla Persona_1
ricorrente ed attestante l'aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Depositata l'integrazione richiesta, lette le note scritte delle parti per l'udienza, trattata in
Occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Ebbene, nel caso in esame l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
Nel merito, l'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione.
Il dott. nominato nella fase ATP ha ritenuto, alla luce della visita peritale effettuata Per_1 nonché dell'esame della documentazione versata in atti, che la ricorrente, era affetta dalle seguenti patologie: linfoma non Hodgkin a grandi cellule B stadio 2/A già trattato mediante CHT ed in attuale follow up;
ipertensione arteriosa, artrosi diffusa a medio impegno funzionale;
deficit visivo da distacco retinico, ipoacusia bilaterale.
Per tale complesso morboso è il CTU nella fase atp ha ritenuto che la ricorrente avesse diritto all'indennità di accompagnamento solo per il periodo della chemioterapia effettuata per il Linfoma di Hodgkin, ossia da settembre 2022 a marzo 2023.
A seguito dell'integrazione richiesta, il ctu, esaminata la certificazione medica depositata,in particolare la valutazione geriatrica depositata nella presente fase, ha dato atto di un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, visto il decadimento psicofisico, e ha ritenuto che la ricorrente sia affetta anche da “Vasculopatia cerebrale cronica con disorientamento temporo- spaziale, demenza senile “.
Per tale ragione, il ctu afferma che la ricorrente necessita di assistenza continua ed ha diritto all'indennità d'accompagnamento (L. 18/80) dal mese di Giugno 2024.
La valutazione del CTU viene qui integralmente condivisa e fatta propria, in quanto logica e coerente, nonché esaurientemente motivata, oltre che confermata alla luce della documentazione medica in atti.
La domanda va quindi accolta per quanto di ragione e la sig.ra va riconosciuta Parte_1 meritevole di beneficiare dell'indennità di accompagnamento da settembre 2022 a marzo 2023, ossia per il periodo in cui ha effettuato cicli chemioterapici, e da giugno 2024.
Va, infine, al riguardo, sottolineato come il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica sia limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Si osserva, infine, come alcuna statuizione di condanna possa essere emessa in questa sede,
CP_ come richiesto nel ricorso in opposizione, nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (C.Cass. 9876/2019), essendo la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis ultimo comma c.p.c. destinata per legge a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il cd. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.
Le spese di lite di entrambe le fasi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G 4669/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che la ricorrente ha il requisito per beneficiare dell'indennità di accompagnamento da settembre 2022 a marzo 2023, e da giugno 2024;
CP_
condanna l' al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi, liquidate in complessivi euro 2.697,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. spese generali, da distrarsi.
Aversa, 23.5.2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo