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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/06/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1112/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Tiziana Macrì, pronunciando nella causa n. 1112/2019 R.G.A.C., promossa
DA
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Lubiana, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nicotera (VV), Via Rione
Margherita I Trav n. 6, giusta procura in atti
-attore
CONTRO
, (P.IVA ) in persona del sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Vecchio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia alla viale Giovanni Paolo II, giusta procura in atti
-convenuto-
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
[...] subiti a seguito di un temporale avvenuto in data 17/18 giugno 2018 in Nicotera C.da Madonna della
Scala.
In particolare, ha dedotto che nella notte tra il 17/18 giugno 2018 in Nicotera, si è manifestato un temporale ove vi è il “Condominio La Concordia”, in cui abita l'attore ed il garage dello stesso, posto al piano seminterrato, è stato invaso da acqua e fango fino all'altezza di mt.1,80, causando danni all'autovettura ivi presente ed agli altri utensili per l'ammontare di € 19.115,00.
Si è costituito in giudizio il contestando in toto la domanda attrice, sia in fatto, Controparte_1 sia in diritto, deducendo che con delibera della Giunta Regionale che aveva dichiarato, in occasione delle copiose piogge del 17/18 giugno 2018, lo stato di calamità naturale, gli eventi atmosferici addotti erano da considerarsi “gravi” tanto da integrare la fattispecie del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità dei custodi chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi ammessi dal precedente giudice istruttore, ed all'esito, valutata la irrilevanza della CTU richiesta da parte attrice, ritenuta matura per la decisone veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo questo giudice rinviava alla udienza del 19.06.2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2. Tanto premesso, deve a questo punto osservarsi che la domanda introduttiva del giudizio, qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., è suscettibile di accoglimento per le ragioni di seguito dettagliate.
L'art. 2051 c.c., che disciplina una responsabilità di tipo oggettivo, è basata sul nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, in cui il custode ha come unica prova liberatoria il caso fortuito, ovverosia un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale.
Più precisamente, sulla base di quanto disposto dall'art. 2051 c.c., il soggetto che abbia un effettivo e non occasionale potere sulla cosa ha il dovere di vigilare sulla stessa e di mantenere il bene in buone condizioni di efficienza affinché da esso non scaturiscano situazioni di danno a carico di terzi.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (che risulti riconducibile ad una anomalia, originaria o sopravvenuta, nella struttura e nel funzionamento della cosa stessa) nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che si producano danni a terzi. Il custode può liberarsi da tale responsabilità fornendo la prova del caso fortuito.
In altre parole, secondo i canoni ermeneutici tracciati dalla consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione(cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 37059 del 2022):
-a) «l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»;
b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»;
c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»;
d) «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale». Con particolare riferimento all'ipotesi —che qui viene in rilievo — in cui l'eziologia dell'evento dannoso abbia origine da precipitazioni atmosferiche la giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione ha evidenziato quali criteri debbano presiedere alla valutazione dell'evento meteorico in termini di caso fortuito, e dunque come fatto idoneo ad assumere esclusiva efficienza causale nella determinazione del danno.
Al riguardo, sulla scorta di precedenti approdi giurisprudenziali (in particolare di Cass. n. 25837 del
2017) ed in coerenza con i principi testé ricordati, ha rimarcato (in sintesi) che:
—la riconducibilità all'ipotesi di «caso fortuito», di cui (anche, ma non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità, mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico;
—per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento; il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza;
—al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., «la distinzione tra "forte temporale", "nubifragio" o
"calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma -in relazione alla intensità ed eccezionalità(in senso statistico) del fenomeno -presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso» (Cass. n. 522 del 1987); ciò anche perché «il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili»;
—in tale ottica, dunque, l'accertamento del «fortuito», rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia;
—all'ambito di tale indagine rimangono estranei profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare pregiudizio allo scopo;
sicché, l'allegazione dello «stato» del sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la «cosa» medesima e l'evento lesivo.
La citata pronuncia ha quindi condensato nel principio secondo cui «le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico».
In altre parole, l'evento, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale e potersi dunque riverberare anche sulla sua (im)prevedibilità, oltre a doversi valutare esclusivamente su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia), deve avere «tempi di ritorno» molto elevati;
deve cioè essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni ma in molti decenni: accertamento, questo, che prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece inquadrarlo in una rilevazione statistica di lungo periodo, sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche;
mentre, in difetto di tale positivo accertamento in base ai dati che la parte che invoca esimersi da responsabilità dovrà sottoporre al giudicante, non potrà escludersi la responsabilità del custode ai sensi della richiamata norma dell'art. 2051 cod. civ..
Nel caso di specie, si può dire senza tema di smentita che il convenuto è “custode” della CP_1
“cosa” che ha cagionato il danno all'odierno attore e che quest'ultimo ha fornito piena prova sia del danno subito -peraltro non contestato da controparte- e sia della derivazione causale dello stesso: segnatamente dal deflusso all'interno del proprio appartamento delle acque piovane provenienti dalla strada comunale e ciò in ragione della inadeguatezza del sistema di raccolta e smaltimento delle predette acque.
Di contro il non ha fornito una adeguata prova liberatoria, non potendosi ritenere Controparte_1 sussistente il caso fortuito.
E' esclusa la sussistenza nel caso di specie del caso fortuito non potendosi ritenere eccezionali ed imprevedibili le precipitazioni atmosferiche causative del danno lamentato dall'attore sulla scorta della Delibera della Giunta regionale che aveva dichiarato lo stato di calamità naturale a seguito degli eventi meteorici verificatesi nel comune di Nicotera.
La riconducibilità di eventi naturali e, segnatamente, di precipitazioni atmosferiche -dotati di intensità tale da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso- all'ipotesi di caso fortuito, di cui alla fattispecie legale disciplinata all'art. 2051 c.c., è condizionata al possesso da parte di tali fenomeni dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, essendo l'inevitabilità, invece, un carattere intrinseco all'essenza dell'evento atmosferico;
tuttavia, giacché, relativamente ad un fenomeno naturale, l'eccezionalità, intesa come ricorrenza saltuaria, non è di per sé sola sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, a tal fine occorrerà verificare la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità oggettiva e dell'imprevedibilità oggettiva, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale dovrà essere considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (cfr. Cass. n.2482 del 2018, Cass., n. 14861 del 2019,
Cass. Civ., n. 18856 del 2017, Cass. Civ., n. 522 del 1987 e da ultimo Cass., sez. un., 26 febbraio
2021, n. 5422).
Ebbene nel caso di specie, non è stato dimostrato dal comune convenuto attraverso una indagine basata su dati scientifici di tipo statistico che il temporale che ha colpito il di Nicotera avesse CP_1 rappresentato un evento eccezionale ed imprevedibile.
Pertanto, la domanda introduttiva del giudizio deve essere accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 in virtù delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Tiziana
Macrì, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nell'ambito della causa civile iscritta al n. 1112 del 2019 R.G., così dispone:
-Dichiara la esclusiva responsabilità del in p.l.r.p.t. nella causazione dei danni Controparte_1 per cui è causa;
-Condanna l'Ente convenuto ( al pagamento di euro 19.115,00 in favore di Controparte_1
per danni cagionati;
Parte_1 -Condanna il in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite che si liquidano Controparte_2 in euro 2.738,00, oltre iva e cpa e interessi dalla data della pubblicazione al soddisfo in favore di
. Parte_1
Così deciso in Vibo Valentia in data 23.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Tiziana Macrì, pronunciando nella causa n. 1112/2019 R.G.A.C., promossa
DA
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Lubiana, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nicotera (VV), Via Rione
Margherita I Trav n. 6, giusta procura in atti
-attore
CONTRO
, (P.IVA ) in persona del sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Vecchio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia alla viale Giovanni Paolo II, giusta procura in atti
-convenuto-
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
[...] subiti a seguito di un temporale avvenuto in data 17/18 giugno 2018 in Nicotera C.da Madonna della
Scala.
In particolare, ha dedotto che nella notte tra il 17/18 giugno 2018 in Nicotera, si è manifestato un temporale ove vi è il “Condominio La Concordia”, in cui abita l'attore ed il garage dello stesso, posto al piano seminterrato, è stato invaso da acqua e fango fino all'altezza di mt.1,80, causando danni all'autovettura ivi presente ed agli altri utensili per l'ammontare di € 19.115,00.
Si è costituito in giudizio il contestando in toto la domanda attrice, sia in fatto, Controparte_1 sia in diritto, deducendo che con delibera della Giunta Regionale che aveva dichiarato, in occasione delle copiose piogge del 17/18 giugno 2018, lo stato di calamità naturale, gli eventi atmosferici addotti erano da considerarsi “gravi” tanto da integrare la fattispecie del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità dei custodi chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi ammessi dal precedente giudice istruttore, ed all'esito, valutata la irrilevanza della CTU richiesta da parte attrice, ritenuta matura per la decisone veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo questo giudice rinviava alla udienza del 19.06.2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2. Tanto premesso, deve a questo punto osservarsi che la domanda introduttiva del giudizio, qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., è suscettibile di accoglimento per le ragioni di seguito dettagliate.
L'art. 2051 c.c., che disciplina una responsabilità di tipo oggettivo, è basata sul nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, in cui il custode ha come unica prova liberatoria il caso fortuito, ovverosia un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale.
Più precisamente, sulla base di quanto disposto dall'art. 2051 c.c., il soggetto che abbia un effettivo e non occasionale potere sulla cosa ha il dovere di vigilare sulla stessa e di mantenere il bene in buone condizioni di efficienza affinché da esso non scaturiscano situazioni di danno a carico di terzi.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (che risulti riconducibile ad una anomalia, originaria o sopravvenuta, nella struttura e nel funzionamento della cosa stessa) nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che si producano danni a terzi. Il custode può liberarsi da tale responsabilità fornendo la prova del caso fortuito.
In altre parole, secondo i canoni ermeneutici tracciati dalla consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione(cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 37059 del 2022):
-a) «l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»;
b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»;
c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»;
d) «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale». Con particolare riferimento all'ipotesi —che qui viene in rilievo — in cui l'eziologia dell'evento dannoso abbia origine da precipitazioni atmosferiche la giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione ha evidenziato quali criteri debbano presiedere alla valutazione dell'evento meteorico in termini di caso fortuito, e dunque come fatto idoneo ad assumere esclusiva efficienza causale nella determinazione del danno.
Al riguardo, sulla scorta di precedenti approdi giurisprudenziali (in particolare di Cass. n. 25837 del
2017) ed in coerenza con i principi testé ricordati, ha rimarcato (in sintesi) che:
—la riconducibilità all'ipotesi di «caso fortuito», di cui (anche, ma non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità, mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico;
—per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento; il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza;
—al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., «la distinzione tra "forte temporale", "nubifragio" o
"calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma -in relazione alla intensità ed eccezionalità(in senso statistico) del fenomeno -presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso» (Cass. n. 522 del 1987); ciò anche perché «il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili»;
—in tale ottica, dunque, l'accertamento del «fortuito», rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia;
—all'ambito di tale indagine rimangono estranei profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare pregiudizio allo scopo;
sicché, l'allegazione dello «stato» del sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la «cosa» medesima e l'evento lesivo.
La citata pronuncia ha quindi condensato nel principio secondo cui «le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico».
In altre parole, l'evento, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale e potersi dunque riverberare anche sulla sua (im)prevedibilità, oltre a doversi valutare esclusivamente su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia), deve avere «tempi di ritorno» molto elevati;
deve cioè essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni ma in molti decenni: accertamento, questo, che prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece inquadrarlo in una rilevazione statistica di lungo periodo, sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche;
mentre, in difetto di tale positivo accertamento in base ai dati che la parte che invoca esimersi da responsabilità dovrà sottoporre al giudicante, non potrà escludersi la responsabilità del custode ai sensi della richiamata norma dell'art. 2051 cod. civ..
Nel caso di specie, si può dire senza tema di smentita che il convenuto è “custode” della CP_1
“cosa” che ha cagionato il danno all'odierno attore e che quest'ultimo ha fornito piena prova sia del danno subito -peraltro non contestato da controparte- e sia della derivazione causale dello stesso: segnatamente dal deflusso all'interno del proprio appartamento delle acque piovane provenienti dalla strada comunale e ciò in ragione della inadeguatezza del sistema di raccolta e smaltimento delle predette acque.
Di contro il non ha fornito una adeguata prova liberatoria, non potendosi ritenere Controparte_1 sussistente il caso fortuito.
E' esclusa la sussistenza nel caso di specie del caso fortuito non potendosi ritenere eccezionali ed imprevedibili le precipitazioni atmosferiche causative del danno lamentato dall'attore sulla scorta della Delibera della Giunta regionale che aveva dichiarato lo stato di calamità naturale a seguito degli eventi meteorici verificatesi nel comune di Nicotera.
La riconducibilità di eventi naturali e, segnatamente, di precipitazioni atmosferiche -dotati di intensità tale da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso- all'ipotesi di caso fortuito, di cui alla fattispecie legale disciplinata all'art. 2051 c.c., è condizionata al possesso da parte di tali fenomeni dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, essendo l'inevitabilità, invece, un carattere intrinseco all'essenza dell'evento atmosferico;
tuttavia, giacché, relativamente ad un fenomeno naturale, l'eccezionalità, intesa come ricorrenza saltuaria, non è di per sé sola sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, a tal fine occorrerà verificare la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità oggettiva e dell'imprevedibilità oggettiva, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale dovrà essere considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (cfr. Cass. n.2482 del 2018, Cass., n. 14861 del 2019,
Cass. Civ., n. 18856 del 2017, Cass. Civ., n. 522 del 1987 e da ultimo Cass., sez. un., 26 febbraio
2021, n. 5422).
Ebbene nel caso di specie, non è stato dimostrato dal comune convenuto attraverso una indagine basata su dati scientifici di tipo statistico che il temporale che ha colpito il di Nicotera avesse CP_1 rappresentato un evento eccezionale ed imprevedibile.
Pertanto, la domanda introduttiva del giudizio deve essere accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 in virtù delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Tiziana
Macrì, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nell'ambito della causa civile iscritta al n. 1112 del 2019 R.G., così dispone:
-Dichiara la esclusiva responsabilità del in p.l.r.p.t. nella causazione dei danni Controparte_1 per cui è causa;
-Condanna l'Ente convenuto ( al pagamento di euro 19.115,00 in favore di Controparte_1
per danni cagionati;
Parte_1 -Condanna il in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite che si liquidano Controparte_2 in euro 2.738,00, oltre iva e cpa e interessi dalla data della pubblicazione al soddisfo in favore di
. Parte_1
Così deciso in Vibo Valentia in data 23.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì