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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/06/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 16/06/2025, avanti al Giudice, dott.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al N. 882/2024 del Registro Generale, promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente, dall'avv. Carmelo Santoro e dall'avv. Patrizia La Maestra, appellante contro
(C.F./P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del procuratore, legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_2
, rappresentata e difesa dell'avv. Demetrio Fusaro,
[...]
appellata nonché nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F.: CP_2
), C.F._2
appellato contumace
Sono comparsi l'avv. SANTORO CARMELO e l'avv. LA MAESTRA
PATRIZIA per parte appellante e l'avv. LEANZA MASSIMILIANO, per delega dell'avv. FUSARO DEMETRIO, per l'appellata costituita.
1 L'avv. SANTORO e l'avv. LA MAESTRA precisano le conclusioni
“riportandosi agli atti depositati ed insistendo nell'accoglimento dell'appello”.
L'avv. LEANZA così precisa le conclusioni: “si riporta alle conclusioni rassegnate in comparsa e chiede il rigetto dell'appello”.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori discutono oralmente la causa illustrando le ragioni poste a fondamento delle conclusioni formulate.
All'esito, alle ore 13.10, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
2 SENTENZA nella causa iscritta al n. 882/2024 del Registro Generale Contenzioso, avente per oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”, decisa, a seguito di discussione orale, all'udienza del
16 giugno 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., promossa da
(C.F.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Carmelo Santoro, appellante contro
(C.F./P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dell'avv. Demetrio Fusaro,
Appellato
e
(C.F.: , CP_2 C.F._3
appellato contumace
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 1732/2023 emessa in data 09.10.2023, il Giudice di
Pace di Reggio Calabria ha rigettato la domanda proposta da Pt_1
nei confronti di e
[...] CP_2 Controparte_1
ed ha condannato la stessa al pagamento delle spese processuali in favore di entrambi i convenuti.
§2. ha proposto appello avverso detta sentenza, Parte_1
affidandosi a tre motivi e chiedendo, in totale riforma, “in via preliminare”, di “accertare e dichiarare che parte attrice/appellante ha Parte_1
adempiuto all'onere probatorio dell'an debeatur e del quantum debeatur
(danno materiale) oggetto della domanda di prime cure, giusto disposto
3 dell'art. 2697 c. civ.”; “nel merito, in via principale: - ritenuta
l'applicabilità al caso di specie dell'art. 149 CdS”, di “dichiarare la responsabilità del convenuto/appellato IG. per il verificarsi CP_2
dell'incidente stradale, rectius tamponamento, e condannare i convenuti, con il vincolo solidale, al risarcimento del danno pari ad € 1.000,00, o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi e con il beneficio della rivalutazione monetaria dal dovuto al debendo;
in via gradata, - e solo se rilevata la concorsualità del veicolo dell'attrice/appellante nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.civ., di “accertare e determinare la percentuale di responsabilità e di conseguenza condannare i convenuti a risarcire la spettante somma, oltre interessi e con il beneficio della rivalutazione monetaria dal dovuto al debendo. Condannare infine in ogni caso i convenuti alla refusione di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
§3. Si è costituita in giudizio l resistendo Controparte_1
al gravame e chiedendo di “
1. dichiarare inammissibile l'appello proposto
e, comunque, rigettare integralmente la domanda avanzata perché infondata in fatto ed in diritto” e di condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e dichiarata la contumacia di all'udienza del 16 giugno 2025 CP_2
la causa viene discussa e decisa secondo il modulo di cui all'art. 281-sexies
c.p.c.
§5. L'appello, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta costituita, è ammissibile.
Come è noto, l'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1
D.lgs. n. 40 del 2006, nel disporre che “le sentenze
4 del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, ha inteso circoscrivere i motivi di appello avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace a precisi motivi di gravame.
Copiosa è la giurisprudenza di legittimità al riguardo: “Le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro
1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, 'sic et simpliciter', della norma giuridica applicata alla regola di equità” (cfr., ex multis, Cass. sentt. nn. 17674 del 2006; 4079 del
2005, 7501 del 2001); “In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”
(Cass. ord. n. 3005 del 2014); “L'art. 339, comma 3, c.p.c. prevede che le sentenze del giudice di pace pubblicate in data successiva alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, ove siano pronunciate secondo equità, a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Per effetto della riforma, pertanto, le sentenze
5 del giudice di pace pronunciate secondo equità - in passato inappellabili ma unicamente ricorribili per cassazione - sono appellabili ma in relazione
a solo tre motivi specifici di impugnazione espressamente individuati dalla legge e, cioè, dei medesimi motivi che nel regime previgente potevano essere fatti valere mediante il ricorso per cassazione” (Cass. sent. n. 9976 del 2016); “Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art.
1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto
a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto
l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (Cass. ord. n. 5287 del 2012).
Ebbene, non può ritenersi che la sentenza impugnata in questa sede sia decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., essendo il valore della controversia superiore ad €1.100,00, come si desume dalle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado
(“…in via principale, sentir condannare la convenuta al risarcimento del danno ammontante ad €1.000,00, oltre interessi come per legge, e sempre nei limiti della competenza per valore dell'autorità adita; in subordine, nella denegata ipotesi venisse rilevata una qualche concorsualità dell'attrice nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 co. 2
c.civ…, accertare la percentuale di responsabilità…e di conseguenza
6 determinare lo spettante risarcimento, sempre entro i limiti della competenza per valore dell'autorità adita”).
Opera, difatti, il principio per cui, “nel giudizio innanzi al giudice di pace, proposta una domanda di risarcimento del danno con l'espressa quantificazione di esso in Euro 988,50, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore del giudice adito, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite stabilito dall'art. 113 c.p.c. per la decisione della causa secondo equità”
(Cass. n. 22759 del 2013; conf. Cass. n. 34811 del 2023).
§6. Nel merito l'impugnazione è parzialmente fondata.
§6.1- Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la pronuncia per “violazione ed omessa applicazione dell'art. 149, comma 1,
C.d.S.”, deducendo, per un verso, che il conducente del motociclo Honda è incorso nella “violazione dell'art. 149 CdS … per non aver mantenuto una adeguata distanza di sicurezza tale da garantire l'arresto tempestivo ed evitare collisioni con i veicoli che lo precedevano” e lamentando, per altro verso, che è stata omessa l'applicazione “al caso di specie dell'art. 149
CdS da parte del decidente di prime cure”.
§6.2- Con il secondo motivo di gravame l'originaria attrice censura la sentenza per “violazione ed omessa applicazione dell'art. 2054, comma 2,
c.civ.”, dolendosi che il giudice di pace abbia alla medesima la responsabilità esclusiva nella causazione dell'incidente, “senza verificare ovvero accertare in concreto -giusto disposto dell'art. 2054 co. 2 c.civ.-, se la condotta di guida dell'altro conducente coinvolto nel sinistro fosse stata corretta o se avesse concorso a determinare anch'egli il verificarsi dello stesso incidente”.
7 §6.3- Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la
“violazione dell'art. 112 cpc, omessa pronuncia sulla richiesta di cui all'art. 2054 co. 2 c.civ.” in quanto in merito alla richiesta, formulata in via gradata, di “applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.civ. qualora fosse stata ritenuta la concorsualità … nella causazione dell'incidente”, non è stata adottata alcuna pronuncia.
§7. La prima censura è fondata (con conseguente assorbimento di quelle ulteriori), non essendo corrette le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, che fanno leva sull'assenza di prova delle modalità dell'incidente (<L'unico testimone escusso, sull'an, non ha assistito al sinistro. Dall'esame del rapporto di incidente stradale, redatto dai
Carabinieri di Villa San Giovanni intervenuti, sul luogo del sinistro, si evincono le dichiarazioni rese nell'immediatezza dalla conducente del veicolo attoreo IG.ra : “mentre uscivo dalla via Pensabene per Pt_3
immettermi sulla via Sciastri, non mi sono accorta che dal lato monte della via Sciastri, giungeva un motociclo ad alta velocità ce non poteva evitare
l'impatto con il lato posteriore della mia autovettura”>>).
Ed invero, anche se la teste non ha assistito Testimone_1
all'incidente, tuttavia dalle dichiarazioni della medesima (“… sono al corrente di un incidente stradale avvenuto a Melia di San Roberto, occorso ad una mia conoscente, la IG.ra . non ho assistito Persona_1
alla dinamica del sinistro perché sono sopraggiunta subito dopo…. io stavo percorrendo la via Sciastri oggi via Provinciale e dove è successo
l'incidente è un tratto rettilineo…. prima del punto in cui è successo
l'incidente ad una distanza di quasi 10 metri vi è un incrocio…. al mio arrivo i mezzi erano quelli raffigurati in alto a destra, fotografia allegata al fascicolo . la Fiat ND era danneggiata sulla parte Parte_4
8 posteriore all'altezza del cofano… e riconosco i danni per come raffigurati nella fotografia allegata al fascicolo di parte attrice”), lette unitamente ai rilievi plano-fotografici effettuati dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, si desume chiaramente che si è trattato di un tamponamento.
In particolare, dalla planimetria redatta dai Carabinieri emerge che al momento dell'urto la Fiat ND proveniente da una traversa laterale si era già immessa sulla via Sciastri, come del resto confermato, per un verso, dal fatto che il punto in cui è avvenuto il tamponamento si trova ad una distanza di 13,40 metri dalla traversa laterale dalla quale proveniva l'autovettura (rilievi planimetria legenda X-G= m 13,40) e, per altro verso, dalla circostanza che il motociclo ha impattato contro la parte posteriore della Fiat ND, che già dunque si trovava lungo la via Sciastri.
Ne deriva che trova applicazione l'orientamento della S.C., secondo cui
“In ipotesi di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti (art. 2054, comma 2, c.c.), è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale” (Cass. n. 27497 del 2024).
Per l'effetto, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., il era gravato dall'onere di fornire la CP_2
prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
9 Non essendo stata fornita tale prova, si presume quindi che lo stesso sia responsabile dell'evento per cui è causa.
§8. Acclarata la spettanza del risarcimento del danno, la relativa quantificazione può effettuarsi valorizzando, da un lato, la prova fornita a mezzo del testimone che ha confermato il preventivo dei Testimone_2
danni da lui redatto, e dall'altro i rilievi fotografici in atti.
Al riguardo, si rammenta il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, se non costituisce, di per sé, prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, nondimeno può assumere valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso Cass. n. 15176 del 2015 e Cass. n. 3293 del 2018 in tema di efficacia probatoria della fattura commerciale, nonché Cass. n. 11765 del
2013 e Cass. n. 26693 del 2013 in tema di efficacia probatoria del preventivo di spesa).
Si aggiunge, inoltre, che, quantunque di norma il preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, lo stesso può però assurgere a idonea dimostrazione del nocumento quando corroborato da ulteriori elementi, quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, le fotografie dello stesso (Cass. sent. n. 26693/2013) ovvero quando non risulti puntualmente e specificamente contestato dalla parte
10 avversa (Cass. sent. n. 27624 del 2020), sulla quale tale onere ricade ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie, in cui il preventivo è stato contestato in primo grado dalla società assicuratrice, può dirsi raggiunta la prova anche del quantum debeatur, in rapporto alla sola somma di complessivi €658,89 per danni al portello posteriore al paraurti posteriore ed alla scritta posteriore (v. fotografie in atti), somma da rivalutare ad oggi trattandosi di voce di danno.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, l' e CP_1 CP_2
devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'appellante, della somma rivalutata di €777,49, oltre interessi legali sull'importo di
€658,89, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo (Cass n. 39376 del
2021; Cass. n. 9194 del 2020; Cass. n. 8766 del 2018).
§9. Alla riforma della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. n. 9062 del 2010).
Di conseguenza, vanno poste a carico degli appellati in solido, soccombenti, le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM 55/14 e succ. mod., escludendo la fase di trattazione/istruttoria per il giudizio di appello perché non svolta.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando come giudice d'appello sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati in solido al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di €777,49 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali sull'importo di €658,89, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo;
2) condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante, che si liquidano, per il primo grado, in €43,00 per spese vive ed €259,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il secondo grado in €91,50 per esborsi ed €347,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Reggio Calabria, 16 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
12
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 16/06/2025, avanti al Giudice, dott.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al N. 882/2024 del Registro Generale, promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente, dall'avv. Carmelo Santoro e dall'avv. Patrizia La Maestra, appellante contro
(C.F./P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del procuratore, legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_2
, rappresentata e difesa dell'avv. Demetrio Fusaro,
[...]
appellata nonché nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F.: CP_2
), C.F._2
appellato contumace
Sono comparsi l'avv. SANTORO CARMELO e l'avv. LA MAESTRA
PATRIZIA per parte appellante e l'avv. LEANZA MASSIMILIANO, per delega dell'avv. FUSARO DEMETRIO, per l'appellata costituita.
1 L'avv. SANTORO e l'avv. LA MAESTRA precisano le conclusioni
“riportandosi agli atti depositati ed insistendo nell'accoglimento dell'appello”.
L'avv. LEANZA così precisa le conclusioni: “si riporta alle conclusioni rassegnate in comparsa e chiede il rigetto dell'appello”.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori discutono oralmente la causa illustrando le ragioni poste a fondamento delle conclusioni formulate.
All'esito, alle ore 13.10, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
2 SENTENZA nella causa iscritta al n. 882/2024 del Registro Generale Contenzioso, avente per oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”, decisa, a seguito di discussione orale, all'udienza del
16 giugno 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., promossa da
(C.F.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Carmelo Santoro, appellante contro
(C.F./P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dell'avv. Demetrio Fusaro,
Appellato
e
(C.F.: , CP_2 C.F._3
appellato contumace
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 1732/2023 emessa in data 09.10.2023, il Giudice di
Pace di Reggio Calabria ha rigettato la domanda proposta da Pt_1
nei confronti di e
[...] CP_2 Controparte_1
ed ha condannato la stessa al pagamento delle spese processuali in favore di entrambi i convenuti.
§2. ha proposto appello avverso detta sentenza, Parte_1
affidandosi a tre motivi e chiedendo, in totale riforma, “in via preliminare”, di “accertare e dichiarare che parte attrice/appellante ha Parte_1
adempiuto all'onere probatorio dell'an debeatur e del quantum debeatur
(danno materiale) oggetto della domanda di prime cure, giusto disposto
3 dell'art. 2697 c. civ.”; “nel merito, in via principale: - ritenuta
l'applicabilità al caso di specie dell'art. 149 CdS”, di “dichiarare la responsabilità del convenuto/appellato IG. per il verificarsi CP_2
dell'incidente stradale, rectius tamponamento, e condannare i convenuti, con il vincolo solidale, al risarcimento del danno pari ad € 1.000,00, o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi e con il beneficio della rivalutazione monetaria dal dovuto al debendo;
in via gradata, - e solo se rilevata la concorsualità del veicolo dell'attrice/appellante nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.civ., di “accertare e determinare la percentuale di responsabilità e di conseguenza condannare i convenuti a risarcire la spettante somma, oltre interessi e con il beneficio della rivalutazione monetaria dal dovuto al debendo. Condannare infine in ogni caso i convenuti alla refusione di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
§3. Si è costituita in giudizio l resistendo Controparte_1
al gravame e chiedendo di “
1. dichiarare inammissibile l'appello proposto
e, comunque, rigettare integralmente la domanda avanzata perché infondata in fatto ed in diritto” e di condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e dichiarata la contumacia di all'udienza del 16 giugno 2025 CP_2
la causa viene discussa e decisa secondo il modulo di cui all'art. 281-sexies
c.p.c.
§5. L'appello, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta costituita, è ammissibile.
Come è noto, l'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1
D.lgs. n. 40 del 2006, nel disporre che “le sentenze
4 del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, ha inteso circoscrivere i motivi di appello avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace a precisi motivi di gravame.
Copiosa è la giurisprudenza di legittimità al riguardo: “Le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro
1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, 'sic et simpliciter', della norma giuridica applicata alla regola di equità” (cfr., ex multis, Cass. sentt. nn. 17674 del 2006; 4079 del
2005, 7501 del 2001); “In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”
(Cass. ord. n. 3005 del 2014); “L'art. 339, comma 3, c.p.c. prevede che le sentenze del giudice di pace pubblicate in data successiva alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, ove siano pronunciate secondo equità, a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Per effetto della riforma, pertanto, le sentenze
5 del giudice di pace pronunciate secondo equità - in passato inappellabili ma unicamente ricorribili per cassazione - sono appellabili ma in relazione
a solo tre motivi specifici di impugnazione espressamente individuati dalla legge e, cioè, dei medesimi motivi che nel regime previgente potevano essere fatti valere mediante il ricorso per cassazione” (Cass. sent. n. 9976 del 2016); “Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art.
1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto
a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto
l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (Cass. ord. n. 5287 del 2012).
Ebbene, non può ritenersi che la sentenza impugnata in questa sede sia decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., essendo il valore della controversia superiore ad €1.100,00, come si desume dalle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado
(“…in via principale, sentir condannare la convenuta al risarcimento del danno ammontante ad €1.000,00, oltre interessi come per legge, e sempre nei limiti della competenza per valore dell'autorità adita; in subordine, nella denegata ipotesi venisse rilevata una qualche concorsualità dell'attrice nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 co. 2
c.civ…, accertare la percentuale di responsabilità…e di conseguenza
6 determinare lo spettante risarcimento, sempre entro i limiti della competenza per valore dell'autorità adita”).
Opera, difatti, il principio per cui, “nel giudizio innanzi al giudice di pace, proposta una domanda di risarcimento del danno con l'espressa quantificazione di esso in Euro 988,50, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore del giudice adito, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite stabilito dall'art. 113 c.p.c. per la decisione della causa secondo equità”
(Cass. n. 22759 del 2013; conf. Cass. n. 34811 del 2023).
§6. Nel merito l'impugnazione è parzialmente fondata.
§6.1- Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la pronuncia per “violazione ed omessa applicazione dell'art. 149, comma 1,
C.d.S.”, deducendo, per un verso, che il conducente del motociclo Honda è incorso nella “violazione dell'art. 149 CdS … per non aver mantenuto una adeguata distanza di sicurezza tale da garantire l'arresto tempestivo ed evitare collisioni con i veicoli che lo precedevano” e lamentando, per altro verso, che è stata omessa l'applicazione “al caso di specie dell'art. 149
CdS da parte del decidente di prime cure”.
§6.2- Con il secondo motivo di gravame l'originaria attrice censura la sentenza per “violazione ed omessa applicazione dell'art. 2054, comma 2,
c.civ.”, dolendosi che il giudice di pace abbia alla medesima la responsabilità esclusiva nella causazione dell'incidente, “senza verificare ovvero accertare in concreto -giusto disposto dell'art. 2054 co. 2 c.civ.-, se la condotta di guida dell'altro conducente coinvolto nel sinistro fosse stata corretta o se avesse concorso a determinare anch'egli il verificarsi dello stesso incidente”.
7 §6.3- Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la
“violazione dell'art. 112 cpc, omessa pronuncia sulla richiesta di cui all'art. 2054 co. 2 c.civ.” in quanto in merito alla richiesta, formulata in via gradata, di “applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.civ. qualora fosse stata ritenuta la concorsualità … nella causazione dell'incidente”, non è stata adottata alcuna pronuncia.
§7. La prima censura è fondata (con conseguente assorbimento di quelle ulteriori), non essendo corrette le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, che fanno leva sull'assenza di prova delle modalità dell'incidente (<L'unico testimone escusso, sull'an, non ha assistito al sinistro. Dall'esame del rapporto di incidente stradale, redatto dai
Carabinieri di Villa San Giovanni intervenuti, sul luogo del sinistro, si evincono le dichiarazioni rese nell'immediatezza dalla conducente del veicolo attoreo IG.ra : “mentre uscivo dalla via Pensabene per Pt_3
immettermi sulla via Sciastri, non mi sono accorta che dal lato monte della via Sciastri, giungeva un motociclo ad alta velocità ce non poteva evitare
l'impatto con il lato posteriore della mia autovettura”>>).
Ed invero, anche se la teste non ha assistito Testimone_1
all'incidente, tuttavia dalle dichiarazioni della medesima (“… sono al corrente di un incidente stradale avvenuto a Melia di San Roberto, occorso ad una mia conoscente, la IG.ra . non ho assistito Persona_1
alla dinamica del sinistro perché sono sopraggiunta subito dopo…. io stavo percorrendo la via Sciastri oggi via Provinciale e dove è successo
l'incidente è un tratto rettilineo…. prima del punto in cui è successo
l'incidente ad una distanza di quasi 10 metri vi è un incrocio…. al mio arrivo i mezzi erano quelli raffigurati in alto a destra, fotografia allegata al fascicolo . la Fiat ND era danneggiata sulla parte Parte_4
8 posteriore all'altezza del cofano… e riconosco i danni per come raffigurati nella fotografia allegata al fascicolo di parte attrice”), lette unitamente ai rilievi plano-fotografici effettuati dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, si desume chiaramente che si è trattato di un tamponamento.
In particolare, dalla planimetria redatta dai Carabinieri emerge che al momento dell'urto la Fiat ND proveniente da una traversa laterale si era già immessa sulla via Sciastri, come del resto confermato, per un verso, dal fatto che il punto in cui è avvenuto il tamponamento si trova ad una distanza di 13,40 metri dalla traversa laterale dalla quale proveniva l'autovettura (rilievi planimetria legenda X-G= m 13,40) e, per altro verso, dalla circostanza che il motociclo ha impattato contro la parte posteriore della Fiat ND, che già dunque si trovava lungo la via Sciastri.
Ne deriva che trova applicazione l'orientamento della S.C., secondo cui
“In ipotesi di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti (art. 2054, comma 2, c.c.), è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale” (Cass. n. 27497 del 2024).
Per l'effetto, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., il era gravato dall'onere di fornire la CP_2
prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
9 Non essendo stata fornita tale prova, si presume quindi che lo stesso sia responsabile dell'evento per cui è causa.
§8. Acclarata la spettanza del risarcimento del danno, la relativa quantificazione può effettuarsi valorizzando, da un lato, la prova fornita a mezzo del testimone che ha confermato il preventivo dei Testimone_2
danni da lui redatto, e dall'altro i rilievi fotografici in atti.
Al riguardo, si rammenta il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, se non costituisce, di per sé, prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, nondimeno può assumere valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso Cass. n. 15176 del 2015 e Cass. n. 3293 del 2018 in tema di efficacia probatoria della fattura commerciale, nonché Cass. n. 11765 del
2013 e Cass. n. 26693 del 2013 in tema di efficacia probatoria del preventivo di spesa).
Si aggiunge, inoltre, che, quantunque di norma il preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, lo stesso può però assurgere a idonea dimostrazione del nocumento quando corroborato da ulteriori elementi, quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, le fotografie dello stesso (Cass. sent. n. 26693/2013) ovvero quando non risulti puntualmente e specificamente contestato dalla parte
10 avversa (Cass. sent. n. 27624 del 2020), sulla quale tale onere ricade ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie, in cui il preventivo è stato contestato in primo grado dalla società assicuratrice, può dirsi raggiunta la prova anche del quantum debeatur, in rapporto alla sola somma di complessivi €658,89 per danni al portello posteriore al paraurti posteriore ed alla scritta posteriore (v. fotografie in atti), somma da rivalutare ad oggi trattandosi di voce di danno.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, l' e CP_1 CP_2
devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'appellante, della somma rivalutata di €777,49, oltre interessi legali sull'importo di
€658,89, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo (Cass n. 39376 del
2021; Cass. n. 9194 del 2020; Cass. n. 8766 del 2018).
§9. Alla riforma della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. n. 9062 del 2010).
Di conseguenza, vanno poste a carico degli appellati in solido, soccombenti, le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM 55/14 e succ. mod., escludendo la fase di trattazione/istruttoria per il giudizio di appello perché non svolta.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando come giudice d'appello sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati in solido al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di €777,49 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali sull'importo di €658,89, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo;
2) condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante, che si liquidano, per il primo grado, in €43,00 per spese vive ed €259,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il secondo grado in €91,50 per esborsi ed €347,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Reggio Calabria, 16 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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