Versione
8 dicembre 1957
8 dicembre 1957
>
Versione
13 dicembre 1962
13 dicembre 1962
Art. 1.
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, costituito dall'art. 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , e' soppresso. Le sue attribuzioni sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali il quale provvede:
a) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 del suddetto testo unico contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'Ente abbia prestato garanzia;
b) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato, nonche' ai personali di cui agli articoli 9 e 10 del suddetto testo unico, nei casi di accertate necessita' familiari entro i limiti delle disponibilita', fissate, per ciascun esercizio, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; ((1)) c) ad assumere i rischi connessi con le operazioni di prestito diretto.
La concessione dei prestiti, verso cessione di quote di stipendio o salario, e' esercitata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con le norme della presente legge e del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 novembre 1962, n. 1597 , ha disposto (con l'art.1) che La facolta', di contrarre prestiti contro cessione di quote dello stipendio e' revocata per i segretari provinciali e comunali, i quali sono correlativamente esonerati dalla corresponsione del contributo dello 0,50 per cento dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi dell' articolo 5 della legge 25 novembre 1957, n. 1139 .
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, costituito dall'art. 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , e' soppresso. Le sue attribuzioni sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali il quale provvede:
a) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 del suddetto testo unico contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'Ente abbia prestato garanzia;
b) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato, nonche' ai personali di cui agli articoli 9 e 10 del suddetto testo unico, nei casi di accertate necessita' familiari entro i limiti delle disponibilita', fissate, per ciascun esercizio, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; ((1)) c) ad assumere i rischi connessi con le operazioni di prestito diretto.
La concessione dei prestiti, verso cessione di quote di stipendio o salario, e' esercitata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con le norme della presente legge e del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 novembre 1962, n. 1597 , ha disposto (con l'art.1) che La facolta', di contrarre prestiti contro cessione di quote dello stipendio e' revocata per i segretari provinciali e comunali, i quali sono correlativamente esonerati dalla corresponsione del contributo dello 0,50 per cento dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi dell' articolo 5 della legge 25 novembre 1957, n. 1139 .