Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2025, n. 12864
CASS
Sentenza 14 maggio 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna. Le parti coinvolte sono l'Agenzia delle Entrate e un soggetto che ha impugnato un avviso di accertamento fiscale, sostenendo di non avere poteri rappresentativi sulla società destinataria dell'atto. L'Agenzia ha contestato l'esterovestizione della società e la legittimità della notifica dell'atto, mentre il ricorrente ha negato di essere un amministratore di fatto e ha contestato la validità della notifica, sostenendo che l'atto fosse diretto esclusivamente alla società.

Il giudice ha accolto l'appello dell'Agenzia, dichiarando inammissibile il ricorso del soggetto, in quanto non legittimato a impugnare un atto impositivo diretto a una società. La Corte ha argomentato che la legittimazione ad agire spetta esclusivamente al soggetto destinatario dell'atto, in questo caso la società, e non a chi riceve la notifica senza alcuna pretesa tributaria a proprio carico. Inoltre, il giudice ha evidenziato che la mera ricezione dell'atto non conferisce legittimazione all'impugnazione, ribadendo il principio che l'interesse a contestare deve derivare da un atto che rechi obbligazioni dirette nei confronti del destinatario. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, con compensazione delle spese.

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Massime1

La persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo, il quale non rechi nessuna pretesa tributaria, neppure in via solidale o sanzionatoria, nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2025, n. 12864
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12864
Data del deposito : 14 maggio 2025
Fonte ufficiale :

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