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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/09/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Emanuela Cugusi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: risarcimento morte nella causa iscritta al n. 52 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2024 promossa da: in persona del procuratore dr. Parte_1
con sede in Milano, p. iva , elettivamente Parte_2 P.IVA_1 domiciliata in Cagliari, via della Pineta n°53/b, presso lo studio dell'avv.
Giampaolo Secci che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 [...]
e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 CP_2
, , nata a [...] il [...], CodiceFiscale_2 CP_3
C.F. , tutti residenti in [...], CodiceFiscale_3 CP_4
, nato a [...] il [...], C.F.
[...] C.F._4
, residente in [...], , nato a [...]
[...] Controparte_5
(NU) il 15.02.1940, C.F. , ivi residente, C.F._5 [...]
nata a [...] il [...], C.F. , CP_6 C.F._6 ivi residente e nata a [...] il [...], C.F. CP_7
, ivi residente, tutti elettivamente domiciliati in C.F._7
1 Cagliari nella Via Antioco Loru al civico 41, presso lo studio legale dell'Avv.
Stefano Piredda che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto di citazione nel procedimento di primo grado;
, , contumaci CP_8 CP_9
APPELLATI
E RIASSUNTA DA in persona del procuratore dr. Parte_1
con sede in Milano, p. iva , elettivamente Parte_2 P.IVA_1 domiciliata in Cagliari, via della Pineta n°53/b, presso lo studio dell'avv.
Giampaolo Secci che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._8 il 07.04.1965, , C.F. , nata a CP_2 C.F._9
Baunei (NU) il 12.03.1968 e C.F. CP_3
, nata a [...] il [...], tutti residenti in C.F._10
Girasole (NU), , C.F. , nato a CP_4 C.F._11
Lanusei (NU) il 16.10.1986, residente in [...], CP_5
, C.F. , nato a [...] il [...],
[...] C.F._5
, C.F. , nata a [...] il CP_6 C.F._6
29.10.1947, , C.F. , nato a Controparte_10 C.F._12
Baunei il 24.11.1961, C.F. Controparte_11
, nata a [...] il [...], tutti residenti in Baunei, C.F._13 elettivamente domiciliati in Via Cedrino 28 presso lo studio dell'Avv.
Marcello Caddori che li rappresenta e difende in forza di procura speciale con nomina del nuovo difensore di fiducia e revoca del precedente allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
, , contumaci CP_8 CP_9
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
All'udienza del 12 settembre 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
2 Nell'interesse dell'appellante (come da note depositate il 30.6.2025):
“Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 153/2023 del Tribunale di Lanusei, voglia:
ACCERTARE e DICHIARARE il concorso di colpa della vittima Per_1 nella causazione del sinistro nella misura del 40%, per l'effetto,
[...]
RIDETERMINARE il danno non patrimoniale spettante a ciascun appellato secondo i criteri indicati nell'ordinanza del 21.03.2025 e secondo i calcoli esposti in narrativa.
CONSEGUENTEMENTE, CONDANNARE gli appellati , Controparte_1
(e per essa i suoi eredi), gli eredi di CP_2 CP_3 CP_6
e ciascuno per quanto di rispettiva competenza, alla CP_7 CP_4 restituzione in favore della delle somme Parte_1 indebitamente percepite, quantificate complessivamente in € 197.217,34, o nella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo.
CONDANNARE la al pagamento in favore del Parte_1 sig. della somma di € 63.757,60, o della diversa somma Controparte_5 che risulterà di giustizia, oltre interessi come per legge.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, o, in subordine, con integrale compensazione delle spese del primo grado e vittoria di quelle del presente grado di appello.”
Nell'interesse degli appellati (come da note depositate il 9.9.2025):
“L'Ecc.ma Corte, valutati i conteggi già depositati con nota del 30.06.2025, voglia pronunciare sentenza con la quale venga dato atto del raggiungimento dell'accordo conciliativo tra le parti costituite e che, in tal senso, dichiari la cessazione della materia del contendere.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 19 ottobre 2018 Controparte_1 CP_2
, e
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Lanusei, la società
[...]
e al fine di ottenere Parte_1 CP_8 CP_9 il risarcimento dei danni ad essi conseguiti dal sinistro automobilistico
3 verificatosi in data 25 giugno 2017 lungo la SS 125, tratto Tortolì - Girasole nel quale aveva perso la vita la loro congiunta conducente Persona_1
l'autovettura Fiat 600 tg. BM 223RG, verificatosi per esclusiva responsabilità Cont del conducente del veicolo Opel Astra tg. CX286ZK, assicurato con la società e di proprietà di il quale Parte_1 CP_8 viaggiava ad una velocità notevolmente superiore rispetto al limite vigente.
Costituitasi in giudizio la società che Parte_1 eccepiva l'esclusiva o prevalente responsabilità della nella causazione CP_1 del sinistro in quanto la stessa, in violazione delle regole sulla precedenza, aveva invaso la corsia di competenza del Loi, nonché contestava il quantum della pretesa azionata, rimasti contumaci e con CP_8 CP_9 sentenza n. 153/2023 pubblicata l'11 luglio 2023 il Tribunale di Lanusei ha così statuito:
“Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
- accerta che la responsabilità del sinistro di cui è causa è da addebitarsi per il 70% a e per il restante 30% a;
CP_9 Persona_1
- accoglie la domanda degli attori e per effetto condanna Controparte_12
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e
[...] CP_9
in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori del CP_8 danno subito, così liquidato: in favore di la somma di euro Controparte_1
€ 130.945,65, in favore di la somma di € 130.945,65; in favore CP_2 di la somma di euro € 113.831,81, in favore di CP_3 CP_5
la somma di € 128.410,89, in favore di la somma di euro
[...] CP_6
a € 128.410,89, in favore di la somma di euro € 85.607,27, in favore CP_7 di la somma di euro 47.284,62, per tutti oltre interessi dalla CP_4 data della pronuncia al saldo;
- condanna in persona del suo legale rappresentante Controparte_12 pro tempore, e in solido tra loro, alla rifusione in CP_9 CP_8 favore degli attori delle spese legali che liquida in euro 29.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa.”
Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2024 ha proposto appello la società rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
4 “Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza appellata:
IN VIA PRINCIPALE
1) ACCERTARE il preponderante concorso di colpa della vittima Per_1 nella causazione del sinistro in esame e, per l'effetto,
[...]
CONDANNARE parte attrice/appellata alla restituzione di quanto percepito in eccedenza rispetto al dovuto in favore della odierna appellante, nella misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino al saldo;
IN OGNI CASO
2) ACCERTARE i danni - patrimoniali e non - patiti dalla parte attrice/appellata nei limiti di verità e giustizia in considerazione di quanto argomentato nella superiore espositiva e, per l'effetto, CONDANNARE la stessa alla restituzione di quanto percepito in eccedenza rispetto al dovuto in favore della odierna appellante;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino al saldo;
3) ACCERTARE il versamento delle complessive somme sopra indicate da parte della e per l'effetto, CONDANNARE parte attrice alla Controparte_12 restituzione di quanto percepito in eccedenza rispetto al dovuto in favore della odierna appellante;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino al saldo;
2) con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio, o, per lo meno, con compensazione delle spese relative al primo grado di giudizio e vittoria delle spese relative al secondo grado.”
Costituitisi in giudizio, Controparte_1 CP_2 CP_3
, e hanno
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 concluso per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Dichiarato interrotto il giudizio per l'intervenuto decesso di CP_7 riassunto il giudizio dalla compagnia di assicurazione, costituitisi in giudizio gli eredi di NN Lai, ovvero e Controparte_1 Controparte_10 CP_11
le parti hanno accettato la proposta transattiva formulata dal
[...]
5 consigliere istruttore all'udienza del 4.7.2024 e con l'ordinanza del 21 marzo
2025 che prevedeva:
a. Una ripartizione della responsabilità tra le parti del 60% (Loi) e 40%
( ; CP_1
b. Liquidazione del danno parentale applicando le tabelle di Milano del 2022;
c. Liquidazione al fidanzato della somma per l'intero di euro CP_4
30.000,00;
d. Spese compensate per l'appello;
e. Quantificazione del danno, senza riduzione, determinata in:
i. Euro 304.007,70 per;
Controparte_1
ii. Euro 304.007,70 per CP_2
iii. Euro 144.330,00 per CP_3 iv. Euro 101.880,00 per;
Controparte_5
v. Euro 105.276,00 per;
CP_6 vi. Euro 93.390,00 per gli eredi di CP_7 somme alle quali doveva applicarsi in diminuzione la percentuale del 40% e calcolarsi il danno da ritardato adempimento al netto degli acconti già corrisposti.
Fissata l'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., avendo la Corte verificato una divergenza tra le parti riguardo all'ammontare degli acconti versati dall'assicurazione, concesso un ulteriore rinvio per la verifica degli stessi, all'udienza del 12 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Raggiunto l'accordo tra le parti sulle questioni suddette, lette le note depositate il 10 e il 9 settembre 2025 rispettivamente dall'appellante e dagli appellati, può ritenersi pacifico tra le parti che:
- in data 25.06.2018, la compagnia assicurativa versava le seguenti somme a titolo di acconto:
a. Euro 75.000,00 in favore del IG. ; Controparte_1
b. Euro 75.000,00 in favore della IG.ra CP_2
c. Euro 24.000,00 in favore della IG.ra ; CP_3
6 - successivamente alla sentenza di primo grado la compagnia assicurativa provvedeva al pagamento delle somme dovute in favore dei seguenti appellati:
a. Euro 130.945,65 in favore del IG. (13.11.2023); Controparte_1
b. Euro 130.945,65 in favore della IG.ra (13.11.2023); CP_2
c. Euro 113.831,81 in favore della IG.ra (13.11.2023); CP_3
d. Euro 128.410,89 in favore della IG.ra (28.11.2023); CP_6
e. Euro 85.607,27 in favore degli eredi di di cui euro 28.535,75 a CP_7
(13.11.2023); euro 28.535,75 a Controparte_1 Controparte_10
(28.11.2023); euro 28.535,75 a (28.11.2023). Controparte_11
f. Euro 47.284,62 in favore di CP_4
g. Il IG. non ha mai ricevuto alcun importo a titolo di Controparte_5 risarcimento.
Non avendo le parti depositato conteggi condivisi, il conteggio delle somme spettanti e, conseguentemente, di quelle dovute in restituzione all'assicurazione così come da essa domandato, viene effettuato dalla Corte il procedimento che si viene ad esporre.
Sul danno, come sopra quantificato alla data attuale, deve essere calcolato il danno da ritardato adempimento, pari agli interessi nella misura legale sul capitale, via via rivalutato, per il periodo dalla data del fatto lesivo
(data alla quale devono essere devalutate le suddette somme) sino alla data della presente decisione, e calcolata la quota del 60%, alla luce della ripartizione della responsabilità concordata tra le parti, al fine di determinare l'ammontare del risarcimento spettante a ciascuno degli appellati.
Risarcimento spettante
Capitale rivalutato al Capitale rivalutato +
12.9.2025 danno da ritardato (60%) adempimento al
12.9.2025 Controparte_
Euro 304.007,70 Euro 336.619,43 Euro 201.971,7
Euro 304.007,70 Euro 336.619,43 Euro 201.971,7 CP_2
Euro 144.330,00 Euro 159.812,65 Euro 95.887,59 CP_3
CP_
Euro 101.880,00 Euro 112.808,94 Euro 67.685,36 CP_5
Euro 105.276,00 Euro 116.569,23 Euro 69.941,54 CP_6
7 Euro 93.390,00 Euro 103.408,18 Euro 62.044,91/3 = Euro Parte_3 20.681,63
Euro 30.000,00 Euro 33.218,21 Euro 19.930,93 CP_4
Gli eredi di sono per quote uguali CP_7 Controparte_1
e Controparte_11 Controparte_10
Come sopra esposto, devono essere considerate le somme già corrisposte dall'assicurazione nel corso del giudizio di primo grado e successivamente alla sentenza del Tribunale:
a) in proprio: euro 75.000 il 25.6.2018; euro 130.945,65 il Controparte_1
13.11.2023; in qualità di erede di euro Controparte_1 CP_7
28.535,75 il 13.11.2023;
b) euro 75.000 il 25.6.2018; euro 130.945,65 il 13.11.2023; CP_2
c) : euro 24.000,00 il 25.6.2018; euro 113.831,81 il 13.11.2023; CP_3
d) : euro 128.410,89 il 28.11.2023; CP_6
e) : euro 28.535,75 il 28.11.2023; Controparte_10
f) : euro 28.535,75 il 28.11.2023; Controparte_11
g) euro 47.284,62 il 28.11.2023. CP_4
Su tali somme devono essere calcolati la rivalutazione monetaria ed il danno da ritardo dalla data del pagamento alla data della presente decisione.
Vedasi Cass., n. 23.927/2023: “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);….”. I conteggi sono stati effettuati utilizzando l'ultimo indice
Istat disponibile ovvero luglio 2025.
risarcimento spettante somme ricevute differenza dall'assicurazione
Controparte_
Euro 201.971,7 + Euro Euro 269.484,06 Euro 46.830,73 20681,63
Euro 201.971,7 Euro 238.951,15 Euro 36.979,45 CP_2
Euro 95.887,59 Euro 153.427,74 Euro 57.540,15 CP_3
8 Controparte_
Euro 67.685,36 ///
Euro 69.941,54 Euro 137.129,24 Euro 67.187,7 CP_6
Controparte
Euro 20.681,63 Euro 30.473,17 Euro 9.791,54
Controparte_ Euro 20.681,63 Euro 30.473,17 Euro 9.791,54
Euro 19.930,93 Euro 50.494,97 Euro 30.564,04 CP_4
Si ripete che le somme corrisposte dall'assicurazione sono state rivalutate alla data della presente decisione e su di esse è stato calcolato il danno da ritardato adempimento con il procedimento sopra esposto, al fine di rendere omogenee le diverse voci, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato.
Come si evince dal prospetto sopra riportato, non può essere accolta la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla quale hanno insistito gli appellati nelle conclusioni rassegnate in quanto, all'esito del presente giudizio e degli accordi raggiunti dalle parti che hanno ad avuto ad oggetto i criteri in forza dei quali addivenire alla quantificazione del risarcimento dei danni spettante a ciascuno degli appellati,
l'assicurazione risulta creditrice delle suddette somme al cui pagamento ciascuno di essi, salvo , per quanto di competenza deve Controparte_5 essere condannato oltre agli interessi legali dalla data dell'ultimo pagamento al saldo.
Non avendo ricevuto ancora alcunchè, la società Controparte_5 deve essere condannata a corrispondergli la Parte_1 somma di euro 67.685,36 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.
Ferma la statuizione sulle spese di cui alla sentenza appellata e spese del presente grado compensate come d'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che per il resto conferma:
9 1. accerta che la responsabilità del sinistro per cui è causa è da addebitarsi per il 60% a e per il restante 40% a;
CP_9 Persona_1
2. Quantifica nelle seguenti somme il risarcimento dei danni spettanti agli appellati:
Risarcimento spettante (60%) Controparte_
Euro 201.971,7
Euro 201.971,7 CP_2
Euro 95.887,59 CP_3 Controparte_
Euro 67.685,36
Euro 69.941,54 CP_6 Pt_ Euro 62.044,91/3 = CP_7
Euro 20.681,63
Euro 19.930,93 CP_4
3. Condanna gli appellati , Controparte_1 CP_2 CP_3
a CP_6 Controparte_10 Controparte_11 CP_4 corrispondere alla società le somme di cui al Parte_1 prospetto che segue oltre gli interessi legali dalla data dell'ultimo pagamento al saldo:
Euro 46.830,73 Controparte_1
Euro 36.979,45 CP_2
Euro 57.540,15 CP_3
Euro 67.187,7 CP_6
Euro 9.791,54 Controparte_10
Euro 9.791,54 Controparte_11
Euro 30.564,04 CP_4
4. Condanna la società a corrispondere a Parte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno conseguitogli dal sinistro per CP_5 cui è causa la somma di euro 67.685,36 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
5. Dichiara compensate le spese di lite del presente grado del giudizio.
10 Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 12 settembre 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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