Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6329/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nata il [...] a [...], Rio Grande do Sul, Brasile e residente in [...]
Augusto Severo, numero 125, appartamento 1507, città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul
(Brasile);
, nato il [...] a [...], Rio Grande do Sul, Brasile e residente in [...]
Expedicionários, numero 1210, città di Ilópolis, Rio Grande do Sul (Brasile);
, nata il [...] a [...], Paraná, Brasile, residente in Parte_3
Via Alberto Mationi, numero 163, città di Flores da Cunha, Rio Grande do Sul (Brasile), in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne Persona_1
[...]
, nata il [...] in [...], Rio Grande do Sul, Per_1 Parte_3
Brasile, residente in [...], città di Flores da Cunha, Rio Grande do
Sul (Brasile), rappresentata dalla madre, ricorrente;
Parte_3
, nato il [...] a [...], Santa Catarina, Brasile, residente in [...]
Backes, numero 413, città di Sinimbu, Rio Grande do Sul (Brasile), esercente la responsabilità genitoriale sui figli minorenni e;
RS Persona_4
, nato il [...] a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, RS
residente in [...], città di Sinimbu, Rio Grande do Sul (Brasile), rappresentato dal padre, ricorrente RS
, nata il [...] a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, Persona_4
residente in [...], città di Sinimbu, Rio Grande do Sul (Brasile), rappresentato dal padre, ricorrente RS
Julho, numero 2081, appartamento 02, città di Flores da Cunha, Rio Grande do Sul (Brasile);
nato il [...] a [...], Santa Catarina, Brasile e residente in Controparte_1
Via Papa João Paulo II, numero 422, città di Flores da Cunha, Rio Grande do Sul (Brasile);
, nato il [...] a [...], Rio Grande do Sul, Brasile e residente CP_2
in Via 14 de Julho, numero 2081, appartamento 02, città di Flores da Cunha, Rio Grande do Sul
(Brasile);
, nata il [...] a [...], Santa Catarina, Brasile e residente in [...] de Persona_6
Julho, numero 2081, appartamento 02, città di Flores da Cunha, Rio Grande do Sul (Brasile);
, nato il [...] a [...], Santa Catarina, Brasile e Persona_7
residente in [...], appartamento 903, città di Caxias do Sul, Rio
Grande do Sul (Brasile); rappresentati e difesi dall'Avv. Niccolò Beccari, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_3
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni:
“- accertare e dichiarare che [i] le ricorrenti sono cittadine italiane per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al , in persona del Ministro pro Controparte_3 tempore, e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana delle ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato a [...] nel 1859 (cfr. certificato Persona_8 “Parrocchia di S. Gertrude – Rotzo doc. 13 ed “Estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio”), successivamente emigrato in Brasile, dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Si precisa che non è stato possibile risalire alla data di nascita specifica dell'avo dal momento che i registri anagrafici del Comune di Rotzo (VI) antecedenti all'anno
1880 sono stati distrutti nel corso della Prima Guerra Mondiale. Allo stato la data di nascita è deducibile, quindi, dal certificato di matrimonio del sign. con Persona_8
, celebratosi il 19.03.1883 (cfr. doc. 14 fascicolo dei ricorrenti) in cui viene Controparte_4 indicata l'età dei coniugi.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_3
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
L'avo dei ricorrenti è nato suddito dell'Impero austriaco in quanto il Comune di Rotzo (VI), all'epoca della sua nascita, era soggetto alla sovranità dell'Impero austriaco (cfr. certificato di battesimo doc. 13 letto unitamente al certificato di matrimonio doc. 14); egli è divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del Veneto al Regno d'Italia in seguito al Trattato di pace tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austriaco conchiuso a Vienna il 3.10.1866.
Considerato infatti che egli si è sposato a TT (ora annesso, quale frazione, al Comune di
Schio – VI) in data 19 marzo 1883 (cfr. doc. 14 fascicolo dei ricorrenti), è da presumere che non si sia avvalso della facoltà di conservare la cittadinanza austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del Trattato, il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'Impero austriaco. Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla (estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio).
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali:
“
1. Nell'anno 1859, nasceva nel Comune di Rotzo (VI) il SI. di Persona_8
nazionalità italiana (docc. 13-14).
2. In data 19.03.1883, in Italia, il SI. si univa in matrimonio con Persona_8
la SI.ra (v. doc. 14). Controparte_4
3. Nell'anno 1887, in Italia, dalla predetta unione matrimoniale, nasceva il SI. Per_9
(doc. 15)
[...]
4. Successivamente, il SI. emigrava in Brasile, ove in data 12.10.1912, si Persona_9
univa in matrimonio con la SI.ra (v. doc. 15). Parte_4
5. In data 31.07.1916, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nasceva il SI. Per_10
(doc. 16).
[...]
6. In data 29.04.1939, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio con la SI.ra Persona_10
(doc. 17). Parte_5
7. In data 25.08.1941, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nasceva il SI.
[...]
(doc. 18). Per_11
8. In data 12.02.1966, in Brasile, il SI. si univa matrimonio con la SI.ra Persona_11 [...]
(doc. 19). CP_5
•In data 20.02.1967, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nasceva la SI.ra
(doc. 20). Parte_1
•In data 08.30.1972, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nasceva altresì il
SI. (doc. 21). Parte_2
In data 13.02.2019, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio con la Parte_2
SI.ra (doc. 22). Persona_12
9. Successivamente, il SI. emigrava in Brasile, ove in data Persona_8
11.02.1882 nasceva il SI. (nei certificati brasiliani anche come Persona_13 [...]
) (doc. 23). Per_14 10. In data 17.03.1917, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio con la SI.ra Persona_14
(doc. 24). Controparte_6
11. In data 18.09.1919, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nasceva il SI.
(doc. 26). Persona_15
12.In data 17.09.1948, in Brasile, dalla relazione tra il SI. e la SI.ra Persona_15
, nasceva la SI.ra (doc. 26). Persona_16 Parte_1
•In data 24.02.1972, in Brasile, la SI.ra si univa in matrimonio con il SI. Parte_1
(doc. 27). Persona_17
•In data 29.05.1984, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nasceva il SI.
(doc. 28). Persona_2
o In data 16.10.2019, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio Persona_18
con la SI.ra (doc. 29). Persona_19
o In data 18.08.2022, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nasceva la SI.ra (doc. 30). Persona_4
o In data 18.08.2022, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nasceva altresì il SI. (doc. 31). RS
13. In data 18.12.1957, in Brasile, dalla relazione tra il SI. e la SI.ra Persona_15
, nasceva il SI. (doc. 32). Firmato Da: CO Persona_16 Persona_20
CA Emesso Da: TI TRUST TECHNOLOGIES QTSP CA 1 Serial#: 5b13db
•In data 10.01.1981, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio con Persona_20
la SI.ra (doc. 33). Parte_6
• In data 10.05.1981, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nasceva la SI.ra
(doc. 34). Parte_3
o In data 09.12.2006, la SI.ra si univa in matrimonio con il Parte_3
SI. (doc. 35). Persona_21
o In data 28.01.2015, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nasceva la SI.ra (doc. 36). Persona_1
•In data 15.08.1986, in Brasile, dall'unione matrimoniale tra il SI. Persona_20
e la SI.ra nasceva il SI. (doc.
[...] Parte_6 Controparte_1
37).
•In data 09.08.2013, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio Controparte_1
con la SI.ra (doc. 38). Persona_22 In data 11.03.1996, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nasceva il SI.
(doc. 39). Persona_7
▪In data 02.10.2023, il SI. si univa in matrimonio con la Persona_7
SI.ra (doc. 40). Parte_7
14.In data 09.05.1960, in Brasile, dalla relazione tra il SI. e la SI.ra Persona_15
, nasceva il SI. (doc. 41). Persona_16 Persona_23
• In data 09.06.1984, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio con la Persona_23
SI.ra (doc. 42). Parte_8
•In data 16.09.1984, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nasceva la SI.ra
(doc. 43). Persona_5
• In data 16.05.1988, in Brasile, dalla predetta unione matrimoniale, nasceva altresì la
SI.ra (doc. 44). Persona_6
•In data 23.10.1998, in Brasile, dalla alla predetta unione matrimoniale, nasceva altresì il SI. (doc. 45)”. CP_2
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 13, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37,
39, 41, 43, 44, 45 fascicolo dei ricorrenti).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da (cfr. Parte_1
doc. 26 fascicolo dei ricorrenti), la quale ha contratto matrimonio con in Persona_17
data 24/02/1972 (cfr. doc. 27 fascicolo dei ricorrenti).
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio sopra indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e, al contempo, occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita a Schio (VI) del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e Persona_8
annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento a novembre 2024 e depositando pressoché a ridosso nel mese di dicembre dello stesso anno il ricorso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, nella causa r.g. 6329/2025, promossa dai ricorrenti contro il
[...]
con l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede: CP_3
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria AUPP dott.ssa . Testimone_1
Venezia, 9 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo