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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/04/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 08/04/2025
nel procedimento iscritto al n. R.G. 5673 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
e con l'intervento/chiamata in causa di
Il Giudice, dott. Francesco Chiavegatti, invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies/429 c.p.c.
Sono comparsi: per parte attrice , l'avv. BRANGIAN FEDERICO, nonché la parte Parte_1
personalmente;
è altresì presente per la pratica forense il dott. ; Persona_1
per la parte convenuta nessuno è comparso;
parte attrice conclude e discute come da ricorso introduttivo e note conclusive autorizzate del 26.3.25; per parte convenuta non costituita e già contumace Controparte_1
nessuno è presente;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5673 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5673/2024 r.g. promossa da,
, C.F./P.IVA Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BRANGIAN FEDERICO,
ATTRICE
Contro
, C.F. /P.IVA Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA contumace
In punto a Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
La parte attrice ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza viene data contestuale lettura in udienza da parte del giudice rientrato dalla camera di consiglio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5673 giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex artt. 29 e 30 L.
392/78 depositato in data 30.9.24 e ritualmente notificato in uno a decreto di fissazione udienza alla convenuta in data 24.11.24 - presente personalmente alla prima udienza ma senza assistenza di difesa tecnica - abbia ad oggetto la
3
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5673 domanda di accertamento dell'intervenuta cessazione del contratto di locazione abitativa inter partes stipulato in data 15.7.20 e debitamente registrato (cfr. doc.
2 parte attrice) con cui concedeva in locazione a Parte_1 CP_1
l'unità immobiliare ad uso abitativo situata in Salizzole, Frazione
[...]
Engazzà (VR), Via Mezzavilla n. 86, costituita da appartamento posto al Piano
Primo e composto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, servizio, balcone e posto auto singolo scoperto concesso in uso, così censita al NCEU del Comune di Nogara, Piano 1, Foglio 19, Particella 111,
Subalterno 10, Categoria A/3, Classe 3, Vani 3,5, Rendita Catastale Euro
140,99 (doc.2) per intervenuto diniego di rinnovo alla prima scadenza;
- dato atto di come in presenza di opposizione pur personalmente proposta sia stato disposto il passaggio alla cognizione piena nelle forme del rito locatizio e, sul presupposto della natura documentale della lite, fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c. l'odierna udienza;
- rilevato in fatto e in diritto come ai sensi del predetto contratto fosse stata pattuita la durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dal 01/08/2020 al
31/07/2024, con tacito rinnovo per ulteriori 4 (quattro) (cfr. doc. 2 parte attrice);
- rilevato come a seguito di disdetta, tempestivamente inviata dall'attrice e ricevuta dalla convenuta in data 30.5.23, veniva quindi impedita efficacemente la rinnovazione del contratto per la prima scadenza contrattuale del 31.7.24 in relazione a motivo ivi dedotto di cui all'art. 3 lett. a L. 431/98 per adibire immobile a abitazione parente entro II grado (cfr. doc. 5 parte attrice);
- ritenuto come anche per effetto della contumacia della convenuta non risultino motivi ostativi all'accoglimento della domanda e all'accertamento dell'intervenuta scadenza del rapporto, ricordando tuttavia che la tutela normativamente prevista per il conduttore, a fronte di possibili abusi del locatore al riguardo, preveda comunque la possibilità di un controllo di
4
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5673 effettività e rispondenza della causa della disdetta fittiziamente indicata ex post con eventuale ripristino del rapporto o indennità sostitutiva (ex art. 3 commi 3
e 5 L. 431/1998);
- Vista la comparizione personale della convenuta la quale ha rappresentato la presenza e convivenza di un figlio minore, contemperate le opposte esigenze e vista la risalenza della disdetta a quasi due anni e visto l'art. 56 l. locaz.
- Ritenuta la soccombenza di parte convenuta e che pertanto le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i. debbano essere poste a suo carico;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
5673 /2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'intervenuta cessazione del contratto di locazione per legittimo diniego di rinnovo ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 392/1978,
2. Condanna parte convenuta al rilascio dell'immobile locato e descritto in motivazione ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 392/1978 libero e sgombero da persone o cose anche interposte;
3. Fissa per l'esecuzione ex art. 56 L. locaz. la data del 30.6.25;
4. Condanna parte convenuta alla refusione delle spese Controparte_1
in favore di parte attrice, , e che si liquidano in € 287,50 per Parte_1
esborsi ed in € 1.850 per compensi difensivi;
oltre IVA e CPA come per legge e oltre contributo spese generali al 15%
Così deciso in Verona il 08/04/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5673
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 08/04/2025
nel procedimento iscritto al n. R.G. 5673 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
e con l'intervento/chiamata in causa di
Il Giudice, dott. Francesco Chiavegatti, invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies/429 c.p.c.
Sono comparsi: per parte attrice , l'avv. BRANGIAN FEDERICO, nonché la parte Parte_1
personalmente;
è altresì presente per la pratica forense il dott. ; Persona_1
per la parte convenuta nessuno è comparso;
parte attrice conclude e discute come da ricorso introduttivo e note conclusive autorizzate del 26.3.25; per parte convenuta non costituita e già contumace Controparte_1
nessuno è presente;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5673 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5673/2024 r.g. promossa da,
, C.F./P.IVA Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BRANGIAN FEDERICO,
ATTRICE
Contro
, C.F. /P.IVA Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA contumace
In punto a Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
La parte attrice ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza viene data contestuale lettura in udienza da parte del giudice rientrato dalla camera di consiglio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5673 giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex artt. 29 e 30 L.
392/78 depositato in data 30.9.24 e ritualmente notificato in uno a decreto di fissazione udienza alla convenuta in data 24.11.24 - presente personalmente alla prima udienza ma senza assistenza di difesa tecnica - abbia ad oggetto la
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5673 domanda di accertamento dell'intervenuta cessazione del contratto di locazione abitativa inter partes stipulato in data 15.7.20 e debitamente registrato (cfr. doc.
2 parte attrice) con cui concedeva in locazione a Parte_1 CP_1
l'unità immobiliare ad uso abitativo situata in Salizzole, Frazione
[...]
Engazzà (VR), Via Mezzavilla n. 86, costituita da appartamento posto al Piano
Primo e composto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, servizio, balcone e posto auto singolo scoperto concesso in uso, così censita al NCEU del Comune di Nogara, Piano 1, Foglio 19, Particella 111,
Subalterno 10, Categoria A/3, Classe 3, Vani 3,5, Rendita Catastale Euro
140,99 (doc.2) per intervenuto diniego di rinnovo alla prima scadenza;
- dato atto di come in presenza di opposizione pur personalmente proposta sia stato disposto il passaggio alla cognizione piena nelle forme del rito locatizio e, sul presupposto della natura documentale della lite, fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c. l'odierna udienza;
- rilevato in fatto e in diritto come ai sensi del predetto contratto fosse stata pattuita la durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dal 01/08/2020 al
31/07/2024, con tacito rinnovo per ulteriori 4 (quattro) (cfr. doc. 2 parte attrice);
- rilevato come a seguito di disdetta, tempestivamente inviata dall'attrice e ricevuta dalla convenuta in data 30.5.23, veniva quindi impedita efficacemente la rinnovazione del contratto per la prima scadenza contrattuale del 31.7.24 in relazione a motivo ivi dedotto di cui all'art. 3 lett. a L. 431/98 per adibire immobile a abitazione parente entro II grado (cfr. doc. 5 parte attrice);
- ritenuto come anche per effetto della contumacia della convenuta non risultino motivi ostativi all'accoglimento della domanda e all'accertamento dell'intervenuta scadenza del rapporto, ricordando tuttavia che la tutela normativamente prevista per il conduttore, a fronte di possibili abusi del locatore al riguardo, preveda comunque la possibilità di un controllo di
4
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5673 effettività e rispondenza della causa della disdetta fittiziamente indicata ex post con eventuale ripristino del rapporto o indennità sostitutiva (ex art. 3 commi 3
e 5 L. 431/1998);
- Vista la comparizione personale della convenuta la quale ha rappresentato la presenza e convivenza di un figlio minore, contemperate le opposte esigenze e vista la risalenza della disdetta a quasi due anni e visto l'art. 56 l. locaz.
- Ritenuta la soccombenza di parte convenuta e che pertanto le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i. debbano essere poste a suo carico;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
5673 /2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'intervenuta cessazione del contratto di locazione per legittimo diniego di rinnovo ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 392/1978,
2. Condanna parte convenuta al rilascio dell'immobile locato e descritto in motivazione ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 392/1978 libero e sgombero da persone o cose anche interposte;
3. Fissa per l'esecuzione ex art. 56 L. locaz. la data del 30.6.25;
4. Condanna parte convenuta alla refusione delle spese Controparte_1
in favore di parte attrice, , e che si liquidano in € 287,50 per Parte_1
esborsi ed in € 1.850 per compensi difensivi;
oltre IVA e CPA come per legge e oltre contributo spese generali al 15%
Così deciso in Verona il 08/04/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5673