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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/04/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2227 R.G.A.C. dell'anno 2022, promossa
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Adalgisa Di Benedetto, presso il cui studio, in Reggio Calabria, via Reggio Campi I Tronco n. 151, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro rappresentata e difesa dall'avv. Kristina Gentile, presso il cui Controparte_1 studio, in Cosenza, via G. e F. Falcone n. 45, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 543/2022 R.D.I. (n. 1314/2022 R.G.A.C.) emesso l'11.04.2022 – corrispettivo appalto privato;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 7 gennaio 2025 (entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti): per l'opponente: “Voglia l'Onorevole Giudicante adito, contrariis rejectis, accogliere la presente domanda e, per l'effetto:
1. in via preliminare, dichiarare il difetto di competenza per territorio in favore del Tribunale di Reggio
Calabria;
2. in via principale, dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 543/22 e per l'effetto accertare e dichiarare che l'opponente non è tenuto al pagamento delle somme così come ingiunte e per le ragioni ivi indicate;
3. condannare l'opposta al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio, con distrazione delle stesse in favore del costituito procuratore”; per l'opposta: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis, reiectis, giudicare: 1) preliminarmente: rigettare l'avversa richiesta di incompetenza del Tribunale adito e confermare la competenza del Tribunale Bruzio ex art. 20 cpc, perché inammissibile, illegittima
e/o infondata in fatto ed in diritto;
2) nel merito: respingere le domande di parte opponente perché inammissibili, illegittime e/o infondate in fatto ed in diritto;
confermare di guisa il
Decreto Ingiuntivo n. 543-2022 emesso dal Tribunale Bruzio oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, e rivalutazione somme dal dovuto al saldo;
3) In ogni caso condannare l'opponente ex art. 96 cpc per avere agito in giudizio con dolo o colpa grave ed in totale mala fede, alla somma che il Giudicante adito riterrà di giustizia;
4) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc in ogni più ampia accezione”.
1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la impugnava il decreto Parte_2 ingiuntivo in oggetto, emesso in favore della per l'importo Controparte_1 complessivo di € 44.838,95, oltre accessori e spese, corrispettivo di lavorazioni comprese nell'appalto dei lavori commissionati dal P.O. all' Controparte_2 Controparte_3
e subappaltati alla eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale
[...] CP_1 del Tribunale di Cosenza, in favore di quello di Reggio Calabria, nel cui circondario la sede legale dell'ingiunta, ed assumendo altresì, nel merito, la sua carenza di legittimazione passiva, per essere stati subappaltati i lavori da parte di soggetto differente, la rimanendo CP_4 irrilevanti i pregressi pagamenti eseguiti in favore della riconducibili ad accordi tra CP_1 la e la , e nondimeno tardiva l'emissione della fattura a distanza di Parte_1 CP_4 tempo dalla presunta esecuzione di opere, di cui comunque contestate le quantità; rassegnava quindi le conclusioni ritrascritte.
Costituitasi in giudizio, la confermava, preliminarmente, la competenza CP_1 dell'intestato Tribunale, siccome l'obbligazione sorta in Cosenza, e, nondimeno, non contestati dall'opponente tutti i possibili fori concorrenti, documentando, nel merito, le trattative intercorse per il subappalto verbale delle opere, ed anche l'esecuzione delle stesse, essendo intervenuto solo successivamente al loro completamento il contratto con la imposto CP_4 dalla per esigenze di contabilizzazione delle fatture, e rassegnando di Parte_1 conseguenza le conclusioni in epigrafe. Negata la provvisoria esecuzione del decreto, ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con prova testimoniale, e, all'esito, trattenuta a sentenza all'udienza del 7 gennaio 2025, con termini per conclusionali e repliche. Tanto premesso, l'opposizione, rispetto alla delibazione operata in sede di diniego della provvisoria esecuzione del decreto, si è invece palesata infondata e dilatoria, e va quindi respinta. Va preliminarmente dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale dell'opponente, fondata sul semplice rilievo di inesistenza di alcun contratto scritto, e quindi esclusivamente sul foro della sede sociale delle persone giuridiche. Al riguardo, rileva l'univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, in tema di obbligazioni, la contestazione della competenza territoriale derogabile prescelta dalla controparte, va fatta in relazione a tutti i fori alternativi astrattamente configurabili, tra i quali il forum contractus e quello destinatae solutionis, ossia il luogo di conclusione dell'accordo negoziale e quello di adempimento dell'obbligazione, che, nel caso di specie, poiché il pagamento richiesto per subappalto di opere relative al presidio ospedaliero risultano prima facie fori concorrenti con quello generale della sede Controparte_2 della società opponente. Segnatamente, quella medesima giurisprudenza ritiene tamquam non esset l'eccezione che non contenga la contestazione dei possibili fori territoriali derogabili concorrenti (Cass. nn.
3539/2014, 32731/2019, 21989/2021).
Ciò posto, in relazione al merito della ragione di credito azionata in monitorio, l'opponente propugna il suo difetto di legittimazione passiva siccome le opere subappaltate giusta contratto stipulato dalla con la bollando – in sostanza - come CP_4 CP_1 mero artifizio contabile i pagamenti eseguiti in favore di quest'ultima di precedenti fatture, e stigmatizzando l'emissione tardiva della fattura azionata in monitorio, a significativa distanza di tempo dall'esecuzione dei lavori in essa descritti.
2 Ebbene, asseverato (siccome non contestato) che tutte le fatture precedenti, in acconto, sono state saldate alla dalla e non dalla , i testi escussi per CP_1 Parte_1 CP_4 conto dell'opposta hanno univocamente affermato che l'ultima, la n. 9/2021, azionata in monitorio, benché emessa, su richiesta del legale rappresentante della a distanza Pt_1 dall'ultimazione dei lavori, era relativa al saldo di quelli eseguiti dalla fino al CP_1 maggio 2020, ossia fino al distinto contratto di subappalto stipulato con la CP_4
Dal punto di vista documentale, poi, l'opposta ha prodotto i rapportini giornalieri delle lavorazioni eseguite, che corrispondono a quelli fatturati, e che sono stati asseverati dai testi escussi, i quali hanno tutti confermato di rapportarsi, sul luogo di lavoro, sempre e solo con il responsabile di cantiere della Parte_1
Ex adverso, l'opponente non solo ha – di fatto, non citandoli per l'udienza - rinunciato all'escussione dei suoi testi, che avrebbero dovuto asseverare l'eccepita carenza di legittimazione, quanto più, dal punto di vista documentale, non ha dimostrato l'esistenza di subappalto anteriore a quello sottoscritto il 20.05.2020 tra la e la CP_4 CP_1 rimanendo a tal fine insufficiente la comunicazione del gennaio 2019 della mera intenzione di procedere alla stipula di quel subappalto, anche considerando che poi il contratto è stato effettivamente formalizzato a distanza di oltre un anno.
La stipula postuma, quindi, non spiega i pagamenti pregressi della alla Parte_1
e, soprattutto, l'esecuzione antecedente di lavorazioni subappaltate da parte di CP_1 quest'ultima, regolarmente retribuite dalla Pt_1
Al riguardo, non convince la giustificazione – del tutto priva di prova o principio di prova documentale, e non altrimenti asseverata in sede istruttoria - fornita dalla opponente, secondo cui il pregresso versamento di 30 mila Euro alla a saldo delle fatture in CP_1 acconto, rientrava in un rapporto interno con , in quanto quest'ultima non disponeva al CP_4 tempo di liquidità immediata; al contrario, quel pagamento corrisponde alle fatture in acconto emesse dall'opposta per i lavori eseguiti, e comprova l'esistenza di un rapporto di subappalto tra le parti dell'odierno giudizio, almeno fino alla stipula del contratto tra la e la CP_4
CP_1
Si rammenti, al riguardo, che l'opposta ha fornito prova – documentale (i c.d. rapportini) e testimoniale – dell'esecuzione dei lavori portati dalla fattura azionata in monitorio, in epoca antecedente alla formalizzazione del rapporto con la evenienza che, unitamente ai CP_4 pagamenti delle precedenti fatture, comprova l'esistenza di un subappalto verbis tra la
[...]
e la Parte_1 CP_1
Il tutto senza contare che l'amministratore e legale rappresentante di CP_5 [...] unipersonale era il medesimo, evenienza idonea ad ingenerare confusione, Parte_1 nella subappaltatrice, sull'effettivo soggetto subcommittente, imputabile alla sola opponente, considerato che i testi hanno univocamente affermato di essersi sempre e solo rapportati con il responsabile di cantiere della Parte_1
Per quanto pur succintamente argomentato, e come premesso, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo integralmente confermato, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza;
non sussistono invece i presupposti – oggettivo e soggettivo – per accedere alla richiesta di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
3 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 543/2022 R.D.I. (n. 1314/2022 R.G.A.C.) emesso l'11.04.2022, dichiarandolo esecutivo;
- condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle Parte_2 spese di lite dell'odierno giudizio, che liquida in € 3.809,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Kristina Gentile, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 29 aprile 2025
Il giudice
Gino Bloise
4
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2227 R.G.A.C. dell'anno 2022, promossa
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Adalgisa Di Benedetto, presso il cui studio, in Reggio Calabria, via Reggio Campi I Tronco n. 151, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro rappresentata e difesa dall'avv. Kristina Gentile, presso il cui Controparte_1 studio, in Cosenza, via G. e F. Falcone n. 45, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 543/2022 R.D.I. (n. 1314/2022 R.G.A.C.) emesso l'11.04.2022 – corrispettivo appalto privato;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 7 gennaio 2025 (entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti): per l'opponente: “Voglia l'Onorevole Giudicante adito, contrariis rejectis, accogliere la presente domanda e, per l'effetto:
1. in via preliminare, dichiarare il difetto di competenza per territorio in favore del Tribunale di Reggio
Calabria;
2. in via principale, dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 543/22 e per l'effetto accertare e dichiarare che l'opponente non è tenuto al pagamento delle somme così come ingiunte e per le ragioni ivi indicate;
3. condannare l'opposta al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio, con distrazione delle stesse in favore del costituito procuratore”; per l'opposta: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis, reiectis, giudicare: 1) preliminarmente: rigettare l'avversa richiesta di incompetenza del Tribunale adito e confermare la competenza del Tribunale Bruzio ex art. 20 cpc, perché inammissibile, illegittima
e/o infondata in fatto ed in diritto;
2) nel merito: respingere le domande di parte opponente perché inammissibili, illegittime e/o infondate in fatto ed in diritto;
confermare di guisa il
Decreto Ingiuntivo n. 543-2022 emesso dal Tribunale Bruzio oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, e rivalutazione somme dal dovuto al saldo;
3) In ogni caso condannare l'opponente ex art. 96 cpc per avere agito in giudizio con dolo o colpa grave ed in totale mala fede, alla somma che il Giudicante adito riterrà di giustizia;
4) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc in ogni più ampia accezione”.
1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la impugnava il decreto Parte_2 ingiuntivo in oggetto, emesso in favore della per l'importo Controparte_1 complessivo di € 44.838,95, oltre accessori e spese, corrispettivo di lavorazioni comprese nell'appalto dei lavori commissionati dal P.O. all' Controparte_2 Controparte_3
e subappaltati alla eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale
[...] CP_1 del Tribunale di Cosenza, in favore di quello di Reggio Calabria, nel cui circondario la sede legale dell'ingiunta, ed assumendo altresì, nel merito, la sua carenza di legittimazione passiva, per essere stati subappaltati i lavori da parte di soggetto differente, la rimanendo CP_4 irrilevanti i pregressi pagamenti eseguiti in favore della riconducibili ad accordi tra CP_1 la e la , e nondimeno tardiva l'emissione della fattura a distanza di Parte_1 CP_4 tempo dalla presunta esecuzione di opere, di cui comunque contestate le quantità; rassegnava quindi le conclusioni ritrascritte.
Costituitasi in giudizio, la confermava, preliminarmente, la competenza CP_1 dell'intestato Tribunale, siccome l'obbligazione sorta in Cosenza, e, nondimeno, non contestati dall'opponente tutti i possibili fori concorrenti, documentando, nel merito, le trattative intercorse per il subappalto verbale delle opere, ed anche l'esecuzione delle stesse, essendo intervenuto solo successivamente al loro completamento il contratto con la imposto CP_4 dalla per esigenze di contabilizzazione delle fatture, e rassegnando di Parte_1 conseguenza le conclusioni in epigrafe. Negata la provvisoria esecuzione del decreto, ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con prova testimoniale, e, all'esito, trattenuta a sentenza all'udienza del 7 gennaio 2025, con termini per conclusionali e repliche. Tanto premesso, l'opposizione, rispetto alla delibazione operata in sede di diniego della provvisoria esecuzione del decreto, si è invece palesata infondata e dilatoria, e va quindi respinta. Va preliminarmente dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale dell'opponente, fondata sul semplice rilievo di inesistenza di alcun contratto scritto, e quindi esclusivamente sul foro della sede sociale delle persone giuridiche. Al riguardo, rileva l'univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, in tema di obbligazioni, la contestazione della competenza territoriale derogabile prescelta dalla controparte, va fatta in relazione a tutti i fori alternativi astrattamente configurabili, tra i quali il forum contractus e quello destinatae solutionis, ossia il luogo di conclusione dell'accordo negoziale e quello di adempimento dell'obbligazione, che, nel caso di specie, poiché il pagamento richiesto per subappalto di opere relative al presidio ospedaliero risultano prima facie fori concorrenti con quello generale della sede Controparte_2 della società opponente. Segnatamente, quella medesima giurisprudenza ritiene tamquam non esset l'eccezione che non contenga la contestazione dei possibili fori territoriali derogabili concorrenti (Cass. nn.
3539/2014, 32731/2019, 21989/2021).
Ciò posto, in relazione al merito della ragione di credito azionata in monitorio, l'opponente propugna il suo difetto di legittimazione passiva siccome le opere subappaltate giusta contratto stipulato dalla con la bollando – in sostanza - come CP_4 CP_1 mero artifizio contabile i pagamenti eseguiti in favore di quest'ultima di precedenti fatture, e stigmatizzando l'emissione tardiva della fattura azionata in monitorio, a significativa distanza di tempo dall'esecuzione dei lavori in essa descritti.
2 Ebbene, asseverato (siccome non contestato) che tutte le fatture precedenti, in acconto, sono state saldate alla dalla e non dalla , i testi escussi per CP_1 Parte_1 CP_4 conto dell'opposta hanno univocamente affermato che l'ultima, la n. 9/2021, azionata in monitorio, benché emessa, su richiesta del legale rappresentante della a distanza Pt_1 dall'ultimazione dei lavori, era relativa al saldo di quelli eseguiti dalla fino al CP_1 maggio 2020, ossia fino al distinto contratto di subappalto stipulato con la CP_4
Dal punto di vista documentale, poi, l'opposta ha prodotto i rapportini giornalieri delle lavorazioni eseguite, che corrispondono a quelli fatturati, e che sono stati asseverati dai testi escussi, i quali hanno tutti confermato di rapportarsi, sul luogo di lavoro, sempre e solo con il responsabile di cantiere della Parte_1
Ex adverso, l'opponente non solo ha – di fatto, non citandoli per l'udienza - rinunciato all'escussione dei suoi testi, che avrebbero dovuto asseverare l'eccepita carenza di legittimazione, quanto più, dal punto di vista documentale, non ha dimostrato l'esistenza di subappalto anteriore a quello sottoscritto il 20.05.2020 tra la e la CP_4 CP_1 rimanendo a tal fine insufficiente la comunicazione del gennaio 2019 della mera intenzione di procedere alla stipula di quel subappalto, anche considerando che poi il contratto è stato effettivamente formalizzato a distanza di oltre un anno.
La stipula postuma, quindi, non spiega i pagamenti pregressi della alla Parte_1
e, soprattutto, l'esecuzione antecedente di lavorazioni subappaltate da parte di CP_1 quest'ultima, regolarmente retribuite dalla Pt_1
Al riguardo, non convince la giustificazione – del tutto priva di prova o principio di prova documentale, e non altrimenti asseverata in sede istruttoria - fornita dalla opponente, secondo cui il pregresso versamento di 30 mila Euro alla a saldo delle fatture in CP_1 acconto, rientrava in un rapporto interno con , in quanto quest'ultima non disponeva al CP_4 tempo di liquidità immediata; al contrario, quel pagamento corrisponde alle fatture in acconto emesse dall'opposta per i lavori eseguiti, e comprova l'esistenza di un rapporto di subappalto tra le parti dell'odierno giudizio, almeno fino alla stipula del contratto tra la e la CP_4
CP_1
Si rammenti, al riguardo, che l'opposta ha fornito prova – documentale (i c.d. rapportini) e testimoniale – dell'esecuzione dei lavori portati dalla fattura azionata in monitorio, in epoca antecedente alla formalizzazione del rapporto con la evenienza che, unitamente ai CP_4 pagamenti delle precedenti fatture, comprova l'esistenza di un subappalto verbis tra la
[...]
e la Parte_1 CP_1
Il tutto senza contare che l'amministratore e legale rappresentante di CP_5 [...] unipersonale era il medesimo, evenienza idonea ad ingenerare confusione, Parte_1 nella subappaltatrice, sull'effettivo soggetto subcommittente, imputabile alla sola opponente, considerato che i testi hanno univocamente affermato di essersi sempre e solo rapportati con il responsabile di cantiere della Parte_1
Per quanto pur succintamente argomentato, e come premesso, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo integralmente confermato, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza;
non sussistono invece i presupposti – oggettivo e soggettivo – per accedere alla richiesta di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
3 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 543/2022 R.D.I. (n. 1314/2022 R.G.A.C.) emesso l'11.04.2022, dichiarandolo esecutivo;
- condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle Parte_2 spese di lite dell'odierno giudizio, che liquida in € 3.809,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Kristina Gentile, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 29 aprile 2025
Il giudice
Gino Bloise
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