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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4485 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1434/2023
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile indicata in epigrafe, pendente tra
(cf elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
studio l'Avv Tiziana Siano che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-appellante e
(cf ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 C.F._2
studio l'Avv. Salvatore Lorefice che lo rappresenta in virtù di procura in atti
-appellato con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n 13854/2022, pubblicata il 26/9/2022
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma, adito dalla ha, nel dichiarare PT
la separazione personale tra le parti, revocato l'assegno di mantenimento per il marito, confermato l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e disposto, quanto al figlio
(25/6/2004) convivente con la madre, che i genitori di facciano carico al Per_1
50% delle spese straordinarie.
Nella sentenza si legge che
. con l'ordinanza presidenziale 27/10/2020 sono stati posti a carico della un PT
assegno di mantenimento per il marito di euro 200 mensili, il mantenimento ordinario del ragazzo e il 50% delle spese straordinarie,
. la (classe 1973) i) risulterebbe percepire un'entrata mensile pari a circa € PT
1.200,00/1.300,00 mensili dall'attività svolta presso la propria edicola, in tesi unica sua fonte di sostentamento, ii) ha precisato di versare in precarie condizioni economiche dovendo sostenere integralmente le spese relative al mantenimento del figlio, oltre al mantenimento in favore del coniuge a causa del quale avrebbe dovuto contrarre un prestito, iii) ha chiesto la revoca del suo obbligo di provvedere al mantenimento del marito, come determinato in sede presidenziale, iv) il , che avrebbe mancato T_
di ricercare un'idonea attività lavorativa, aveva la disponibilità di € 16.000, quale residuo di una polizza assicurativa con premio maturato pari a circa € 20.000,
. il (classe 1972) v) ha dedotto di versare in precarie condizioni economiche T_
a causa del proprio stato di disoccupazione, vi) asserito di aver lavorato presso l'edicola della moglie e di non trovarsi nella condizione di riuscire a reperire presto un'idonea attività lavorativa, vii) risulta aver provveduto a riscattare integralmente due polizze,
l'una per una somma pari a circa € 5.000 e una parzialmente, per un importo pari a circa € 4.000, residuando da quest'ultima una somma riscattabile di circa € 16.000,
. stante il perdurante stato di disoccupazione del , andava confermato quanto T_
già determinato in sede presidenziale relativamente al figlio, mentre andava revocato il contributo per il marito, titolare di una disponibilità che gli consente di far fronte alle esigenze personali.
Ha proposto appello la adducendo che PT
. nel 2011 ha contratto matrimonio con il , in data 25/06/2004 è nato il figlio T_
e nel Gennaio del 2020 la deducente ha depositato ricorso per separazione Per_1
giudiziale,
. il Tribunale ha errato nel far leva sul “perdurante stato di disoccupazione del ” T_
per escluderne il contributo al mantenimento ordinario, visto che l'obbligo di mantenimento dei figli viii) sussiste per il solo fatto di averli generati, dovendo i genitori provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, ix) si traduce nell'assicurare una tutela al minore sicchè l'assegno è indisponibile, impignorabile e non compensabile, x) non cessa con il raggiungimento della maggiore età, permanendo sino a che i figli, senza loro colpa, non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica, xi) la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche, dovendo il genitore attivarsi per il reperimento di un lavoro, xii) il
, oltrettutto, non ha dimostrato di non essere in grado di svolgere attività T_
lavorativa. Ha chiesto alla Corte di riformare la sentenza n.13854 /2022 nella parte in cui esonera il dal corrispondere un contributo per il figlio e per l'effetto T_
determinare un assegno mensile per il mantenimento del figlio nella misura Per_1
ritenuta equa a far data dal ricorso di separazione, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Nel costituirsi, il ha dedotto che T_
. occorre smentire l'affermazione di controparte secondo la quale il Tribunale avrebbe del tutto esonerato il dal mantenimento del figlio, visto che è stato imposto ad T_
entrambi i genitori, rispettivamente nella misura del 50% ciascuno, . con riguardo al mantenimento ordinario, occorre tener presente la precaria condizione lavorativa del deducente, dovuta al periodo storico e all'età avanzata, osservandosi che esso esponente xiii) ha ricoperto, negli ultimi anni, posizioni lavorative precarie e di breve durata, le quali gli permettono di soddisfare a mala pena i propri bisogni quotidiani, xiv) è stato più volte assunto infatti dalla società (come operaio CP_1
addetto allo spostamento delle merci in magazzino nel periodo 25/10/2021-
31/10/2021), dalla (come scaffalista per soli 7 giorni dal 1.11.22 al Controparte_2
8.11.22 e come operatore ecologico per un mese, dal 22/12/22 al 31/12/22 con proroghe al 14/01/2023 e al 31/01/2023), xv) produce certificato storico lavorativo CPI, contratto di somministrazione a tempo determinato con contratti di somministrazione CP_1
a tempo determinato con nn. 205446833 e 205475580, certificazione Controparte_2
Unica 2023 e Certificazione Unica 2024, xvi) ha visto archiviare dal GIP presso il
Tribunale di Roma il procedimento penale avviato dalla querela sporta dalla PT
(con decreto del 07/11/2023), per infondatezza della notizia di reato perché il fatto non sussiste,
. la determinazione dell'assegno deve rispettare il principio di proporzionalità e tener conto, nello specifico, dell'assenza di redditi in capo al deducente e dell'assegnazione alla moglie della casa coniugale.
Ha chiesto la conferma della sentenza, con vittoria di spese da distrarsi.
Con note del 10/3/2025, la ha dedotto che il continua a sottrarsi a PT T_
qualsiasi forma di contributo sia morale sia materiale, nemmeno partecipando alle spese straordinarie, tant'è che il figlio deve svolgere piccoli lavori stagionali per far fronte alle sue esigenze e “anche per gli studi che sta svolgendo all'estero”. Ha insistito.
E' stata disposta la sostituzione dell'udienza del 3/7/2025 con la trattazione scritta, con assegnazione di termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
E' pervenuto il parere del PG. Con le note di trattazione scritta, le parti hanno riproposto le conclusioni già rispettivamente formulate.
L'appello è fondato.
Va segnalato che ai sensi dell'art. 316 bis cod. civ. “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”: ne discende che, nonostante lo stato di disoccupazione, il genitore che sia dotato di un minino di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale deve comunque contribuire al mantenimento dei figli, come asserito, fra le altre, da Cass ord 12283/2024 (così in motivazione del lavoro costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato”, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità>).
Nel caso di specie, in primo luogo, il non è stato in grado di dimostrare il T_
proprio impedimento allo svolgimento di attività lavorativa, non apparendo dirimente l'età dell'interessato (classe 1972) che infatti ha allegato di aver lavorato: per la verità,
l'appellato ha dimostrato di avere capacità lavorativa, visto che ha lavorato alle dipendenze delle società su menzionate, senza tuttavia enunciare il motivo per cui la sua attività lavorativa si sia limitata a “prestazioni occasionali e di brevissima durata”, il che fa ritenere che egli non abbia attivato tutte le risorse possibili per trovare lavoro ed essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità.
A tanto si aggiunga che il , che per gli anni a cavallo del 2020 ha dichiarato T_
di avere zero redditi (cfr dichiarazione sostitutiva di primo grado), ha depositato, a comprova dell'occasionalità delle sue prestazioni lavorative, due certificazioni uniche
2023 e 2024 facenti capo a e il contratto di lavoro con , CP_2 CP_3
documentazione che non può ritenersi esaustiva a fronte dell'omessa produzione delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti conto bancari, oltre che della considerazione che, con gli esigui introiti documentati, non sarebbe in grado di soddisfare le sue esigenze quotidiane, a maggior ragione dopo il venir meno del contributo della moglie che nemmeno si è curato di contestare.
Deve dunque propendersi per la transitorietà della sotto occupazione del , che T_
deve darsi da fare per trovare i mezzi adeguati a sostenere il figlio, e comunque per il mancato assolvimento dell'onere probatorio spettantegli, non avendo costui dimostrato di non avere ulteriori fonti di reddito (attraverso ad es le dichiarazioni dei redditi o gli estratti conto).
Va quindi riconosciuto alla il diritto al contributo paterno per il mantenimento PT
del figlio. In ordine al quantum, la determinazione dell'assegno sottende la considerazione delle presumibili esigenze del figlio parametrate all'età e dei tempi di permanenza presso ciascuno di genitori, oltre che della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti: a tale ultimo riguardo, convive con la Per_1
madre sulla quale cade il maggior carico derivante dal soddisfacimento delle quotidiane necessità del figlio con lei convivente. Quanto alle risorse economiche, della capacità contributiva acclarata in capo al si è detto, mentre, quanto alla T_
costei dichiara 15000 euro netti annui in media (cfr dichiarazione sostitutiva PT
e modello 730 2020) e fruisce della casa coniugale in comunione al 50% col marito che non ha, a sua volta, prospettato costi per l'alloggio: tanto premesso, l'importo di euro 200 mensili, annualmente rivalutabili, appaiono congrui in relazione alla presunta capacità reddituale del , anche considerato il contributo da lui dato lasciando T_
in godimento la sua metà casa coniugale, e appena sufficienti a coprire le esigenze di un ragazzo dell'età di 21 anni. La decorrenza va ancorata al 30/10/2020, data di emissione dell'ordinanza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
Le spese di lite vanno poste a carico del soccombente e liquidate come da T_
dispositivo (art 13 cpc).
pqm
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che per il resto conferma
. determina il contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di euro 200 mensili, annualmente rivalutabili secondo indice Istat Foi, e condanna il al T_
relativo pagamento, con decorrenza dal 30/10/2020, entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio del creditore,
. condanna il a rifondere alla le spese di lite che liquida in euro 4.000 T_ PT
oltre oneri di legge.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in data 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Sofia Rotunno
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile indicata in epigrafe, pendente tra
(cf elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
studio l'Avv Tiziana Siano che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-appellante e
(cf ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 C.F._2
studio l'Avv. Salvatore Lorefice che lo rappresenta in virtù di procura in atti
-appellato con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n 13854/2022, pubblicata il 26/9/2022
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma, adito dalla ha, nel dichiarare PT
la separazione personale tra le parti, revocato l'assegno di mantenimento per il marito, confermato l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e disposto, quanto al figlio
(25/6/2004) convivente con la madre, che i genitori di facciano carico al Per_1
50% delle spese straordinarie.
Nella sentenza si legge che
. con l'ordinanza presidenziale 27/10/2020 sono stati posti a carico della un PT
assegno di mantenimento per il marito di euro 200 mensili, il mantenimento ordinario del ragazzo e il 50% delle spese straordinarie,
. la (classe 1973) i) risulterebbe percepire un'entrata mensile pari a circa € PT
1.200,00/1.300,00 mensili dall'attività svolta presso la propria edicola, in tesi unica sua fonte di sostentamento, ii) ha precisato di versare in precarie condizioni economiche dovendo sostenere integralmente le spese relative al mantenimento del figlio, oltre al mantenimento in favore del coniuge a causa del quale avrebbe dovuto contrarre un prestito, iii) ha chiesto la revoca del suo obbligo di provvedere al mantenimento del marito, come determinato in sede presidenziale, iv) il , che avrebbe mancato T_
di ricercare un'idonea attività lavorativa, aveva la disponibilità di € 16.000, quale residuo di una polizza assicurativa con premio maturato pari a circa € 20.000,
. il (classe 1972) v) ha dedotto di versare in precarie condizioni economiche T_
a causa del proprio stato di disoccupazione, vi) asserito di aver lavorato presso l'edicola della moglie e di non trovarsi nella condizione di riuscire a reperire presto un'idonea attività lavorativa, vii) risulta aver provveduto a riscattare integralmente due polizze,
l'una per una somma pari a circa € 5.000 e una parzialmente, per un importo pari a circa € 4.000, residuando da quest'ultima una somma riscattabile di circa € 16.000,
. stante il perdurante stato di disoccupazione del , andava confermato quanto T_
già determinato in sede presidenziale relativamente al figlio, mentre andava revocato il contributo per il marito, titolare di una disponibilità che gli consente di far fronte alle esigenze personali.
Ha proposto appello la adducendo che PT
. nel 2011 ha contratto matrimonio con il , in data 25/06/2004 è nato il figlio T_
e nel Gennaio del 2020 la deducente ha depositato ricorso per separazione Per_1
giudiziale,
. il Tribunale ha errato nel far leva sul “perdurante stato di disoccupazione del ” T_
per escluderne il contributo al mantenimento ordinario, visto che l'obbligo di mantenimento dei figli viii) sussiste per il solo fatto di averli generati, dovendo i genitori provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, ix) si traduce nell'assicurare una tutela al minore sicchè l'assegno è indisponibile, impignorabile e non compensabile, x) non cessa con il raggiungimento della maggiore età, permanendo sino a che i figli, senza loro colpa, non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica, xi) la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche, dovendo il genitore attivarsi per il reperimento di un lavoro, xii) il
, oltrettutto, non ha dimostrato di non essere in grado di svolgere attività T_
lavorativa. Ha chiesto alla Corte di riformare la sentenza n.13854 /2022 nella parte in cui esonera il dal corrispondere un contributo per il figlio e per l'effetto T_
determinare un assegno mensile per il mantenimento del figlio nella misura Per_1
ritenuta equa a far data dal ricorso di separazione, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Nel costituirsi, il ha dedotto che T_
. occorre smentire l'affermazione di controparte secondo la quale il Tribunale avrebbe del tutto esonerato il dal mantenimento del figlio, visto che è stato imposto ad T_
entrambi i genitori, rispettivamente nella misura del 50% ciascuno, . con riguardo al mantenimento ordinario, occorre tener presente la precaria condizione lavorativa del deducente, dovuta al periodo storico e all'età avanzata, osservandosi che esso esponente xiii) ha ricoperto, negli ultimi anni, posizioni lavorative precarie e di breve durata, le quali gli permettono di soddisfare a mala pena i propri bisogni quotidiani, xiv) è stato più volte assunto infatti dalla società (come operaio CP_1
addetto allo spostamento delle merci in magazzino nel periodo 25/10/2021-
31/10/2021), dalla (come scaffalista per soli 7 giorni dal 1.11.22 al Controparte_2
8.11.22 e come operatore ecologico per un mese, dal 22/12/22 al 31/12/22 con proroghe al 14/01/2023 e al 31/01/2023), xv) produce certificato storico lavorativo CPI, contratto di somministrazione a tempo determinato con contratti di somministrazione CP_1
a tempo determinato con nn. 205446833 e 205475580, certificazione Controparte_2
Unica 2023 e Certificazione Unica 2024, xvi) ha visto archiviare dal GIP presso il
Tribunale di Roma il procedimento penale avviato dalla querela sporta dalla PT
(con decreto del 07/11/2023), per infondatezza della notizia di reato perché il fatto non sussiste,
. la determinazione dell'assegno deve rispettare il principio di proporzionalità e tener conto, nello specifico, dell'assenza di redditi in capo al deducente e dell'assegnazione alla moglie della casa coniugale.
Ha chiesto la conferma della sentenza, con vittoria di spese da distrarsi.
Con note del 10/3/2025, la ha dedotto che il continua a sottrarsi a PT T_
qualsiasi forma di contributo sia morale sia materiale, nemmeno partecipando alle spese straordinarie, tant'è che il figlio deve svolgere piccoli lavori stagionali per far fronte alle sue esigenze e “anche per gli studi che sta svolgendo all'estero”. Ha insistito.
E' stata disposta la sostituzione dell'udienza del 3/7/2025 con la trattazione scritta, con assegnazione di termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
E' pervenuto il parere del PG. Con le note di trattazione scritta, le parti hanno riproposto le conclusioni già rispettivamente formulate.
L'appello è fondato.
Va segnalato che ai sensi dell'art. 316 bis cod. civ. “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”: ne discende che, nonostante lo stato di disoccupazione, il genitore che sia dotato di un minino di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale deve comunque contribuire al mantenimento dei figli, come asserito, fra le altre, da Cass ord 12283/2024 (così in motivazione del lavoro costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato”, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità>).
Nel caso di specie, in primo luogo, il non è stato in grado di dimostrare il T_
proprio impedimento allo svolgimento di attività lavorativa, non apparendo dirimente l'età dell'interessato (classe 1972) che infatti ha allegato di aver lavorato: per la verità,
l'appellato ha dimostrato di avere capacità lavorativa, visto che ha lavorato alle dipendenze delle società su menzionate, senza tuttavia enunciare il motivo per cui la sua attività lavorativa si sia limitata a “prestazioni occasionali e di brevissima durata”, il che fa ritenere che egli non abbia attivato tutte le risorse possibili per trovare lavoro ed essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità.
A tanto si aggiunga che il , che per gli anni a cavallo del 2020 ha dichiarato T_
di avere zero redditi (cfr dichiarazione sostitutiva di primo grado), ha depositato, a comprova dell'occasionalità delle sue prestazioni lavorative, due certificazioni uniche
2023 e 2024 facenti capo a e il contratto di lavoro con , CP_2 CP_3
documentazione che non può ritenersi esaustiva a fronte dell'omessa produzione delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti conto bancari, oltre che della considerazione che, con gli esigui introiti documentati, non sarebbe in grado di soddisfare le sue esigenze quotidiane, a maggior ragione dopo il venir meno del contributo della moglie che nemmeno si è curato di contestare.
Deve dunque propendersi per la transitorietà della sotto occupazione del , che T_
deve darsi da fare per trovare i mezzi adeguati a sostenere il figlio, e comunque per il mancato assolvimento dell'onere probatorio spettantegli, non avendo costui dimostrato di non avere ulteriori fonti di reddito (attraverso ad es le dichiarazioni dei redditi o gli estratti conto).
Va quindi riconosciuto alla il diritto al contributo paterno per il mantenimento PT
del figlio. In ordine al quantum, la determinazione dell'assegno sottende la considerazione delle presumibili esigenze del figlio parametrate all'età e dei tempi di permanenza presso ciascuno di genitori, oltre che della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti: a tale ultimo riguardo, convive con la Per_1
madre sulla quale cade il maggior carico derivante dal soddisfacimento delle quotidiane necessità del figlio con lei convivente. Quanto alle risorse economiche, della capacità contributiva acclarata in capo al si è detto, mentre, quanto alla T_
costei dichiara 15000 euro netti annui in media (cfr dichiarazione sostitutiva PT
e modello 730 2020) e fruisce della casa coniugale in comunione al 50% col marito che non ha, a sua volta, prospettato costi per l'alloggio: tanto premesso, l'importo di euro 200 mensili, annualmente rivalutabili, appaiono congrui in relazione alla presunta capacità reddituale del , anche considerato il contributo da lui dato lasciando T_
in godimento la sua metà casa coniugale, e appena sufficienti a coprire le esigenze di un ragazzo dell'età di 21 anni. La decorrenza va ancorata al 30/10/2020, data di emissione dell'ordinanza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
Le spese di lite vanno poste a carico del soccombente e liquidate come da T_
dispositivo (art 13 cpc).
pqm
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che per il resto conferma
. determina il contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di euro 200 mensili, annualmente rivalutabili secondo indice Istat Foi, e condanna il al T_
relativo pagamento, con decorrenza dal 30/10/2020, entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio del creditore,
. condanna il a rifondere alla le spese di lite che liquida in euro 4.000 T_ PT
oltre oneri di legge.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in data 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Sofia Rotunno