Articolo 6 della Legge 27 dicembre 1975, n. 700
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 gennaio 1976
Art. 6.

Sino a quando la regione Friuli-Venezia Giulia, la provincia di Gorizia e i comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo non avranno provveduto alla nomina dei propri rappresentanti, la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia espletera' tutti i compiti che la presente legge affida alla giunta stessa integrata con i rappresentanti degli enti predetti.
Fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al secondo comma dell'articolo 5 la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia riscuotera', per il fondo di cui al predetto articolo 5, diritti di prelievo sui generi e nelle misure stabiliti, in applicazione della legge 1° novembre 1973, n. 762 , dal Ministro per le finanze con decreto del 28 gennaio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1974, n. 41, e con decreto 6 agosto 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1974, n. 213.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1976