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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 4156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4156 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 7471/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7471/2025 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
2362/2024)
TRA
n. a PARETE (CE) il 19/02/1942 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PECORARIO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO DAVIDE
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/05/2025 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale
1 procedimento ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario solo dall'1.8.2024; di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 2362/2024 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “BPCO E OSAS IN
TERAPIA CON CPAP NOTTURNO, ARTROSI POLIDISTRETTUALE IN
SOGGETTO CON OBESITÀ DI II GRADO, DIABETE MELLITO TIPO II,
CARDIOPATIA IPERTENSIVA, VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA,
INCONTINENZA URINARIA”
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “Sistema osteoarticolare: Esame inficiato dalla non perfetta collaborazione della
2 ricorrente. Morfologicamente e funzionalmente nella norma il tratto cervicale, in relazione all'età. Non è stato possibile la valutazione della funzionalità del tratto dorso-lombare. Si evoca dolore alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto dorso-lombare e lombosacrale. Arti superiori: i movimenti dell'articolazione scapolo-omerale sono nella norma, bilateralmente. Morfologicamente e funzionalmente nella norma l'articolazione del gomito, polso e mano bilateralmente. Arti inferiori: limitazione funzionale dell'articolazione coxofemorale. Dolore alla digitopressione delle emirime articolari sia mediali che laterali a livello delle ginocchia, non edematose in assenza di ballottamento rotuleo.
Morfologicamente nella norma l'articolazione tibio-tarsica, tarso- metatarsale ed interfalangea bilateralmente. […] Esame neurologico: la deambulazione possibile per pochi passi con aiuto di terzi e appoggio: soggetto munito di carrozzina. I passaggi posturali avvengono con ausilio di terzi. Stazione eretta: non somministrato il test di Romberg. Capo mobile, non segni meningei. Nervi cranici: pupille eucicliche, isocoriche, normoreagenti a l.a.c. Motilità estrinseca indenne. Alla prova di Parte_2 non si evidenziano slivellamento agli arti superiori, non eseguito per gli arti inferiori. Riflessi o.t. normovivaci e simmetrici. assente CP_2 bilateralmente. Prove di coordinazione motoria: non eseguite Esame psichico: la paziente accede al colloquio con atteggiamento sufficientemente collaborante. Sostanzialmente vigile e cosciente. Dal colloquio emergono sentimenti di insicurezza nella propria individualità psico-fisica e dubbio ansioso circa le proprie condizioni di salute.”
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine alla decorrenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“Ciò premesso, la ricorrente è affetta da BPCO e OSAS: in atti sono presenti diverse valutazioni clinico-strumentali in cui si attesta una OSAS di grado severo in trattamento con CPAP notturno in soggetto con insufficienza respiratoria notturna. A riguardo l'ultima valutazione, datata
14.11.23, fa riferimento ad un soggetto con MV indebolito su tutto
3 l'ambito polmonare in trattamento farmacologico con UF LL.
All'anamnesi, non riferisce recenti episodi di angor e/o cardiopalmo.
Clinicamente non presenta segni di cianosi, edemi declivi né sindrome dispnoica a riposo: non fa riferimento a ossigenoterapia. Clinicamente, il torace si presenta di forma tronco-conica con emitoraci simmetrici e normo-espansibili. All'auscultazione il MV è aspro su tutto l'ambito polmonare. Si segnala soffio la mesocardio 2/6 L con presenza di toni puri e pause libere. Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono normosfigmici nei comuni punti di repere. È in trattamento farmacologico per l'ipertensione arteriosa. In ambito osteoarticolare, la ricorrente presenta un quadro clinico riconducibile ad una degenerazione artrosica polidistrettuale: in atti
è presenta una valutazione ortopedica del maggio 2016 in cui si descrive una gonartrosi a destra. A seguire non vi sono altre valutazioni clinico- strumentali attestanti un deficit osteoarticolare. È da premettere che la valutazione clinica è stata inficiata dalla non perfetta collaborazione della ricorrente, pertanto, in tale contesto non si è evidenziato una alterazione patologica della statica rachidea da riferire a scoliosi deformanti né a significative modificazioni della fisiologica curvatura. Nella norma, il tratto cervicale. Non è stato possibile la valutazione della funzionalità del tratto dorso-lombare, tuttavia, si evoca dolore alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto dorso-lombare e lombosacrale. I movimenti dell'articolazione scapolo-omerale sono nella norma, bilateralmente.
Morfologicamente e funzionalmente nella norma l'articolazione del gomito, polso e mano bilateralmente. Conservata la capacità di presa e forza alle mani. A livello degli arti inferiori si osserva una limitazione funzionale dell'articolazionecoxofemorale. Dolore alla digitopressione delle emirime articolari sia mediali che laterali a livello delle ginocchia, non edematose in assenza di ballottamento rotuleo. Morfologicamente nella norma l'articolazione tibio-tarsica, tarso-metatarsale ed interfalangea bilateralmente. Nella norma, il tono e trofismo muscolare ai quattro arti.
4 Infine, la ricorrente è affetta da diabete mellito tipo II in attuale assenza di complicanze micro e macro-angiopatiche a da vasculopatia cerebrale cronica, quest'ultima documentata nella valutazione geriatrica del
12.11.24 in cui si descrive un quadro conclusivo di: “Declino delle funzioni cognitive di grado moderato da verosimile origine vascolare”. Alla luce di quanto scritto, il complesso patologico evidenziato va contestualizzato in relazione alla normativa che regola il diritto all'indennità di accompagnamento, nelle specifico al concetto dell'impossibilità alla deambulazione autonoma, la cui normativa identifica il minorato in colui che si trovi in una condizione di impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ossia in un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione difficoltosa e limitata
(nello spazio e nel tempo) tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta e, quindi, tale da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore. Alla valutazione medico-legale la ricorrente giunge su sedia a rotelle: tale presidio è stato prescritto in data 12.11.24 presso il DS 30 dell'ASL , per la CP_3 seguente diagnosi: “Declino cognitivo moderato, incontinenza urinaria, gonartrosi bilaterale, spondiloartrosi, deficit deambulazione”. Le viene chiesto di approntare una deambulazione autonoma, risultata possibile con appoggio e aiuto di terzi. Si evidenzia una instabilità posturale, secondario anche all'eccessivo tessuto adiposo, che relegano la ricorrente in soggetto con obesità di II grado. I cambi posturali avvengono con necessità di appoggio. Tale quadro clinico crea nella ricorrente la necessità di essere aiutata nel soddisfacimento delle azioni di vita quotidiana. Ad aggravare tale condizione vi è anche la componente neurologica valutata in una forma moderata nonché quella respiratoria. Pertanto, in conclusione dopo un'attenta valutazione sia della normativa vigente che della documentazione medica acquisita unitamente al resoconto fatto durante la visita medica personalmente eseguita, si può univocamente affermare che sussistono i requisiti minimi affinché si possa concedere il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto la ricorrente Pt_1
5 è impossibilitata alla deambulare autonoma per cui vi è la Parte_1 necessità di assistenza continua con decorrenza a far data dal 01 agosto
2024, ossia mesi tre antecedenti alla valutazione geriatrica conrelativa prescrizione dell'ausilio ortopedico per il constatato deficit deambulatorio, dirimente per la valutazione finale. Non si è ritenuto accogliere quanto richiesto dalla ricorrente di far coincidere il godimento di tale diritto con la domanda amministrativa, in quanto, antecedente alla data presa a riferimento, non vi sono altre valutazioni specialistiche in cui si attesti un deficit deambulatorio. Difatti, l'unica valutazione ortopedica descrive solo una gonartrosi destra, mentre l'esame obiettivo effettuato dai Sanitari della Commissione Medica, sebbene faccia riferimento ad un soggetto con uso di carrozzina non prescritta, descrive un soggetto in grado di approntare una deambulazione cautelata”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
D'altra parte, parte ricorrente non ha specificamente allegato quale documentazione medica il C.T.U. ha omesso di valutare. Allo stesso modo, non assume rilevanza dirimente il contenuto del verbale sanitario in base all'art. 147 disp. att. c.p.c. anche in considerazione del mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
6 “nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
Per tali ragioni, il ricorso in opposizione deve essere integralmente rigettato e, pertanto, si impone altresì la necessità di omologare la sussistenza del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento dall'1.8.2024 in quanto il giudice dell'opposizione è investito dell'intera res controversa. Il che si desume da altra recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto
"introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto
7 della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L.
6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, (convertito con modificazioni dalla
L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite devono essere liquidate in misura unitaria, considerando sia la fase per A.T.P. sia il relativo giudizio di opposizione e, stante il riconoscimento del requisito sanitario in data successiva alla proposizione
8 della domanda amministrativa e del ricorso per A.T.P. nonché del rigetto integrale del ricorso in opposizione, devono essere integralmente compensate.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che
[...]
ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento dall'1.8.2024;
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 27/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7471/2025 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
2362/2024)
TRA
n. a PARETE (CE) il 19/02/1942 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PECORARIO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO DAVIDE
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/05/2025 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale
1 procedimento ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario solo dall'1.8.2024; di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 2362/2024 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “BPCO E OSAS IN
TERAPIA CON CPAP NOTTURNO, ARTROSI POLIDISTRETTUALE IN
SOGGETTO CON OBESITÀ DI II GRADO, DIABETE MELLITO TIPO II,
CARDIOPATIA IPERTENSIVA, VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA,
INCONTINENZA URINARIA”
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “Sistema osteoarticolare: Esame inficiato dalla non perfetta collaborazione della
2 ricorrente. Morfologicamente e funzionalmente nella norma il tratto cervicale, in relazione all'età. Non è stato possibile la valutazione della funzionalità del tratto dorso-lombare. Si evoca dolore alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto dorso-lombare e lombosacrale. Arti superiori: i movimenti dell'articolazione scapolo-omerale sono nella norma, bilateralmente. Morfologicamente e funzionalmente nella norma l'articolazione del gomito, polso e mano bilateralmente. Arti inferiori: limitazione funzionale dell'articolazione coxofemorale. Dolore alla digitopressione delle emirime articolari sia mediali che laterali a livello delle ginocchia, non edematose in assenza di ballottamento rotuleo.
Morfologicamente nella norma l'articolazione tibio-tarsica, tarso- metatarsale ed interfalangea bilateralmente. […] Esame neurologico: la deambulazione possibile per pochi passi con aiuto di terzi e appoggio: soggetto munito di carrozzina. I passaggi posturali avvengono con ausilio di terzi. Stazione eretta: non somministrato il test di Romberg. Capo mobile, non segni meningei. Nervi cranici: pupille eucicliche, isocoriche, normoreagenti a l.a.c. Motilità estrinseca indenne. Alla prova di Parte_2 non si evidenziano slivellamento agli arti superiori, non eseguito per gli arti inferiori. Riflessi o.t. normovivaci e simmetrici. assente CP_2 bilateralmente. Prove di coordinazione motoria: non eseguite Esame psichico: la paziente accede al colloquio con atteggiamento sufficientemente collaborante. Sostanzialmente vigile e cosciente. Dal colloquio emergono sentimenti di insicurezza nella propria individualità psico-fisica e dubbio ansioso circa le proprie condizioni di salute.”
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine alla decorrenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“Ciò premesso, la ricorrente è affetta da BPCO e OSAS: in atti sono presenti diverse valutazioni clinico-strumentali in cui si attesta una OSAS di grado severo in trattamento con CPAP notturno in soggetto con insufficienza respiratoria notturna. A riguardo l'ultima valutazione, datata
14.11.23, fa riferimento ad un soggetto con MV indebolito su tutto
3 l'ambito polmonare in trattamento farmacologico con UF LL.
All'anamnesi, non riferisce recenti episodi di angor e/o cardiopalmo.
Clinicamente non presenta segni di cianosi, edemi declivi né sindrome dispnoica a riposo: non fa riferimento a ossigenoterapia. Clinicamente, il torace si presenta di forma tronco-conica con emitoraci simmetrici e normo-espansibili. All'auscultazione il MV è aspro su tutto l'ambito polmonare. Si segnala soffio la mesocardio 2/6 L con presenza di toni puri e pause libere. Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono normosfigmici nei comuni punti di repere. È in trattamento farmacologico per l'ipertensione arteriosa. In ambito osteoarticolare, la ricorrente presenta un quadro clinico riconducibile ad una degenerazione artrosica polidistrettuale: in atti
è presenta una valutazione ortopedica del maggio 2016 in cui si descrive una gonartrosi a destra. A seguire non vi sono altre valutazioni clinico- strumentali attestanti un deficit osteoarticolare. È da premettere che la valutazione clinica è stata inficiata dalla non perfetta collaborazione della ricorrente, pertanto, in tale contesto non si è evidenziato una alterazione patologica della statica rachidea da riferire a scoliosi deformanti né a significative modificazioni della fisiologica curvatura. Nella norma, il tratto cervicale. Non è stato possibile la valutazione della funzionalità del tratto dorso-lombare, tuttavia, si evoca dolore alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto dorso-lombare e lombosacrale. I movimenti dell'articolazione scapolo-omerale sono nella norma, bilateralmente.
Morfologicamente e funzionalmente nella norma l'articolazione del gomito, polso e mano bilateralmente. Conservata la capacità di presa e forza alle mani. A livello degli arti inferiori si osserva una limitazione funzionale dell'articolazionecoxofemorale. Dolore alla digitopressione delle emirime articolari sia mediali che laterali a livello delle ginocchia, non edematose in assenza di ballottamento rotuleo. Morfologicamente nella norma l'articolazione tibio-tarsica, tarso-metatarsale ed interfalangea bilateralmente. Nella norma, il tono e trofismo muscolare ai quattro arti.
4 Infine, la ricorrente è affetta da diabete mellito tipo II in attuale assenza di complicanze micro e macro-angiopatiche a da vasculopatia cerebrale cronica, quest'ultima documentata nella valutazione geriatrica del
12.11.24 in cui si descrive un quadro conclusivo di: “Declino delle funzioni cognitive di grado moderato da verosimile origine vascolare”. Alla luce di quanto scritto, il complesso patologico evidenziato va contestualizzato in relazione alla normativa che regola il diritto all'indennità di accompagnamento, nelle specifico al concetto dell'impossibilità alla deambulazione autonoma, la cui normativa identifica il minorato in colui che si trovi in una condizione di impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ossia in un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione difficoltosa e limitata
(nello spazio e nel tempo) tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta e, quindi, tale da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore. Alla valutazione medico-legale la ricorrente giunge su sedia a rotelle: tale presidio è stato prescritto in data 12.11.24 presso il DS 30 dell'ASL , per la CP_3 seguente diagnosi: “Declino cognitivo moderato, incontinenza urinaria, gonartrosi bilaterale, spondiloartrosi, deficit deambulazione”. Le viene chiesto di approntare una deambulazione autonoma, risultata possibile con appoggio e aiuto di terzi. Si evidenzia una instabilità posturale, secondario anche all'eccessivo tessuto adiposo, che relegano la ricorrente in soggetto con obesità di II grado. I cambi posturali avvengono con necessità di appoggio. Tale quadro clinico crea nella ricorrente la necessità di essere aiutata nel soddisfacimento delle azioni di vita quotidiana. Ad aggravare tale condizione vi è anche la componente neurologica valutata in una forma moderata nonché quella respiratoria. Pertanto, in conclusione dopo un'attenta valutazione sia della normativa vigente che della documentazione medica acquisita unitamente al resoconto fatto durante la visita medica personalmente eseguita, si può univocamente affermare che sussistono i requisiti minimi affinché si possa concedere il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto la ricorrente Pt_1
5 è impossibilitata alla deambulare autonoma per cui vi è la Parte_1 necessità di assistenza continua con decorrenza a far data dal 01 agosto
2024, ossia mesi tre antecedenti alla valutazione geriatrica conrelativa prescrizione dell'ausilio ortopedico per il constatato deficit deambulatorio, dirimente per la valutazione finale. Non si è ritenuto accogliere quanto richiesto dalla ricorrente di far coincidere il godimento di tale diritto con la domanda amministrativa, in quanto, antecedente alla data presa a riferimento, non vi sono altre valutazioni specialistiche in cui si attesti un deficit deambulatorio. Difatti, l'unica valutazione ortopedica descrive solo una gonartrosi destra, mentre l'esame obiettivo effettuato dai Sanitari della Commissione Medica, sebbene faccia riferimento ad un soggetto con uso di carrozzina non prescritta, descrive un soggetto in grado di approntare una deambulazione cautelata”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
D'altra parte, parte ricorrente non ha specificamente allegato quale documentazione medica il C.T.U. ha omesso di valutare. Allo stesso modo, non assume rilevanza dirimente il contenuto del verbale sanitario in base all'art. 147 disp. att. c.p.c. anche in considerazione del mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
6 “nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
Per tali ragioni, il ricorso in opposizione deve essere integralmente rigettato e, pertanto, si impone altresì la necessità di omologare la sussistenza del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento dall'1.8.2024 in quanto il giudice dell'opposizione è investito dell'intera res controversa. Il che si desume da altra recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto
"introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto
7 della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L.
6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, (convertito con modificazioni dalla
L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite devono essere liquidate in misura unitaria, considerando sia la fase per A.T.P. sia il relativo giudizio di opposizione e, stante il riconoscimento del requisito sanitario in data successiva alla proposizione
8 della domanda amministrativa e del ricorso per A.T.P. nonché del rigetto integrale del ricorso in opposizione, devono essere integralmente compensate.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che
[...]
ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento dall'1.8.2024;
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 27/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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