TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13205/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. NOVARESE MARIA LUISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
21/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 308 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...] e - Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
Con ricorso depositato il 28/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
i quali potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione mentre dovranno esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di straordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso il domicilio materno, in Torino Via
Veglia n. 10.
DÀ ATTO che entrambi i figli manterranno la propria residenza anagrafica in Torino Via Barletta n.
150/7 4. DISPONE che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dalle 18.30 del venerdì alle ore 21.00 della domenica con accompagnamento a casa della madre;
durante la settimana il mercoledì sera dalle ore
18.30 alle ore 21.30; metà delle vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ( vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro alternativamente) o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in difetto di accordo, negli anni pari i minori trascorreranno il primo periodo con il padre e negli anni dispari con la madre;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore così come per le festività infrasettimanali ( comprensive di eventuali “ponti”); per le vacanze estive due settimane anche non consecutive in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, i minori trascorreranno con il padre negli anni pari le prime due settimane di agosto e negli anni dispari le ultime due settimane di agosto.
DÀ ATTO che la casa familiare sita in Torino Via Barletta n. 150/7 viene assegnata al sig. Parte_1
In ossequio agli accordi presi la sig.ra si impegna a lasciare il domicilio
[...] Parte_2 coniugale entro la data di consegna del nuovo appartamento dalla medesima acquistato, sito in Torino Via Veglia n. 10.
DISPONE che ciascun genitore debba provvedere alle esigenze dei figli quando li terrà con sé, oltre al
50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione, in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino al cui contenuto le parti si richiamano integralmente. DÀ ATTO che l'assegno Unico e Universale in favore dei figli minorenni spetterà ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
pagina 2 di 4 DÀ ATTO che nell'ambito della regolamentazione dei rapporti conseguenti alla separazione dei coniugi e, quale condizione funzionale ed indispensabile, necessaria e sostanziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e del presente accordo di separazione e in ogni caso, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, anche ai sensi e per gli effetti della normativa di cui all'art. 1965 c.c., il sig. manterrà la proprietà esclusiva dell'immobile sito in Torino Via Barletta Parte_1
n. 150/7, immobile sito in: Comune di Torino Via Barletta 150/7, scala B, al piano quinto (6° f.t.): alloggio distinto con la sigla “SC”, composto di una camera, soggiorno con angolo cottura, servizi e terrazzi;
al piano sottotetto: locale sottotetto non abitabile composto da scala interna all'alloggio di cui sopra;
al piano secondo interrato: locale ad uso cantina di pertinenza distinto con la sigla “C.16”, immobile censito al Catasto Fabbricati di Torino al Foglio 1343 numero 360 sub. 19 Via Barletta n.
150/7, piani 56S2 interno 7 scala B, Z.c. 2 Cat. A/2 CL 3 Vani 5.5 Rendita Catastale Euro 1.377,65, accollandosi per intero l'importo del restante mutuo ad oggi pari ad € 52.000,00. Le suddette cessioni pro-quota da parte della sig.ra a favore del sig. saranno stipulate con Parte_2 Parte_1 atto notarile.
DÀ ATTO che il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra un Parte_1 Parte_2 importo pari alla metà del valore dell'immobile sito in Torino Via Barletta n. 150/7, già defalcato di una quota corrispondente alla metà del mutuo residuo, della somma di € 10.000,00 derivante dalla divisione dei conti correnti comuni e di una quota sostenuta per spese funerarie a carico della sig.ra pari ad Pt_2
€ 6.000,00. importo oggi pari ad € 118.000,00, di cui il sig. si accolla l'intero onere. Parte_1 DÀ ATTO che il suddetto importo di € 118.000,00 verrà corrisposto dal sig. alla Parte_1 sig.ra mediante pagamento mensile di una quota delle rate del mutuo che la sig.ra Parte_2 Pt_2 contrarrà con l'acquisto della sua nuova abitazione di un importo pari ad € 350,00 mensili fino a
[...] totale raggiungimento del debito precedentemente stabilito in € 118.000,00. DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a cedere al sig. la quota di Parte_2 Parte_1 comproprietà indivisa pari al 50% dell'immobile sito in Torino Via Barletta n. 150/7. L'atto notarile di formalizzazione delle operazioni immobiliari sopra specificate sarà stipulato in adempimento delle condizioni pattuite tra i coniugi in sede di separazione e quindi in regime fiscale agevolato. DÀ ATTO che il sig. si accollerà le spese notarili e quelle eventuali per le pratiche Parte_1 catastali e /o comunque propedeutiche o conseguenti alla stipula dell'atto di cessione. DÀ ATTO che le parti concordano che i mobili presenti nel predetto immobile vengono assegnati in proprietà piena ed esclusiva alla signora la quale potrà prelevarli, ad eccezione dei mobili Parte_2 della cucina che resteranno assegnati in proprietà piena ed esclusiva al signor . Parte_1
DÀ ATTO che il sig. si impegna a trasferire a titolo gratuito alla sig.ra Parte_1 Pt_2 la proprietà dell'autovettura Volkswagen Golf targata FC078XG, già in uso alla moglie. In caso
[...] di futura vendita del veicolo a terzi, il sig. non avrà pretesa alcuna sul ricavato dalla Parte_1 vendita della suddetta autovettura. Le spese di voltura saranno a carico della sig.ra così Parte_2 come le spese di assicurazione e bollo a partire dalla data di trasferimento della proprietà. DÀ ATTO che con il rispetto di quanto previsto nel presente accordo i coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione patrimoniale tra loro esistente, di aver già provveduto alla divisione in misura del 50% ciascuno ed alla conseguente chiusura dei conti correnti e conti titoli cointestati e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione o titolo.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio di ciascun coniuge e di quelli relativi ai figli minori e . Per_1 Per_2
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.01.2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13205/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. NOVARESE MARIA LUISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
21/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 308 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...] e - Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
Con ricorso depositato il 28/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
i quali potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione mentre dovranno esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di straordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso il domicilio materno, in Torino Via
Veglia n. 10.
DÀ ATTO che entrambi i figli manterranno la propria residenza anagrafica in Torino Via Barletta n.
150/7 4. DISPONE che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dalle 18.30 del venerdì alle ore 21.00 della domenica con accompagnamento a casa della madre;
durante la settimana il mercoledì sera dalle ore
18.30 alle ore 21.30; metà delle vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ( vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro alternativamente) o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in difetto di accordo, negli anni pari i minori trascorreranno il primo periodo con il padre e negli anni dispari con la madre;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore così come per le festività infrasettimanali ( comprensive di eventuali “ponti”); per le vacanze estive due settimane anche non consecutive in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, i minori trascorreranno con il padre negli anni pari le prime due settimane di agosto e negli anni dispari le ultime due settimane di agosto.
DÀ ATTO che la casa familiare sita in Torino Via Barletta n. 150/7 viene assegnata al sig. Parte_1
In ossequio agli accordi presi la sig.ra si impegna a lasciare il domicilio
[...] Parte_2 coniugale entro la data di consegna del nuovo appartamento dalla medesima acquistato, sito in Torino Via Veglia n. 10.
DISPONE che ciascun genitore debba provvedere alle esigenze dei figli quando li terrà con sé, oltre al
50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione, in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino al cui contenuto le parti si richiamano integralmente. DÀ ATTO che l'assegno Unico e Universale in favore dei figli minorenni spetterà ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
pagina 2 di 4 DÀ ATTO che nell'ambito della regolamentazione dei rapporti conseguenti alla separazione dei coniugi e, quale condizione funzionale ed indispensabile, necessaria e sostanziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e del presente accordo di separazione e in ogni caso, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, anche ai sensi e per gli effetti della normativa di cui all'art. 1965 c.c., il sig. manterrà la proprietà esclusiva dell'immobile sito in Torino Via Barletta Parte_1
n. 150/7, immobile sito in: Comune di Torino Via Barletta 150/7, scala B, al piano quinto (6° f.t.): alloggio distinto con la sigla “SC”, composto di una camera, soggiorno con angolo cottura, servizi e terrazzi;
al piano sottotetto: locale sottotetto non abitabile composto da scala interna all'alloggio di cui sopra;
al piano secondo interrato: locale ad uso cantina di pertinenza distinto con la sigla “C.16”, immobile censito al Catasto Fabbricati di Torino al Foglio 1343 numero 360 sub. 19 Via Barletta n.
150/7, piani 56S2 interno 7 scala B, Z.c. 2 Cat. A/2 CL 3 Vani 5.5 Rendita Catastale Euro 1.377,65, accollandosi per intero l'importo del restante mutuo ad oggi pari ad € 52.000,00. Le suddette cessioni pro-quota da parte della sig.ra a favore del sig. saranno stipulate con Parte_2 Parte_1 atto notarile.
DÀ ATTO che il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra un Parte_1 Parte_2 importo pari alla metà del valore dell'immobile sito in Torino Via Barletta n. 150/7, già defalcato di una quota corrispondente alla metà del mutuo residuo, della somma di € 10.000,00 derivante dalla divisione dei conti correnti comuni e di una quota sostenuta per spese funerarie a carico della sig.ra pari ad Pt_2
€ 6.000,00. importo oggi pari ad € 118.000,00, di cui il sig. si accolla l'intero onere. Parte_1 DÀ ATTO che il suddetto importo di € 118.000,00 verrà corrisposto dal sig. alla Parte_1 sig.ra mediante pagamento mensile di una quota delle rate del mutuo che la sig.ra Parte_2 Pt_2 contrarrà con l'acquisto della sua nuova abitazione di un importo pari ad € 350,00 mensili fino a
[...] totale raggiungimento del debito precedentemente stabilito in € 118.000,00. DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a cedere al sig. la quota di Parte_2 Parte_1 comproprietà indivisa pari al 50% dell'immobile sito in Torino Via Barletta n. 150/7. L'atto notarile di formalizzazione delle operazioni immobiliari sopra specificate sarà stipulato in adempimento delle condizioni pattuite tra i coniugi in sede di separazione e quindi in regime fiscale agevolato. DÀ ATTO che il sig. si accollerà le spese notarili e quelle eventuali per le pratiche Parte_1 catastali e /o comunque propedeutiche o conseguenti alla stipula dell'atto di cessione. DÀ ATTO che le parti concordano che i mobili presenti nel predetto immobile vengono assegnati in proprietà piena ed esclusiva alla signora la quale potrà prelevarli, ad eccezione dei mobili Parte_2 della cucina che resteranno assegnati in proprietà piena ed esclusiva al signor . Parte_1
DÀ ATTO che il sig. si impegna a trasferire a titolo gratuito alla sig.ra Parte_1 Pt_2 la proprietà dell'autovettura Volkswagen Golf targata FC078XG, già in uso alla moglie. In caso
[...] di futura vendita del veicolo a terzi, il sig. non avrà pretesa alcuna sul ricavato dalla Parte_1 vendita della suddetta autovettura. Le spese di voltura saranno a carico della sig.ra così Parte_2 come le spese di assicurazione e bollo a partire dalla data di trasferimento della proprietà. DÀ ATTO che con il rispetto di quanto previsto nel presente accordo i coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione patrimoniale tra loro esistente, di aver già provveduto alla divisione in misura del 50% ciascuno ed alla conseguente chiusura dei conti correnti e conti titoli cointestati e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione o titolo.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio di ciascun coniuge e di quelli relativi ai figli minori e . Per_1 Per_2
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.01.2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4