Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Riunite, sentenza 16/12/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sezione Riunite |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 21/2025/EL
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
in speciale composizione composta dai signori magistrati:
Piergiorgio DELLA VENTURA Presidente Francesco ALBO Consigliere Daniele BERTUZZI Consigliere Filippo IZZO Consigliere Rossana DE CORATO Consigliere relatore Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere EL CA Primo Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 867/SR/EL del registro di Segreteria delle Sezioni riunite, proposto dal Comune di RE (PV) in persona del Sindaco pro-tempore, autorizzato ad agire in giudizio giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 9 giugno 2025, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dagli avvocati Andrea Mascetti, PEC andrea.mascetti@milano.pecavvocati.it,
OL NI, PEC paola.balzarini@milano.pecavvocati.it, IO PA PEC gregorio.paroni@milano.pecavvocati.it, come da procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato al domicilio digitale dei suddetti difensori risultante dai Registri di giustizia.
per l'annullamento e/o riforma della deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 112/2025/PRSP adottata nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025, depositata in data 13 maggio 2025 e comunicata, a mezzo PEC, in data 14 maggio 2025.
VISTO il ricorso introduttivo depositato il 19 giugno 2025;
VISTI i decreti del Presidente della Corte di determinazione della composizione del Collegio, di fissazione dell’odierna udienza e di nomina del relatore;
ESAMINATI gli altri atti e documenti tutti di causa;
UDITI nella pubblica udienza dell’8 ottobre 2025, con l’assistenza del segretario d’udienza dott. Federico Cecconi, il giudice relatore, cons. Rossana De Corato, l’avv. OL NI per il Comune ricorrente e il rappresentante del Pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore generale cons. Attilio Beccia.
Ritenuto in
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, tempestivamente notificato e depositato, il Comune di RE, con il patrocinio degli avvocati ut supra
generalizzati, ha chiesto che venga annullata la deliberazione n. 112/2025/PRSP della Sezione regionale di controllo della Lombardia con cui è stato deciso “…il diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale …” approvato dall’ente ai sensi dell’art. 243-quater del d.lgs. n. 267/2000 (da ora, anche solo EL),
con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 6 novembre 2024, avendone il Collegio “…valutato la non congruenza ai fini dell’equilibrio finanziario dell’Ente…”.
Si chiede altresì che al richiesto annullamento/riforma consegua l’approvazione diretta del piano di riequilibrio finanziario (d’ora in poi, anche, solo Piano) da parte di queste Sezioni riunite, previo esame dello stesso e valutazione, ai fini dell’accertamento della sua congruità, “…della situazione finanziario-contabile dell’Ente all’attualità, anche alla luce della documentazione prodotta unitamente al presente ricorso…”.
Il Comune di RE aveva aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del d.lgs. n. 267/2000 e, successivamente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 6 novembre 2024, aveva approvato il relativo “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”.
L’analisi del Piano e gli approfondimenti istruttori “suppletivi”
effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali di cui all’art. 155 del EL (in seguito, soltanto, Commissione),
sono esitati nel seguente giudizio conclusivo “…si ritiene che il Piano del comune di RE appare complessivamente non in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento e con le indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei Conti…”.
Il magistrato istruttore, nel condividere le conclusioni a cui era pervenuto l’organo collegiale ministeriale, nonché sulla scorta degli autonomi approfondimenti effettuati sul Piano di riequilibrio de quo e sulla documentazione ad esso inerente, formulava al Presidente della Sezione regionale di controllo per la Lombardia istanza di deferimento in adunanza pubblica della questione all’esame, previa contestuale “Relazione istruttoria” nella quale evidenziava la sussistenza di numerose criticità di ordine finanziario, di cui si dirà infra nei limiti in cui ciò si riveli necessario ai fini del decidere.
In data 5 maggio 2025, il Comune di RE depositava presso la Sezione regionale “memorie e atti” chiedendo, anche, il rinvio dell’adunanza pubblica - fissata medio tempore per il successivo 8 maggio - al fine poter presentare un “…quadro più completo, aggiornato e documentato degli esiti derivanti dal piano di interventi già avviato…”.
All’esito dell’adunanza pubblica tenutasi in data 8 maggio 2025, come da regolare convocazione, veniva adottata la deliberazione oggi impugnata.
2. A sostegno del gravame il Comune di RE ha articolato due motivi di ricorso.
Nello specifico e sinteticamente:
− con il primo motivo vengono contrastati i formulati “…rilievi inerenti ai fattori e alle cause dello squilibrio…” e, segnatamente: (i)
l’incertezza del risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2023; (ii) la scarsa chiarezza della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, essendo stato violato, a giudizio della Sezione territoriale, il principio dell’autorizzazione preventiva da parte dell’organo consiliare.
− con il secondo motivo vengono avversati i formulati “…rilievi inerenti alle misure di risanamento…” proposte dal Comune e ritenute dalla Sezione lombarda insostenibili, inadeguate ed insufficienti.
2.1. Incertezza del risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2023 (punto 1.1 del primo motivo di ricorso)
Sul punto specifico, riferisce il Comune ricorrente che la rilevata discrasia tra il disavanzo da rendiconto 2023 (pari ad € 936.333,14) e quello indicato nel piano (pari ad € 1.252.703,08) è riconducibile all’esecuzione di una verifica straordinaria sui residui attivi e passivi, effettuata “…in via informale e a fini tecnici interni sui residui attivi e passivi propedeutica all’approvazione del Piano di riequilibrio…”, che non ha costituito oggetto di apposita approvazione da parte dell’organo esecutivo (e, conseguentemente, di specifica valutazione da parte dell’organo di revisione) prima dell’approvazione del piano “…per ragioni d’urgenza e continuità amministrativa …” stante il subentro di una nuova compagine di amministratori.
L’ente rappresenta che, purtuttavia, la suddetta operazione contabile sarebbe stata successivamente “…integralmente formalizzata e convalidata in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2024 con deliberazione G.C. n. 24 del 26.03.2025, avente efficacia giuridico-contabile, che ha confermato e consolidato le stime effettuate informalmente prima dell’approvazione del Piano di riequilibrio…”.
Viene posta in particolare evidenza la realizzazione di un intervento contabile che ha consentito di avvalersi (anche ai fini dell’elaborazione del Piano) di dati contabili veritieri, conformi ai principi contabili senza alterare retroattivamente il risultato del rendiconto 2023, asseritamente in piena assonanza con quanto previsto dall’art. 243-bis, co. 8, lett. e) EL, contrariamente a quanto contestato dalla Sezione lombarda.
Al riguardo, il Comune contrasta anche i rilievi critici mossi con l’impugnata deliberazione concernenti: (i) l’omesso accantonamento nel rendiconto 2023 del fondo di garanzia dei debiti commerciali
(FGDC), pur sussistendone i presupposti di legge; (ii) la sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), all’uopo rappresentandosi che, invece, in sede di approvazione del rendiconto finanziario 2024, i suindicati fondi erano stati adeguatamente previsti e correttamente quantificati in piena coerenza con quanto previsto dal principio di prudenza.
2.2. “Scarsa chiarezza” della procedura di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio (punto 1.2 del primo motivo di ricorso)
Il Comune ricorrente contesta il rilievo formulato dalla Sezione territoriale - fondato, essenzialmente, sulla violazione della normativa disciplinante la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che ne prevede la previa approvazione, l’esatta quantificazione e la relativa copertura finanziaria da parte del Consiglio comunale - appellandosi alla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo della Campania e della Liguria, secondo cui sarebbe ammissibile un’attività solutoria precedente a quella di formale riconoscimento del debito (come avvenuto nel caso di specie per alcune poste debitorie), ove pure nel bilancio in corso di gestione non sussista un pertinente e capiente stanziamento.
Ma, in disparte i suindicati profili formali/procedurali, deduce altresì, e principalmente, l’evoluzione nettamente decrementativa della massa debitoria fuori bilancio - imputabile ai pagamenti medio tempore effettuati e agli accordi bonari e transattivi raggiunti con i creditori - essendo essa passata dagli iniziali € 546.079,62 (importo stimato in sede di approvazione del Rendiconto 2023) ad € 141.178,61
(al 20 maggio 2025), ciò che comproverebbe, ”…inequivocabilmente…”,
l’avvio di “…un serio processo di riordino e regolarizzazione contabile, in attuazione dei principi di veridicità, attendibilità e responsabilità della gestione finanziaria…”.
2.3. Rilievi inerenti alle misure di risanamento (secondo motivo di ricorso)
Con il secondo motivo viene censurato il giudizio di “…insostenibilità e insufficienza delle misure di risanamento indicate nel piano…” formulato dalla Sezione regionale sia con riferimento al principale intervento
(Misura 8) pianificato dall’ente per sopperire alla grave crisi di liquidità che lo aveva investito, vale a dire quello relativo alla programmata “vendita del patrimonio immobiliare disponibile” (RSA comunale) stimata in € 1.815.000,00, sia in relazione alle altre misure
“minori” di contenimento delle spese ed incremento delle entrate inserite nel piano.
2.3.1. Secondo la prospettazione del ricorrente si rivela per nulla censurabile la valutazione medio tempore maturata dall’Amministrazione comunale (nelle more dell’approvazione del Piano da parte della Corte dei conti) di optare per l’affidamento in gestione della RSA comunale, piuttosto che per la sua alienazione
(come prospettato originariamente nel piano).
Infatti, tale alternativa gestionale, ad avviso dell’ente, sarebbe più rispondente all’esigenza di rafforzare l’equilibrio finanziario del bilancio comunale, mantenendo l’immobile nella proprietà pubblica e garantendo la continuità e la qualità del servizio per la comunità locale mediante la cessione venticinquennale della gestione a terzi con la previsione (come desumibile dalla documentazione peritale di parte incartata al fascicolo processuale) di un canone determinato in
€ 865.000 al momento della stipula del contratto (entro il 31 dicembre 2025), di € 515.000 nel secondo anno (entro il 31 dicembre 2026) e di
€ 434.211,71 nel terzo anno (entro il 31 dicembre 2027), per complessivi € 1.814.211,71.
Né può ritenersi condivisibile, ad avviso del Comune ricorrente, quanto dedotto nell’impugnata delibera in merito all’insussistenza, nel caso di specie, dei requisiti di legge che consentirebbero una riformulazione/rimodulazione del piano, stante quanto affermato dalla stessa giurisprudenza della Corte dei conti secondo cui “…in pendenza di giudizio … la pronuncia negativa della Sezione regionale di controllo non può considerarsi definitiva in quanto sub iudice…”, con conseguente venir meno di ogni “…impedimento all’avvio, secondo le forme ex lege prescritte, di una nuova procedura volta all’approvazione di un ulteriore e diverso piano di riequilibrio…” (SS.RR. in sede di controllo, Del. n. 2/2018), in piena armonia con “…la visione dinamica dei profili economico-finanziari che deve informare l’analisi del Piano di riequilibrio…”
(cfr. pag. 34 dell’atto introduttivo).
2.3.2. Con riferimento alle “Altre misure di riequilibrio economicofinanziario” (misure 1/7 e 9/10) programmate nel Piano - ed in parte, asseritamente, realizzate - si deduce l’infondatezza del giudizio d’inidoneità delle stesse a garantire “…il riequilibrio economicofinanziario dell’Ente, presentando contenuto generico e non sufficientemente determinato e/o effetti marginali e comunque insufficiente allo scopo...”,
sull’essenziale rilievo che la Sezione territoriale, nel verificare la sostenibilità finanziaria del piano di riequilibrio, non avrebbe correttamente considerato l’adozione da parte del Comune, nelle more dell’approvazione del Piano, di idonei provvedimenti volti garantire l’effettiva e concreta realizzazione (anche prospetticamente)
degli obiettivi ivi previsti.
Nello specifico, tale motivo di impugnazione si articola in nove sottoparagrafi [aventi ad oggetto: (i) regolamento per l’applicazione del canone patrimonio di concessione, autorizzazioni o esposizione pubblicitari; (ii) regolamento per l’applicazione della tassa di soggiorno; (iii) regolamento tariffe cimiteriali di esumazione salme;
(iv) diritti di segreteria; (v) copertura costi dei servizi a domanda individuale; (vi) adempimenti connessi al controllo sulle dotazioni organiche e sulla gestione del personale; (vii) canoni d’affitto e alienazioni immobili; (viii) servizi a domanda individuale e aumento trasporto scolastico; (ix) copertura debiti fuori bilancio], in ciascuno dei quali sono indicati i singoli ambiti d’intervento, evidenziandosi, altresì, alcune criticità ed inesattezze dei rilievi mossi al riguardo dalla Sezione regionale con l’impugnata deliberazione.
2.4. Conclusivamente, si contesta l’analisi compiuta dalla Sezione lombarda, nella parte in cui si sarebbe limitata a cristallizzare lo status quo, ritenendo il piano di riequilibrio presentato dal Comune di RE inidoneo a perseguire gli obiettivi prefissati, senza valutare adeguatamente sia le iniziative attivate nel corso del 2024/2025 (istruttoria tecnica dei debiti fuori bilancio, pagamento parziale o totale di alcune posizioni debitorie, eliminazione di poste di bilancio prive di fondamento giuridico o documentale ecc.), sia gli strumenti d’intervento economico-finanziario predisposti in modo prospettico.
3. Con memoria conclusionale depositata in data 24 settembre 2025, il Procuratore generale, dopo aver ripercorso - sia sotto il profilo temporale che contenutistico - il procedimento di approvazione del Piano di riequilibrio all’esame, nonché illustrato i principali argomenti posti a fondamento del ricorso, ha concluso per il suo rigetto, rappresentando, in sintesi:
- che devono ritenersi condivisibili le conclusioni circa “l’incertezza del risultato di amministrazione dell’ultimo esercizio finanziario approvato”
alle quali è pervenuta la Sezione territoriale, tenuto conto: (i)
dell’irritualità della procedura di “riaccertamento straordinario dei residui” operata, nei fatti, dall’ente in assoluta assenza di alcuna
“…traccia documentale…” che ne avvalorasse la correttezza formale e sostanziale; (ii) dell’impossibilità di verificare la corretta quantificazione della massa passiva inclusa nel Piano, stante il disallineamento con quanto ufficialmente certificato nella delibera di approvazione del rendiconto dell’e.f. 2023 (disavanzo € 936.333,14) e le risultanze effettivamente inserite nel Piano (disavanzo
€ 1.252.703,08); (iii) dell’incontestabile (e non contestata) sottostima o mancata previsione degli accantonamenti (rispettivamente del FCDE e del FGDC) inseriti nel Piano che ha contribuito, tra gli altri fattori, a rendere non veritiero il quadro finanziario esposto dall’ente in sede di approvazione del Piano (già gravemente compromesso), con conseguente inattendibilità, per un verso, del quantum della massa passiva da ripianare e, per l’altro, della conseguente inefficacia delle misure di riequilibrio ivi previste;
- che è infondato l’assunto attoreo secondo cui al caso di specie, sarebbe applicabile il principio di solvibilità della debitoria f.b. -
eccezionalmente ammesso da alcune deliberazioni di questa Corte -
in assenza della rituale adozione della delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 EL sul rilievo che: (i) l’evocato orientamento giurisprudenziale è stato da tempo superato dalla deliberazione n. 27/2019/QMIG della Sezione delle Autonomie; (ii) la debitoria f.b., asseritamente pagata dal Comune prima del previsto riconoscimento da parte dell’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, riguarda la “fornitura di beni e servizi” che, in ogni caso, necessitano “…di una previa e documentata valutazione discrezionale nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (art. 191 e 194 EL), nella specie mancante…”;
- che devono ritenersi del tutto pertinenti e fondati i rilievi formulati dalla Sezione regionale di controllo relativamente all’assoluta inadeguatezza delle misure di riequilibrio programmate dall’ente: (i)
con specifico riguardo all’inattuazione della prospettata dismissione
(subspecies di alienazione) della RSA, che non ha consentito (né consentirà) di assicurare il reperimento della necessaria liquidità, la cui disponibilità era stata inizialmente attesa per il mese di giugno 2025; (ii) più in generale, in considerazione della valutazione di inattendibilità, d’insufficienza e d’incongruità delle “altre misure di riequilibrio economico-finanziario” inserite nel piano sulle quali, in sede di ricorso giurisdizionale, il Comune si sarebbe limitato a rinviare alla richiamata documentazione amministrativa, “…senza formulare specifiche doglianze…” ;
- che la nuova misura di risanamento (subspecies di affidamento della gestione della RSA) assunta in sostituzione della originaria alienazione della RSA comunale “, non è mai confluita nel Piano, atteso che questo “…non risulta essere mai stato riformulato e/o rimodulato…”, né tale sostanziale modifica risulta essere mai stata sottoposta al preventivo vaglio del Consiglio comunale, quantomeno, sino alla pubblicazione dell’impugnata deliberazione della Sezione regionale di controllo denegativa dell’approvazione del Piano de quo;
- che il rendiconto relativo all’esercizio 2024 ha registrato un netto peggioramento rispetto al 2023, sia con riferimento al risultato di amministrazione (passato da € -439.082,65 ad € -925.802,45), sia per quel che concerne la cd. “parte disponibile” (che ha registrato, nel 2024, un disavanzo di € 1.413.549,04 a fronte di quello di € 936.333,14 del 2023);
- che va ritenuta inammissibile la pretesa di riforma della deliberazione gravata, con conseguente accoglimento del Piano da parte delle SS.RR, in quanto fondata su fatti sopravvenuti e, quindi, in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni riunite in speciale composizione con la sentenza n. 8/2024.
4. All’udienza odierna le parti, dopo aver illustrato le relative posizioni, si sono riportate alle conclusioni rassegnate con gli atti scritti, come da verbale.
Considerato in
DIRITTO
5. Il ricorso è infondato.
6. Ritiene il Collegio, per comodità espositiva, di principiare l’esame del gravame dal rilievo riguardante l’incertezza del risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2023 mosso dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con l’impugnata deliberazione, che è stato contrastato dal Comune di RE nell’ambito del primo motivo di ricorso (“…rilievi inerenti ai fattori e alle cause dello squilibrio…”.
Il Comune ricorrente lamenta che la Sezione territoriale ha fondato il suo giudizio negativo “…d’incertezza…” non considerando, per un verso, che la rilevata incongruenza tra il dato del disavanzo inserito nel Piano (€ 1.252.703,08) e quello risultante dalla delibera di approvazione del rendiconto relativo all’e.f. 2023 (€ 936.333,14) ha, in effetti, trovato successivamente la sua formalizzazione nell’atto di accertamento ordinario dei residui 2024 (approvato con delibera della Giunta comunale n. 24/2025) e, per l’altro, che in sede di approvazione del rendiconto relativo all’e.f. 2024 gli accantonamenti sono stati implementati con la previsione di un congruo FCDE
(essendo stata ritenuta insufficiente dalla Sezione regionale la previsione di Piano) e del FGDC (affatto contemplato nel Piano).
6.1. Evidenzia, preliminarmente, il Collegio che l’intero impianto normativo disciplinante la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ha come ratio fondante il conseguimento di un risanamento effettivo a cui pervenire mediante la puntuale previsione e programmazione di misure d’intervento sui conti dell’ente che siano credibili, attendibili e congrue, dovendo le medesime essere in grado di “…ricostituire una dinamica equilibrata dei flussi di liquidità…” e di “…ripianare (il disavanzo) in base ai principi di veridicità e completezza…” (cfr. SS.RR. in speciale composizione, sent. n. 15/2019/EL).
Affinché tale “fase programmatica” possa produrre adeguatamente e in modo consolidato nel tempo effetti ripristinatori degli equilibri di bilancio, è necessario che la prodromica “fase ricognitiva” venga attuata sulla base di una verifica analitica del deficit inizialmente rilevato (disavanzo di amministrazione, debitoria liquida ed esigibile, debiti fuori bilancio, scoperto di tesoreria, necessaria ricostituzione di fondi vincolati ecc.), tale da consentire la corretta e veritiera quantificazione dello stesso.
La valutazione di congruità del piano di riequilibrio si sostanzia, in definitiva:
- in un giudizio prognostico ex ante sulla sostenibilità finanziaria delle misure d’intervento programmate dall’ente nella loro proiezione temporale, in rapporto alla credibilità, completezza ed affidabilità delle risultanze emerse nella “fase ricognitiva”, dovendo ritenersi, come più volte ribadito da queste Sezioni riunite, che “…la corretta quantificazione della massa passiva esistente alla data della ricognizione non rappresenta solo un requisito di legittimità del piano, ma un vero e proprio presupposto sostanziale per valutare la congruità ed affidabilità della programmazione finanziaria finalizzata al riequilibrio dei conti…”
(cfr. ex pluribus SS.RR. in spec. comp., sent. n. 15/2019);
- nella valutazione, parimenti prospettica, degli ulteriori fattori di squilibrio, e ciò come antefatto necessario per la legittima impostazione contabile e giuridica del Piano medesimo.
In quest’ottica assume valore dirimente l’accertamento della veridicità ed attendibilità del risultato di amministrazione - posto a base di partenza, quale epilogo, in sintesi, della gestione trascorsa e quale presupposto di quella futura - in quanto “…parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci…” (ex multis: C. cost., sent. n. 247/2017).
E tanto, nella considerazione che “…l'assenza di un risultato univoco di amministrazione, l'incongruità degli elementi aggregati per il suo calcolo e l'inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari ... non essendo utilmente scindibili gli elementi che ne compongono la struttura ...,
pregiudicano irrimediabilmente l'armonia logica e matematica che caratterizza funzionalmente il perseguimento dell'equilibrio del bilancio…"
(cfr. ex pluribus, C. cost., sent. n. 274 del 2017 e n. 49 del 2018).
In virtù del principio di continuità del bilancio, il riferimento all’ultimo rendiconto approvato non preclude l’analisi dei cicli di bilancio precedenti, né, in una visione dinamica, di quelli successivi.
Infatti, in ragione del genetico collegamento tra le risultanze degli esercizi “…un incongruo risultato di amministrazione non può costituire solida base di partenza per i successivi esercizi, perché ciò sarebbe in patente contrasto con il principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi, e coinvolgerebbe in modo durevole il principio di equilibrio dinamico del bilancio, il quale - consistendo nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche -
esige che la base di tale ricerca sia salda e non condizionata da perturbanti potenzialità di indeterminazione. (Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2017, n. 266 del 2013 e n. 250 del 2013) …” (cfr. ex pluribus, C. cost.,
sent. n. 274/2017).
Va, infatti, precisato che l’analisi del piano di riequilibrio, anche quando fondata su una visione dinamica dei profili economicofinanziari, deve accertare, comunque, che i dati contabili ab initio inseriti nel piano (vale a dire, già in sede di redazione) siano stati rispettosi dei principi di attendibilità, correttezza e veridicità, nonché fondati su dati ufficiali di bilancio, quali presupposti imprescindibili del piano medesimo, in linea, d’altra parte, con quanto statuito dallo stesso art. 243-bis, co. 6, lett. b) del EL che impone espressamente
“…la puntuale ricognizione con esatta quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e degli eventuali debiti fuori bilancio…”.
(enfasi aggiunta).
6.2. Orbene, nel caso di specie, come già accennato e come si avrà modo di meglio specificare più avanti, il piano di riequilibrio de quo oltre a presentare, all’evidenza, criticità inerenti all’insufficienza ed all’inesattezza delle programmate azioni di risanamento
(che risultano, pertanto, inidonee a superare la grave situazione di deficitarietà finanziaria in cui versava il Comune di RE), ha utilizzato inammissibilmente, quali dati prodromici “di partenza”
(sui quali ricostruire la corretta operazione di risanamento) risultanze contabili difformi ed incongrue rispetto a quelle ufficialmente emerse all’esito dell’approvazione del rendiconto 2023, avvenuto con deliberazione del Consiglio comunale n. 16/2024.
Osserva il Collegio che alcuna rilevanza può conferirsi alle giustificazioni addotte dall’ente ricorrente in merito alle prospettate
“…ragioni d’urgenza e continuità amministrativa …” a seguito del subentro di una nuova compagine amministrativa, né, tantomeno, ai riferiti effetti significativi derivati dall’aver asseritamente inserito nel Piano i dati aggiornati delle “…consistenze contabili sulla base di verifiche documentate…” (ancorché non allineati con le medesime voci di rendiconto 2023, né altrimenti e previamente vagliati formalmente ed ufficialmente in sede politico-amministrativa e gestionale), il cui accertamento è stato effettuato - per stessa ammissione del Comune -
molto più agevolmente, sulla scorta di una mera “…verifica informale e a fini tecnici interni…”.
Sul punto specifico, il Collegio non può esimersi dal rilevare che desta particolare perplessità la circostanza che i dati relativi all’entità del disavanzo inseriti nel rendiconto 2023 non fossero stati ritenuti, già alla data di approvazione del Piano, avvenuta il 6 novembre 2024 (e, quindi, soltanto pochi mesi dopo l’approvazione del rendiconto 2023, avvenuta il 23 maggio 2024 con la succitata deliberazione del Consiglio comunale n. 16/2024), non veritieri o, in ogni caso, inattendibili, tanto da indurre il Comune a fondare il Piano di riequilibrio su risultanze (tra l’altro peggiorative) che, all’epoca, non trovavano alcun riscontro contabile nelle poste ufficiali di bilancio; ed invero, questa circostanza, in disparte gli insuperabili profili formali di cui si è già detto, corrobora il convincimento circa la confusione contabile e l’incertezza sui dati di bilancio all’atto della elaborazione del Piano, in piena adesione con i rilievi puntualmente evidenziati ed analizzati dalla Sezione regionale al riguardo.
Né le rilevate problematiche potevano ritenersi, in alcun modo, superabili da parte del collegio lombardo sulla base di una mera valutazione prospettica futura, come preteso dal Comune in sede di gravame, laddove, sul punto specifico, ritiene non più attuale ogni criticità formale e sostanziale stante la successiva approvazione, da parte della Giunta comunale (Del. n. 24 del 26 marzo 2025), del
“riaccertamento ordinario dei residui 2024”, che avrebbe asseritamente formalizzato e convalidato l’operazione di
“riaccertamento straordinario dei residui”, effettuata, come detto, informalmente in prossimità dell’elaborazione del Piano, e da questo recepita nonostante il totale disallineamento rispetto alle risultanze rendicontate al 31 dicembre 2023.
Ed invero, come pure pertinentemente rilevato dal Procuratore generale, l’entità dei residui attivi (€ 924.276,95) riportata nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione inserito nella deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 6 novembre 2024 di approvazione del Piano non coincide neanche con l’entità dei residui attivi (€ 1.122.856,95) accertati al 31 dicembre 2024, a dimostrazione dell’infondatezza di quanto riferito in sede d’impugnazione, secondo cui la quantificazione del disavanzo inserita nel Piano [con l’eliminazione o la reimputazione di poste (residui attivi) in difetto dei necessari presupposti giuridici] si sarebbe risolta in una sorta di “anticipazione” dell’operazione contabile che avrebbe, poi, trovato (con la su ricordata Del. della Giunta comunale n. 24 del 26 marzo 2025) la sua cristallizzazione e la sua convalida formale con
“…efficacia giuridico-contabile…”, avendo “…confermato e consolidato le stime effettuate informalmente prima dell’approvazione del Piano di riequilibrio…” (cfr. pag. 19 del ricorso).
Parimenti incongrua (ed ingiustificata) si appalesa l’entità dell’accantonamento a titolo di FCDE al 31 dicembre 2023 risultante dal “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (Anno 2023)”
inserito nel Piano (oltreché alla pag. 3 della delibera del Consiglio comunale n. 36/2024 di “Approvazione definitiva del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale), laddove è stato indicato un importo
“rideterminato” (pari ad € 57.194,23) che non trova corrispondenza con quanto accantonato allo stesso titolo nel rendiconto 2023 (pari ad
€ 125.351,67); accantonamento, quest’ultimo, considerato, a sua volta,
“…sottostimato…” dalla stessa Sezione territoriale “…principalmente in ragione della mancata svalutazione dei crediti afferenti al titolo III delle entrate…” (cfr. pag. 9 della deliberazione impugnata).
Trattasi, ad avviso del Collegio, di un ulteriore elemento di grave irregolarità contabile che dimostra l’inattendibilità dei dati utilizzati dal Comune per la determinazione della situazione di disavanzo da ripianare mediante l’attuazione del Piano, con conseguente inevitabile contaminazione di ogni valutazione sull’idoneità e sull’efficacia delle misure di risanamento da adottare al riguardo.
Né, tale rilievo, può essere in alcun modo superato dal successivo incremento del FCDE (€ 132.775,25), operato in sede di approvazione del rendiconto al 31 dicembre 2024 (come riferito dallo stesso ente in sede di gravame): ché, anzi, tale circostanza comprova, a maggior ragione, come il minor importo (€ 57.194,23) acquisito nel Piano non trovi alcun riscontro rispetto alle risultanze contabili “ufficiali” di cui al rendiconto 2023 (€ 125.351,67) e 2024 (€ 132.775,25).
Ed invero, ritiene il Collegio che l’aver immotivatamente contabilizzato nel Piano un FCDE significativamente inferiore rispetto al dato da rendiconto 2023 (e anche 2024) - unitamente al mancato accantonamento del FGDC (inserito per la prima volta nel 2024) ed allo stralcio del fondo contenzioso previsto nel rendiconto 2023 per € 97.000,00 (asseritamente inserito tra i debiti fuori bilancio riconosciuti) - ha comportato, con ogni probabilità, che l’effettivo disavanzo di amministrazione (“totale parte disponibile”) da ripianare fosse, già all’epoca dell’elaborazione del Piano, di gran lunga superiore sia a quello risultante dal rendiconto 2023 (€ -936.333,14),
sia a quello inserito nel Piano (€ -1.252.703,08).
Ciò che sembra, effettivamente, aver trovato conferma nel dato del disavanzo di amministrazione emerso in sede di rendiconto 2024, che si è attestato in € -1.413.54,04, disvelando la sussistenza di una situazione contabile fortemente pregiudicata sotto il profilo economico-finanziario e, in ogni caso, non adeguatamente e correttamente rappresentata nel Piano di riequilibrio approvato dal Consiglio comunale di RE.
Alla luce di quanto sin qui considerato, ritiene il Collegio di dover pienamente condividere i rilievi formulati dalla Sezione regionale sul punto specifico, essendo stata effettivamente ravvisata l’oggettiva
“…incertezza del risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2023…” che inficia, inevitabilmente, la credibilità (se non, addirittura, la veridicità) dell’intero impianto contabile su cui poggia il Piano di riequilibrio stesso.
7. Nel contesto del medesimo primo motivo di ricorso (“…rilievi inerenti ai fattori e alle cause dello squilibrio), si colloca l’ulteriore rilievo formulato dalla Sezione territoriale di controllo, attinente alla
“…scarsa chiarezza…” della procedura di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio in quanto, per alcune poste debitorie, l’ente avrebbe proceduto al pagamento delle stesse in violazione del principio della necessaria preventiva autorizzazione da parte dell’organo consiliare.
In sede di gravame viene dedotto, sul punto specifico, che la Sezione lombarda avrebbe ignorato il diverso orientamento formatosi presso alcune Sezioni territoriali (Sez. contr. Campania, del. n. 2/2018/PAR e Sez. contr. Liguria, del. n. 73/2018/PAR) con preciso riguardo ai debiti f.b. derivanti da sentenze esecutive (art. 194, co. 1, lett. a del EL), secondo cui il pagamento immediato (ante riconoscimento del Consiglio comunale) sarebbe ammissibile in quanto scongiurerebbe il rischio di “…ulteriori pregiudizi di carattere economico-finanziario…” e, quindi, il conseguente lievitare degli oneri patrimoniali connessi al debito principale (interessi, spese per procedure esecutive ecc.).
7.1. Evidenzia il Collegio che la questione controversa è stata già da tempo risolta dalla giurisprudenza della Sezione delle Autonomie che, con la Deliberazione n. 27/QM/2019, ha definitivamente enunciato il principio di diritto secondo cui: “…Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento…”, fugando, all’evidenza, ogni dubbio sulla possibilità che il riconoscimento di tale tipologia di debitoria f.b. (stante la sua natura non discrezionale, in ragione del titolo giudiziario da cui trae origine) possa essere differito rispetto all’immediato pagamento dello stesso.
Ritiene all’uopo il Collegio, per mera completezza espositiva, di tratteggiare, in brevis, le principali considerazioni di ordine logicogiuridico sulle quali è stato fondato il suindicato (dirimente) principio di diritto, anche alla luce di quanto sarà considerato, in prosieguo, con riferimento alla gestione della debitoria f.b. operata dal Comune di RE, ed inserita nel Piano quale quota parte della massa passiva da ripianare (unitamente a quella riveniente dal disavanzo di amministrazione, di cui si è detto ai precedenti paragrafi 6, 6.1 e 6.2).
La normativa disciplinante l’istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’art. 194 EL, stante l’eccezionalità di una posta debitoria formatasi in deroga alle ordinarie procedure di spesa ed al di fuori del regolare ciclo di bilancio, deve considerarsi: (i)
suscettibile, esclusivamente, di un’interpretazione strettamente aderente al tenore letterale delle disposizioni di riferimento; (ii)
inderogabile con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 194, co. 1, lett. a) del EL; (iii) allineata con i principi espressi dal più recente d.lgs. n. 118/2011 laddove al par. 9, punto 9.1 dell’allegato 4/2 prevede “…la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili…”; (iv)
confermata, anche, dall’art. 73 del d.lgs. n. 118/2011 con specifico riferimento ai debiti fuori bilancio delle Regioni; (v) recepita e conforme alle disposizioni di cui all’art. 187, co. 3-ter, lett. d del EL
(impossibilità di attribuire un vincolo di destinazione nell’avanzo di amministrazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente se l’ente non ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio) e al successivo art. 188, co. 1-quater del medesimo EL (divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio) di cui costituisce il necessario presupposto o condizione per l’esercizio delle specifiche facoltà gestionali ivi contemplate.
In definitiva, il rispetto della tempistica di riconoscimento dei debiti f.b. da attuare, evidentemente, in esecuzione delle modalità procedurali espressamente disciplinate dalla normativa nella soggetta materia, costituiscono garanzia indefettibile della regolare gestione del ciclo di bilancio, della corretta attribuzione delle competenze e delle prerogative riconosciute agli organi collegiali e dirigenziali del Comune, nonché solido presidio del rigoroso rispetto degli equilibri di bilancio, da realizzarsi, esclusivamente, in attuazione del principio di sana gestione finanziaria a cui gli enti locali devono necessariamente ispirarsi e tendere nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.
7.2. Passando ad esaminare, più nel dettaglio, la contestazione formulata dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in sede di valutazione del Piano, ciò che emerge con assoluta chiarezza è che, in effetti, la situazione debitoria fuori bilancio “formalmente”
riconosciuta ed inserita nel Piano nell’importo complessivo di
€ 546.224,77 (costituente, come detto, parte integrante e sostanziale della complessiva entità della massa passiva da ripianare) presenta numerosi profili d’incertezza o, in ogni caso, di scarsa chiarezza : (i)
sia nel quantum complessivo (nonostante l’istruttoria condotta dalla Commissione ministeriale che, in più punti, ne ha evidenziato le insuperabili carenze documentali che non hanno consentito la verifica dei dati riportati); (ii) sia nell’individuazione delle singole voci di spesa che la compongono (che sono non perfettamente coincidenti, tra l’altro, con quelle riportate nel parere del Revisore dei conti); (iii) sia nella “…decorrenza…” risultata di “…incerta fissazione, per come fissata nelle al 2025 nelle tabelle del cronoprogramma di rientro e nel deliberato approvativo…”, (come scrive testualmente la Commissione ministeriale alla pag. 27 della sua relazione conclusiva).
Tali rilievi - che, sia detto per inciso, non possono ritenersi superati neanche all’attualità, stante l’inescusabile confusione contabile e documentale risultante dagli atti incartati al fascicolo processuale -
unitamente all’individuazione (per stessa ammissione del Comune)
di alcune poste di debiti il cui pagamento è avvenuto inammissibilmente prima del loro formale riconoscimento in Consiglio comunale (come riferito nel precedente par. 7), non potevano altro che sfociare nel giudizio fortemente critico - e pienamente condiviso da questo Collegio giudicante - a cui è addivenuta, poi, la Sezione lombarda.
Né può attribuirsi alcuna valenza, ai fini che ne occupano, alle deduzioni del Comune ricorrente volte, esclusivamente, a dimostrare che, medio tempore, sarebbero state intraprese svariate operazioni solutorie (transazioni, rateizzazioni, sconti, piani di rientro personalizzati ecc.) che avrebbero diminuito, in modo consistente, la massa debitoria e consentito l’avvio di un percorso di riordino e regolarizzazione contabile, sotto il segno della veridicità ed attendibilità del bilancio dell’ente.
Al riguardo, il Collegio non può esimersi dal rimarcare, per un verso, l’insuperabilità dei suindicati rilievi, sia sotto il profilo formale che sostanziale, e, per l’altro, la persistenza (se non, addirittura, il peggioramento) della grave situazione economico-finanziaria in cui versa il Comune di RE, quale scaturente dalle risultanze del rendiconto 2024 e dall’allegata relazione dell’Organo di revisione
(incremento del disavanzo di amministrazione, inesistenza dell’equilibrio di cassa, ricorso costante all’anticipazione di tesoreria per l’intero esercizio finanziario, mancata ricostituzione della cassa vincolata per l’importo di circa € 800.000,00 ecc.) che confermano la correttezza e la pertinenza delle censure mosse dalla Sezione regionale al Piano di riequilibrio de quo, con specifico riferimento ai
“…rilievi inerenti ai fattori e alle cause dello squilibrio…”, oggetto del primo motivo di ricorso.
8. Con il secondo motivo di ricorso che - come riferito nel precedente par. 2.3 - s’incentra sulle criticità rilevate dalla Sezione regionale in ordine alla “…insostenibilità e insufficienza delle misure di risanamento indicate nel piano…”, il Comune ricorrente lamenta, in buona sostanza, l’erroneità del convincimento, espresso nell’impugnata deliberazione, circa l’impossibilità di conseguire il risanamento della situazione finanziaria, non essendo stata asseritamente valutata l’idoneità degli strumenti di risanamento a tal fine preordinati nel Piano - nonché gli interventi nel frattempo realizzati - nella visione
“…dinamica…” e prospettica che dovrebbe sempre sottendere la sua analisi.
8.1. Con riferimento al principale intervento di risanamento inserito nel Piano, riguardante la programmata “vendita del patrimonio comunale disponibile” - RSA comunale (Misura 8), di cui si è riferito in parte narrativa al par. 2.3.1, il giudizio negativo espresso dalla Sezione regionale si è prevalentemente (se non esclusivamente)
focalizzato sulla circostanza che, in effetti, si trattava di un’operazione
(con ogni probabilità) non più realizzabile.
Invero, dalle informazioni acquisite nel corso dell’adunanza pubblica dalla Sezione territoriale, nonché dalla documentazione depositata nell’occasione, è emerso che l’ente sembrava aver medio tempore abbandonato la decisione di procedere all’alienazione dell’immobile, intraprendendo, di contro, una serie di azioni (acquisizione di perizie, predisposizione di atti di gara ecc.) per valutare altre forme alternative di conduzione della RSA comunale (conferimento della gestione a terzi, ovvero cessione del ramo d’azienda) che avrebbero, in ogni caso, evitato al Comune la privazione della proprietà del bene immobile utilizzato per le attività della RSA comunale.
Osserva al riguardo il Collegio, che tale sostanziale e determinante
“cambio di rotta” ha, nei fatti, comportato, come pertinentemente e correttamente rilevato nell’impugnata deliberazione: (i)
l’irrealizzabilità, almeno nei tempi previsti, della principale misura di risanamento programmata nel Piano; (ii) il mancato incasso della liquidità (ipotizzata nel Piano in complessivi € 1.815.000,00 la cui diponibilità era stata prevista sin dal mese di giugno 2025); (iii)
l’impossibilità di ricostituire con nuove entrate la cassa vincolata distolta per utilizzi di parte corrente.
Deve aggiungersi che tale operazione concreterebbe un ulteriore
“vizio” procedurale e sostanziale, atteso che, in tal guisa, si attuerebbe un piano di riequilibrio differente rispetto a quello approvato dal Consiglio comunale e vagliato dalla competente Commissione ministeriale, senza che ricorrano i requisiti di legge per ammetterne la rimodulazione o riformulazione.
Né può darsi accesso alle argomentazioni formulate dal Comune ricorrente, secondo cui sussisterebbero, nel caso di specie, degli spazi per consentire l’avvio “…di una nuova procedura…” diretta
“…all’approvazione di un ulteriore e diverso piano di riequilibrio…” come, affermato, a suo dire, dalla giurisprudenza delle SS.RR. in sede di controllo con la deliberazione n. 2/2018.
In proposito, va preliminarmente osservato che la necessità di una valutazione dinamica del piano di riequilibrio è stata valorizzata dalla giurisprudenza di questa Corte principalmente al fine di scongiurare il rischio che la sussistenza di un divario temporale troppo lungo tra la data di approvazione del piano e le valutazioni di competenza ministeriale prima e delle Sezioni regionali poi, potesse rendere inattuale l’esame delle misure d’intervento, pregiudicandone, quindi, la correttezza ed esaustività del giudizio di congruità.
Orbene, fermo restando quanto si dirà in prosieguo in relazione alle ipotesi di rimodulazione/riformulazione del Piano contemplate dal legislatore, evidenzia il Collegio, per mera completezza espositiva, che la circostanza suindicata (eccessivo decorso del tempo) non trova, in ogni caso, alcuna evidenza nella procedura all’esame, che, in effetti, si è svolta con una tempistica ridotta (solo pochi mesi, dal novembre 2024, in cui è stato approvato il Piano di riequilibrio, al maggio 2025 di svolgimento dell’adunanza pubblica della Sezione regionale per la Lombardia).
Osserva, inoltre, il Collegio che il Comune di RE, come condivisibilmente affermato dalla Sezione regionale di controllo lombarda, non poteva (né, tantomeno può) procedere, a norma di legge, ad alcuna rimodulazione del Piano di riequilibrio.
Innanzitutto, va precisato che con il riconoscimento normativo della facoltà di rimodulazione/riformulazione degli strumenti di risanamento finanziario degli enti locali, è stato scalfito il principio generale della intangibilità della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, in ragione del quale la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto del tutto preclusi, in fase di attuazione, adattamenti o variazioni del percorso di ristrutturazione finanziario intrapreso, onde ne consegue, all’evidenza, l’assoluta straordinarietà degli stessi.
Infatti, laddove il legislatore è intervenuto per prevedere e disciplinare peculiari tipologie di rimodulazione/riformulazione, lo ha fatto approvando disposizioni normative, per un verso, insuscettibili d’interpretazione estensiva in quanto derogatorie del suddetto principio generale e, per l’altro, dotate di un’efficacia temporale limitata, avendo le stesse esaurito i propri effetti regolatori al maturare delle scadenze espressamente ivi indicate [cfr. art. 1, commi 714, 714 bis e 714 ter della l. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016)].
Rivestono, parimenti, carattere di eccezionalità le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 848, 849, 888 e 889 della l. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018) con cui sono stati riaperti i termini per la rimodulazione e/o riformulazione dei piani di riequilibrio pluriennale già presentati o approvati, nonché espressamente previsti e disciplinati i presupposti per la loro ammissibilità.
Nel caso di specie, la prospettata rimodulazione del piano di riequilibrio (evocata, sembrerebbe, solo in sede di gravame con riferimento alla sostituzione della prospettata iniziale vendita dell’immobile sede della RSA con l’affidamento della sua gestione a terzi) non poteva, quindi, essere, in alcun modo, valutata positivamente, né dalla Commissione ministeriale né, tantomeno, dalla Sezione territoriale, non sussistendo, de iure condito, alcun idoneo supporto normativo per ammetterla.
Alla luce delle superiori notazioni, è appena il caso di rilevare che si appalesa del tutto inconferente il richiamo alla Deliberazione n. 2/2018 delle SS.RR. in sede di controllo, la quale si è pronunciata con esclusivo riferimento alle condizioni di applicabilità della normativa recata dall’art. 1, commi 848, 849, 888, e 889 della l. n.
205/2017 che consentiva, in caso di ricorrenza di determinate condizioni, la riformulazione o la rimodulazione del piano “…entro il 31 luglio 2018…”.
8.2. Passando, ora, alle specifiche doglianze formulate dal Comune ricorrente sempre nell’ambito del secondo motivo di ricorso
[“…insostenibilità e insufficienza delle misure di risanamento indicate nel piano…”, concernenti, però, le “Altre misure di riequilibrio economicofinanziario” (misure 1/7 e 9/10)], si evidenzia che esse censurano la gravata deliberazione (cfr. pagg. da 34 a 36 del ricorso) ritenendo superficiali, carenti, ovvero scarsamente motivate, le argomentazioni che la Sezione regionale ha fatto valere a fondamento del suo giudizio critico.
Osserva, invero, il Collegio che il Comune ha incentrato le sue deduzioni, pressocché esclusivamente, su questioni o circostanze che, ai fini della valutazione di sostenibilità del piano, si rivelano di minima rilevanza e, talvolta, basate su documentazione con ogni probabilità depositata soltanto in sede d’impugnazione dinnanzi a queste Sezioni riunite.
A mero titolo esemplificativo, ed in estrema sintesi, evidenzia il Collegio che risultano poco significative le rimostranze concernenti le osservazioni formulate dalla Sezione territoriale sul “canone patrimonio di concessione, autorizzazioni o esposizioni pubblicitaria”, sulla
“tassa di soggiorno”, sulle “tariffe cimiteriali”, sulla “copertura dei costi dei servizi a domanda individuale”.
Infatti, dalla deliberazione si evince, indubitabilmente, che il Collegio deliberante si è limitato a prendere atto di quanto riferito nel Piano, ponendo l’accento sulla carenza informativa e documentale di alcune voci di entrata.
Anche le osservazioni della Sezione lombarda in ordine ai “diritti di segreteria” risultano pertinenti essendo, in effetti, assente nel Piano la quantificazione della previsione delle nuove risorse da introitare.
Del pari convincenti (e condivisibili) si appalesano le considerazioni sugli “adempimenti connessi al controllo sulle dotazioni organiche e sulla gestione del personale” basate, essenzialmente, sui risparmi di spesa derivanti dal blocco della sostituzione delle due unità di personale impiegato nella gestione della RSA, in vista dell’alienazione inizialmente prospettata nel Piano e non realizzatasi nei tempi ivi previsti.
Quanto ai rilievi concernenti “la copertura dei debiti fuori bilancio”, la Sezione territoriale si è limitata a rinviare a quanto già approfonditamente argomentato al precedente paragrafo “Fattori e cause dello squilibrio”, soffermandosi, in particolare, sulla grave ed inammissibile assenza di documentazione a supporto, nonostante l’attività istruttoria compiuta da parte della Commissione ministeriale che ne ha, parimenti, rilevato la carenza.
9. Alla luce di quanto su evidenziato, ed in considerazione delle rilevanti criticità sostanziali e formali emerse, il Collegio non può che confermare i rilievi della Sezione regionale e condividere, conseguentemente, le valutazioni d’insostenibilità finanziaria del Piano, che si palesano, all’evidenza, fondate: (i) sulla totale inattendibilità dei dati utilizzati per il calcolo del disavanzo (ivi incluso l’inesatto calcolo del FCDE e il mancato accantonamento del FGDC); (ii) sull’irritualità del procedimento di riconoscimento dei debiti f.b.; (iii) sull’indeterminatezza dell’ammontare della massa passiva da risanare; (iv) sulla genericità delle misure di copertura della debitoria f.b.; (v) sull’insufficienza, inidoneità, tardività ed incoerenza degli interventi di risanamento programmati.
Ritengono conclusivamente queste Sezioni riunite che il ricorso non sia meritevole di accoglimento, restando così assorbito ogni ulteriore motivo di doglianza.
Conseguentemente va affermato l’obbligo del Comune di RE (PV) di dichiarare il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-quater, co. 7, del EL.
Ai sensi dell’art. 31, co. 1, c.g.c., le spese del giudizio, che si quantificano in € 258,00, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, definitivamente pronunziando, Rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
Dispositivo letto in udienza ai sensi dell’art. 128, comma 3, del codice di giustizia contabile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’8 ottobre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Rossana DE CORATO Piergiorgio DELLA VENTURA f.to digitalmente f.to digitalmente La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 16 dicembre 2025.
IL DIRIGENTE
NT FR
f.to digitalmente