TAR Roma, sez. II, sentenza breve 13/02/2026, n. 2794
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Decreto cautelare 10 gennaio 2026
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Sentenza breve 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto che la procura alle liti, anche se rilasciata all'estero, debba essere conforme alla legge processuale italiana. Ai sensi dell'art. 83 c.p.c., applicabile al processo amministrativo, la procura speciale deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'autenticazione, ai sensi dell'art. 2703 c.c., richiede l'accertamento dell'identità del sottoscrittore da parte del pubblico ufficiale, cosa che non risulta dalla documentazione depositata. Pertanto, la procura è invalida e il ricorso è privo di sottoscrizione valida, comportando la sua inammissibilità ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g) e 44, comma 1, lett. a) c.p.a. Non è possibile sanare il vizio né tramite applicazione dell'art. 182 c.p.c. né tramite rimessione in termini, stante la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza breve 13/02/2026, n. 2794
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2794
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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