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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 6519 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'Amico PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 23/05/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi il primo dagli Avv.ti Zocca Paola e Zocca Riccardo, il secondo dall'Avv. Thomas Venturini , come da mandati in atti, con domicilio eletto presso il loro studio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 23/06/2012 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VENEZIA al Num.
4 - PARTE II - SERIE A - ANNO2012 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) La IG minore è affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, con residenza e Per_1 collocamento principale presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore interesse che riguardano la IG minore Per_1
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della minore stessa, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni di . Per_1
Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente.
I genitori si impegnano a tenersi costantemente informati delle problematiche della IG minore Per_1
e di quant'altro la riguardi. In caso di malattia, incidenti od ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente dovrà avvertire immediatamente l'altro genitore. Il genitore che programma gli appuntamenti medici avrà obbligo di informare l'altro genitore.
3) La OR con la IG minore continueranno ad abitare nella casa familiare Parte_2 Per_1
sita in Verona Via A. Gugliemi n. 2, assegnata alla prima in sede di separazione per abitarvi con la IG, fino al termine del corrente anno scolastico (giugno 2025 compreso) e pertanto sino al termine del quinquennio elementare. Al termine del corrente anno scolastico, e quindi a far data da luglio 2025 compreso, la OR , unitamente alla IG, si trasferiranno ad Parte_2 Parte_3
abitare stabilmente anche con residenza anagrafica a Spinea (VE), via Primo Maggio n. 14.
Si precisa che il trasferimento della IG è da intendersi autorizzato dal SInor Per_1 Parte_1
a far data dal deposito telematico del ricorso introduttivo del presente processo.
[...]
4) I genitori convengono che la SI.ra , solo a seguito del deposito telematico del ricorso Parte_2 introduttivo del presente processo, potrà iscrivere la IG minore presso la Scuola Parte_3
Secondaria di Primo Grado “Giuseppe Ungaretti” di Spinea (VE) fermo restando l'obbligo del SI. di offrire tempestivamente quanto richiesto e necessario al fine di permettere l'iscrizione Parte_1
della IG nel nuovo istituto scolastico.
5) A far data dal giorno 01.07.2025, l'assegnazione della casa familiare sita in Verona Via Guglielmi n 2, disposta in favore della OR per abitarvi con la IG minore in sede di Parte_2 Per_1 separazione personale tra coniugi, è da intendersi definitivamente revocata a seguito della rinuncia alla assegnazione stessa da parte della OR . Parte_2
6) La SI.ra , secondo il piano di riparto dell'Amministratore di Condominio, si farà interamente Pt_2
ed integralmente carico delle spese condominiali ordinarie maturate sino alla revoca dell'assegnazione, mentre tutte le spese straordinarie, sin qui maturate e/o maturande, saranno ripartite nella misura del 50% tra il SInor e la OR . Parte_1 Parte_2
7) La OR si farà interamente carico di tutte le utenze della casa familiare e anche di Parte_2 ogni onere, tassa e costo di pertinenza dell'assegnatario, e ciò sino alla revoca della assegnazione della casa familiare stessa. 8) Il SInor e la OR convengono di porre in vendita Parte_1 Parte_2
congiuntamente le unità immobiliari site in Verona Via Guglielmi n. 2 di loro proprietà censite al Catasto dei Fabbricati del Comune di Verona - foglio 276 - zona censuaria 3 mappali:
272 sub 47 – piano 2 – categoria A/2 – classe 4 – vani 4 - RCE 609,42,
272 sub. 82 - piano S1 - categoria C/6 - classe 4 - mq. 16 - RCE 58,67, con suddivisione a metà tra gli stessi del corrispettivo al netto del residuo del mutuo ancora in essere, e al netto di ogni costo, onere e tassa necessari alla indicata vendita. A tal fine, il SInor e la OR Parte_1 Pt_2
, a far data dal deposito telematico del ricorso introduttivo del presente processo, daranno
[...]
congiuntamente incarico ad agenzia immobiliare di fiducia di entrambi di stimare il valore commerciale dell'immobile così da metterlo sul mercato a quel prezzo al fine della sua alienazione. Se il valore dell'immobile stimato dall'Agenzia sopra indicata sarà accettato da entrambe le parti, queste ultime conferiranno congiuntamente alla Agenzia stessa incarico di vendita dell'immobile al prezzo di stima accettato. L'incarico di vendita verrà conferito dalle parti all'Agenzia sopra individuata per un periodo sei mesi, con possibilità di proroga per accordo delle parti, e ogni ribasso del prezzo, in caso di difficoltà nella vendita dell'immobile, dovrà essere previamente accettato da ciascuna parte. Trascorsi i sei mesi le parti, qualora l'immobile dovesse essere ancora invenduto, potranno di comune accordo prorogare l'incarico alla stessa agenzia o sempre di comune accordo conferire incarico ad altra agenzia. Resta inteso tra le parti che sino alla vendita delle unità immobiliari sopra descritte ciascun coniuge continuerà a versare mensilmente sul conto corrente presso Sparkasse IBAN
[...] la quota di rispettiva spettanza (pari al 50% ciascuno) della rata del mutuo e ciò almeno 10 gg. prima della data di scadenza della rata medesima, nonchè la metà del premio per l'assicurazione della casa collegata al citato mutuo, anche in questo caso almeno 10 gg prima della scadenza, nonchè ancora la metà dei costi di gestione del conto corrente stesso.
9) Gli arredi e corredi attualmente presenti nella casa familiare, in comproprietà tra le parti al 50% ciascuna, saranno così ripartiti:
- il SI. er sé il tapis roulant, la macchina del caffè, il letto matrimoniale con Parte_4
la rete e il materasso, e altri arredi e corredi e suppellettili che potrà scegliere sino alla vendita degli arredi, corredi e suppellettili rimanenti,
- la SI.ra er sè lavatrice, asciugatrice, TV soggiorno, carrello da interno con sei Parte_5
sedie, micro-onde, tavolino da esterno con quattro sedie;
- tutti gli arredi e corredi rimanenti verranno posti in vendita unitamente all'immobile e il corrispettivo verrà suddiviso a metà tra le parti. 10) Il SInor si obbliga a corrispondere alla OR , su conto Parte_1 Parte_2
corrente intestato a quest'ultima sulle coordinate IBAN già note, a titolo di contributo per il mantenimento della IG , entro il giorno 15 di ogni mese, a far data dal mese di maggio 2025, la Per_1
somma complessiva mensile di euro 300,00 (trecento/00) somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a far data da maggio 2026.
11) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese accessorie/straordinarie per la IG
, secondo le modalità e la elencazione del Protocollo Famiglia in materia di separazione e Per_1
divorzio adottato dal Tribunale di Verona in data 13.12.2024, ed in particolare:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1 medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
con la specificazione che:
a) per le spese che non richiedono il preventivo accordo: il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro un mese dall'esibizione delle pezze giustificative;
b) per le spese che richiedono il preventivo accordo: quello dei due genitori che ritenga necessaria o utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro preferibilmente in forma scritta;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
il rimborso di dette spese dovrà avvenire entro un mese dalla esibizione delle pezze giustificative;
c) nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perchè urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
d) le spese straordinarie sostenute nell'interesse della IG minore dai due genitori nella proporzione del 50% ciascuno, saranno portate in detrazione da ciascun genitore nella stessa proporzionale quota
(50% padre e 50% madre) ove consentito dalla legge.
12) l'Assegno Unico famigliare verrà integralmente percepito dalla SI.ra : sarà onere Parte_2
della SI.ra attivarsi per percepire l'indicato emolumento, fermo restando l'obbligo del SI. Pt_2
di offrire tempestivamente quanto richiesto e necessario al fine di permettere il Parte_1
percepimento.
13) Il SInor avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sè la IG : Parte_1 Per_1
a) sino a quando la IG abiterà a Verona, il padre vedrà e starà con la IG secondo le Per_1 Per_1 tempistiche e le modalità indicate negli accordi di separazione,
b) quando si sarà trasferita con la madre a Spinea il padre vedrà e starà con la IG : Per_1 Per_1
- un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio sino alla domenica pomeriggio;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, la settimana dal 23 al 30 dicembre a quella dal 31 dicembre al 6 gennaio, e tre giorni durante le vacanze pasquali;
entrambi i periodi saranno concordati dai genitori di volta in volta e con congruo anticipo, in relazione alle rispettive attività lavorative e, comunque, in modo che possa trascorrere con essi genitori, di anno in anno, Per_1
alternativamente, il Natale o la Pasqua;
- in via esclusiva due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordare e comunicare alla madre entro il mese di maggio di ogni corrispondente anno;
si precisa che anche la OR on sè in via esclusiva la IG due settimane, anche non consecutive, Parte_5 Per_1
durante il periodo estivo, da concordare e comunicare al padre entro il mese di maggio di ogni corrispondente anno;
si precisa, ulteriormente, che per tutto il rimanente periodo estivo in cui Per_1
sarà a casa da scuola verrà mantenuto il consueto calendario di visite.
Resta inteso tra i genitori:
- che il padre, per ogni periodo di visita sopra individuato, andrà a prendere presso la Stazione Per_1
Centrale di Mestre – Venezia, (ove l'avrà accompagnata la madre) e la porterà con sé a Verona, poi la madre andrà a prendere la IG presso la Stazione di Verona Porta SC (ove l'avrà accompagnata il padre) per riportarla con sé a Spinea (VE),
- che ciascun genitore sosterrà i costi del viaggio propri e della IG per la propria tratta di competenza;
- che le modalità e i tempi di visita concordati potranno essere variati dai genitori di comune accordo e con il dovuto preavviso, a seconda delle necessità dei genitori stessi e della IG.
14) Atteso che il padre avrà più difficoltà a vedere e a stare con dopo il trasferimento di Per_1 quest'ultima a Spinea con la madre, resta inteso tra i genitori che il SInor otrà avere con la Parte_1 IG frequenti contatti audiovisivi a mezzo computer e/o cellulare e che la OR cercherà di Pt_2
agevolare concordando con il primo i tempi della IG per detti contatti.
15) I due genitori, nel caso in cui dovessero cominciare una nuova relazione con nuovi compagni, si obbligano ad introdurre la nuova relazione nella vita della IG minore in modo graduale dandone preventiva informazione all'altro genitore ed evitando, in ogni caso, quantomeno nel primo anno di rapporto, ogni forma di convivenza del nuovo compagno con la IG, fermo restando che prima di instaurare la nuova convivenza, il genitore dovrà preventivamente informare l'altro e che in ogni caso, tale convivenza non potrà essere instaurata qualora la IG minore non dimostri ad entrambi i genitori di essere favorevole a convivere con il nuovo compagno.
16) Il SInor e la OR si riconoscono economicamente Parte_1 Parte_2
indipendenti e nulla chiedono l'uno all'altro a titolo di mantenimento e di assegno divorzile.
17) Il SInor e la OR si danno atto reciprocamente di non aver Parte_1 Parte_2
nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di pregressi assegni di mantenimento, spese straordinarie e ogni altro costo relativi alla IG;
entrambi riconoscono di non aver nulla a pretendere l'uno Per_1
dall'altro in ragione dei loro rapporti patrimoniali pregressi e in ragione del regime patrimoniale della comunione dei beni il cui scioglimento è già stato definito, regolato ed attuato con gli accordi di separazione consensuale che si intendono qui richiamati e confermati.
18) I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti di identità
e del passaporto e del documento di identità della IG minore . Per_1
19) Entrambi i genitori dichiarano che gli accordi raggiunti sono conformi alle eSIenze morali e materiali della IG minore ed esonerano il Presidente dall'ascolto della stessa. Per_1
20) Le parti dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza alla emananda sentenza che recepisca l'accordo delle parti.
21) spese di lite interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili / lo scioglimento
(cancellare l'ipotesi che non ricorre) del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3,
c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parte hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di conSIlio in data 18/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico
N. 6519 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'Amico PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 23/05/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi il primo dagli Avv.ti Zocca Paola e Zocca Riccardo, il secondo dall'Avv. Thomas Venturini , come da mandati in atti, con domicilio eletto presso il loro studio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 23/06/2012 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VENEZIA al Num.
4 - PARTE II - SERIE A - ANNO2012 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) La IG minore è affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, con residenza e Per_1 collocamento principale presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore interesse che riguardano la IG minore Per_1
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della minore stessa, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni di . Per_1
Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente.
I genitori si impegnano a tenersi costantemente informati delle problematiche della IG minore Per_1
e di quant'altro la riguardi. In caso di malattia, incidenti od ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente dovrà avvertire immediatamente l'altro genitore. Il genitore che programma gli appuntamenti medici avrà obbligo di informare l'altro genitore.
3) La OR con la IG minore continueranno ad abitare nella casa familiare Parte_2 Per_1
sita in Verona Via A. Gugliemi n. 2, assegnata alla prima in sede di separazione per abitarvi con la IG, fino al termine del corrente anno scolastico (giugno 2025 compreso) e pertanto sino al termine del quinquennio elementare. Al termine del corrente anno scolastico, e quindi a far data da luglio 2025 compreso, la OR , unitamente alla IG, si trasferiranno ad Parte_2 Parte_3
abitare stabilmente anche con residenza anagrafica a Spinea (VE), via Primo Maggio n. 14.
Si precisa che il trasferimento della IG è da intendersi autorizzato dal SInor Per_1 Parte_1
a far data dal deposito telematico del ricorso introduttivo del presente processo.
[...]
4) I genitori convengono che la SI.ra , solo a seguito del deposito telematico del ricorso Parte_2 introduttivo del presente processo, potrà iscrivere la IG minore presso la Scuola Parte_3
Secondaria di Primo Grado “Giuseppe Ungaretti” di Spinea (VE) fermo restando l'obbligo del SI. di offrire tempestivamente quanto richiesto e necessario al fine di permettere l'iscrizione Parte_1
della IG nel nuovo istituto scolastico.
5) A far data dal giorno 01.07.2025, l'assegnazione della casa familiare sita in Verona Via Guglielmi n 2, disposta in favore della OR per abitarvi con la IG minore in sede di Parte_2 Per_1 separazione personale tra coniugi, è da intendersi definitivamente revocata a seguito della rinuncia alla assegnazione stessa da parte della OR . Parte_2
6) La SI.ra , secondo il piano di riparto dell'Amministratore di Condominio, si farà interamente Pt_2
ed integralmente carico delle spese condominiali ordinarie maturate sino alla revoca dell'assegnazione, mentre tutte le spese straordinarie, sin qui maturate e/o maturande, saranno ripartite nella misura del 50% tra il SInor e la OR . Parte_1 Parte_2
7) La OR si farà interamente carico di tutte le utenze della casa familiare e anche di Parte_2 ogni onere, tassa e costo di pertinenza dell'assegnatario, e ciò sino alla revoca della assegnazione della casa familiare stessa. 8) Il SInor e la OR convengono di porre in vendita Parte_1 Parte_2
congiuntamente le unità immobiliari site in Verona Via Guglielmi n. 2 di loro proprietà censite al Catasto dei Fabbricati del Comune di Verona - foglio 276 - zona censuaria 3 mappali:
272 sub 47 – piano 2 – categoria A/2 – classe 4 – vani 4 - RCE 609,42,
272 sub. 82 - piano S1 - categoria C/6 - classe 4 - mq. 16 - RCE 58,67, con suddivisione a metà tra gli stessi del corrispettivo al netto del residuo del mutuo ancora in essere, e al netto di ogni costo, onere e tassa necessari alla indicata vendita. A tal fine, il SInor e la OR Parte_1 Pt_2
, a far data dal deposito telematico del ricorso introduttivo del presente processo, daranno
[...]
congiuntamente incarico ad agenzia immobiliare di fiducia di entrambi di stimare il valore commerciale dell'immobile così da metterlo sul mercato a quel prezzo al fine della sua alienazione. Se il valore dell'immobile stimato dall'Agenzia sopra indicata sarà accettato da entrambe le parti, queste ultime conferiranno congiuntamente alla Agenzia stessa incarico di vendita dell'immobile al prezzo di stima accettato. L'incarico di vendita verrà conferito dalle parti all'Agenzia sopra individuata per un periodo sei mesi, con possibilità di proroga per accordo delle parti, e ogni ribasso del prezzo, in caso di difficoltà nella vendita dell'immobile, dovrà essere previamente accettato da ciascuna parte. Trascorsi i sei mesi le parti, qualora l'immobile dovesse essere ancora invenduto, potranno di comune accordo prorogare l'incarico alla stessa agenzia o sempre di comune accordo conferire incarico ad altra agenzia. Resta inteso tra le parti che sino alla vendita delle unità immobiliari sopra descritte ciascun coniuge continuerà a versare mensilmente sul conto corrente presso Sparkasse IBAN
[...] la quota di rispettiva spettanza (pari al 50% ciascuno) della rata del mutuo e ciò almeno 10 gg. prima della data di scadenza della rata medesima, nonchè la metà del premio per l'assicurazione della casa collegata al citato mutuo, anche in questo caso almeno 10 gg prima della scadenza, nonchè ancora la metà dei costi di gestione del conto corrente stesso.
9) Gli arredi e corredi attualmente presenti nella casa familiare, in comproprietà tra le parti al 50% ciascuna, saranno così ripartiti:
- il SI. er sé il tapis roulant, la macchina del caffè, il letto matrimoniale con Parte_4
la rete e il materasso, e altri arredi e corredi e suppellettili che potrà scegliere sino alla vendita degli arredi, corredi e suppellettili rimanenti,
- la SI.ra er sè lavatrice, asciugatrice, TV soggiorno, carrello da interno con sei Parte_5
sedie, micro-onde, tavolino da esterno con quattro sedie;
- tutti gli arredi e corredi rimanenti verranno posti in vendita unitamente all'immobile e il corrispettivo verrà suddiviso a metà tra le parti. 10) Il SInor si obbliga a corrispondere alla OR , su conto Parte_1 Parte_2
corrente intestato a quest'ultima sulle coordinate IBAN già note, a titolo di contributo per il mantenimento della IG , entro il giorno 15 di ogni mese, a far data dal mese di maggio 2025, la Per_1
somma complessiva mensile di euro 300,00 (trecento/00) somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a far data da maggio 2026.
11) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese accessorie/straordinarie per la IG
, secondo le modalità e la elencazione del Protocollo Famiglia in materia di separazione e Per_1
divorzio adottato dal Tribunale di Verona in data 13.12.2024, ed in particolare:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1 medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
con la specificazione che:
a) per le spese che non richiedono il preventivo accordo: il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro un mese dall'esibizione delle pezze giustificative;
b) per le spese che richiedono il preventivo accordo: quello dei due genitori che ritenga necessaria o utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro preferibilmente in forma scritta;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
il rimborso di dette spese dovrà avvenire entro un mese dalla esibizione delle pezze giustificative;
c) nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perchè urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
d) le spese straordinarie sostenute nell'interesse della IG minore dai due genitori nella proporzione del 50% ciascuno, saranno portate in detrazione da ciascun genitore nella stessa proporzionale quota
(50% padre e 50% madre) ove consentito dalla legge.
12) l'Assegno Unico famigliare verrà integralmente percepito dalla SI.ra : sarà onere Parte_2
della SI.ra attivarsi per percepire l'indicato emolumento, fermo restando l'obbligo del SI. Pt_2
di offrire tempestivamente quanto richiesto e necessario al fine di permettere il Parte_1
percepimento.
13) Il SInor avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sè la IG : Parte_1 Per_1
a) sino a quando la IG abiterà a Verona, il padre vedrà e starà con la IG secondo le Per_1 Per_1 tempistiche e le modalità indicate negli accordi di separazione,
b) quando si sarà trasferita con la madre a Spinea il padre vedrà e starà con la IG : Per_1 Per_1
- un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio sino alla domenica pomeriggio;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, la settimana dal 23 al 30 dicembre a quella dal 31 dicembre al 6 gennaio, e tre giorni durante le vacanze pasquali;
entrambi i periodi saranno concordati dai genitori di volta in volta e con congruo anticipo, in relazione alle rispettive attività lavorative e, comunque, in modo che possa trascorrere con essi genitori, di anno in anno, Per_1
alternativamente, il Natale o la Pasqua;
- in via esclusiva due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordare e comunicare alla madre entro il mese di maggio di ogni corrispondente anno;
si precisa che anche la OR on sè in via esclusiva la IG due settimane, anche non consecutive, Parte_5 Per_1
durante il periodo estivo, da concordare e comunicare al padre entro il mese di maggio di ogni corrispondente anno;
si precisa, ulteriormente, che per tutto il rimanente periodo estivo in cui Per_1
sarà a casa da scuola verrà mantenuto il consueto calendario di visite.
Resta inteso tra i genitori:
- che il padre, per ogni periodo di visita sopra individuato, andrà a prendere presso la Stazione Per_1
Centrale di Mestre – Venezia, (ove l'avrà accompagnata la madre) e la porterà con sé a Verona, poi la madre andrà a prendere la IG presso la Stazione di Verona Porta SC (ove l'avrà accompagnata il padre) per riportarla con sé a Spinea (VE),
- che ciascun genitore sosterrà i costi del viaggio propri e della IG per la propria tratta di competenza;
- che le modalità e i tempi di visita concordati potranno essere variati dai genitori di comune accordo e con il dovuto preavviso, a seconda delle necessità dei genitori stessi e della IG.
14) Atteso che il padre avrà più difficoltà a vedere e a stare con dopo il trasferimento di Per_1 quest'ultima a Spinea con la madre, resta inteso tra i genitori che il SInor otrà avere con la Parte_1 IG frequenti contatti audiovisivi a mezzo computer e/o cellulare e che la OR cercherà di Pt_2
agevolare concordando con il primo i tempi della IG per detti contatti.
15) I due genitori, nel caso in cui dovessero cominciare una nuova relazione con nuovi compagni, si obbligano ad introdurre la nuova relazione nella vita della IG minore in modo graduale dandone preventiva informazione all'altro genitore ed evitando, in ogni caso, quantomeno nel primo anno di rapporto, ogni forma di convivenza del nuovo compagno con la IG, fermo restando che prima di instaurare la nuova convivenza, il genitore dovrà preventivamente informare l'altro e che in ogni caso, tale convivenza non potrà essere instaurata qualora la IG minore non dimostri ad entrambi i genitori di essere favorevole a convivere con il nuovo compagno.
16) Il SInor e la OR si riconoscono economicamente Parte_1 Parte_2
indipendenti e nulla chiedono l'uno all'altro a titolo di mantenimento e di assegno divorzile.
17) Il SInor e la OR si danno atto reciprocamente di non aver Parte_1 Parte_2
nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di pregressi assegni di mantenimento, spese straordinarie e ogni altro costo relativi alla IG;
entrambi riconoscono di non aver nulla a pretendere l'uno Per_1
dall'altro in ragione dei loro rapporti patrimoniali pregressi e in ragione del regime patrimoniale della comunione dei beni il cui scioglimento è già stato definito, regolato ed attuato con gli accordi di separazione consensuale che si intendono qui richiamati e confermati.
18) I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti di identità
e del passaporto e del documento di identità della IG minore . Per_1
19) Entrambi i genitori dichiarano che gli accordi raggiunti sono conformi alle eSIenze morali e materiali della IG minore ed esonerano il Presidente dall'ascolto della stessa. Per_1
20) Le parti dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza alla emananda sentenza che recepisca l'accordo delle parti.
21) spese di lite interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili / lo scioglimento
(cancellare l'ipotesi che non ricorre) del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3,
c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parte hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di conSIlio in data 18/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico