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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 10074/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 203/2024 del Giudice di
Pace di Afragola e vertente tra
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Achille Iroso (C.F. ), e con domicilio digitale C.F._2
in atti;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo procuratore speciale, Controparte_1
(c.f. ); P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÈ
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2
difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alfredo Perillo (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliato in lla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
CP_2
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato alle convenute, il sig. ha Parte_1
tempestivamente impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Afragola n. 203/2024,
pubblicata l'11.06.2024, relativamente al capo che statuisce sulle spese di giudizio,
1 deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 4 del DM
55/2004 e della tabella ad esso allegata, per aver liquidato le spese in violazione dei valori medi e minimi previsti dal D.M. 55/2014 in relazione allo scaglione di riferimento, senza fornire alcuna motivazione circa i criteri utilizzati per la liquidazione;
1.1. Non si è costituita benché ritualmente citata, Controparte_3
sicché ne va dichiarata la contumacia.
1.2. Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
2. L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
2.1. Al riguardo, si osserva che, tenuto conto del valore della controversia pari ad euro
2.158,29 e del conseguente scaglione di riferimento da 1.100,00 a 5.200,00 di cui al DM
55/2014, ed applicando i valori minimi, considerata la semplicità della causa, il compenso dovrebbe essere pari ad euro 633,00. Tuttavia, a tale somma deve sottrarsi la somma di euro 176,00 relativa al valore minimo della fase di trattazione ed istruttoria.
A tale ultimo riguardo, si osserva che se è pur vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non può escludersi la liquidazione del compenso nel caso in cui non siano state espletate attività istruttorie, poiché l'art. 4, co. 5 lett. c) dm 55/2014 include nella fase istruttoria e/o di trattazione una pluralità di attività ulteriori (cfr. Cass. 4698/2019, citata dall'appellante), è anche vero che di tali attività, per l'appunto, non si rinviene traccia negli atti di causa.
Viene, allora, in rilievo l'ultimo periodo del citato art. 4, co. 5 lett. c) D.M. 55/2014 il quale prevede che “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”,
non potendo essere oggetto di liquidazione una fase obiettivamente inesistente.
Sottraendo all'importo di euro 633,00 la somma di euro 176,00, si determina la somma di euro 457,00. Risulta, dunque, che il giudice di pace nel liquidare l'importo di euro 400,00 a titolo di compenso, è andato al disotto dei minimi tariffari.
Al riguardo, va ricordato che “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m.
n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i
parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie
numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica
2 "standard" del valore della prestazione professionale”, ma il Giudice può effettuare la liquidazione dei compensi professionali al di sotto dei valori minimi purché fornisca adeguata motivazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 10343 del 01/06/2020);
Nel caso di specie, invece, la liquidazione al di sotto dei valori minimi non è stata in alcun modo motivata.
Il motivo di appello è, pertanto, fondato ed in riforma della sentenza impugnata il compenso professionale per il primo grado di giudizio va liquidato nella misura di euro
457,00.
3. Le spese del presente giudizio di appello seguono il principio della soccombenza e si liquidano in euro 852,00 per compenso ed euro 147,00 per spese, con applicazione dei valori minimi, stante la semplicità della causa, dello scaglione di riferimento del DM
55/2014 senza la fase istruttoria e/o di trattazione, con distrazione in favore dell'avv.
Achille Iroso, anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
dott.ssa Paola Caserta, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. 10074/2024
RGAC, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 203/2024 del
Giudice di Pace di Afragola, condanna e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro al pagamento, in favore di , delle spese di
[...] Parte_1
giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi euro 607,00, di cui euro 150,00 per spese ed euro 457,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dell'avv. Achille Iroso.
c) condanna e in solido tra loro al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore di , delle spese di giudizio del giudizio di appello Parte_1
che si liquidano in complessivi 999,00, di cui euro 852,00 per compenso ed euro 147,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dell'avv. Achille Iroso,
anticipatario.
3 Così deciso in Aversa, il 26.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
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