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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 24/05/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE REL..; dott. Riccardo Dies – GIUDICE;
dott.ssa Giulia paoli - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 355 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato in data 20/05/2024 da:
assistito e rappresentato, giusta procura alle liti congiunta Parte_1 telematicamente al ricorso, dall'Avv. Nicola Bergamini del Foro di Rovigo, C.F.
[...]
, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore, sito C.F._1
in Rovigo, Vicolo Castello n. 3, PEC Email_1
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] PA
(Mozambico) il 25.08.1983 e residente a[...], di cittadinanza mozambicana, c.f. , rappresentata e difesa - C.F._2
giusta delega a margine del presente atto - dall'avv. dall'avv. Paola Paolazzi del Foro di Trento (c.f. ), e domiciliata presso il suo studio in Trento, C.F._3
Galleria Tirrena n. 10, fax 0461/983881 e indirizzo e-mail
; Email_2
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
1 Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Rovereto, disattesa ogni contraria conclusione, domanda, deduzione:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
; matrimonio celebrato con rito civile in PA
Quelimane (Mozambico), in data 02.08.2008, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Ala (TN), dell'anno 2008, al n. 22, Parte II, Serie C.
2. Revocare, con effetto immediato, l'assegnazione della casa coniugale sita in
Ala (TN), Fraz. Chizzola, Via A. Manzoni n. 6, di proprietà del IG. Parte_1
con i relativi arredi e corredi, a favore della IG.ra PA
, precedentemente disposta in sede di separazione.
[...]
3. Disporre l'affidamento super esclusivo dei figli ed al padre, Per_1 Per_2
con poteri in capo allo stesso di poter compiere in via esclusiva, in loro nome e per loro conto, ogni pratica amministrativa, sanitaria, scolastica o attinente all'attività sportiva.
4. Prevedere che, provvisoriamente, sia collocato presso l'abitazione Per_1
dello zio paterno (ove, di fatto, già è domiciliato), e che (in attesa di ottenere Per_2 il visto di ingresso in Oman) sia collocata presso l'abitazione dei nonni paterni.
5. Prevedere che la IG.ra potrà PA tenere con sé i figli, in Italia, per un mese e mezzo d'estate, qualora ed Per_1
siano d'accordo. In ogni caso, la madre potrà sentire i figli telefonicamente Per_2
e/o con videochiamate anche giornalmente, qualora ed siano Per_1 Per_2
d'accordo.
6. Disporre che la IG.ra provveda PA
al mantenimento dei figli ed , in via indiretta, mediante il versamento Per_1 Per_2 di un assegno mensile a favore del padre di € 100,00 per ciascun figlio, e quindi complessivamente € 200,00, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate intestate allo stesso, entro il giorno 10 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
7. Disporre che, durante il periodo in cui i figli staranno in Italia dalla madre, nulla sia da lei dovuto a titolo di mantenimento.
2 8. Disporre che le spese straordinarie relative ai figli, tali dovendosi intendere quelle specificate nel protocollo adottato dal CNF, vengano poste a carico dei genitori, nella misura del 50% a carico di ciascuno di essi, da rimborsarsi dietro semplice presentazione del documento giustificativo di spesa qualora non superi € 100,00; se superiori a detto limite, invece, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, per lo meno con un mese di anticipo, secondo le modalità indicate nelle sopra menzionate linee guida.
9. Disporre che i figli ed siano a totale carico del padre ai fini Per_1 Per_2 della percezione dell'assegno unico nazionale, e qualsiasi eventuale assegno al nucleo e analoghe provvidenze pubbliche erogate nell'interesse della famiglia e dei figli.
10. Autorizzare i coniugi al rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per i figli minori ed . Per_1 Per_2
11. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ala (TN) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, tra le quali la rimozione del cognome “ CP_1 alla IG.ra , ai sensi dell'art. 5 comma 2 Legge n. PA
898/1970.
12. Rigettare la richiesta risarcitoria formulata da parte resistente, in quanto destituita di ogni fondamento, per tutte le ragioni esposte negli atti di causa.
13. Con rifusione di spese e competenze di lite, oltre spese generali ed accessori di legge, come da nota spese allegata.
Parte resistente: precisa le proprie conclusioni così come formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta dep. in data 23.09.2024 ed in via istruttoria come formulate nella propria memoria ex art. 473-bis.17 n. 2) c.p.c. dep. in data 11.10.2024.
Pubblico Ministero: “conclude per lo scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto con la resistente con rito civile, in data 02.08.2008, a Quelimane
(Mozambico), con atto successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Ala (TN), dell'anno 2008, al n. 22, Parte II, Serie C. Esponeva che il 2
3 agosto 2023 il Tribunale di Rovereto aveva omologato la separazione consensuale fra i coniugi e che da tale data la convivenza fra i coniugi non era più ripresa. Il ricorrente formulava in ricorso le seguenti conclusioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
; matrimonio celebrato con rito civile in PA
Quelimane (Mozambico), in data 02.08.2008, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Ala (TN), dell'anno 2008, al n. 22, Parte II, Serie C.
2. Assegnare, fino a quando i figli saranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti, la casa coniugale sita in Ala (TN), Fraz. Chizzola, Via A. Manzoni n.
6, di proprietà del IG. , con i relativi arredi e corredi, alla IG.ra Parte_1 CP_1
con la quale saranno collocati i figli minori ed . Per_1 Persona_3
3.Tenuto conto che il padre è domiciliato in Oman, disporre l'affidamento dei figli ed in via esclusiva alla madre, con poteri in capo alla stessa di poter Per_1 Per_2
compiere in via esclusiva, in loro nome e per loro conto, ogni pratica amministrativa, sanitaria, scolastica o attinente all'attività sportiva.
4. Disporre che il padre dovrà essere comunque interpellato per quanto riguarda l'orientamento scolastico dei figli, e la madre dovrà informare il padre su ogni decisione importante assunta per i figli.
5.Regolamentare il diritto di visita dei figli, a favore del padre come Parte_1
di seguito indicato:
Durante il periodo estivo: ogni anno, il padre potrà tenere con sé i figli dal 01 luglio al 31 agosto, ospitandoli presso il proprio domicilio all'estero, con costi dei voli a carico del padre. Quest'ultimo dovrà ricevere la conferma che i figli andranno in
Oman con tre mesi di anticipo, in modo tale da poter ottenere il visto d'ingresso nel paese ospite.
Nel caso in cui il padre, per motivi di lavoro o simili, non fosse disponibile ad ospitare i figli durante il periodo estivo, gli stessi resteranno con la madre.
Durante il resto dell'anno: qualora il padre rientri in Italia, egli terrà con sé i figli per tutto il periodo di sua permanenza, soggiornando nel Comune di residenza dei figli, nel rispetto degli impegni di studio e frequentazione della scuola dei figli medesimi.
4 6. Disporre che il padre debba necessariamente vedere/sentire i figli una volta alla settimana, in modo puntuale e continuativo, il venerdì o il sabato sera, utilizzando esclusivamente il telefono cellulare di , e senza la presenza della madre, in Per_1
orario da concordare preventivamente con la stessa, comunque sempre dopo le ore
18.00, telefonicamente o con videochiamate o analoghi sistemi di comunicazione a distanza.
7. Disporre che i figli potranno andare a trovare i nonni paterni almeno una volta al mese, compatibilmente con gli impegni di studio e frequentazione della scuola.
8. Disporre che il IG. provveda al mantenimento dei figli ed Parte_1 Per_1
, in via indiretta, mediante il versamento di un assegno mensile a favore della Per_2 madre di € 300,00 per ciascun figlio, e quindi complessivamente € 600,00, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate intestate alla stessa, entro il giorno 10 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
9.Disporre che tale importo sia ridotto ad € 150,00 per figlio durante il periodo in cui gli stessi staranno in Oman dal padre.
10. Disporre che le spese straordinarie relative ai figli, tali dovendosi intendere quelle specificate nel protocollo adottato dal CNF, vengano poste a carico dei genitori, nella misura del 50% a carico di ciascuno di essi, da rimborsarsi dietro semplice presentazione del documento giustificativo di spesa qualora non superi € 100,00; se superiori a detto limite, invece, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, per lo meno con un mese di anticipo, secondo le modalità indicate nelle sopra menzionate linee guida.
11. Disporre che i figli ed siano a totale carico della madre ai fini Per_1 Per_2 della percezione dell'assegno unico provinciale, assegno unico nazionale, e qualsiasi eventuale assegno al nucleo e famiglia e dei figli.
12. Autorizzare i coniugi al rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per i figli minori ed . Per_1 Per_2
13 Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ala (TN) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, tra le quali la rimozione del cognome “ CP_1
5 alla IG.ra , ai sensi dell'art. 5 comma 2 Legge n. PA
898/1970.
14.Condannare parte resistente alle spese e competenze legali, da liquidare come da nota spese depositata.
Esponeva a supporto delle proprie domande quanto segue:
I coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
dal matrimonio sono nati i seguenti figli: nato a [...] Controparte_2
(Mozambico) il 17.04.2008, C.F. , , nata CodiceFiscale_4 Persona_3
a Brasov (Romania) il 31.01.2013, C.F. , entrambi residenti CodiceFiscale_5
in Ala (TN), Fraz. Chizzola, Via A. Manzoni n. 6; la famiglia ha fissato la residenza anagrafica in Ala (TN), Fraz. Chizzola, Via A. Manzoni n. 6, nell'immobile di proprietà esclusiva del IG. il quale l'ha acquistato prima del Parte_1
matrimonio; le Parti si sono separate consensualmente in data 15.06.2023, ed il
Tribunale di Rovereto ha omologato le condizioni concordate tra i coniugi con Decreto
n. cronol. 1335/2023 del 02.08.2023; sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma 1 n. 2) lett. b) Legge n. 898/1970, atteso che non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi, e sono decorsi sei mesi dalla separazione consensuale, avvenuta il 15.06.2023, ed omologata il 02.08.2023; il ricorrente vive da diversi anni in Oman, ove fino al 31.03.2024 ha lavorato, in qualità di ingegnere, presso una multinazionale estera;
dal 01.04.2024 il ricorrente è rimasto privo di occupazione e, attualmente, è alla ricerca di un nuovo impiego in Oman;
trovandosi costantemente all'estero, il IG. , già in sede di separazione, Parte_1 aveva ritenuto opportuno concedere l'affidamento esclusivo dei figli a favore della madre, in modo tale che la stessa possa compiere, in via esclusiva, ogni pratica amministrativa, sanitaria, scolastica o attinente all'attività sportiva, nell'interessi dei figli;
pur nutrendo forti dubbi circa l'idoneità della IG.ra PA
a svolgere questo delicato compito di responsabilità genitoriale, l'odierno
[...] ricorrente, reputa che l'affidamento esclusivo a favore della madre sia la soluzione logisticamente più congrua alle eIGenze quotidiane dei figli;
i minori dovevano quindi essere collocati presso la residenza della IG.ra , con PA conseguente conferma dell'assegnazione della casa coniugale a favore della madre,
6 fino a quando ed saranno maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti; la regolamentazione del diritto di visita dei figli, a favore del padre, dovrà necessariamente tenere in considerazione che il IG. riesce Parte_1
raramente a tornare in Italia e, di conseguenza, egli dovrà avere la possibilità di ospitare i figli, presso il proprio domicilio all'estero, durante il periodo estivo, indicativamente dal 01 luglio al 31 agosto, fermo restando che, qualora il ricorrente dovesse riuscire a tornare in Italia durante il resto dell'anno, egli dovrà avere la possibilità di stare con i figli, in via continuativa, per tutto il soggiorno;
il ricorrente è Per_ padre non solo di ed , ma anche di e , nati da una relazione Per_1 Per_2 Per_4
more uxorio del ricorrente con la sua attuale compagna;
è nato il [...], Per_4
ossia nelle more del giudizio di separazione e, quindi, è stato tenuto in considerazione nella determinazione dell'assegno mensile di € 400,00 stabilito quale contributo al Per_ mantenimento ordinario dei figli;
viceversa, è nata il [...], ossia dopo il decreto di omologazione della separazione consensuale, pertanto l'importo di € 400,00 stabilito per ciascun figlio non può essere più ritenuto congruo e proporzionato al reddito del IG. il quale deve contribuire – in eguale misura – al Parte_1 mantenimento di tutti e quattro i propri attuali figli;
la rideterminazione dell'assegno di mantenimento dovrà, altresì, tenere in considerazione la circostanza che, attualmente, il IG. si trova privo di occupazione in Oman, un Paese Parte_1
nel quale – a differenza dell'Italia – non sussistono forme di assistenza pubblica a favore dei cittadini disoccupati, tanto meno se stranieri;
l'importo mensile dell'assegno da versare a favore della IG.ra , a titolo di contributo PA per il mantenimento ordinario di ed , deve essere quindi ridotto ad € Per_1 Per_2
300,00 mensili per ciascun figlio;
inoltre al momento dell'accordo di separazione, la IG.ra era priva di occupazione e, in virtù di tale PA
circostanza, alla stessa veniva riconosciuto un assegno di mantenimento per 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo (in scadenza nel mese di giugno 2024), e le spese straordinarie relative ai figli venivano ripartite all'80% a carico del padre, ed al
20% a carico della madre mentre adesso la resistente lavora a tempo pieno come operaia turnista presso la società Bertagni 1882 S.p.a. di Avio (TN), non sussistendo quindi più i presupposti per riconoscerle alcun assegno divorzile;
inoltre in
7 conseguenza della nuova situazione economica tutte le spese straordinarie relative ai figli devono essere suddivise, equamente, al 50% tra i genitori., ferma la assegnazione alla resistente dell'assegno unico universale a favore dei due figli. Precisava poi di essere privo di occupazione, dopo aver lavorato per diversi anni, come ingegnere, presso la società Strabag Oman LLC, una multinazionale estera con sede in Oman e che la casa coniugale, sita in Ala (TN), Fraz. Chizzola, Via A. Manzoni n. 6, è di proprietà esclusiva di esso ricorrente, il quale sta pagando personalmente (al 100 %) rate mensili da € 1.000,00 cad. per onorare il mutuo contratto fino al 31.03.2025.
Precisava ulteriormente di non possedere autovetture o altri beni mobili registrati e di essere titolare del conto corrente n. C01/10/962618 presso Cassa Rurale Vallagarina -
Banca di credito cooperativo - Società cooperativa. Sollecitava quindi una modifica delle condizioni della separazione, ritenute attualmente insostenibili.
Chiariva poi che da quanto gli risultava la IG.ra , PA
attualmente, lavora a tempo pieno come operaia turnista presso la società Bertagni
1882 S.p.a., con sede in Avio (TN), Strada Statale 12 n. 327, svolgendo anche il turno notturno e che ella in aggiunta alla retribuzione derivante dalla propria attività lavorativa, percepisce dal IG. € 800,00 mensili a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento dei figli e, fino al mese di giugno 2024, ulteriori € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento personale, sicchè a fronte di circa € 3.000,00 mensili di entrate, la IG.ra non ha spese né di PA mutuo, né di affitto, da sostenere, atteso che vive all'interno della casa coniugale che le è stata assegnata in sede in separazione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la resistente la quale, pur associandosi alla richiesta di scioglimento di matrimonio, ha contestato in fatto e in diritto la ricostruzione di controparte, formulando le seguenti conclusioni:
1) disporre l'affidamento dei figli ed in via super esclusiva al padre, Per_1 Per_2
con poteri in capo allo stesso di poter compiere in via esclusiva ogni tipo di atto e/o pratica di tipo amministrativo, sanitario, scolastico, sportivo nell'interesse degli stessi;
2) prevedere la collocazione prevalente dei figli ed presso il padre, Per_1 Per_2 con fissazione della residenza presso l'abitazione del medesimo;
8 3) prevedere che la madre potrà tenere con sé i figli in Italia per un mese e mezzo in estate. In ogni caso la stessa potrà sentire i figli telefonicamente e/o con videochiamate anche giornalmente.
4) Disporre a carico del IGnor di contribuire al mantenimento Parte_1
ordinario dei figli ed nel periodo in cui staranno in Italia con la Per_1 Per_2 madre, mediante il versamento di un assegno mensile in favore della stessa di €
500,00.- per ciascun figlio, o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia a mezzo bonifico bancario sulle coordinate a lei intestate.
5) Disporre che le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita dei figli ed saranno ripartite tra i genitori nella misura dell'80% a carico del Per_1 Per_2
padre e 20% della madre, ed il rimborso andrà erogato al genitore che ha sopportato la spesa entro 10 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Contr Saranno da intendersi spese straordinarie quelle indicate nelle linee guida del
6 Prevedere che i figli si intenderanno a carico della padre ai fini della percezione di qualsiasi eventuale contributo e/o sussidio erogato nell'interesse della famiglia.
7) Accertato e dichiarato che le condotte del IG. quale la perdurante assenza CP_1 nella vita dei figli e l'infedeltà extraconiugale pubblica e conclamata nei confronti della coniuge, hanno cagionato ai familiari un danno endo familiare, condannare il ricorrente al risarcimento del danno in favore della moglie e dei figli con la somma di
€ 50.000,00.- in favore di moglie e rispettivamente in favore dei figli, e/o quella diversa maggior o minore somma equitativa che verrà ritenuta di giustizia.
8)Con rifusione delle spese di lite.
Deduceva poi: di essere stata costretta nel corso del matrimonio e per tutto il periodo di separazione ad occuparsi in via esclusiva dei figli, essendosi di fatto il ricorrente trasferito in Oman ormai dal 2020, ove ha fissato il proprio centro di interessi ed affetti, avendo ivi instaurato una stabile relazione affettiva con altra donna dalla quale, come dallo stesso riconosciuto, ha avuto nel frattempo due figli, uno dei quali ancora in costanza di matrimonio;
malgrado le previsioni giudiziali, che disciplinano la presenza del padre con i figli per un mese e mezzo in estate, tenendoli con sé in Oman, ed altri periodi allorché si dovesse recare in Italia, mai il IGnor si è occupato di loro CP_1
e mai li ha tenuti con sé, lasciando interamente il carico della loro gestione alla moglie
9 che si è trovata, suo malgrado, ad occuparsi di ogni problematica quotidiana degli stessi senza alcun supporto del padre, e costretta a fronteggiare da sola il difficile periodo adolescenziale dei ragazzi;
l'assenza di una figura paterna di riferimento ha creato gravi difficoltà nella crescita dei figli, che hanno esternato numerosi ed importanti problemi relazionali essendo in forte difficoltà, che peraltro il padre minimizza e che la madre non riesce a gestire;
ella non è più in grado di gestire i ragazzi, non è nemmeno più disposta a farlo in via esclusiva e chiede che il padre si assuma le proprie e doverose responsabilità verso i figli;
ella ha perso ogni autorevolezza nei loro confronti e non è più in grado di controllarli, con il rischio di una loro dispersione sociale e propensione a delinquere;
per alcuni mesi il figlio
(di 16 anni) ha deciso, in via del tutto autonoma e pur di fronte alla contrarietà Per_1
della madre, di trasferirsi a casa della fidanzatina, senza più ritorno a casa ed interrompendo il percorso scolastico;
ella ha fatto il possibile per far rientrare Per_1
a casa, investendo anche il padre di tale problematica ma non ha ricevuto alcun aiuto dallo stesso, che per contro si è limitato a considerare “bravate” quelle del figlio;
ella ha perso ogni contatto con il ragazzo negli ultimi mesi e non ha alcun controllo sul figlio, che ad oggi le risulta essersi trasferito dallo zio paterno;
le sono arrivate voci di atteggiamenti delinquenziali da lui tenuti, a seguito di chiamate dei Carabinieri di Ala che le riportavano di piccoli furti agiti con un gruppo di coetanei;
nessun sostegno e supporto è arrivato dal IG. di fronte alle preoccupazioni sollevate dalla CP_1 madre, se non gratuiti richiami all'operato della stessa e ad asserite sue incapacità, o minimizzazione della gravità delle condotte del ragazzo;
anche la figlia minore ha iniziato recentemente ad adottare comportamenti preoccupanti e non Per_2
corretti, che la madre non riconosce e non tollera mostrandosi adultizzata ed in costante contrasto con la madre, dimostrando una forte insofferenza a vivere con lei.
Sulla base di tali asserzioni dichiarava di rinunciare all'affidamento super esclusivo dei figli ed alla collocazione prevalente degli stessi presso di sé, ritendendo invece preferibile e maggiormente tutelante per gli stessi il loro URGENTE trasferimento presso il padre.
In ordine alle condizioni economiche delle parti esponeva: di esser stata costretta negli anni di matrimonio a doversi trasferire in varie parti del mondo per seguire il
10 marito e favorirne l'attività lavorativa, limitando in tal modo la sua possibilità e quella dei figli di radicarsi in un dato territorio essendogli stato quindi impedito di crearsi una propria autonomia lavorativa, trovandosi occupata a gestire i figli e dovendosi adattare ai nuovi contesti;
grazie alle sue rinunce e sacrifici il marito in questi anni ha potuto crescere e favorire la sua carriera lavorativa, mentre la convenuta è stata costretta a rinunciare ad ogni prospettiva lavorativa propria, compromettendo con ciò enormemente le sue potenzialità lavorative;
qualsiasi reperimento di impiego lavorativo è stato per lei di difficile realizzazione, essendosi dovuta dedicare alla gestione della famiglia ed adattare ai continui trasferimenti in Paesi diversi, con adattamento a realtà ambientali e culturali diverse, cui si è aggiunta l'assenza di particolare formazione lavorativa;
recentemente è riuscita a trovare impiego come operaia presso la Società Bertagni di Ala, con uno stipendio medio di circa € 1.500,00 impiego a tempo determinato con scadenza il 30.09.2024; ella non è titolare di alcun bene immobile, né ha potuto accantonare risparmi propri. Al contrario Parte_1
aveva lavorato negli anni come ingegnere per ditte italiane ma sempre con
[...]
incarichi all'estero; il suo impiego è particolarmente prestigioso e ben remunerato percependo circa € 6.000,00.- mensili;
il suo stato di disoccupazione attuale non era quindi credibile mentre, ogni caso, con la formazione e le capacità possedute sarebbe comunque stato agevolmente in grado di trovare un impiego dignitoso ed in linea con le sue potenzialità. Precisava che per contratto il ricorrente gode di un fondo di assistenza sanitaria che copre le spese mediche, dentistiche, ortodontiche e le prestazioni specialistiche per lui e figli, oltre alla titolarità di numerosi benefits, tra cui la macchina aziendale, il telefono ed il computer, trasferte spesate e rimborso di 3 viaggi all'anno e che solitamente anche i costi per l'abitazione sono interamente spesati dalla ditta per cui lavora.
Sosteneva che la nuova collocazione dei figli in via prevalente presso il padre, con conseguente affidamento super esclusivo a lui degli stessi, consentiva di escludere il pagamento da parte del ricorrente dell'assegno di mantenimento oggi in vigore per i figli per il concorso al loro mantenimento da parte del ricorrente mentre, considerata la notevole disparità economica dei coniugi appariva congruo mantenere la previsione
11 relativa alle spese straordinarie, come disposta in sede separazione, con carico delle stesse all'80% per il padre e 20% per la madre.
Inoltre, a fronte della collocazione prevalente dei figli presso il padre, la resistente rinunziava all'assegnazione della casa familiare. Infine la resistente in via riconvenzionale esponeva che essendo IGnor stato completamente assente CP_1
nella vita dei figli (gli ultimi anni di matrimonio ha fissato il proprio centro di interessi e abitato stabilmente all'estero senza far rientro in Italia e senza avere con i figli alcun rapporto, facendo mancare completamente il suo supporto morale ed affettivo e non occupandosi in alcun modo della loro crescita ed educazione, lasciandone il carico integrale alla madre, comportamento proseguito anche dopo la separazione dei coniugi allorché in spregio alle previsioni disposte in tale procedimento che CP_1
dettagliavano i tempi di permanenza dei figli con lui, mai li ha tenuti con sé) come provato sulla base delle dichiarazione dei figli rese nel procedimento di separazione, e segnatamente dell'udienza dd. 04.04.2023, il che implicava il mancato assolvimento da parte sua del dovere di accudimento e di assistenza morale e, per i figli, un “danno da privazione genitoriale“, che ha arrecato conseguenze pregiudizievoli sulla vita degli stessi. Aggiungeva che ha violato in maniera plateale e pubblica il dovere di CP_1
fedeltà verso la moglie, avendo intrapreso una relazione extra coniugale, dalla quale, ancora in costanza di matrimonio con la IGnora , è nata un'altra figlia ed CP_1
essendosi reso protagonista di ulteriori infedeltà extra coniugali alle quali consegue il diritto della resistente al risarcimento del danno.
Esponeva inoltre che la violazione da parte di dei doveri coniugali, di cui CP_1 all'art. 143 c.c, ha provocato senza dubbio nell'ambito della sfera della IGnora CP_1
la lesione di interessi meritevoli di tutela risarcitoria, quali la fedeltà, atteso che per le sue modalità ha trasmodato in comportamenti che hanno oltrepassato i limiti dell'offesa, di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, e si è concretizzata in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto, considerato che la relazione extraconiugale è diventata di dominio pubblico e quindi particolarmente frustrante. Le dichiarazioni pubbliche dell'esistenza di un rapporto con l'amante, aggravate dalla nascita di un figlio derivante da tale relazione, con elezione dello status di “separata” ancora prima della
12 pronuncia di separazione, sono tali da ritenere lesa la dignità e la reputazione della coniuge, attesa l'oggettiva lesività della sfera psico-fisica, per la sofferenza morale e psicologica subita dalla medesima, con conseguente diritto al risarcimento del danno.
Per i fatti sopra esposti la IGnora aveva formulato richiesta di addebito in sede CP_1
di separazione, abbandonata poi a fronte del raggiungimento di un accordo che ha portato alla definizione della separazione in modo consensuale.
Riteneva poi la resistente che le condotte di sono comunque tali da CP_1
legittimare una richiesta di risarcimento del danno anche ed indipendentemente dalla mancata pronuncia di addebito in sede di separazione o della declaratoria della separazione consensuale, trattandosi di autonome domande, non potendo escludersi che il fatto dannoso conservi la sua rilevanza tipica, ai fini della applicazione della normativa sull'illecito civile, per il solo fatto che esso possa rilevare quale causa di cessazione del rapporto coniugale ed in particolare dell' 2059 CC, allorché l'infedeltà sia avvenuta tramite condotte idonee a determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona, così come e nel caso di specie. Sosteneva poi che la previsione dei c.d. danni punitivi di cui all'art. 473-bis. 39 costituisce ulteriore argomento per sostenere l'illecito endo familiare in tal sede, risultando il padre, poiché assente per anni nella vita dei figli, responsabile di gravi inadempienze o di atti che hanno arrecato pregiudizio ai minori e ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, tali quindi da giustificare il risarcimento dei danni nei confronti dei figli e dell'altro coniuge in quanto costretto a gestire per anni la prole senza alcun supporto emotivo e sostegno da parte dell'altro genitore, compromettendo con ciò fortemente la sua vita privata e di relazione, oltre che le sue potenzialità lavorative, essendosi dovuto dedicare integralmente e da solo ad ogni loro minima incombenza.
3. All'udienza del 23.10.2024 i coniugi sono comparsi davanti al Giudice istruttore.
Nelle successive udienze è stata disposta l'audizione dei minori ed è stata acquisita una relazione aggiornata sulle condizioni del nucleo familiare da parte del Servizio sociale.
Alla udienza del 28.2.2025 sostituita da note in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti davano atto che vi era accordo relativamente ai punti relativi all'affidamento dei figli, ai empi di permanenza con i rispettivi genitori e il loro mantenimento mentre
13 le parti non avevano trovato alcun accordo circa le domande risarcitorie avanzate dalla resistente.
4. Tanto premesso, si osserva che lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato laddove siano decorsi dodici mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, purché la sentenza che ha pronunciato la separazione sia passata in giudicato e non sia mai ripresa la convivenza. Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti richiesti sicché si pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da contratto da e Parte_1 PA
con rito civile, in data 02.08.2008, a Quelimane (Mozambico), con atto
[...]
successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ala (TN), dell'anno 2008, al n. 22, Parte II, Serie C e si dispone la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
5. Sull'affidamento e il collocamento dei minori.
5.1. Quanto all'affidamento, si ravvisano ragioni per disattendere il principio generale ricavabile a contrario dall'art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, vista e considerata altresì la richiesta congiunta delle parti in tal senso e la conforme volontà dei figli minori , auditi dal Tribunale.
La circostanza che le parti concordino sull'affidamento esclusivo al padre dei figli minorenni, la preferenza chiara ed univoca espressa in tal senso dai minori, e la circostanza che il padre affidatario risieda nello stato dell'Oman, impongono l'attribuzione allo stesso dell'affidamento super esclusivo dei minori, non essendo diversamente possibile la loro adeguata cura.
5.2. Quanto al collocamento esso segue la preferenza espressa in tema di affidamento, venendo i minori collocati presso la residenza del padre, nello stato dell'Oman.
5.2.1. Si ritiene di stabilire ampi spazi di frequentazione della figura materna, come concordati dalle parti, peraltro compatibilmente con la stabile collocazione all'estero dei figli. La madre potrà quindi tenere con sé i figli in Italia per un mese e mezzo d'estate , previo accordo con il padre sul periodo esatto, da definirsi entro il 30 maggio
14 di ogni anno. la madre potrà inoltre contattare telefonicamente o con video chiamate i figli, anche giornalmente.
6. Sul mantenimento dei minori.
6.1. E' noto che i genitori, coniugati o meno che siano, debbono adempiere agli obblighi nei confronti dei figli di mantenimento, istruzione ed educazione, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo, in conformità ai criteri indicati dall'art. 337 ter c.c..
6.2. Ciò premesso, si evidenzia che la condizione patrimoniale delle parti è chiaramente sbilanciata e, tuttavia, tenuto conto della attività lavorativa della ricorrente, che risulta esser stata confermata anche dopo il 2024 come emerso in corso di giudizio, e del reddito dalla stessa percepito di euro 1500 mensili circa, un minino contributo della stessa deve esser previsto. Pertanto, tenuto conto dei compiti di educazione e cura gravanti sul genitore collocatario, considerata altresì l'età dei minori, si ritiene congruo stabilire che la ricorrente debba corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, l'importo di euro 100 mensili per ciascuno di essi. tali importi, soggetti ad automatica rivalutazione ISTAT ex art. 337 ter penultimo comma c.c., andranno versati mediante bonifico sul conto corrente del ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, salvo diverso accordo fra le parti.
Il maggior reddito e patrimonio del ricorrente il quale ha una capacità professionale, lavorativa e di guadagno non solo rilevante ( come dimostrato dai redditi percepiti in
Oman in passato di circa euro 6000 mensili) ma anche attuale, tenuto conto che la qualificazione professionale del ricorrente e la attuale capacità di mantenimento di un'altra intera famiglia in Oman composta da una compagna e due figli ( oltre che la disponibilità ad ivi accogliere gli altri due figli oggetto del presente procedimento) consentono di ritenere provato, in via presuntiva, che lo stesso ancora nell'attualità vanti una posizione lavorativa e di guadagno del tutto analoga a quella del passato, viene , peraltro, in necessario rilievo anche nel riparto delle spese straordinarie, tali dovendosi intendere quelle individuate nel protocollo CNF. Pertanto le stesse debbono essere collocate a carico del ricorrente nella misura dell'80% e a carico della resistente nella misura del 20% secondo la disciplina di seguito dettagliata.
Esse vanno sempre documentate dal genitore anticipatario e sono suddivise in:
15 Spese per le quali non è previsto il preventivo accordo.
Spese mediche:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, ad eccezione di quelli afferenti all'acquisto di farmaci da banco;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, apparecchio ortodontico, se prescritti dallo specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) cure mediche urgenti / non dilazionabili.
Spese scolastiche:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) spese per alloggio universitario se correlate e necessarie alla frequenza universitaria di istituti pubblici;
c) libri di testo;
d) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo di eventuale attrezzatura per istituti professionali;
e) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio;
f) assicurazione scolastica;
g) fondo cassa richiesto dalla scuola;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico urbano e/o extra-urbano fuori Provincia;
i) corso di lingua promosso o patrocinato dalla scuola;
l) acquisto di strumento musicale connesso e/o correlato al percorso di studio intrapreso.
Spese extrascolastiche:
a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) fino ad un massimo di 4 settimane se necessario all'organizzazione famigliare;
16 b) spese per la manutenzione del mezzo di trasporto del figlio (comprensivo di bollo e assicurazione) se l'acquisto del mezzo è stato concordato dai genitori o comunque effettuato dai genitori antecedentemente alla separazione o al divorzio.
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo:
Spese mediche:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche se prescritte dallo specialista;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale o da Strutture
Convenzionate, né previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente.
Spese scolastiche:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) spese per alloggio universitario per la frequentazione di istituti privati;
c) spese per alloggio universitario per la frequentazione di istituti pubblici se non correlate e non necessarie alla frequenza universitaria;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero.
Spese extrascolastiche:
a) corsi di lingue non promossi dalla scuola o patrocinati dalla stessa;
b) corsi di musica;
c) acquisto di strumenti musicali se al di fuori del percorso di studi intrapreso;
d) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature se al di fuori del percorso di studi intrapreso (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
e) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) ed artistiche;
f) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) se di durata complessivamente superiore alle 4 settimane e/o non necessario all'organizzazione familiare;
g) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
17 i) spese per la manutenzione del mezzo di trasporto del figlio (comprensivo di bollo e assicurazione) se l'acquisto del mezzo non è stato concordato dai genitori o effettuato dai genitori antecedentemente alla separazione o al divorzio,
Modalità di richiesta e rimborso
In ordine alle spese straordinarie da concordare viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario precisando che: il genitore che affronta la spesa deve sempre conservare la documentazione comprovante l'esborso: a fronte di una richiesta scritta (anche a mezzo e-mail o messaggistica telefonica) del genitore anticipatario l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, con le stesse formalità, nell'immediatezza della richiesta (massimo 20 gg.) e, in difetto di riscontro entro detto termine, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, costituendo il presente atto titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate;
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (con ogni mezzo utile a portare a conoscenza l'altro genitore) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta.
La detrazione delle spese ai fini fiscali avverrà secondo le quote di ripartizione della spesa.
Gli assegni e tutti i contributi previsti dalla legge a favore dei figli sono attribuiti al ricorrente mentre le detrazioni e le deduzioni fiscali saranno godute al 50% da ciascun genitore.
7. Sulla domanda di assegnazione della casa familiare.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 6, co. 6 della Legge 898/1970 “L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile”.
18 Secondo l'elaborazione giurisprudenziale costante il provvedimento di assegnazione della casa familiare - pur avendo un indubbio rilievo economico - sottende quale unica ratio la protezione della prole, ed in specie la tutela del suo interesse a “permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta”; l'istituto non è invece volto a sopperire alle eIGenze economiche del coniuge più debole, che vengono tutelate solo attraverso l'assegno di mantenimento (Cass. 25604/2018, nonché Cass. 6979/2007, 16398/2007,
14553/2011 e 21334/2013, 15367/2015).
Da tali considerazioni consegue che l'assegnazione della casa familiare presuppone imprescindibilmente la “…presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori”.
Del resto, diversamente opinando si porrebbe un problema di costituzionalità “…del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare”. (Cass. 1545/2006).
Nel caso di specie i due figli della coppia saranno collocati presso il padre nello stato dell'Oman; pertanto la resistente non ha diritto a vedersi assegnata la casa familiare, alla quale in effetti, in considerazione della collocazione all'estero dei figli, ha rinunziato espressamente in atti.
8. Sulla domanda risarcitoria dei figli
La domanda deve essere accolta nei limiti di seguito evidenziati.
Nel caso di specie è provato, sulla base delle stesse allegazioni delle parti e delle dichiarazioni rese in sede di separazione dai figli minorenni della coppia il sostanziale il disinteresse dimostrato dal padre nei confronti dei figli, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Tanto determina un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela. Si tratta pacificamente di un danno non patrimoniale che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così pure
19 lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa ( in questo senso Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2013 n. 26205). Peraltro, l'art. 29 Cost. rende chiaro , conformandolo quale diritto fondamentale della persona , che ogni figlio ha il diritto di avere due genitori e di crescere con loro in modo sano, sereno ed affettivamente partecipe. Ne deriva che la totale assenza di uno dei genitori per un lungo lasso temporale comporta la rilevante lesione del predetto diritto fondamentale e giustifica il riconoscimento di un grave pregiudizio (cfr. da Cass. ord. 12/05/2022 n. 15148). E per quanto emerso agli atti non può revocarsi in dubbio che il ricorrente per un IGnificativo lasso temporale non si è presentato agli incontri programmati e promessi ai figli e comunque non ha partecipato, trovandosi stabilmente all'estero, ai momenti più importanti della loro crescita essendo per lunghi periodi totalmente assente, dal che il risentimento espresso dai figli in sede di separazione, poi evidentemente superato con il tempo come dimostrato dalla successiva manifestazione di volontà di ricongiungimento con il padre dagli stessi manifestata. Il superamento del risentimento, tuttavia, non implica che il pregiudizio ed il danno, che si è certamente verificato, non permanga sia come fatto storico che come futura proiezione sulla personalità e serenità dei figli. Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'abbandono del figlio, non determina conseguenze dannose soltanto in punto sofferenza ingiusta (turbamento interiore), essendo il figlio privato della figura genitoriale, ma anche sul piano della evoluzione fisio-psichica. Tanto , considerando anche l'intensità dell'elemento soggettivo dell'illecito, fa insorgere in capo al figlio “abbandonato” il diritto ad ottenere un risarcimento (Cassazione civile sez. I - 06/10/2021, n. 27139). Trattandosi di danno morale non determinabile se non equitativamente ex art. 1226 c.c., questo Tribunale stima equo stabilire un risarcimento di euro 10.000 in favore di ciascun figlio, al valore attuale, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
9. sulla domanda risarcitoria della resistente.
La domanda avanzata dalla resistente non può invece essere accolta. Detta domanda è infatti sostanzialmente ancorata alla dedotta infedeltà del marito. Senonché anche tenuto conto della cronologia del tradimento come ipotizzabile sulla scorta della
20 nascita del primo figlio avvenuta in Oman, non appare dubbio che all'epoca dello stesso la crisi coniugale già fosse in atto. Atteso che il riferimento normativo per giustificare il diritto al risarcimento è rappresentato dagli artt. 2043 e 2059 c.c. ai fini dell'accoglimento della domanda , ai sensi dell'art. 2043 c.c. è necessario che tra l'infedeltà e il danno lamentato sussista un rapporto di causalità, rapporto quest'ultimo che deve essere provato dal coniuge che avanza la richiesta risarcitoria.
Detta parte deve provare non solo la condotta ma anche la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Il nesso eziologico nel caso di specie deve di certo escludersi atteso che l'infedeltà del ricorrente si inserisce in un contesto matrimoniale già ampiamente in crisi come dimostrato dal procedimento di separazione poi poco dopo intrapreso. Ne consegue che l'infedeltà non è stata la causa del danno ingiusto che si lamenta
10. Sulle spese del giudizio.
Considerata la natura del giudizio e ritenuta la parziale soccombenza di entrambe le parti (che hanno visto in parte rigettare ed in parte accogliere le loro richieste) si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1) SCIOGLIE il matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
con rito civile, in data PA
02.08.2008, a Quelimane (Mozambico), con atto successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ala (TN), dell'anno 2008, al n. 22, Parte II, Serie C;
2) dispone l'affidamento dei figli ed in via super esclusiva al padre, Per_1 Per_2
con poteri in capo allo stesso di poter compiere in via esclusiva ogni tipo di atto e/o pratica di tipo amministrativo, sanitario, scolastico, sportivo nell'interesse degli stessi;
3) colloca in via prevalente i figli ed presso il padre, con fissazione Per_1 Per_2 della residenza presso l'abitazione del medesimo nello stato dell'Oman;
4) stabilisce che la madre potrà frequentare i figli in Italia per un mese e mezzo in estate e che la stessa potrà contattare i figli telefonicamente e/o con videochiamate anche giornalmente;
21 5) Dispone a carico di PA
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli ed Per_1 Per_2 mediante il versamento di un assegno mensile di € 100,00 per ciascun figlio, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate intestate ad , assegno Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) Dispone che le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita dei figli ed saranno ripartite tra i genitori nella misura dell'80% a carico del Per_1 Per_2
padre e 20% della madre e che le stesse sono regolate, anche quanto alla modalità di rimborso, come in motivazione;
7) attribuisce al padre il diritto alla percezione di qualsiasi eventuale contributo e/o sussidio erogato nell'interesse della famiglia;
8) condanna , a corrispondere a ciascun figlio, a titolo di risarcimento Parte_1 del danno , l'importo di euro 10.000,00 al valore attuale, oltre alla rivalutazione ed agli interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
9) respinge ogni altra domanda formulata dalle parti;
10) tenuto conto della reciproca soccombenza compensa tra le parti le spese di lite.
DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Rovereto, nella camera di conIGlio dell'8.5.2025.
Il presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE REL..; dott. Riccardo Dies – GIUDICE;
dott.ssa Giulia paoli - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 355 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato in data 20/05/2024 da:
assistito e rappresentato, giusta procura alle liti congiunta Parte_1 telematicamente al ricorso, dall'Avv. Nicola Bergamini del Foro di Rovigo, C.F.
[...]
, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore, sito C.F._1
in Rovigo, Vicolo Castello n. 3, PEC Email_1
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] PA
(Mozambico) il 25.08.1983 e residente a[...], di cittadinanza mozambicana, c.f. , rappresentata e difesa - C.F._2
giusta delega a margine del presente atto - dall'avv. dall'avv. Paola Paolazzi del Foro di Trento (c.f. ), e domiciliata presso il suo studio in Trento, C.F._3
Galleria Tirrena n. 10, fax 0461/983881 e indirizzo e-mail
; Email_2
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
1 Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Rovereto, disattesa ogni contraria conclusione, domanda, deduzione:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
; matrimonio celebrato con rito civile in PA
Quelimane (Mozambico), in data 02.08.2008, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Ala (TN), dell'anno 2008, al n. 22, Parte II, Serie C.
2. Revocare, con effetto immediato, l'assegnazione della casa coniugale sita in
Ala (TN), Fraz. Chizzola, Via A. Manzoni n. 6, di proprietà del IG. Parte_1
con i relativi arredi e corredi, a favore della IG.ra PA
, precedentemente disposta in sede di separazione.
[...]
3. Disporre l'affidamento super esclusivo dei figli ed al padre, Per_1 Per_2
con poteri in capo allo stesso di poter compiere in via esclusiva, in loro nome e per loro conto, ogni pratica amministrativa, sanitaria, scolastica o attinente all'attività sportiva.
4. Prevedere che, provvisoriamente, sia collocato presso l'abitazione Per_1
dello zio paterno (ove, di fatto, già è domiciliato), e che (in attesa di ottenere Per_2 il visto di ingresso in Oman) sia collocata presso l'abitazione dei nonni paterni.
5. Prevedere che la IG.ra potrà PA tenere con sé i figli, in Italia, per un mese e mezzo d'estate, qualora ed Per_1
siano d'accordo. In ogni caso, la madre potrà sentire i figli telefonicamente Per_2
e/o con videochiamate anche giornalmente, qualora ed siano Per_1 Per_2
d'accordo.
6. Disporre che la IG.ra provveda PA
al mantenimento dei figli ed , in via indiretta, mediante il versamento Per_1 Per_2 di un assegno mensile a favore del padre di € 100,00 per ciascun figlio, e quindi complessivamente € 200,00, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate intestate allo stesso, entro il giorno 10 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
7. Disporre che, durante il periodo in cui i figli staranno in Italia dalla madre, nulla sia da lei dovuto a titolo di mantenimento.
2 8. Disporre che le spese straordinarie relative ai figli, tali dovendosi intendere quelle specificate nel protocollo adottato dal CNF, vengano poste a carico dei genitori, nella misura del 50% a carico di ciascuno di essi, da rimborsarsi dietro semplice presentazione del documento giustificativo di spesa qualora non superi € 100,00; se superiori a detto limite, invece, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, per lo meno con un mese di anticipo, secondo le modalità indicate nelle sopra menzionate linee guida.
9. Disporre che i figli ed siano a totale carico del padre ai fini Per_1 Per_2 della percezione dell'assegno unico nazionale, e qualsiasi eventuale assegno al nucleo e analoghe provvidenze pubbliche erogate nell'interesse della famiglia e dei figli.
10. Autorizzare i coniugi al rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per i figli minori ed . Per_1 Per_2
11. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ala (TN) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, tra le quali la rimozione del cognome “ CP_1 alla IG.ra , ai sensi dell'art. 5 comma 2 Legge n. PA
898/1970.
12. Rigettare la richiesta risarcitoria formulata da parte resistente, in quanto destituita di ogni fondamento, per tutte le ragioni esposte negli atti di causa.
13. Con rifusione di spese e competenze di lite, oltre spese generali ed accessori di legge, come da nota spese allegata.
Parte resistente: precisa le proprie conclusioni così come formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta dep. in data 23.09.2024 ed in via istruttoria come formulate nella propria memoria ex art. 473-bis.17 n. 2) c.p.c. dep. in data 11.10.2024.
Pubblico Ministero: “conclude per lo scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto con la resistente con rito civile, in data 02.08.2008, a Quelimane
(Mozambico), con atto successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Ala (TN), dell'anno 2008, al n. 22, Parte II, Serie C. Esponeva che il 2
3 agosto 2023 il Tribunale di Rovereto aveva omologato la separazione consensuale fra i coniugi e che da tale data la convivenza fra i coniugi non era più ripresa. Il ricorrente formulava in ricorso le seguenti conclusioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
; matrimonio celebrato con rito civile in PA
Quelimane (Mozambico), in data 02.08.2008, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Ala (TN), dell'anno 2008, al n. 22, Parte II, Serie C.
2. Assegnare, fino a quando i figli saranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti, la casa coniugale sita in Ala (TN), Fraz. Chizzola, Via A. Manzoni n.
6, di proprietà del IG. , con i relativi arredi e corredi, alla IG.ra Parte_1 CP_1
con la quale saranno collocati i figli minori ed . Per_1 Persona_3
3.Tenuto conto che il padre è domiciliato in Oman, disporre l'affidamento dei figli ed in via esclusiva alla madre, con poteri in capo alla stessa di poter Per_1 Per_2
compiere in via esclusiva, in loro nome e per loro conto, ogni pratica amministrativa, sanitaria, scolastica o attinente all'attività sportiva.
4. Disporre che il padre dovrà essere comunque interpellato per quanto riguarda l'orientamento scolastico dei figli, e la madre dovrà informare il padre su ogni decisione importante assunta per i figli.
5.Regolamentare il diritto di visita dei figli, a favore del padre come Parte_1
di seguito indicato:
Durante il periodo estivo: ogni anno, il padre potrà tenere con sé i figli dal 01 luglio al 31 agosto, ospitandoli presso il proprio domicilio all'estero, con costi dei voli a carico del padre. Quest'ultimo dovrà ricevere la conferma che i figli andranno in
Oman con tre mesi di anticipo, in modo tale da poter ottenere il visto d'ingresso nel paese ospite.
Nel caso in cui il padre, per motivi di lavoro o simili, non fosse disponibile ad ospitare i figli durante il periodo estivo, gli stessi resteranno con la madre.
Durante il resto dell'anno: qualora il padre rientri in Italia, egli terrà con sé i figli per tutto il periodo di sua permanenza, soggiornando nel Comune di residenza dei figli, nel rispetto degli impegni di studio e frequentazione della scuola dei figli medesimi.
4 6. Disporre che il padre debba necessariamente vedere/sentire i figli una volta alla settimana, in modo puntuale e continuativo, il venerdì o il sabato sera, utilizzando esclusivamente il telefono cellulare di , e senza la presenza della madre, in Per_1
orario da concordare preventivamente con la stessa, comunque sempre dopo le ore
18.00, telefonicamente o con videochiamate o analoghi sistemi di comunicazione a distanza.
7. Disporre che i figli potranno andare a trovare i nonni paterni almeno una volta al mese, compatibilmente con gli impegni di studio e frequentazione della scuola.
8. Disporre che il IG. provveda al mantenimento dei figli ed Parte_1 Per_1
, in via indiretta, mediante il versamento di un assegno mensile a favore della Per_2 madre di € 300,00 per ciascun figlio, e quindi complessivamente € 600,00, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate intestate alla stessa, entro il giorno 10 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
9.Disporre che tale importo sia ridotto ad € 150,00 per figlio durante il periodo in cui gli stessi staranno in Oman dal padre.
10. Disporre che le spese straordinarie relative ai figli, tali dovendosi intendere quelle specificate nel protocollo adottato dal CNF, vengano poste a carico dei genitori, nella misura del 50% a carico di ciascuno di essi, da rimborsarsi dietro semplice presentazione del documento giustificativo di spesa qualora non superi € 100,00; se superiori a detto limite, invece, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, per lo meno con un mese di anticipo, secondo le modalità indicate nelle sopra menzionate linee guida.
11. Disporre che i figli ed siano a totale carico della madre ai fini Per_1 Per_2 della percezione dell'assegno unico provinciale, assegno unico nazionale, e qualsiasi eventuale assegno al nucleo e famiglia e dei figli.
12. Autorizzare i coniugi al rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per i figli minori ed . Per_1 Per_2
13 Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ala (TN) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, tra le quali la rimozione del cognome “ CP_1
5 alla IG.ra , ai sensi dell'art. 5 comma 2 Legge n. PA
898/1970.
14.Condannare parte resistente alle spese e competenze legali, da liquidare come da nota spese depositata.
Esponeva a supporto delle proprie domande quanto segue:
I coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
dal matrimonio sono nati i seguenti figli: nato a [...] Controparte_2
(Mozambico) il 17.04.2008, C.F. , , nata CodiceFiscale_4 Persona_3
a Brasov (Romania) il 31.01.2013, C.F. , entrambi residenti CodiceFiscale_5
in Ala (TN), Fraz. Chizzola, Via A. Manzoni n. 6; la famiglia ha fissato la residenza anagrafica in Ala (TN), Fraz. Chizzola, Via A. Manzoni n. 6, nell'immobile di proprietà esclusiva del IG. il quale l'ha acquistato prima del Parte_1
matrimonio; le Parti si sono separate consensualmente in data 15.06.2023, ed il
Tribunale di Rovereto ha omologato le condizioni concordate tra i coniugi con Decreto
n. cronol. 1335/2023 del 02.08.2023; sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma 1 n. 2) lett. b) Legge n. 898/1970, atteso che non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi, e sono decorsi sei mesi dalla separazione consensuale, avvenuta il 15.06.2023, ed omologata il 02.08.2023; il ricorrente vive da diversi anni in Oman, ove fino al 31.03.2024 ha lavorato, in qualità di ingegnere, presso una multinazionale estera;
dal 01.04.2024 il ricorrente è rimasto privo di occupazione e, attualmente, è alla ricerca di un nuovo impiego in Oman;
trovandosi costantemente all'estero, il IG. , già in sede di separazione, Parte_1 aveva ritenuto opportuno concedere l'affidamento esclusivo dei figli a favore della madre, in modo tale che la stessa possa compiere, in via esclusiva, ogni pratica amministrativa, sanitaria, scolastica o attinente all'attività sportiva, nell'interessi dei figli;
pur nutrendo forti dubbi circa l'idoneità della IG.ra PA
a svolgere questo delicato compito di responsabilità genitoriale, l'odierno
[...] ricorrente, reputa che l'affidamento esclusivo a favore della madre sia la soluzione logisticamente più congrua alle eIGenze quotidiane dei figli;
i minori dovevano quindi essere collocati presso la residenza della IG.ra , con PA conseguente conferma dell'assegnazione della casa coniugale a favore della madre,
6 fino a quando ed saranno maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti; la regolamentazione del diritto di visita dei figli, a favore del padre, dovrà necessariamente tenere in considerazione che il IG. riesce Parte_1
raramente a tornare in Italia e, di conseguenza, egli dovrà avere la possibilità di ospitare i figli, presso il proprio domicilio all'estero, durante il periodo estivo, indicativamente dal 01 luglio al 31 agosto, fermo restando che, qualora il ricorrente dovesse riuscire a tornare in Italia durante il resto dell'anno, egli dovrà avere la possibilità di stare con i figli, in via continuativa, per tutto il soggiorno;
il ricorrente è Per_ padre non solo di ed , ma anche di e , nati da una relazione Per_1 Per_2 Per_4
more uxorio del ricorrente con la sua attuale compagna;
è nato il [...], Per_4
ossia nelle more del giudizio di separazione e, quindi, è stato tenuto in considerazione nella determinazione dell'assegno mensile di € 400,00 stabilito quale contributo al Per_ mantenimento ordinario dei figli;
viceversa, è nata il [...], ossia dopo il decreto di omologazione della separazione consensuale, pertanto l'importo di € 400,00 stabilito per ciascun figlio non può essere più ritenuto congruo e proporzionato al reddito del IG. il quale deve contribuire – in eguale misura – al Parte_1 mantenimento di tutti e quattro i propri attuali figli;
la rideterminazione dell'assegno di mantenimento dovrà, altresì, tenere in considerazione la circostanza che, attualmente, il IG. si trova privo di occupazione in Oman, un Paese Parte_1
nel quale – a differenza dell'Italia – non sussistono forme di assistenza pubblica a favore dei cittadini disoccupati, tanto meno se stranieri;
l'importo mensile dell'assegno da versare a favore della IG.ra , a titolo di contributo PA per il mantenimento ordinario di ed , deve essere quindi ridotto ad € Per_1 Per_2
300,00 mensili per ciascun figlio;
inoltre al momento dell'accordo di separazione, la IG.ra era priva di occupazione e, in virtù di tale PA
circostanza, alla stessa veniva riconosciuto un assegno di mantenimento per 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo (in scadenza nel mese di giugno 2024), e le spese straordinarie relative ai figli venivano ripartite all'80% a carico del padre, ed al
20% a carico della madre mentre adesso la resistente lavora a tempo pieno come operaia turnista presso la società Bertagni 1882 S.p.a. di Avio (TN), non sussistendo quindi più i presupposti per riconoscerle alcun assegno divorzile;
inoltre in
7 conseguenza della nuova situazione economica tutte le spese straordinarie relative ai figli devono essere suddivise, equamente, al 50% tra i genitori., ferma la assegnazione alla resistente dell'assegno unico universale a favore dei due figli. Precisava poi di essere privo di occupazione, dopo aver lavorato per diversi anni, come ingegnere, presso la società Strabag Oman LLC, una multinazionale estera con sede in Oman e che la casa coniugale, sita in Ala (TN), Fraz. Chizzola, Via A. Manzoni n. 6, è di proprietà esclusiva di esso ricorrente, il quale sta pagando personalmente (al 100 %) rate mensili da € 1.000,00 cad. per onorare il mutuo contratto fino al 31.03.2025.
Precisava ulteriormente di non possedere autovetture o altri beni mobili registrati e di essere titolare del conto corrente n. C01/10/962618 presso Cassa Rurale Vallagarina -
Banca di credito cooperativo - Società cooperativa. Sollecitava quindi una modifica delle condizioni della separazione, ritenute attualmente insostenibili.
Chiariva poi che da quanto gli risultava la IG.ra , PA
attualmente, lavora a tempo pieno come operaia turnista presso la società Bertagni
1882 S.p.a., con sede in Avio (TN), Strada Statale 12 n. 327, svolgendo anche il turno notturno e che ella in aggiunta alla retribuzione derivante dalla propria attività lavorativa, percepisce dal IG. € 800,00 mensili a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento dei figli e, fino al mese di giugno 2024, ulteriori € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento personale, sicchè a fronte di circa € 3.000,00 mensili di entrate, la IG.ra non ha spese né di PA mutuo, né di affitto, da sostenere, atteso che vive all'interno della casa coniugale che le è stata assegnata in sede in separazione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la resistente la quale, pur associandosi alla richiesta di scioglimento di matrimonio, ha contestato in fatto e in diritto la ricostruzione di controparte, formulando le seguenti conclusioni:
1) disporre l'affidamento dei figli ed in via super esclusiva al padre, Per_1 Per_2
con poteri in capo allo stesso di poter compiere in via esclusiva ogni tipo di atto e/o pratica di tipo amministrativo, sanitario, scolastico, sportivo nell'interesse degli stessi;
2) prevedere la collocazione prevalente dei figli ed presso il padre, Per_1 Per_2 con fissazione della residenza presso l'abitazione del medesimo;
8 3) prevedere che la madre potrà tenere con sé i figli in Italia per un mese e mezzo in estate. In ogni caso la stessa potrà sentire i figli telefonicamente e/o con videochiamate anche giornalmente.
4) Disporre a carico del IGnor di contribuire al mantenimento Parte_1
ordinario dei figli ed nel periodo in cui staranno in Italia con la Per_1 Per_2 madre, mediante il versamento di un assegno mensile in favore della stessa di €
500,00.- per ciascun figlio, o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia a mezzo bonifico bancario sulle coordinate a lei intestate.
5) Disporre che le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita dei figli ed saranno ripartite tra i genitori nella misura dell'80% a carico del Per_1 Per_2
padre e 20% della madre, ed il rimborso andrà erogato al genitore che ha sopportato la spesa entro 10 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Contr Saranno da intendersi spese straordinarie quelle indicate nelle linee guida del
6 Prevedere che i figli si intenderanno a carico della padre ai fini della percezione di qualsiasi eventuale contributo e/o sussidio erogato nell'interesse della famiglia.
7) Accertato e dichiarato che le condotte del IG. quale la perdurante assenza CP_1 nella vita dei figli e l'infedeltà extraconiugale pubblica e conclamata nei confronti della coniuge, hanno cagionato ai familiari un danno endo familiare, condannare il ricorrente al risarcimento del danno in favore della moglie e dei figli con la somma di
€ 50.000,00.- in favore di moglie e rispettivamente in favore dei figli, e/o quella diversa maggior o minore somma equitativa che verrà ritenuta di giustizia.
8)Con rifusione delle spese di lite.
Deduceva poi: di essere stata costretta nel corso del matrimonio e per tutto il periodo di separazione ad occuparsi in via esclusiva dei figli, essendosi di fatto il ricorrente trasferito in Oman ormai dal 2020, ove ha fissato il proprio centro di interessi ed affetti, avendo ivi instaurato una stabile relazione affettiva con altra donna dalla quale, come dallo stesso riconosciuto, ha avuto nel frattempo due figli, uno dei quali ancora in costanza di matrimonio;
malgrado le previsioni giudiziali, che disciplinano la presenza del padre con i figli per un mese e mezzo in estate, tenendoli con sé in Oman, ed altri periodi allorché si dovesse recare in Italia, mai il IGnor si è occupato di loro CP_1
e mai li ha tenuti con sé, lasciando interamente il carico della loro gestione alla moglie
9 che si è trovata, suo malgrado, ad occuparsi di ogni problematica quotidiana degli stessi senza alcun supporto del padre, e costretta a fronteggiare da sola il difficile periodo adolescenziale dei ragazzi;
l'assenza di una figura paterna di riferimento ha creato gravi difficoltà nella crescita dei figli, che hanno esternato numerosi ed importanti problemi relazionali essendo in forte difficoltà, che peraltro il padre minimizza e che la madre non riesce a gestire;
ella non è più in grado di gestire i ragazzi, non è nemmeno più disposta a farlo in via esclusiva e chiede che il padre si assuma le proprie e doverose responsabilità verso i figli;
ella ha perso ogni autorevolezza nei loro confronti e non è più in grado di controllarli, con il rischio di una loro dispersione sociale e propensione a delinquere;
per alcuni mesi il figlio
(di 16 anni) ha deciso, in via del tutto autonoma e pur di fronte alla contrarietà Per_1
della madre, di trasferirsi a casa della fidanzatina, senza più ritorno a casa ed interrompendo il percorso scolastico;
ella ha fatto il possibile per far rientrare Per_1
a casa, investendo anche il padre di tale problematica ma non ha ricevuto alcun aiuto dallo stesso, che per contro si è limitato a considerare “bravate” quelle del figlio;
ella ha perso ogni contatto con il ragazzo negli ultimi mesi e non ha alcun controllo sul figlio, che ad oggi le risulta essersi trasferito dallo zio paterno;
le sono arrivate voci di atteggiamenti delinquenziali da lui tenuti, a seguito di chiamate dei Carabinieri di Ala che le riportavano di piccoli furti agiti con un gruppo di coetanei;
nessun sostegno e supporto è arrivato dal IG. di fronte alle preoccupazioni sollevate dalla CP_1 madre, se non gratuiti richiami all'operato della stessa e ad asserite sue incapacità, o minimizzazione della gravità delle condotte del ragazzo;
anche la figlia minore ha iniziato recentemente ad adottare comportamenti preoccupanti e non Per_2
corretti, che la madre non riconosce e non tollera mostrandosi adultizzata ed in costante contrasto con la madre, dimostrando una forte insofferenza a vivere con lei.
Sulla base di tali asserzioni dichiarava di rinunciare all'affidamento super esclusivo dei figli ed alla collocazione prevalente degli stessi presso di sé, ritendendo invece preferibile e maggiormente tutelante per gli stessi il loro URGENTE trasferimento presso il padre.
In ordine alle condizioni economiche delle parti esponeva: di esser stata costretta negli anni di matrimonio a doversi trasferire in varie parti del mondo per seguire il
10 marito e favorirne l'attività lavorativa, limitando in tal modo la sua possibilità e quella dei figli di radicarsi in un dato territorio essendogli stato quindi impedito di crearsi una propria autonomia lavorativa, trovandosi occupata a gestire i figli e dovendosi adattare ai nuovi contesti;
grazie alle sue rinunce e sacrifici il marito in questi anni ha potuto crescere e favorire la sua carriera lavorativa, mentre la convenuta è stata costretta a rinunciare ad ogni prospettiva lavorativa propria, compromettendo con ciò enormemente le sue potenzialità lavorative;
qualsiasi reperimento di impiego lavorativo è stato per lei di difficile realizzazione, essendosi dovuta dedicare alla gestione della famiglia ed adattare ai continui trasferimenti in Paesi diversi, con adattamento a realtà ambientali e culturali diverse, cui si è aggiunta l'assenza di particolare formazione lavorativa;
recentemente è riuscita a trovare impiego come operaia presso la Società Bertagni di Ala, con uno stipendio medio di circa € 1.500,00 impiego a tempo determinato con scadenza il 30.09.2024; ella non è titolare di alcun bene immobile, né ha potuto accantonare risparmi propri. Al contrario Parte_1
aveva lavorato negli anni come ingegnere per ditte italiane ma sempre con
[...]
incarichi all'estero; il suo impiego è particolarmente prestigioso e ben remunerato percependo circa € 6.000,00.- mensili;
il suo stato di disoccupazione attuale non era quindi credibile mentre, ogni caso, con la formazione e le capacità possedute sarebbe comunque stato agevolmente in grado di trovare un impiego dignitoso ed in linea con le sue potenzialità. Precisava che per contratto il ricorrente gode di un fondo di assistenza sanitaria che copre le spese mediche, dentistiche, ortodontiche e le prestazioni specialistiche per lui e figli, oltre alla titolarità di numerosi benefits, tra cui la macchina aziendale, il telefono ed il computer, trasferte spesate e rimborso di 3 viaggi all'anno e che solitamente anche i costi per l'abitazione sono interamente spesati dalla ditta per cui lavora.
Sosteneva che la nuova collocazione dei figli in via prevalente presso il padre, con conseguente affidamento super esclusivo a lui degli stessi, consentiva di escludere il pagamento da parte del ricorrente dell'assegno di mantenimento oggi in vigore per i figli per il concorso al loro mantenimento da parte del ricorrente mentre, considerata la notevole disparità economica dei coniugi appariva congruo mantenere la previsione
11 relativa alle spese straordinarie, come disposta in sede separazione, con carico delle stesse all'80% per il padre e 20% per la madre.
Inoltre, a fronte della collocazione prevalente dei figli presso il padre, la resistente rinunziava all'assegnazione della casa familiare. Infine la resistente in via riconvenzionale esponeva che essendo IGnor stato completamente assente CP_1
nella vita dei figli (gli ultimi anni di matrimonio ha fissato il proprio centro di interessi e abitato stabilmente all'estero senza far rientro in Italia e senza avere con i figli alcun rapporto, facendo mancare completamente il suo supporto morale ed affettivo e non occupandosi in alcun modo della loro crescita ed educazione, lasciandone il carico integrale alla madre, comportamento proseguito anche dopo la separazione dei coniugi allorché in spregio alle previsioni disposte in tale procedimento che CP_1
dettagliavano i tempi di permanenza dei figli con lui, mai li ha tenuti con sé) come provato sulla base delle dichiarazione dei figli rese nel procedimento di separazione, e segnatamente dell'udienza dd. 04.04.2023, il che implicava il mancato assolvimento da parte sua del dovere di accudimento e di assistenza morale e, per i figli, un “danno da privazione genitoriale“, che ha arrecato conseguenze pregiudizievoli sulla vita degli stessi. Aggiungeva che ha violato in maniera plateale e pubblica il dovere di CP_1
fedeltà verso la moglie, avendo intrapreso una relazione extra coniugale, dalla quale, ancora in costanza di matrimonio con la IGnora , è nata un'altra figlia ed CP_1
essendosi reso protagonista di ulteriori infedeltà extra coniugali alle quali consegue il diritto della resistente al risarcimento del danno.
Esponeva inoltre che la violazione da parte di dei doveri coniugali, di cui CP_1 all'art. 143 c.c, ha provocato senza dubbio nell'ambito della sfera della IGnora CP_1
la lesione di interessi meritevoli di tutela risarcitoria, quali la fedeltà, atteso che per le sue modalità ha trasmodato in comportamenti che hanno oltrepassato i limiti dell'offesa, di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, e si è concretizzata in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto, considerato che la relazione extraconiugale è diventata di dominio pubblico e quindi particolarmente frustrante. Le dichiarazioni pubbliche dell'esistenza di un rapporto con l'amante, aggravate dalla nascita di un figlio derivante da tale relazione, con elezione dello status di “separata” ancora prima della
12 pronuncia di separazione, sono tali da ritenere lesa la dignità e la reputazione della coniuge, attesa l'oggettiva lesività della sfera psico-fisica, per la sofferenza morale e psicologica subita dalla medesima, con conseguente diritto al risarcimento del danno.
Per i fatti sopra esposti la IGnora aveva formulato richiesta di addebito in sede CP_1
di separazione, abbandonata poi a fronte del raggiungimento di un accordo che ha portato alla definizione della separazione in modo consensuale.
Riteneva poi la resistente che le condotte di sono comunque tali da CP_1
legittimare una richiesta di risarcimento del danno anche ed indipendentemente dalla mancata pronuncia di addebito in sede di separazione o della declaratoria della separazione consensuale, trattandosi di autonome domande, non potendo escludersi che il fatto dannoso conservi la sua rilevanza tipica, ai fini della applicazione della normativa sull'illecito civile, per il solo fatto che esso possa rilevare quale causa di cessazione del rapporto coniugale ed in particolare dell' 2059 CC, allorché l'infedeltà sia avvenuta tramite condotte idonee a determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona, così come e nel caso di specie. Sosteneva poi che la previsione dei c.d. danni punitivi di cui all'art. 473-bis. 39 costituisce ulteriore argomento per sostenere l'illecito endo familiare in tal sede, risultando il padre, poiché assente per anni nella vita dei figli, responsabile di gravi inadempienze o di atti che hanno arrecato pregiudizio ai minori e ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, tali quindi da giustificare il risarcimento dei danni nei confronti dei figli e dell'altro coniuge in quanto costretto a gestire per anni la prole senza alcun supporto emotivo e sostegno da parte dell'altro genitore, compromettendo con ciò fortemente la sua vita privata e di relazione, oltre che le sue potenzialità lavorative, essendosi dovuto dedicare integralmente e da solo ad ogni loro minima incombenza.
3. All'udienza del 23.10.2024 i coniugi sono comparsi davanti al Giudice istruttore.
Nelle successive udienze è stata disposta l'audizione dei minori ed è stata acquisita una relazione aggiornata sulle condizioni del nucleo familiare da parte del Servizio sociale.
Alla udienza del 28.2.2025 sostituita da note in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti davano atto che vi era accordo relativamente ai punti relativi all'affidamento dei figli, ai empi di permanenza con i rispettivi genitori e il loro mantenimento mentre
13 le parti non avevano trovato alcun accordo circa le domande risarcitorie avanzate dalla resistente.
4. Tanto premesso, si osserva che lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato laddove siano decorsi dodici mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, purché la sentenza che ha pronunciato la separazione sia passata in giudicato e non sia mai ripresa la convivenza. Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti richiesti sicché si pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da contratto da e Parte_1 PA
con rito civile, in data 02.08.2008, a Quelimane (Mozambico), con atto
[...]
successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ala (TN), dell'anno 2008, al n. 22, Parte II, Serie C e si dispone la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
5. Sull'affidamento e il collocamento dei minori.
5.1. Quanto all'affidamento, si ravvisano ragioni per disattendere il principio generale ricavabile a contrario dall'art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, vista e considerata altresì la richiesta congiunta delle parti in tal senso e la conforme volontà dei figli minori , auditi dal Tribunale.
La circostanza che le parti concordino sull'affidamento esclusivo al padre dei figli minorenni, la preferenza chiara ed univoca espressa in tal senso dai minori, e la circostanza che il padre affidatario risieda nello stato dell'Oman, impongono l'attribuzione allo stesso dell'affidamento super esclusivo dei minori, non essendo diversamente possibile la loro adeguata cura.
5.2. Quanto al collocamento esso segue la preferenza espressa in tema di affidamento, venendo i minori collocati presso la residenza del padre, nello stato dell'Oman.
5.2.1. Si ritiene di stabilire ampi spazi di frequentazione della figura materna, come concordati dalle parti, peraltro compatibilmente con la stabile collocazione all'estero dei figli. La madre potrà quindi tenere con sé i figli in Italia per un mese e mezzo d'estate , previo accordo con il padre sul periodo esatto, da definirsi entro il 30 maggio
14 di ogni anno. la madre potrà inoltre contattare telefonicamente o con video chiamate i figli, anche giornalmente.
6. Sul mantenimento dei minori.
6.1. E' noto che i genitori, coniugati o meno che siano, debbono adempiere agli obblighi nei confronti dei figli di mantenimento, istruzione ed educazione, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo, in conformità ai criteri indicati dall'art. 337 ter c.c..
6.2. Ciò premesso, si evidenzia che la condizione patrimoniale delle parti è chiaramente sbilanciata e, tuttavia, tenuto conto della attività lavorativa della ricorrente, che risulta esser stata confermata anche dopo il 2024 come emerso in corso di giudizio, e del reddito dalla stessa percepito di euro 1500 mensili circa, un minino contributo della stessa deve esser previsto. Pertanto, tenuto conto dei compiti di educazione e cura gravanti sul genitore collocatario, considerata altresì l'età dei minori, si ritiene congruo stabilire che la ricorrente debba corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, l'importo di euro 100 mensili per ciascuno di essi. tali importi, soggetti ad automatica rivalutazione ISTAT ex art. 337 ter penultimo comma c.c., andranno versati mediante bonifico sul conto corrente del ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, salvo diverso accordo fra le parti.
Il maggior reddito e patrimonio del ricorrente il quale ha una capacità professionale, lavorativa e di guadagno non solo rilevante ( come dimostrato dai redditi percepiti in
Oman in passato di circa euro 6000 mensili) ma anche attuale, tenuto conto che la qualificazione professionale del ricorrente e la attuale capacità di mantenimento di un'altra intera famiglia in Oman composta da una compagna e due figli ( oltre che la disponibilità ad ivi accogliere gli altri due figli oggetto del presente procedimento) consentono di ritenere provato, in via presuntiva, che lo stesso ancora nell'attualità vanti una posizione lavorativa e di guadagno del tutto analoga a quella del passato, viene , peraltro, in necessario rilievo anche nel riparto delle spese straordinarie, tali dovendosi intendere quelle individuate nel protocollo CNF. Pertanto le stesse debbono essere collocate a carico del ricorrente nella misura dell'80% e a carico della resistente nella misura del 20% secondo la disciplina di seguito dettagliata.
Esse vanno sempre documentate dal genitore anticipatario e sono suddivise in:
15 Spese per le quali non è previsto il preventivo accordo.
Spese mediche:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, ad eccezione di quelli afferenti all'acquisto di farmaci da banco;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, apparecchio ortodontico, se prescritti dallo specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) cure mediche urgenti / non dilazionabili.
Spese scolastiche:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) spese per alloggio universitario se correlate e necessarie alla frequenza universitaria di istituti pubblici;
c) libri di testo;
d) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo di eventuale attrezzatura per istituti professionali;
e) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio;
f) assicurazione scolastica;
g) fondo cassa richiesto dalla scuola;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico urbano e/o extra-urbano fuori Provincia;
i) corso di lingua promosso o patrocinato dalla scuola;
l) acquisto di strumento musicale connesso e/o correlato al percorso di studio intrapreso.
Spese extrascolastiche:
a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) fino ad un massimo di 4 settimane se necessario all'organizzazione famigliare;
16 b) spese per la manutenzione del mezzo di trasporto del figlio (comprensivo di bollo e assicurazione) se l'acquisto del mezzo è stato concordato dai genitori o comunque effettuato dai genitori antecedentemente alla separazione o al divorzio.
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo:
Spese mediche:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche se prescritte dallo specialista;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale o da Strutture
Convenzionate, né previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente.
Spese scolastiche:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) spese per alloggio universitario per la frequentazione di istituti privati;
c) spese per alloggio universitario per la frequentazione di istituti pubblici se non correlate e non necessarie alla frequenza universitaria;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero.
Spese extrascolastiche:
a) corsi di lingue non promossi dalla scuola o patrocinati dalla stessa;
b) corsi di musica;
c) acquisto di strumenti musicali se al di fuori del percorso di studi intrapreso;
d) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature se al di fuori del percorso di studi intrapreso (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
e) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) ed artistiche;
f) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) se di durata complessivamente superiore alle 4 settimane e/o non necessario all'organizzazione familiare;
g) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
17 i) spese per la manutenzione del mezzo di trasporto del figlio (comprensivo di bollo e assicurazione) se l'acquisto del mezzo non è stato concordato dai genitori o effettuato dai genitori antecedentemente alla separazione o al divorzio,
Modalità di richiesta e rimborso
In ordine alle spese straordinarie da concordare viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario precisando che: il genitore che affronta la spesa deve sempre conservare la documentazione comprovante l'esborso: a fronte di una richiesta scritta (anche a mezzo e-mail o messaggistica telefonica) del genitore anticipatario l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, con le stesse formalità, nell'immediatezza della richiesta (massimo 20 gg.) e, in difetto di riscontro entro detto termine, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, costituendo il presente atto titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate;
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (con ogni mezzo utile a portare a conoscenza l'altro genitore) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta.
La detrazione delle spese ai fini fiscali avverrà secondo le quote di ripartizione della spesa.
Gli assegni e tutti i contributi previsti dalla legge a favore dei figli sono attribuiti al ricorrente mentre le detrazioni e le deduzioni fiscali saranno godute al 50% da ciascun genitore.
7. Sulla domanda di assegnazione della casa familiare.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 6, co. 6 della Legge 898/1970 “L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile”.
18 Secondo l'elaborazione giurisprudenziale costante il provvedimento di assegnazione della casa familiare - pur avendo un indubbio rilievo economico - sottende quale unica ratio la protezione della prole, ed in specie la tutela del suo interesse a “permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta”; l'istituto non è invece volto a sopperire alle eIGenze economiche del coniuge più debole, che vengono tutelate solo attraverso l'assegno di mantenimento (Cass. 25604/2018, nonché Cass. 6979/2007, 16398/2007,
14553/2011 e 21334/2013, 15367/2015).
Da tali considerazioni consegue che l'assegnazione della casa familiare presuppone imprescindibilmente la “…presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori”.
Del resto, diversamente opinando si porrebbe un problema di costituzionalità “…del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare”. (Cass. 1545/2006).
Nel caso di specie i due figli della coppia saranno collocati presso il padre nello stato dell'Oman; pertanto la resistente non ha diritto a vedersi assegnata la casa familiare, alla quale in effetti, in considerazione della collocazione all'estero dei figli, ha rinunziato espressamente in atti.
8. Sulla domanda risarcitoria dei figli
La domanda deve essere accolta nei limiti di seguito evidenziati.
Nel caso di specie è provato, sulla base delle stesse allegazioni delle parti e delle dichiarazioni rese in sede di separazione dai figli minorenni della coppia il sostanziale il disinteresse dimostrato dal padre nei confronti dei figli, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Tanto determina un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela. Si tratta pacificamente di un danno non patrimoniale che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così pure
19 lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa ( in questo senso Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2013 n. 26205). Peraltro, l'art. 29 Cost. rende chiaro , conformandolo quale diritto fondamentale della persona , che ogni figlio ha il diritto di avere due genitori e di crescere con loro in modo sano, sereno ed affettivamente partecipe. Ne deriva che la totale assenza di uno dei genitori per un lungo lasso temporale comporta la rilevante lesione del predetto diritto fondamentale e giustifica il riconoscimento di un grave pregiudizio (cfr. da Cass. ord. 12/05/2022 n. 15148). E per quanto emerso agli atti non può revocarsi in dubbio che il ricorrente per un IGnificativo lasso temporale non si è presentato agli incontri programmati e promessi ai figli e comunque non ha partecipato, trovandosi stabilmente all'estero, ai momenti più importanti della loro crescita essendo per lunghi periodi totalmente assente, dal che il risentimento espresso dai figli in sede di separazione, poi evidentemente superato con il tempo come dimostrato dalla successiva manifestazione di volontà di ricongiungimento con il padre dagli stessi manifestata. Il superamento del risentimento, tuttavia, non implica che il pregiudizio ed il danno, che si è certamente verificato, non permanga sia come fatto storico che come futura proiezione sulla personalità e serenità dei figli. Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'abbandono del figlio, non determina conseguenze dannose soltanto in punto sofferenza ingiusta (turbamento interiore), essendo il figlio privato della figura genitoriale, ma anche sul piano della evoluzione fisio-psichica. Tanto , considerando anche l'intensità dell'elemento soggettivo dell'illecito, fa insorgere in capo al figlio “abbandonato” il diritto ad ottenere un risarcimento (Cassazione civile sez. I - 06/10/2021, n. 27139). Trattandosi di danno morale non determinabile se non equitativamente ex art. 1226 c.c., questo Tribunale stima equo stabilire un risarcimento di euro 10.000 in favore di ciascun figlio, al valore attuale, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
9. sulla domanda risarcitoria della resistente.
La domanda avanzata dalla resistente non può invece essere accolta. Detta domanda è infatti sostanzialmente ancorata alla dedotta infedeltà del marito. Senonché anche tenuto conto della cronologia del tradimento come ipotizzabile sulla scorta della
20 nascita del primo figlio avvenuta in Oman, non appare dubbio che all'epoca dello stesso la crisi coniugale già fosse in atto. Atteso che il riferimento normativo per giustificare il diritto al risarcimento è rappresentato dagli artt. 2043 e 2059 c.c. ai fini dell'accoglimento della domanda , ai sensi dell'art. 2043 c.c. è necessario che tra l'infedeltà e il danno lamentato sussista un rapporto di causalità, rapporto quest'ultimo che deve essere provato dal coniuge che avanza la richiesta risarcitoria.
Detta parte deve provare non solo la condotta ma anche la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Il nesso eziologico nel caso di specie deve di certo escludersi atteso che l'infedeltà del ricorrente si inserisce in un contesto matrimoniale già ampiamente in crisi come dimostrato dal procedimento di separazione poi poco dopo intrapreso. Ne consegue che l'infedeltà non è stata la causa del danno ingiusto che si lamenta
10. Sulle spese del giudizio.
Considerata la natura del giudizio e ritenuta la parziale soccombenza di entrambe le parti (che hanno visto in parte rigettare ed in parte accogliere le loro richieste) si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1) SCIOGLIE il matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
con rito civile, in data PA
02.08.2008, a Quelimane (Mozambico), con atto successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ala (TN), dell'anno 2008, al n. 22, Parte II, Serie C;
2) dispone l'affidamento dei figli ed in via super esclusiva al padre, Per_1 Per_2
con poteri in capo allo stesso di poter compiere in via esclusiva ogni tipo di atto e/o pratica di tipo amministrativo, sanitario, scolastico, sportivo nell'interesse degli stessi;
3) colloca in via prevalente i figli ed presso il padre, con fissazione Per_1 Per_2 della residenza presso l'abitazione del medesimo nello stato dell'Oman;
4) stabilisce che la madre potrà frequentare i figli in Italia per un mese e mezzo in estate e che la stessa potrà contattare i figli telefonicamente e/o con videochiamate anche giornalmente;
21 5) Dispone a carico di PA
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli ed Per_1 Per_2 mediante il versamento di un assegno mensile di € 100,00 per ciascun figlio, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate intestate ad , assegno Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) Dispone che le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita dei figli ed saranno ripartite tra i genitori nella misura dell'80% a carico del Per_1 Per_2
padre e 20% della madre e che le stesse sono regolate, anche quanto alla modalità di rimborso, come in motivazione;
7) attribuisce al padre il diritto alla percezione di qualsiasi eventuale contributo e/o sussidio erogato nell'interesse della famiglia;
8) condanna , a corrispondere a ciascun figlio, a titolo di risarcimento Parte_1 del danno , l'importo di euro 10.000,00 al valore attuale, oltre alla rivalutazione ed agli interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
9) respinge ogni altra domanda formulata dalle parti;
10) tenuto conto della reciproca soccombenza compensa tra le parti le spese di lite.
DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Rovereto, nella camera di conIGlio dell'8.5.2025.
Il presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
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