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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5114 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Sezione Decima Civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.8517/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato in atti dall'avv. Francesco Puglisi, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli (NA) (80125), al viale Augusto n. 42/g;
ATTRICE
E
(C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di Controparte_1 C.F._2
mandato in atti dall'Avv. Ciro Ascione, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Piazza degli Artisti 27;
CONVENUTA
E sito in Napoli alla Via Teofilo Patini n. 7, “Parco Pica, CP_2
Fabbricati 2 e 3” (C.F. ), in persona dell'amministratore pro P.IVA_1
tempore, rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Nunzia Porto,
presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Centro Direzionale Is. A5;
CONVENUTO
CONCLSUIONI: come in atti.
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 1 di 12 MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
, premettendo di essere proprietaria dell'immobile sito Parte_1
in Napoli (NA) alla via Teofilo Patini n. 7 (già via San Giacomo dei Capri
n.41), Parco Pica, Fabbricato 2, Scala B, piano settimo, interno n. 23, chiede il risarcimento dei danni subiti al predetto appartamento a causa di infiltrazioni manifestatesi, a suo dire nel 2016, provenienti dal terrazzo sovrastante, di proprietà ed abitato dalla NU IG.ra , su Controparte_1
cui insistono anche canali di scolo condominiali.
In particolare, sostiene che le infiltrazioni hanno danneggiato il bagno, la cucina e gli intradossi del solaio di copertura del terrazzo a livello e hanno causato un danno morale al nucleo familiare che abitava nell'appartamento.
Il chiede il rigetto della domanda, deducendo che le infiltrazioni CP_2
sono state segnalate solo nel 2019 e sono provenienti dal terrazzo di proprietà
privata della IG.ra . CP_1
La NU , proprietaria dell'appartamento sovrastante, Controparte_1
chiede il rigetto della domanda, deducendo che le infiltrazioni siano causate da difetti di impermeabilizzazione della grondaia condominiale che attraversa tutto il perimetro del terrazzo. La stessa eccepisce il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per quanto riguarda il risarcimento dei danni attinenti alla facciata del balcone, essendo la stessa una parte di proprietà CP_3
Premesso ciò in fatto, in diritto va evidenziato che la responsabilità prevista dall'art.2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia e una relazione di fatto tra il soggetto responsabile e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla e di eliminare prontamente le situazioni di pericolo che siano insorte;
detta norma
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 2 di 12 non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva,
posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria all'affermazione della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia,
avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità o eccezionalità (Cass., 13/12/2016, n. 25483 Cass. 29/07/2016, n. 15761;
Cass.18/05/2015, n. 10129 Cass.1/4/2010 n.8005; Cass.19/1/2010 n.713).
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua dunque un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato solo di allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, fatta salva la prova da parte del custode della ricorrenza del caso fortuito (Cass.17/01/2020, n. 858; Cass.13/03/2018, n.
6034; Cass. 01/02/2018, n. 2477; Cass. 16/05/2017, n. 12027).
Il singolo condomino può agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni verificatesi nella sua proprietà esclusiva per il malfunzionamento di un impianto comune ovvero per i difetti di una parte comune, con azione ex art. 2051 c.c., posto che la custodia e la manutenzione delle parti comuni spetta al;
pertanto, il può essere CP_2 CP_2
chiamato ad eseguire i lavori per eliminare le infiltrazioni nonché i lavori di ripristino dello stato dei luoghi oltre che pagamento dei beni che risultino danneggiati.
Orbene, ritiene questo Giudice che sia stata fornita la prova, gravante su parte
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 3 di 12 attrice, del nesso causale tra la res in custodia ed i subiti danni, mentre parte
NU non ha fornito la prova liberatoria rappresentata dal caso fortuito, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Nel caso di specie il fenomeno infiltrativo denunciato da
[...]
risulta anche provato dalla perizia depositata il Parte_1
09.10.2023 (alla quale integralmente si rimanda condividendone le convincenti e razionali argomentazioni tecniche, anche nella parte in cui confuta le osservazioni critiche delle parti: Sez. 1, Sentenza n. 10222 del
04/05/2009), dal CTU arch. Fabbricatore il quale ne ha rilevato la Per_1
presenza. L'ausiliare ha accertato, tra l'altro, che: “- il bagno viene
interessato da fenomeni infiltrativi provenienti dal terrazzo soprastante dell'appartamento di proprietà resistente. Tali fenomeni di infiltrazione
hanno portato al danneggiamento degli strati di intonaco e dello strato superficiale della pittura dell'intradosso del solaio e della parte alta delle
pareti, precisamente la parte non piastrellata;
- per la cucina risultano delle
lievi infiltrazioni puntuali su di una parete nella parte bassa, tali fenomeni a
giudizio dello scrivente CTU non provengono dal terrazzo della proprietà di
parte resistente non essendovi alcuna corrispondenza;
- altri fenomeni
infiltrativi hanno portato al danneggiamento degli strati di intonaco e dello
strato superficiale della pittura dell'intradosso del solaio di copertura del
terrazzo (unico) e della parte alta delle pareti esterne all'appartamento in corrispondenza dei balconi dell'appartamento di proprietà resistente;
-le infiltrazioni indicate nell'atto introduttivo da parte attrice, ad esclusione
di quelle riferite al vano adibito a cucina, provengono dal terrazzo (unico) facente parte dell'appartamento di proprietà di parte resistente IG.ra
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 4 di 12 , come si evince dalla planimetria catastale ricevuta e, che il CP_1
sottoscritto rimette in allegato;
- tuttavia bisogna specificare che nella parte esterna del suindicato terrazzo
è presente una grondaia (aperta nella parte superiore v.si Foto 22) che
raccoglie tutte le acque bianche, tale grondaia attraversa tutto il terrazzo e si
immette in una vaschetta con una griglia (V. Foto 20-21) che si trova all'interno del terrazzo stesso (V. Planimetria Allegato 3);
- dagli atti di causa esaminati e dalle dichiarazioni ricevute durante gli
accessi da parte dei CTP, risulta che i fenomeni infiltrativi sono cessati e non si sono più manifestati i lavori effettuati nell'anno 2018 e, che hanno
riguardato la impermeabilizzazione della intera grondaia e della relativa
vaschetta di raccolta con la griglia, la sostituzione delle soglie di marmo rese
necessarie per effettuare le lavorazioni sopraindicate.
- A rigor di logica, si deduce, pertanto, che i danni da infiltrazioni che hanno interessato l'unità immobiliare di parte attrice sono da ricondursi al
pessimo stato delle grondaie e al tutto il sistema dello smaltimento delle
acque bianche, prima che fossero posti in essere i lavori di manutenzione
che ne hanno determinato la cessazione;
- Inoltre, durante il terzo accesso lo scrivente CTU ha voluto verificare le
condizioni della pavimentazione posta sul terrazzo di proprietà , CP_1
in corrispondenza del bagno e di uno dei due balconi dell'appartamento
oggetto di causa, la quale, nonostante non ha mai subito lavorazioni e opere per il miglioramento dell'impermeabilizzazione, non presenta alcuna lesione
da cui possano verificarsi delle infiltrazioni.
Lo scrivente CTU tiene a precisare che l'intero terrazzo di proprietà della
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 5 di 12 NU IG.ra risulta coperto da cornicioni e parte di esso CP_1
risulta essere chiuso con veranda (in corrispondenza dell'altro balcone in cui
sono presenti i fenomeni infiltrativi), di conseguenza anche in presenza di
copiose precipitazioni meteoriche queste raggiungono in maniera
impercettibile il pavimento del terrazzo” (v. pp. 10-12 della CTU).
Condivisibili sono anche le osservazioni svolte dal CTU in risposta alle note critiche attraverso cui ha chiarito che “i fenomeni infiltrativi si sono scatenati
solo dalla gronda a contatto con i frontalini, invadendo solo CP_3
la parte dei sottobalconi e giungendo fino all'interno dell'immobile, di
proprietà .” (v. p. 17 della CTU). Pt_1
Ciò posto, sotto il profilo giuridico si osserva che, in tema di condominio, le gronde, i doccioni ed i canali di scarico, che convogliano le acque meteoriche dalla sommità di un edificio condominiale, costituiscono parti comuni, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, ricadono tra i beni di cui all'art. 1117 cod. civ., senza che rilevi la circostanza che la copertura del fabbricato, dal quale provengano tali acque, sia costituita da tetto a falda,
lastrico o terrazzo di proprietà esclusiva, né trova applicazione il regime sulle spese stabilito dall'art. 1126 cod. civ., il quale disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso (Cass. 22/12/2014,
n. 27154).
Dunque, per quanto riguarda il danno da infiltrazione derivante dal malfunzionamento della gronda di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, la responsabilità è unicamente del , il quale è CP_2
considerato il custode dei beni e dei servizi comuni e, come tale, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le parti comuni non causino
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 6 di 12 danni come sancito dall'articolo 2051 c.c..
Competeva, quindi, al svolgere le operazioni di ripristino, che, CP_2
infatti, sono state poi realizzate dall'amministrazione. Sul punto va evidenziato, che lo stesso si contraddice, perché prima mette in CP_2
dubbio l'avvenuta realizzazione delle opere necessarie alla cessazione delle infiltrazioni (“in conseguenza della sopravvenuta crisi pandemica, tutte le
attività edili sono state bloccate con conseguente impossibilità per il
convenuto di effettuare non solo gli interventi manutentivi CP_2
straordinari…” v. p 16 delle comparse conclusionali del ) e poi CP_2
afferma “in ogni caso si ribadisce che il si è adoperato per la CP_2
regolare manutenzione delle parti comuni del terrazzo di copertura di proprietà di parte attrice. Detti interventi d'urgenza, unitamente alle attività
manutentive effettuate dalla IG.ra , sono stati sufficienti ad CP_1
eliminare la problematica” come si legge a p. 16 della comparsa conclusionale.
Dunque, la realizzazione delle opere necessarie alla cessazione delle infiltrazioni, pur se non documentate, possono dirsi realizzate come confermato dal CTU che ha ispezionato lo stato dei luoghi e come affermato dallo stesso . A ciò si aggiunga che il era a CP_2 CP_2
conoscenza della presenza delle infiltrazioni e della necessità di intervenire,
come dimostrano anche i verbali delle assemblee condominiali depositati ed è
di fatto intervenuto (come da lui stesso dichiarato), senza però ripristinare lo status quo ante nell'appartamento della . Pt_1
In merito all'anno esatto di riferimento dei lavori eseguiti per far cessare le infiltrazioni, va detto che certamente errato è l'anno 2018 a cui fa riferimento
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 7 di 12 il CTU, tenuto conto che solo nel 2019 vi è stata la riunione dell'assemblea condominiale per individuare i lavori da svolgere a seguito della messa in mora di parte attrice, ricevuta dall'Amministratore in data 15.05.2019.
Quindi, è più verosimile che i lavori siano stati eseguiti successivamente a tale data anche perché non vi è prova che le infiltrazioni si siano verificate antecedentemente come prospettato da parte attrice.
Va, inoltre, rigettata l'eccezione sollevata dalla , secondo cui non CP_1
spetta all'attrice il risarcimento dei danni causati alla parete esterna del balcone. Sul punto va detto che il che subisca, nella propria unità CP_2
immobiliare, un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c.,
assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , senza purtuttavia essere esonerato dall'obbligo CP_2
- che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e "pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni,
nonché alla rifusione dei danni cagionati anche alla sua esclusiva proprietà
(Cass. 24/06/2021, n. 18187).
Nel caso di specie, il c.t.u. ha accertato che le infiltrazioni verificatesi nell'appartamento di proprietà attrice hanno comportato “dei danneggiamenti degli strati di intonaco e dello strato superficiale della pittura dell'intradosso
del solaio di copertura del terrazzo (unico) e della parte alta delle pareti esterne all'appartamento”, che rientrano nella categoria dei quali è cenno espresso nel n. 1) l'art. 1117 c.c. e formano, conseguentemente, oggetto di proprietà comune dei proprietari delle unità immobiliari ed è quindi soggetta
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 8 di 12 alla custodia del Condominio.
Il CTU, la cui approfondita ed esaustiva relazione si condivide integralmente,
dopo aver accertato la responsabilità delle infiltrazioni, ha indicato in modo analitico i lavori a farsi per l'eliminazione dei danni causati dalle infiltrazioni lamentate: “ Per il ripristino dell'immobile della parte ricorrente lo scrivente
ritiene di quantificare le opere per le pareti esterne all'appartamento,
l'intradosso dei solai dei balconi.
Infine, non ritengo intervenire sulle infiltrazioni della cucina in quanto lo
scrivente ritiene che non vi è corrispondenza tra le infiltrazioni lamentate ed
il terrazzo sovrastante. Tuttavia che le opere necessarie per il completo
ripristino debbano essere cosi come indicate nel computo metrico (V.
Allegato) per il bagno il sottoscritto ritiene di considerare il 50% dell'importo totale delle lavorazioni, mentre per le pareti esterne all'appartamento e l'intradossi del solaio del al 25%.”. Pt_2
Il CTU ha anche determinato l'ammontare del danno in € 5.490,98 (cfr. ivi).
Anche tale parte della perizia è integralmente condivisibile sulla base delle convincenti motivazioni espresse dall'ausiliare.
Va escluso, invece, il risarcimento del danno morale oggetto di richiesta dell'attrice in atto di citazione. Al riguardo va tenuta in considerazione l'elaborazione giurisprudenziale della Corte di cassazione, per la quale il danno morale (o danno da sofferenza soggettiva interiore) va inteso non già
come autonoma voce di danno, ma come criterio meramente descrittivo di una componente della più ampia categoria del pregiudizio non patrimoniale.
Il suo riconoscimento è subordinato alla allegazione e alla prova da parte del danneggiato, seppur detta prova può essere raggiunta a mezzo di presunzioni
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 9 di 12 (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 10 maggio 2018, n. 11269: “che il danno
morale soggettivo per essere risarcito dovesse essere sempre accertato in concreto, era peraltro nozione già da tempo ricevuta da questa Corte […].
Costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza
interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume
connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più
delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli,
se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità”. Gli
elementi presuntivi devono trovare fondamento in una modifica dello stato di benessere interiore o anche nella modifica delle dinamiche relazionali,
suscettibili di un apprezzamento oggettivo, ossia desumibili a mezzo di manifestazioni di sofferenza verosimilmente corrispondenti al danno subìto.
Ebbene, alcun elemento a sostegno della pretesa risarcitoria avente ad oggetto il danno morale soggettivo è stato introdotto dalla parte nel giudizio, né
tantomeno la gravità del danno subito lascia desumere che vi sia stata un'alterazione delle dinamiche relazionali talmente gravi da aver determinato un patema d'animo suscettibile di valutazione oggettiva e, dunque, di risarcimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico del CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 10 di 12 istanza, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
e per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento in suo favore CP_2
della somma di €.5.490,98 titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda come per legge in favore dell'attore;
- condanna il Condominio alla esecuzione delle opere necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi nell'appartamento di proprietà di
[...]
posto nel fabbricato del convenuto, Parte_1 CP_2
dettagliatamente indicati (sia l'appartamento che le opere) dal CTU arch.
Fabbricatore nella perizia depositata il 09.10.2023 a cui Per_1
integralmente si rimanda e che costituisce, per tali profili, parte integrante della presente sentenza;
- rigetta la domanda proposta nei confronti di;
Controparte_1
- condanna il al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_2
liquidate in €.264,00 per spese ed € 5.077,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generalo ion ragione del 15% sui compensi liquidati, IVA e CPA come per legge, oltre quanto eventualmente anticipato al CTU se documentato l'esborso con fattura, con attribuzione all'avv. Ciro Ascione dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico del condominio le spese di CTU come liquidate in separato provvedimento datato 23.10.2023
- sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Napoli, il 20.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 11 di 12 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico
sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Sezione Decima Civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.8517/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato in atti dall'avv. Francesco Puglisi, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli (NA) (80125), al viale Augusto n. 42/g;
ATTRICE
E
(C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di Controparte_1 C.F._2
mandato in atti dall'Avv. Ciro Ascione, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Piazza degli Artisti 27;
CONVENUTA
E sito in Napoli alla Via Teofilo Patini n. 7, “Parco Pica, CP_2
Fabbricati 2 e 3” (C.F. ), in persona dell'amministratore pro P.IVA_1
tempore, rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Nunzia Porto,
presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Centro Direzionale Is. A5;
CONVENUTO
CONCLSUIONI: come in atti.
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 1 di 12 MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
, premettendo di essere proprietaria dell'immobile sito Parte_1
in Napoli (NA) alla via Teofilo Patini n. 7 (già via San Giacomo dei Capri
n.41), Parco Pica, Fabbricato 2, Scala B, piano settimo, interno n. 23, chiede il risarcimento dei danni subiti al predetto appartamento a causa di infiltrazioni manifestatesi, a suo dire nel 2016, provenienti dal terrazzo sovrastante, di proprietà ed abitato dalla NU IG.ra , su Controparte_1
cui insistono anche canali di scolo condominiali.
In particolare, sostiene che le infiltrazioni hanno danneggiato il bagno, la cucina e gli intradossi del solaio di copertura del terrazzo a livello e hanno causato un danno morale al nucleo familiare che abitava nell'appartamento.
Il chiede il rigetto della domanda, deducendo che le infiltrazioni CP_2
sono state segnalate solo nel 2019 e sono provenienti dal terrazzo di proprietà
privata della IG.ra . CP_1
La NU , proprietaria dell'appartamento sovrastante, Controparte_1
chiede il rigetto della domanda, deducendo che le infiltrazioni siano causate da difetti di impermeabilizzazione della grondaia condominiale che attraversa tutto il perimetro del terrazzo. La stessa eccepisce il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per quanto riguarda il risarcimento dei danni attinenti alla facciata del balcone, essendo la stessa una parte di proprietà CP_3
Premesso ciò in fatto, in diritto va evidenziato che la responsabilità prevista dall'art.2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia e una relazione di fatto tra il soggetto responsabile e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla e di eliminare prontamente le situazioni di pericolo che siano insorte;
detta norma
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 2 di 12 non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva,
posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria all'affermazione della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia,
avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità o eccezionalità (Cass., 13/12/2016, n. 25483 Cass. 29/07/2016, n. 15761;
Cass.18/05/2015, n. 10129 Cass.1/4/2010 n.8005; Cass.19/1/2010 n.713).
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua dunque un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato solo di allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, fatta salva la prova da parte del custode della ricorrenza del caso fortuito (Cass.17/01/2020, n. 858; Cass.13/03/2018, n.
6034; Cass. 01/02/2018, n. 2477; Cass. 16/05/2017, n. 12027).
Il singolo condomino può agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni verificatesi nella sua proprietà esclusiva per il malfunzionamento di un impianto comune ovvero per i difetti di una parte comune, con azione ex art. 2051 c.c., posto che la custodia e la manutenzione delle parti comuni spetta al;
pertanto, il può essere CP_2 CP_2
chiamato ad eseguire i lavori per eliminare le infiltrazioni nonché i lavori di ripristino dello stato dei luoghi oltre che pagamento dei beni che risultino danneggiati.
Orbene, ritiene questo Giudice che sia stata fornita la prova, gravante su parte
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 3 di 12 attrice, del nesso causale tra la res in custodia ed i subiti danni, mentre parte
NU non ha fornito la prova liberatoria rappresentata dal caso fortuito, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Nel caso di specie il fenomeno infiltrativo denunciato da
[...]
risulta anche provato dalla perizia depositata il Parte_1
09.10.2023 (alla quale integralmente si rimanda condividendone le convincenti e razionali argomentazioni tecniche, anche nella parte in cui confuta le osservazioni critiche delle parti: Sez. 1, Sentenza n. 10222 del
04/05/2009), dal CTU arch. Fabbricatore il quale ne ha rilevato la Per_1
presenza. L'ausiliare ha accertato, tra l'altro, che: “- il bagno viene
interessato da fenomeni infiltrativi provenienti dal terrazzo soprastante dell'appartamento di proprietà resistente. Tali fenomeni di infiltrazione
hanno portato al danneggiamento degli strati di intonaco e dello strato superficiale della pittura dell'intradosso del solaio e della parte alta delle
pareti, precisamente la parte non piastrellata;
- per la cucina risultano delle
lievi infiltrazioni puntuali su di una parete nella parte bassa, tali fenomeni a
giudizio dello scrivente CTU non provengono dal terrazzo della proprietà di
parte resistente non essendovi alcuna corrispondenza;
- altri fenomeni
infiltrativi hanno portato al danneggiamento degli strati di intonaco e dello
strato superficiale della pittura dell'intradosso del solaio di copertura del
terrazzo (unico) e della parte alta delle pareti esterne all'appartamento in corrispondenza dei balconi dell'appartamento di proprietà resistente;
-le infiltrazioni indicate nell'atto introduttivo da parte attrice, ad esclusione
di quelle riferite al vano adibito a cucina, provengono dal terrazzo (unico) facente parte dell'appartamento di proprietà di parte resistente IG.ra
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 4 di 12 , come si evince dalla planimetria catastale ricevuta e, che il CP_1
sottoscritto rimette in allegato;
- tuttavia bisogna specificare che nella parte esterna del suindicato terrazzo
è presente una grondaia (aperta nella parte superiore v.si Foto 22) che
raccoglie tutte le acque bianche, tale grondaia attraversa tutto il terrazzo e si
immette in una vaschetta con una griglia (V. Foto 20-21) che si trova all'interno del terrazzo stesso (V. Planimetria Allegato 3);
- dagli atti di causa esaminati e dalle dichiarazioni ricevute durante gli
accessi da parte dei CTP, risulta che i fenomeni infiltrativi sono cessati e non si sono più manifestati i lavori effettuati nell'anno 2018 e, che hanno
riguardato la impermeabilizzazione della intera grondaia e della relativa
vaschetta di raccolta con la griglia, la sostituzione delle soglie di marmo rese
necessarie per effettuare le lavorazioni sopraindicate.
- A rigor di logica, si deduce, pertanto, che i danni da infiltrazioni che hanno interessato l'unità immobiliare di parte attrice sono da ricondursi al
pessimo stato delle grondaie e al tutto il sistema dello smaltimento delle
acque bianche, prima che fossero posti in essere i lavori di manutenzione
che ne hanno determinato la cessazione;
- Inoltre, durante il terzo accesso lo scrivente CTU ha voluto verificare le
condizioni della pavimentazione posta sul terrazzo di proprietà , CP_1
in corrispondenza del bagno e di uno dei due balconi dell'appartamento
oggetto di causa, la quale, nonostante non ha mai subito lavorazioni e opere per il miglioramento dell'impermeabilizzazione, non presenta alcuna lesione
da cui possano verificarsi delle infiltrazioni.
Lo scrivente CTU tiene a precisare che l'intero terrazzo di proprietà della
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 5 di 12 NU IG.ra risulta coperto da cornicioni e parte di esso CP_1
risulta essere chiuso con veranda (in corrispondenza dell'altro balcone in cui
sono presenti i fenomeni infiltrativi), di conseguenza anche in presenza di
copiose precipitazioni meteoriche queste raggiungono in maniera
impercettibile il pavimento del terrazzo” (v. pp. 10-12 della CTU).
Condivisibili sono anche le osservazioni svolte dal CTU in risposta alle note critiche attraverso cui ha chiarito che “i fenomeni infiltrativi si sono scatenati
solo dalla gronda a contatto con i frontalini, invadendo solo CP_3
la parte dei sottobalconi e giungendo fino all'interno dell'immobile, di
proprietà .” (v. p. 17 della CTU). Pt_1
Ciò posto, sotto il profilo giuridico si osserva che, in tema di condominio, le gronde, i doccioni ed i canali di scarico, che convogliano le acque meteoriche dalla sommità di un edificio condominiale, costituiscono parti comuni, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, ricadono tra i beni di cui all'art. 1117 cod. civ., senza che rilevi la circostanza che la copertura del fabbricato, dal quale provengano tali acque, sia costituita da tetto a falda,
lastrico o terrazzo di proprietà esclusiva, né trova applicazione il regime sulle spese stabilito dall'art. 1126 cod. civ., il quale disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso (Cass. 22/12/2014,
n. 27154).
Dunque, per quanto riguarda il danno da infiltrazione derivante dal malfunzionamento della gronda di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, la responsabilità è unicamente del , il quale è CP_2
considerato il custode dei beni e dei servizi comuni e, come tale, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le parti comuni non causino
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 6 di 12 danni come sancito dall'articolo 2051 c.c..
Competeva, quindi, al svolgere le operazioni di ripristino, che, CP_2
infatti, sono state poi realizzate dall'amministrazione. Sul punto va evidenziato, che lo stesso si contraddice, perché prima mette in CP_2
dubbio l'avvenuta realizzazione delle opere necessarie alla cessazione delle infiltrazioni (“in conseguenza della sopravvenuta crisi pandemica, tutte le
attività edili sono state bloccate con conseguente impossibilità per il
convenuto di effettuare non solo gli interventi manutentivi CP_2
straordinari…” v. p 16 delle comparse conclusionali del ) e poi CP_2
afferma “in ogni caso si ribadisce che il si è adoperato per la CP_2
regolare manutenzione delle parti comuni del terrazzo di copertura di proprietà di parte attrice. Detti interventi d'urgenza, unitamente alle attività
manutentive effettuate dalla IG.ra , sono stati sufficienti ad CP_1
eliminare la problematica” come si legge a p. 16 della comparsa conclusionale.
Dunque, la realizzazione delle opere necessarie alla cessazione delle infiltrazioni, pur se non documentate, possono dirsi realizzate come confermato dal CTU che ha ispezionato lo stato dei luoghi e come affermato dallo stesso . A ciò si aggiunga che il era a CP_2 CP_2
conoscenza della presenza delle infiltrazioni e della necessità di intervenire,
come dimostrano anche i verbali delle assemblee condominiali depositati ed è
di fatto intervenuto (come da lui stesso dichiarato), senza però ripristinare lo status quo ante nell'appartamento della . Pt_1
In merito all'anno esatto di riferimento dei lavori eseguiti per far cessare le infiltrazioni, va detto che certamente errato è l'anno 2018 a cui fa riferimento
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 7 di 12 il CTU, tenuto conto che solo nel 2019 vi è stata la riunione dell'assemblea condominiale per individuare i lavori da svolgere a seguito della messa in mora di parte attrice, ricevuta dall'Amministratore in data 15.05.2019.
Quindi, è più verosimile che i lavori siano stati eseguiti successivamente a tale data anche perché non vi è prova che le infiltrazioni si siano verificate antecedentemente come prospettato da parte attrice.
Va, inoltre, rigettata l'eccezione sollevata dalla , secondo cui non CP_1
spetta all'attrice il risarcimento dei danni causati alla parete esterna del balcone. Sul punto va detto che il che subisca, nella propria unità CP_2
immobiliare, un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c.,
assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , senza purtuttavia essere esonerato dall'obbligo CP_2
- che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e "pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni,
nonché alla rifusione dei danni cagionati anche alla sua esclusiva proprietà
(Cass. 24/06/2021, n. 18187).
Nel caso di specie, il c.t.u. ha accertato che le infiltrazioni verificatesi nell'appartamento di proprietà attrice hanno comportato “dei danneggiamenti degli strati di intonaco e dello strato superficiale della pittura dell'intradosso
del solaio di copertura del terrazzo (unico) e della parte alta delle pareti esterne all'appartamento”, che rientrano nella categoria dei quali è cenno espresso nel n. 1) l'art. 1117 c.c. e formano, conseguentemente, oggetto di proprietà comune dei proprietari delle unità immobiliari ed è quindi soggetta
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 8 di 12 alla custodia del Condominio.
Il CTU, la cui approfondita ed esaustiva relazione si condivide integralmente,
dopo aver accertato la responsabilità delle infiltrazioni, ha indicato in modo analitico i lavori a farsi per l'eliminazione dei danni causati dalle infiltrazioni lamentate: “ Per il ripristino dell'immobile della parte ricorrente lo scrivente
ritiene di quantificare le opere per le pareti esterne all'appartamento,
l'intradosso dei solai dei balconi.
Infine, non ritengo intervenire sulle infiltrazioni della cucina in quanto lo
scrivente ritiene che non vi è corrispondenza tra le infiltrazioni lamentate ed
il terrazzo sovrastante. Tuttavia che le opere necessarie per il completo
ripristino debbano essere cosi come indicate nel computo metrico (V.
Allegato) per il bagno il sottoscritto ritiene di considerare il 50% dell'importo totale delle lavorazioni, mentre per le pareti esterne all'appartamento e l'intradossi del solaio del al 25%.”. Pt_2
Il CTU ha anche determinato l'ammontare del danno in € 5.490,98 (cfr. ivi).
Anche tale parte della perizia è integralmente condivisibile sulla base delle convincenti motivazioni espresse dall'ausiliare.
Va escluso, invece, il risarcimento del danno morale oggetto di richiesta dell'attrice in atto di citazione. Al riguardo va tenuta in considerazione l'elaborazione giurisprudenziale della Corte di cassazione, per la quale il danno morale (o danno da sofferenza soggettiva interiore) va inteso non già
come autonoma voce di danno, ma come criterio meramente descrittivo di una componente della più ampia categoria del pregiudizio non patrimoniale.
Il suo riconoscimento è subordinato alla allegazione e alla prova da parte del danneggiato, seppur detta prova può essere raggiunta a mezzo di presunzioni
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 9 di 12 (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 10 maggio 2018, n. 11269: “che il danno
morale soggettivo per essere risarcito dovesse essere sempre accertato in concreto, era peraltro nozione già da tempo ricevuta da questa Corte […].
Costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza
interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume
connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più
delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli,
se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità”. Gli
elementi presuntivi devono trovare fondamento in una modifica dello stato di benessere interiore o anche nella modifica delle dinamiche relazionali,
suscettibili di un apprezzamento oggettivo, ossia desumibili a mezzo di manifestazioni di sofferenza verosimilmente corrispondenti al danno subìto.
Ebbene, alcun elemento a sostegno della pretesa risarcitoria avente ad oggetto il danno morale soggettivo è stato introdotto dalla parte nel giudizio, né
tantomeno la gravità del danno subito lascia desumere che vi sia stata un'alterazione delle dinamiche relazionali talmente gravi da aver determinato un patema d'animo suscettibile di valutazione oggettiva e, dunque, di risarcimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico del CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 10 di 12 istanza, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
e per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento in suo favore CP_2
della somma di €.5.490,98 titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda come per legge in favore dell'attore;
- condanna il Condominio alla esecuzione delle opere necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi nell'appartamento di proprietà di
[...]
posto nel fabbricato del convenuto, Parte_1 CP_2
dettagliatamente indicati (sia l'appartamento che le opere) dal CTU arch.
Fabbricatore nella perizia depositata il 09.10.2023 a cui Per_1
integralmente si rimanda e che costituisce, per tali profili, parte integrante della presente sentenza;
- rigetta la domanda proposta nei confronti di;
Controparte_1
- condanna il al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_2
liquidate in €.264,00 per spese ed € 5.077,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generalo ion ragione del 15% sui compensi liquidati, IVA e CPA come per legge, oltre quanto eventualmente anticipato al CTU se documentato l'esborso con fattura, con attribuzione all'avv. Ciro Ascione dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico del condominio le spese di CTU come liquidate in separato provvedimento datato 23.10.2023
- sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Napoli, il 20.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 11 di 12 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico
sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. N.8517/2021 – sentenza Pagina 12 di 12