Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 1292/2021
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:27
Il giorno 11/02/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Roberta Contrino in sostituzione dell'avv. Danile per l'opponente e l'avv. Maria Luisa Spoto in sostituzione dell'avv. Teres'Alba
Raguccia per parte opposta.
Entrambi i procuratori discuto la causa riportandosi ai rispettivi atti e alle note conclusive e chiedono che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato e pubblicato, alle ore 17:35 la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 1292 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Danile in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Agrigento nella via Mazzini
n. 205 opponente
CONTRO
( C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Teres'Alba Raguccia giusta procura in calce all'atto di precetto notificato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'indicato difensore in Agrigento nella via Fosse Ardeatine, 47 opposta
Oggetto: opposizione a precetto
Ragioni di fatto e di diritto
2 Con atto di citazione in opposizione, impugnava l'atto di Parte_1 precetto notificatole il 7.04.2021, con il quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 5.334,00 a titolo di concorso nel mantenimento Per_ Per_ delle figlie ed dal Novembre 2019 sino a marzo 2021 come disposto nell'ordinanza presidenziale del 3.08.2020 di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti;
assumeva non dovute le somme Per_ precettate avendo provveduto al mantenimento della IA minore mediante corresponsione di paghetta giornaliera oltre all'acquisto di abbigliamento, libri e quanto necessario alle sue necessità, producendo a tal fine dichiarazione scritta della IA che attestava l'avvenuto adempimento degli obblighi della madre in ordine al suo mantenimento;
Per_ mentre la IA maggiore era autosufficiente, lavorando con regolare contratto di lavoro e, dunque nulla le era dovuto per mantenimento circostanza evidenziata in seno alla memoria integrativa nel giudizio di separazione pendente avanti l'intestato Tribunale.
Chiedeva al Tribunale, preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del titolo costituito dall'ordinanza contenente provvedimenti provvisori adottata dal Tribunale il 3.08.2020 nell'ambito del giudizio n 3424/2019
RG; nel merito dichiarare che nulla è dovuto in forza del titolo esecutivo notificato in quanto non dovuto il credito intimato;
in subordine dichiarare l'opponente debitrice di una somma minore da determinarsi secondo quanto dal giudicante ritenuto come dovuto. Con vittoria di spese e compensi;
Si costituiva in giudizio con deposito di comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, contestava le avverse doglianze, evidenziava che il mantenimento andava corrisposto al coniuge e non direttamente alla IA minore in assenza di provvedimenti autorizzativi del Tribunale, mentre la Per_ IA maggiore veniva assunta in data 27.05.2020, con conseguente legittimità di pretendere il pagamento per i mesi antecedenti (da Novembre
2019 a maggio 2020); rimarcava la legittimità di pretendere il versamento degli assegni di mantenimento non corrisposti e relativi agli arretrati ossia al periodo compreso tra la proposizione della domanda di separazione e la
3 data dell'emissione dei provvedimenti sulla scorta di un indiscusso orientamento giurisprudenziale che determina la decorrenza dell'assegno di mantenimento, nella misura determinata in sentenza, sia in sede di separazione quanto in sede di divorzio, al momento della domanda
(deposito del ricorso) e non dalla pronuncia ed anche sulla base del generale principio secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio;
Instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via pregiudiziale e cautelare, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del relativo precetto in quanto infondata e improbata;
- Nel merito, rigettare l'opposizione proposta dall'attrice-opponente perché infondata in fatto ed in diritto;
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte opponente condannare la medesima a corrispondere la somma di € 3.600,00 - Tanto con vittoria dei compensi di causa”;
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base dell'atto di precetto, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 cpc, la causa di natura squisitamente documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 4.04.2023, la causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 6.02.2024 con assegnazione di termine per deposito di note conclusive, rinviata all'udienza odierna con successivi decreti.
In corso di causa parte opponente produceva la sentenza di separazione personale dei coniugi emessa dall'intestato Tribunale il 11.05.2022 n.
652/2022 che rimodulava le condizioni economiche della separazione, in particolare revocava l'obbligo di mantenimento in favore della IA Per_ maggiorenne ormai economicamente autonoma e determinava in €
150 mensili, l'obbligo del concorso nel mantenimento dell'altra IA oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat ed il 50% delle spese straordinarie in capo all'odierna opponente.
4 Così tratteggiata la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati preliminarmente si osserva in diritto che oggetto dell'opposizione all'esecuzione è un'azione di accertamento negativo della sussistenza del diritto posto a base dell'esecuzione minacciata od iniziata, è di tutta evidenza che il giudice dell'opposizione può alternativamente: a) riconoscere l'infondatezza dell'opposizione e, quindi, rigettarla in toto, qualora accerti l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa esecutiva nella loro interezza;
b) al contrario, nel presupposto del riconoscimento della loro totale inesistenza, accogliere l'opposizione in toto, negando il diritto di procedere esecutivamente nella sua totalità; c) ma anche riconoscere la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di procedere esecutivamente soltanto pro parte, qualora il diritto per cui è minacciata od iniziata l'esecuzione concerna un oggetto divisibile, di modo che il diritto stesso possa esistere per parte di esso, e, quindi, in tal caso accogliere soltanto parzialmente l'opposizione all'esecuzione e rigettarla per la parte restante, con la conseguenza che quel diritto resta accertato come esistente in parte e come inesistente per il residuo (Cass. civ., Sez. III, 25/05/2007, n.
12239).
Nel caso di specie, fonte dell'obbligazione gravante sull'odierna opponente è rappresentata dall'Ordinanza presidenziale contenente provvedimenti provvisori e urgenti adottata dal Tribunale il 3.08.2020 munita di formula esecutiva in data 21.01.2021.
Al riguardo, occorre osservare che, nel procedimento di separazione personale dei coniugi, il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria a norma dell'art. 708, comma 3, c.p.c., ha natura cautelare ed è preordinato ad assicurare il diritto di uno dei coniugi di ricevere un sostegno economico fino alla sua eventuale esclusione o alla sua riduzione, che può derivare soltanto dalla sentenza con la quale viene definito il giudizio.
La circostanza che il provvedimento di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c. sia funzionalmente diretto ad attribuire al coniuge beneficiario il diritto di ottenere l'assegno di mantenimento nella misura ivi stabilita fino
5 all'emanazione della sentenza che lo esclude o ne diminuisce l'ammontare trova fondamento anche nel disposto dell'art. 189 disp. att.
c.p.c., che, nel prevedere che l'ordinanza presidenziale conserva inalterati i suoi effetti nel caso di estinzione del processo, consente implicitamente di modificarli o rimuoverli soltanto mediante un provvedimento di carattere sostanziale e definitivo.
Orbene, non può essere trascurato che in corso di causa è intervenuta la sentenza di separazione dei coniugi n. 652/2022 del 11.05.2022 che ha rimodulato le condizioni economiche dell'obbligo del mantenimento in capo all'opponente disponendosi in essa che “nulla deve disporsi per il Per_ mantenimento di , in quanto la stessa è entrata nel mondo del lavoro ed è quindi da considerarsi economicamente autonoma”.
Appare chiaro che di tale sentenza si terrà conto ai fini della presente decisione giacché costituisce principio ripetutamente affermato in giurisprudenza che la sentenza emessa a conclusione del procedimento di separazione/ divorzio esplica un'efficacia retroattiva, comportante la perdita ex tunc dell'efficacia dei provvedimenti temporanei adottati con ordinanza in sede di udienza presidenziale ai sensi dell'art. 708 c.p.c., salva l'irripetibilità delle somme medio tempore versate (cfr. Cass. n.
6864/2009; Cass. n. 13060/2002; Cass. n.11029/1999; Cass. n.
4198/1998).
E infatti i provvedimenti adottati in sede presidenziale hanno carattere interinale, sicché la sentenza può integrare (o ridurre), con effetto ex tunc decorrente dalla domanda, l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in quella sede provvisoria (cfr. Cass. n. 19309/2013).
Più in particolare la S.C. ha precisato che “i provvedimenti provvisori sono destinati a, per loro natura, a venire soppiantati dal provvedimento definitivo che conclude il giudizio nel quale si inseriscono e, quindi, non passano in giudicato e il provvedimento definitivo può disporre diversamente da essi” (Cass. n. 21336/2013).
6 Dunque l'opposto non ha titolo per avanzare pretese al pagamento del Per_ contributo al mantenimento della IA maggiore sulla base di provvedimenti interinali superati e oramai privi di efficacia. Per_ Per quanto riguarda il pagamento del mantenimento della IA ,
l'obbligo di contributo al mantenimento in capo all'opponente è stato confermato nella richiamata sentenza di separazione prevedendosi in essa l'obbligo del concorso nel mantenimento della IA determinato in €
150 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat ed il 50% delle spese straordinarie.
Sul punto, le prospettazioni dell'opponente di aver adempiuto l'obbligo di mantenimento tramite paghetta giornaliera corrisposta direttamente alla IA risultano infondate, giacché Il pagamento diretto al figlio, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere deciso solo dal giudice (Cass. n. 9700/2021).
E' pur vero che di recente la Corte di Cassazione ha confermato la validità degli accordi intervenuti tra i coniugi, a modifica delle condizioni raggiunte nella separazione o nel divorzio, e chiarito che è altresì legittima la relativa opposizione a precetto, purché sia raggiunta la prova della sussistenza di tali accordi.
Tuttavia nel caso di specie non vi è prova di successivi accordi tra gli ex coniugi di alcuna modificazione dell'obbligo derivante dall'ordinanza presidenziale di versare direttamente al ricorrente Controparte_1
l'importo ivi riconosciuto per il mantenimento della IA.
Pertanto, essendo intervenuto in corso di causa un provvedimento decisorio a carattere definitivo ( Sent. separazione n. 652/2022)
l'opponente sarà tenuta a versare la minor somma di € 2550,00 quale Per_ obbligo al contributo al mantenimento della IA .
Pertanto, va dichiarata la nullità parziale del precetto relativamente alla somma di € 2250,00;
In conclusione, nella fattispecie in esame si ritiene accertata e dovuta la Per_ somma di € 2250,00 quale contributo al mantenimento della IA
7 per arretrati maturati e non corrisposti nel periodo ricompreso tra
Novembre 2019- Marzo 2021 oltre rivalutazione annuale Istat.
Il parziale accoglimento dell'opposizione induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1292/2021
Accoglie parzialmente l'opposizione; dichiara l'esistenza del diritto del creditore a procedere Controparte_1 ad esecuzione per il minor importo di € 2250,00 oltre rivalutazione annuale Istat;
Rigetta ogni altra domanda
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 11.02.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
8 9