Art. 40.
Gli Istituti di previdenza sono autorizzati a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni ed assegni, nonche' sugli eventuali compensi e indennita' straordinari di qualsiasi specie nei confronti di:
soci di societa' cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche finanziate dagli Istituti;
affittuari di appartamenti o negozi di proprieta' degli Istituti; assegnatari di appartamenti venduti dagli Istituti con pagamento dilazionato; e, in genere, nei confronti di qualsiasi persona fisica, dipendente o pensionata da pubbliche Amministrazioni o da Enti locali o parastatali, che si renda morosa verso gli Istituti nel versamento delle mensilita' di ammortamento o di locazione, delle quote di manutenzione dei fabbricati e dell'importo dovuto per le speso generali.
La ritenuta dell'importo del debito costituitosi per i titoli di cui al comma precedente concorre con eventuali altri preesistenti vincoli e puo' superare la meta' degli emolumenti suindicati.
Qualora la morosita' siasi verificata per due o piu' volte, la ritenuta puo' essere praticata in modo continuativo.
Quando si tratti di impiegati, salariati o pensionati dello Stato e dei personali contemplati dagli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 gennaio 1950, n. 180 , gli Istituti di previdenza danno comunicazione all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato della richiesta di ritenuta rivolta alle singole amministrazioni. Analoga comunicazione viene data al Ministero dell'interno, quando si tratti di dipendenti da Enti locali.
Gli Istituti di previdenza sono autorizzati a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni ed assegni, nonche' sugli eventuali compensi e indennita' straordinari di qualsiasi specie nei confronti di:
soci di societa' cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche finanziate dagli Istituti;
affittuari di appartamenti o negozi di proprieta' degli Istituti; assegnatari di appartamenti venduti dagli Istituti con pagamento dilazionato; e, in genere, nei confronti di qualsiasi persona fisica, dipendente o pensionata da pubbliche Amministrazioni o da Enti locali o parastatali, che si renda morosa verso gli Istituti nel versamento delle mensilita' di ammortamento o di locazione, delle quote di manutenzione dei fabbricati e dell'importo dovuto per le speso generali.
La ritenuta dell'importo del debito costituitosi per i titoli di cui al comma precedente concorre con eventuali altri preesistenti vincoli e puo' superare la meta' degli emolumenti suindicati.
Qualora la morosita' siasi verificata per due o piu' volte, la ritenuta puo' essere praticata in modo continuativo.
Quando si tratti di impiegati, salariati o pensionati dello Stato e dei personali contemplati dagli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 gennaio 1950, n. 180 , gli Istituti di previdenza danno comunicazione all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato della richiesta di ritenuta rivolta alle singole amministrazioni. Analoga comunicazione viene data al Ministero dell'interno, quando si tratti di dipendenti da Enti locali.