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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/12/2025, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5520/2020 del ruolo generale, promossa da:
, rapp.to e difeso dall'Avvocato Vincenzo Pinto Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AS LI
APPELLATA
E CONTRO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Contro
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante: “Accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 786/2020, resa nel procedimento R.G.
n. 3916/2017, depositata in data 24.04.2020, emessa dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore (Sa) avv. Gamberini, affermare: “Si accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, si accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. con dichiarazione di illegittimità della cartella di pagamento opposta n.
10020190014017243000 per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguente annullamento con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”; 2) In ogni caso accogliere la domanda attorea così come proposta nell'atto di citazione in opposizione ed in particolare le conclusioni già rassegnate: “1) dichiarare illegittima la cartella di pagamento opposta n. 10020190014017243000 ed annullarla con ogni conseguente statuizione;
2) In ogni caso condannare il , in persona del Controparte_2
Sindaco p.t. e/o , in persona del legale rapp.te in Controparte_3 via esclusiva e/o in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. 3) Condannare la convenuta appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del procuratore antistatario.”. per l' : “1) Rigettare le domande proposte dall'opponente nei Controparte_1 confronti di perché nulle, inammissibili ed Controparte_1 infondate nel merito in fatto e diritto;
2) Condannare l'opponente o l'ente impositore al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. appellava la sentenza Parte_1
n. 786/2020, con la quale il Giudice di Pace di Nocera Inferiore aveva rigettato la domanda introduttiva tendente ad ottenere l'annullamento della cartella esattoriale fondata sul verbale di contravvenzione A/0333553/14/V/0, compensando le spese processuali.
A sostegno della domanda evidenziava che la sentenza impugnata conteneva degli evidenti profili di nullità, atteso che il Giudice di primo grado non aveva correttamente applicato l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934 c.c., in quanto aveva erroneamente ritenuto che l'iscrizione a ruolo del verbale di contravvenzione avesse natura interruttiva Si costituiva l , la quale, dopo avere rilevato la nullità dell'atto di Controparte_1 appello per avere il sig. impugnato una cartella esattoriale differente rispetto a Pt_1 quella indicata nel giudizio di primo grado, evidenziava l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza della pretesa creditoria azionata.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente si rileva come non sia accoglibile l'eccezione di nullità dell'appello per avere il sig. impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore la cartella Pt_1 esattoriale n.100201900214017243000, provvedendo, invece, ad impugnare in sede di gramane una diversa cartella esattoriale, la n.10020170004421091000.
Oltre ad evidenziare che trattasi di un mero errore materiale che non può in alcun caso condurre alla nullità del gravame, si rileva che, con l'atto di appello, si provvede ad impugnare esclusivamente la sentenza di primo grado, al fine di ottenere un riesame della stessa, ma non anche nuovamente gli atti posti a fondamento della pretesa azionata con il giudizio di primo grado.
Passando al merito della controversia, si rileva che il diritto di credito vantato dal
, azionato con l'invio della cartella esattoriale impugnata dinanzi al Controparte_2
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, si prescrive in cinque anni, trattandosi di una sanzione amministrative applicata in conseguenza di una violazione al Codice della
Strada.
Ciò posto errata è la sentenza gravata nella parte in cui ritiene che, nel caso di specie, non sia maturato il termine prescrizionale eccepito dall'opponente, odierno appellante, sulla scorta dell'assunto che l'affidamento del ruolo da parte del Controparte_2 all'agente di riscossione fosse da considerarsi atto interruttivo, in quanto verificatosi nei cinque anni successivi alla richiesta di pagamento.
La suprema Corte, infatti, con diversi arresti, ha chiarito che l'iscrizione a ruolo della somma dovuta non determina l'interruzione del termine per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata, trattandosi di un atto meramente interno, laddove, invece, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore, ragion per cui deve trattarsi di un atto avente carattere recettizio (Cass, ord n. 11605/21, Cass. Sent. n. 6245/20,
Cass. Sent. n. 2014/2019).
In ragione di tanto, deve ritenersi maturato il termine prescrizionale invocato dall'odierno appellante, atteso che la sanzione amministrativa n. A/0333553/2014, veniva elevata in data 03.02.2014 e notificata al sig. in data 14.04.2014, mentre Pt_1 la cartella esattoriale impugnata veniva notificata a mezzo pec solamente in data
13.05.2019, quindi, oltre il termine prescrizionale invocato.
In assenza di prova circa la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione di deve, pertanto, riformare la sentenza gravata nella parte in cui ritiene tempestivamente azionata la cartella esattoriale impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 786/2020, resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, annulla la cartella di pagamento impugnata nel giudizio di primo grado;
- Condanna il , in persona del p.t. e l Controparte_2 CP_4 [...]
, in persona del legale rapp.te, in solido tra loro, a Controparte_3 pagare in favore dell'avv. Vincenzo Pinto, dichiaratosi procuratore antistatario dell'appellante, la somma di € 200,00 per compensi, oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado;
- Condanna, altresì, l , in persona del legale Controparte_3 rapp.te, a pagare in favore dell'avv. Vincenzo Pinto, dichiaratosi procuratore antistatario dell'appellante, la somma di € 64,50 per spese ed € 332,00 per compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
02.12.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5520/2020 del ruolo generale, promossa da:
, rapp.to e difeso dall'Avvocato Vincenzo Pinto Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AS LI
APPELLATA
E CONTRO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Contro
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante: “Accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 786/2020, resa nel procedimento R.G.
n. 3916/2017, depositata in data 24.04.2020, emessa dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore (Sa) avv. Gamberini, affermare: “Si accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, si accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. con dichiarazione di illegittimità della cartella di pagamento opposta n.
10020190014017243000 per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguente annullamento con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”; 2) In ogni caso accogliere la domanda attorea così come proposta nell'atto di citazione in opposizione ed in particolare le conclusioni già rassegnate: “1) dichiarare illegittima la cartella di pagamento opposta n. 10020190014017243000 ed annullarla con ogni conseguente statuizione;
2) In ogni caso condannare il , in persona del Controparte_2
Sindaco p.t. e/o , in persona del legale rapp.te in Controparte_3 via esclusiva e/o in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. 3) Condannare la convenuta appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del procuratore antistatario.”. per l' : “1) Rigettare le domande proposte dall'opponente nei Controparte_1 confronti di perché nulle, inammissibili ed Controparte_1 infondate nel merito in fatto e diritto;
2) Condannare l'opponente o l'ente impositore al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. appellava la sentenza Parte_1
n. 786/2020, con la quale il Giudice di Pace di Nocera Inferiore aveva rigettato la domanda introduttiva tendente ad ottenere l'annullamento della cartella esattoriale fondata sul verbale di contravvenzione A/0333553/14/V/0, compensando le spese processuali.
A sostegno della domanda evidenziava che la sentenza impugnata conteneva degli evidenti profili di nullità, atteso che il Giudice di primo grado non aveva correttamente applicato l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934 c.c., in quanto aveva erroneamente ritenuto che l'iscrizione a ruolo del verbale di contravvenzione avesse natura interruttiva Si costituiva l , la quale, dopo avere rilevato la nullità dell'atto di Controparte_1 appello per avere il sig. impugnato una cartella esattoriale differente rispetto a Pt_1 quella indicata nel giudizio di primo grado, evidenziava l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza della pretesa creditoria azionata.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente si rileva come non sia accoglibile l'eccezione di nullità dell'appello per avere il sig. impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore la cartella Pt_1 esattoriale n.100201900214017243000, provvedendo, invece, ad impugnare in sede di gramane una diversa cartella esattoriale, la n.10020170004421091000.
Oltre ad evidenziare che trattasi di un mero errore materiale che non può in alcun caso condurre alla nullità del gravame, si rileva che, con l'atto di appello, si provvede ad impugnare esclusivamente la sentenza di primo grado, al fine di ottenere un riesame della stessa, ma non anche nuovamente gli atti posti a fondamento della pretesa azionata con il giudizio di primo grado.
Passando al merito della controversia, si rileva che il diritto di credito vantato dal
, azionato con l'invio della cartella esattoriale impugnata dinanzi al Controparte_2
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, si prescrive in cinque anni, trattandosi di una sanzione amministrative applicata in conseguenza di una violazione al Codice della
Strada.
Ciò posto errata è la sentenza gravata nella parte in cui ritiene che, nel caso di specie, non sia maturato il termine prescrizionale eccepito dall'opponente, odierno appellante, sulla scorta dell'assunto che l'affidamento del ruolo da parte del Controparte_2 all'agente di riscossione fosse da considerarsi atto interruttivo, in quanto verificatosi nei cinque anni successivi alla richiesta di pagamento.
La suprema Corte, infatti, con diversi arresti, ha chiarito che l'iscrizione a ruolo della somma dovuta non determina l'interruzione del termine per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata, trattandosi di un atto meramente interno, laddove, invece, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore, ragion per cui deve trattarsi di un atto avente carattere recettizio (Cass, ord n. 11605/21, Cass. Sent. n. 6245/20,
Cass. Sent. n. 2014/2019).
In ragione di tanto, deve ritenersi maturato il termine prescrizionale invocato dall'odierno appellante, atteso che la sanzione amministrativa n. A/0333553/2014, veniva elevata in data 03.02.2014 e notificata al sig. in data 14.04.2014, mentre Pt_1 la cartella esattoriale impugnata veniva notificata a mezzo pec solamente in data
13.05.2019, quindi, oltre il termine prescrizionale invocato.
In assenza di prova circa la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione di deve, pertanto, riformare la sentenza gravata nella parte in cui ritiene tempestivamente azionata la cartella esattoriale impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 786/2020, resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, annulla la cartella di pagamento impugnata nel giudizio di primo grado;
- Condanna il , in persona del p.t. e l Controparte_2 CP_4 [...]
, in persona del legale rapp.te, in solido tra loro, a Controparte_3 pagare in favore dell'avv. Vincenzo Pinto, dichiaratosi procuratore antistatario dell'appellante, la somma di € 200,00 per compensi, oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado;
- Condanna, altresì, l , in persona del legale Controparte_3 rapp.te, a pagare in favore dell'avv. Vincenzo Pinto, dichiaratosi procuratore antistatario dell'appellante, la somma di € 64,50 per spese ed € 332,00 per compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
02.12.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi