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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/01/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6599/2017 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER CPC emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 9.1.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott.
Stefania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6599/2017 del R.G.A.C. , avente ad oggetto Proprietà, pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA DIAZ 14 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. D'AQUINO
LUCIA (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE D'AQUINO LUCIA (c.f.: , elettivamente domiciliato in C.F._2
PIAZZA DIAZ 14 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. D'AQUINO
LUCIA (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
PIAZZA DIAZ 14 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. D'AQUINO
LUCIA (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente Parte_3 C.F._4
domiciliato in PIAZZA DIAZ 14 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
D'AQUINO LUCIA (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ); CP_1 C.F._5
CONVENUTO contumace
(c.f.: ); Controparte_2 C.F._6
CONVENUTA contumace
(c.f.: ; Controparte_3 C.F._7
CONVENUTA contumace
(c.f.: ); Controparte_4 C.F._8
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti, gli attori esponevano di essere comproprietari, in virtù di successione ereditaria della sig.ra di una por- Persona_1 zione dell'ex opificio industriale ” sito in Nocera Inferiore via Pironti 11; che CP_1
parte di tale consistenza immobiliare è costituita da un locale garage/autorimessa al qua- le si accede a sinistra entrando dal cancello principale dell'intero ex opificio;
che il sud- detto garage è danni inservibile a causa delle infiltrazioni provenienti dal piano superio- re di proprietà dei convenuti;
che per accertare e quantificare i danni è stato espletato
ATP.
Pertanto, così concludevano: “Accogliere la presente domanda e per l'effetto dichiarare la responsabilità dei comproprietari , CP_1 Controparte_2 CP_5
Pagina 2 di 6 e nella causazione dei danni sia al locale di proprietà d' CP_6 Controparte_4 Pt_4
no che alle strutture portanti dell'ingresso del complesso , con la condanna degli CP_1
stessi in solido tra loro a: 1) risarcire i danni acclarati nell'accertamento tecnico preven- tivo espletato e quantificati all'epoca dal tecnico incaricato in euro 2467,00, nonché al pagamento dei danni prodotti successivamente e che si indicano in via provvisoria in euro 2500,00, ovvero in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà equa sulla base di un ulteriore accertamento tecnico, con incarico per la loro determinazione allo stesso tecnico TI o al tecnico che il Tribunale riterrà di nominare. 2) Condan- nare tutti gli stessi convenuti anche alla refusione dei danni arrecati agli attori per il mancato utilizzo del locale di loro esclusiva proprietà, che si indicano ad oggi in euro
6100,00. 3) Condannare inoltre tutti i convenuti al pagamento della somma di euro
3.000,00 per il ripristino e la messa in sicurezza della struttura del portone di ingresso all'intero ex opificio . 4) Condannare ancora tutti i convenuti alla refusione delle CP_1
spese della presente procedura, alla refusione delle spese relative all'A.T.P. ed alla refu- sione delle spese per il tentativo di mediazione, il tutto con il vincolo di solidarietà tra essi convenuti tutti, nelle rispettive qualità.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti, non costituitisi in giudizio sebbene ritualmente citati
La domanda proposta dagli attori nei confronti dei convenuti è fondata e va accolta nei limiti di cui di seguito.
Orbene, va in primo luogo rilevato che gli attori hanno fornito la prova di essere pro- prietari del locale garage oggetto di causa, ragion per cui hanno sicuramente titolo per chiedere il risarcimento dei danni lamentati.
Hanno, altresì, fornito la prova della legittimazione passiva dei convenuti, attraverso l'allegazione del relativo titolo di proprietà.
Il presente giudizio è stato introdotto a seguito di ATP ex art. 696 co. 2 cpc., la cui la re- lazione peritale è stata acquisita agli atti.
Come correttamente osservato dal C.T.U. Ing. le cui conclusioni, Persona_2
per coerenza logico-scientifica del ragionamento e per il rigore seguito nell'espletamen- to delle operazioni peritali, sono fatte proprie da questo Giudicante, la causa esclusiva
Pagina 3 di 6 delle infiltrazioni di acqua che hanno interessato l'immobile degli attori è da ricondurre alle perdite nell'impianto di scarico presente nei bagni ubicati al primo piano a servizio degli uffici di proprietà dei convenuti.
In particolare, dall'espletata C.T.U., è emerso che: il soffitto del locale garage di pro- prietà attorea presenta fenomeni di distacco di intonaco e macchie di umidità; che in corrispondenza della macchia di umidità sono ubicati i piatti doccia del primo piano;
che anche la parete posta a nord e nello spigolo est vi sono evidenti macchie di umidità dovuti a processi di infiltrazione;
che alla base della colonna fecale proveniente dal pri- mo piano vi è un trafilamento di acqua sulla pavimentazione;
che gli elementi strutturali
(pilastro e travi) presenti nella zona di ingresso del complesso industriale sono stati danneggiati dal transito dei veicoli ingombranti che entrano nel complesso industriale;
che il muro perimetrale adiacente l'area di ingresso risulta danneggiato transito dei vei- coli ingombranti che entrano nel complesso industriale.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, può dunque concludersi che i danni verificatisi all'interno dell'immobile attoreo sono attribuibili alla responsabilità dei convenuti in quanto proprietari e custodi del primo piano dell'ex opificio di via Pironti 11 in Nocera
Inferiore e comproprietari della struttura di ingresso dell'intero fabbricato di via Pironti, danneggiata a seguito del transito e delle manovre effettuate dai mezzi ingombranti du- rante le manovre di accesso al complesso industriale.
Appurata la causa dei danni, i convenuti vanno, pertanto, dichiarati ex art. 2051
c.c. responsabili per i danni subiti dall' attore, nella loro qualità di custodi del primo piano e del complesso industriale (opificio) da cui sono derivate le denuncia- te infiltrazioni e i danni alla struttura di ingresso (di proprietà comune ex art. 1117 c.c.) prodotti dai mezzi ingombranti che entrano nell'opificio (per come accertato e verbaliz- zato dal ctu all'atto del sopralluogo).
È difatti noto che in presenza di danni provocati da infiltrazioni d'acqua generatesi nella proprietà altrui, il soggetto che ha disponibilità della cosa da cui provengono le infiltrazioni risponde delle stesse ai sensi dell'art. 2051 c.c., trattandosi di un'obbliga- zione connessa alla qualità di custode della cosa nel momento in cui essa ha cagionato il danno, ciò ancorché questo sia imputabile a difetti costruttivi della cosa (cfr. per tut- te Cass. 12/07/2011 n. 15291, Cass. 07/08/2013 n. 18855; Cass. 23/03/2005 n. 6222).
Sul punto va inoltre evidenziato che, per orientamento oramai maggioritario della Su- prema Corte, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere og- gettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'at-
Pagina 4 di 6 tore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in cu- stodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (cfr. Cass. 1905-2011, n.
11016; Cass. 05-12-2008, n. 28811).
Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., oltre all'esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno, occorre infine la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa - e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale - con il conseguente potere di intervento su di essa. (cfr. Cass. 09.06.2010, n. 13881; Cass. 26.06.2007, n.
14745).
Quanto ai danni alla struttura di ingresso di proprietà comune, si osserva che “In tema di responsabilità extracontrattuale, qualora il danno subito dalla cosa comune sia imputabi- le ad uno dei comproprietari, l'altro comproprietario può agire nei confronti del dan- neggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo nei limiti dell'importo corri- spondente alla spesa necessaria per la riparazione su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprietà, e non anche per la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante (cfr. Cass. 20733/2012).
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, non resta che condannare i convenuti a risarcire i danni medio tempore subiti dall' attore, liquidati, a titolo di danno emergente, in un importo pari al costo necessario per l'esecuzione dei lavori individuati e descritti detta- gliatamente dal C.T.U. (compresi i danni alla struttura di ingresso calcolati nella perizia integrativa, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice), per un ammontare di euro 4.888,00.
Per l'effetto, i convenuti vanno condannati, in solido, a pagare agli attori, a titolo di ri- sarcimento danni, la somma di euro 4.888,00, oltre rivalutazione dalla data di stima ef- fettuata dal ctu (10.10.2013) ad oggi ed interessi legali calcolati sul capitale rivaluta- to in base agli indici istat, sulla somma rivalutata anno per anno (così come da Cass.Civ.
Sez.Un. 17/02/95 n.1712), per un ammontare complessivo di euro 6.559,98, oltre ulte- riori interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
Quanto alla domanda risarcitoria per mancato godimento del locale garage, essa va ri- gettata non avendo parte attrice fornito la prova degli asseriti danni patiti.
Pagina 5 di 6 In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite del presente giudizio, in- cluse quelle della CTU espletata in sede di procedimento ex art. 696 c.p.c., vanno poste a carico della convenuta e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al
D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore degli attori della somma di euro 6.559,98, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
2) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano in euro 390,00 per spese vive ed euro 4000,00 per com- penso, oltre iva, cpa erimb. Forf. del 15%;
3) Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese della ctu espleta- ta in sede di ATP;
Così deciso in Nocera Inferiore, 30/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER CPC emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 9.1.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott.
Stefania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6599/2017 del R.G.A.C. , avente ad oggetto Proprietà, pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA DIAZ 14 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. D'AQUINO
LUCIA (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE D'AQUINO LUCIA (c.f.: , elettivamente domiciliato in C.F._2
PIAZZA DIAZ 14 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. D'AQUINO
LUCIA (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
PIAZZA DIAZ 14 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. D'AQUINO
LUCIA (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente Parte_3 C.F._4
domiciliato in PIAZZA DIAZ 14 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
D'AQUINO LUCIA (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ); CP_1 C.F._5
CONVENUTO contumace
(c.f.: ); Controparte_2 C.F._6
CONVENUTA contumace
(c.f.: ; Controparte_3 C.F._7
CONVENUTA contumace
(c.f.: ); Controparte_4 C.F._8
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti, gli attori esponevano di essere comproprietari, in virtù di successione ereditaria della sig.ra di una por- Persona_1 zione dell'ex opificio industriale ” sito in Nocera Inferiore via Pironti 11; che CP_1
parte di tale consistenza immobiliare è costituita da un locale garage/autorimessa al qua- le si accede a sinistra entrando dal cancello principale dell'intero ex opificio;
che il sud- detto garage è danni inservibile a causa delle infiltrazioni provenienti dal piano superio- re di proprietà dei convenuti;
che per accertare e quantificare i danni è stato espletato
ATP.
Pertanto, così concludevano: “Accogliere la presente domanda e per l'effetto dichiarare la responsabilità dei comproprietari , CP_1 Controparte_2 CP_5
Pagina 2 di 6 e nella causazione dei danni sia al locale di proprietà d' CP_6 Controparte_4 Pt_4
no che alle strutture portanti dell'ingresso del complesso , con la condanna degli CP_1
stessi in solido tra loro a: 1) risarcire i danni acclarati nell'accertamento tecnico preven- tivo espletato e quantificati all'epoca dal tecnico incaricato in euro 2467,00, nonché al pagamento dei danni prodotti successivamente e che si indicano in via provvisoria in euro 2500,00, ovvero in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà equa sulla base di un ulteriore accertamento tecnico, con incarico per la loro determinazione allo stesso tecnico TI o al tecnico che il Tribunale riterrà di nominare. 2) Condan- nare tutti gli stessi convenuti anche alla refusione dei danni arrecati agli attori per il mancato utilizzo del locale di loro esclusiva proprietà, che si indicano ad oggi in euro
6100,00. 3) Condannare inoltre tutti i convenuti al pagamento della somma di euro
3.000,00 per il ripristino e la messa in sicurezza della struttura del portone di ingresso all'intero ex opificio . 4) Condannare ancora tutti i convenuti alla refusione delle CP_1
spese della presente procedura, alla refusione delle spese relative all'A.T.P. ed alla refu- sione delle spese per il tentativo di mediazione, il tutto con il vincolo di solidarietà tra essi convenuti tutti, nelle rispettive qualità.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti, non costituitisi in giudizio sebbene ritualmente citati
La domanda proposta dagli attori nei confronti dei convenuti è fondata e va accolta nei limiti di cui di seguito.
Orbene, va in primo luogo rilevato che gli attori hanno fornito la prova di essere pro- prietari del locale garage oggetto di causa, ragion per cui hanno sicuramente titolo per chiedere il risarcimento dei danni lamentati.
Hanno, altresì, fornito la prova della legittimazione passiva dei convenuti, attraverso l'allegazione del relativo titolo di proprietà.
Il presente giudizio è stato introdotto a seguito di ATP ex art. 696 co. 2 cpc., la cui la re- lazione peritale è stata acquisita agli atti.
Come correttamente osservato dal C.T.U. Ing. le cui conclusioni, Persona_2
per coerenza logico-scientifica del ragionamento e per il rigore seguito nell'espletamen- to delle operazioni peritali, sono fatte proprie da questo Giudicante, la causa esclusiva
Pagina 3 di 6 delle infiltrazioni di acqua che hanno interessato l'immobile degli attori è da ricondurre alle perdite nell'impianto di scarico presente nei bagni ubicati al primo piano a servizio degli uffici di proprietà dei convenuti.
In particolare, dall'espletata C.T.U., è emerso che: il soffitto del locale garage di pro- prietà attorea presenta fenomeni di distacco di intonaco e macchie di umidità; che in corrispondenza della macchia di umidità sono ubicati i piatti doccia del primo piano;
che anche la parete posta a nord e nello spigolo est vi sono evidenti macchie di umidità dovuti a processi di infiltrazione;
che alla base della colonna fecale proveniente dal pri- mo piano vi è un trafilamento di acqua sulla pavimentazione;
che gli elementi strutturali
(pilastro e travi) presenti nella zona di ingresso del complesso industriale sono stati danneggiati dal transito dei veicoli ingombranti che entrano nel complesso industriale;
che il muro perimetrale adiacente l'area di ingresso risulta danneggiato transito dei vei- coli ingombranti che entrano nel complesso industriale.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, può dunque concludersi che i danni verificatisi all'interno dell'immobile attoreo sono attribuibili alla responsabilità dei convenuti in quanto proprietari e custodi del primo piano dell'ex opificio di via Pironti 11 in Nocera
Inferiore e comproprietari della struttura di ingresso dell'intero fabbricato di via Pironti, danneggiata a seguito del transito e delle manovre effettuate dai mezzi ingombranti du- rante le manovre di accesso al complesso industriale.
Appurata la causa dei danni, i convenuti vanno, pertanto, dichiarati ex art. 2051
c.c. responsabili per i danni subiti dall' attore, nella loro qualità di custodi del primo piano e del complesso industriale (opificio) da cui sono derivate le denuncia- te infiltrazioni e i danni alla struttura di ingresso (di proprietà comune ex art. 1117 c.c.) prodotti dai mezzi ingombranti che entrano nell'opificio (per come accertato e verbaliz- zato dal ctu all'atto del sopralluogo).
È difatti noto che in presenza di danni provocati da infiltrazioni d'acqua generatesi nella proprietà altrui, il soggetto che ha disponibilità della cosa da cui provengono le infiltrazioni risponde delle stesse ai sensi dell'art. 2051 c.c., trattandosi di un'obbliga- zione connessa alla qualità di custode della cosa nel momento in cui essa ha cagionato il danno, ciò ancorché questo sia imputabile a difetti costruttivi della cosa (cfr. per tut- te Cass. 12/07/2011 n. 15291, Cass. 07/08/2013 n. 18855; Cass. 23/03/2005 n. 6222).
Sul punto va inoltre evidenziato che, per orientamento oramai maggioritario della Su- prema Corte, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere og- gettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'at-
Pagina 4 di 6 tore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in cu- stodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (cfr. Cass. 1905-2011, n.
11016; Cass. 05-12-2008, n. 28811).
Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., oltre all'esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno, occorre infine la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa - e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale - con il conseguente potere di intervento su di essa. (cfr. Cass. 09.06.2010, n. 13881; Cass. 26.06.2007, n.
14745).
Quanto ai danni alla struttura di ingresso di proprietà comune, si osserva che “In tema di responsabilità extracontrattuale, qualora il danno subito dalla cosa comune sia imputabi- le ad uno dei comproprietari, l'altro comproprietario può agire nei confronti del dan- neggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo nei limiti dell'importo corri- spondente alla spesa necessaria per la riparazione su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprietà, e non anche per la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante (cfr. Cass. 20733/2012).
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, non resta che condannare i convenuti a risarcire i danni medio tempore subiti dall' attore, liquidati, a titolo di danno emergente, in un importo pari al costo necessario per l'esecuzione dei lavori individuati e descritti detta- gliatamente dal C.T.U. (compresi i danni alla struttura di ingresso calcolati nella perizia integrativa, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice), per un ammontare di euro 4.888,00.
Per l'effetto, i convenuti vanno condannati, in solido, a pagare agli attori, a titolo di ri- sarcimento danni, la somma di euro 4.888,00, oltre rivalutazione dalla data di stima ef- fettuata dal ctu (10.10.2013) ad oggi ed interessi legali calcolati sul capitale rivaluta- to in base agli indici istat, sulla somma rivalutata anno per anno (così come da Cass.Civ.
Sez.Un. 17/02/95 n.1712), per un ammontare complessivo di euro 6.559,98, oltre ulte- riori interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
Quanto alla domanda risarcitoria per mancato godimento del locale garage, essa va ri- gettata non avendo parte attrice fornito la prova degli asseriti danni patiti.
Pagina 5 di 6 In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite del presente giudizio, in- cluse quelle della CTU espletata in sede di procedimento ex art. 696 c.p.c., vanno poste a carico della convenuta e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al
D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore degli attori della somma di euro 6.559,98, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
2) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano in euro 390,00 per spese vive ed euro 4000,00 per com- penso, oltre iva, cpa erimb. Forf. del 15%;
3) Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese della ctu espleta- ta in sede di ATP;
Così deciso in Nocera Inferiore, 30/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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