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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 22/01/2026, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 951/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8377/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820249010890012000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 648/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 7.4.2025 alla Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate-
NE, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 02820240028374523000, ricevuta in data 7.2.2025, relativa all'omesso versamento della Tassa Auto, anno d'imposta 2011, per la somma di
€ 407,00. Eccepiva il ricorrente l'intervenuta prescrizione del credito preteso, essendo ampiamente maturato, alla data di notifica della gravata cartella, il relativo termine triennale, in relazione all'anno d'imposta.
In data 17.6.2025, depositava proprie controdeduzioni, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla prescrizione, la cui insussistenza spettava all'Ente Impositore, anche mediante la prova della notifica del prodromico avviso di accertamento.
Benché ritualmente citati, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec, in data 7.4.2025, l'Agenzia delle Entrate-NE e la Regione Campania omettevano di depositare proprie controdeduzioni nel termine stabilito dall'art. 23 D.Lgs. 546/1992.
Alla pubblica udienza del 19.1.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata intimazione di pagamento in data 7.2.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 7.4.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva la Corte che il ricorrente ha inteso eccepire l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento n.
02820240028374523000, notificata in data 7.2.2025, essendo maturato, a suo dire, il relativo termine triennale, rispetto all'anno di imposta 2011, in cui si sarebbe verificato l'omesso pagamento della tassa auto, né avendo ricevuto la notifica di atti interruttivi. Al riguardo, è noto che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” termine più volte confermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ.
1.3.2006 n. 4569; CTP
Bari 19.10.2010 n. 182) Nel caso di specie, non rinvenendosi in atti alcun atto interruttivo della prescrizione, né risultando notificato il prodromico avviso di accertamento da parte della Regione
Campania – non costituitasi – non può che addivenirsi all'accoglimento del proposto ricorso, essendo maturato il termine triennale di prescrizione tra l'anno di imposta in questione (2011) e la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (7.2.2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a carico di entrambe le parti resistenti, in solido tra loro, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs.
546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 276,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 240,00 di cui € 30,00 per spese, 80,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva, € 80,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della
Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate-NE, con ricorso ritualmente notificato in data
7.4.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la prescrizione della pretesa tributaria di cui alla gravata intimazione;
b) condanna la
Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate-NE, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 240,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Napoli, nella
Camera di Consiglio, il 19.1.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8377/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820249010890012000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 648/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 7.4.2025 alla Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate-
NE, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 02820240028374523000, ricevuta in data 7.2.2025, relativa all'omesso versamento della Tassa Auto, anno d'imposta 2011, per la somma di
€ 407,00. Eccepiva il ricorrente l'intervenuta prescrizione del credito preteso, essendo ampiamente maturato, alla data di notifica della gravata cartella, il relativo termine triennale, in relazione all'anno d'imposta.
In data 17.6.2025, depositava proprie controdeduzioni, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla prescrizione, la cui insussistenza spettava all'Ente Impositore, anche mediante la prova della notifica del prodromico avviso di accertamento.
Benché ritualmente citati, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec, in data 7.4.2025, l'Agenzia delle Entrate-NE e la Regione Campania omettevano di depositare proprie controdeduzioni nel termine stabilito dall'art. 23 D.Lgs. 546/1992.
Alla pubblica udienza del 19.1.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata intimazione di pagamento in data 7.2.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 7.4.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva la Corte che il ricorrente ha inteso eccepire l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento n.
02820240028374523000, notificata in data 7.2.2025, essendo maturato, a suo dire, il relativo termine triennale, rispetto all'anno di imposta 2011, in cui si sarebbe verificato l'omesso pagamento della tassa auto, né avendo ricevuto la notifica di atti interruttivi. Al riguardo, è noto che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” termine più volte confermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ.
1.3.2006 n. 4569; CTP
Bari 19.10.2010 n. 182) Nel caso di specie, non rinvenendosi in atti alcun atto interruttivo della prescrizione, né risultando notificato il prodromico avviso di accertamento da parte della Regione
Campania – non costituitasi – non può che addivenirsi all'accoglimento del proposto ricorso, essendo maturato il termine triennale di prescrizione tra l'anno di imposta in questione (2011) e la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (7.2.2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a carico di entrambe le parti resistenti, in solido tra loro, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs.
546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 276,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 240,00 di cui € 30,00 per spese, 80,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva, € 80,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della
Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate-NE, con ricorso ritualmente notificato in data
7.4.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la prescrizione della pretesa tributaria di cui alla gravata intimazione;
b) condanna la
Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate-NE, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 240,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Napoli, nella
Camera di Consiglio, il 19.1.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete