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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9521 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del Popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Milano Sezione VII civile
in persona del giudice monocratico dott. MA CO, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G.A.C. n. 5771/2025 avente ad oggetto: subappalto
TRA
), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maio del Foro di Milano
ATTRICE OPPONENTE RICONVENZIONALISTA
E
( ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sassi del Foro di Como CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni:
All'udienza di discussione del 10.12.2025:
La riportandosi alle conclusioni rese Parte_1 della memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c., così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE Previa ogni più opportuna declaratoria del caso, 1. Non concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto n. 83/2025 (RGN 44739/2024) emesso in data 1.12.2024 dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa
1 LA AR, atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione ex art. 648 Cod. Proc. Civ.,
2. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa il decreto ingiuntivo quivi impugnato ed opposto inefficace, nullo ed illegittimo ex artt. 633 e sgg. Cod. Proc. Civ.,
3. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa definitivamente risolto il contratto sub doc. 2 ai sensi dell'art. 1460 c.c. e dell'art. 1455 c.c. per grave inadempimento contrattuale dell'opposta e quindi, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO In ragione di quanto richiesto in via preliminare da intendersi richiamato e ritrascritto anche in via principale e di merito, previa ogni più opportuna declaratoria, Voglia l'Ill.mo Giudicante
4. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa definitivamente risolto il contratto sub doc. 2 ai sensi dell'art. 1460 c.c. e dell'art. 1455 c.c. per grave inadempimento contrattuale dell'opposta, nonchè,
5. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa che nulla è dovuto alla società convenuta da parte di Parte_2 in relazione agli importi di cui alle fatture monitoriamente azionate e, pertanto,
6. Accertato e dichiarato quanto in via preliminare ed in via principale esposto, respingere, revocare, annullare e/o dichiarare nullo, annullabile, illegittimo, inefficace ed inesistente il Decreto Ingiuntivo n. 83/2025 (RGN 44739/2024) emesso in data 21.12.2024 dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice
Dott.ssa LA AR, in quanto privo di qualunque fondamento sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
7. Accertato e dichiarato quanto in narrativa esposto, respingere in toto ogni domanda, istanza o conclusione avversa ricondotta o riconducibile al procedimento monitorio impugnato ed opposto ed ancora IN VIA SUBORDINATA Nella più che denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle ragioni avversarie, previa ogni più opportuna declaratoria,
8. Ridurre la pretesa avversaria a quanto verrà accertato in sede istruttoria e risulterà eventualmente e denegatamente dovuto a seguito dell'instaurato giudizio d'opposizione viepiù per quanto in narrativa esposto. IN VIA RICONVENZIONALE In ragione di quanto richiesto in via preliminare ed in via principale, previa ogni più opportuna declaratoria e fatte sempre salve le superiori eccezioni, Voglia l'Ill.mo Giudicante, 2
9. Accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto sub doc 2 ex art. 1453, 1455 e 1460 e sgg. c.c. nonché, per grave inadempimento contrattuale dell'opposta e per l'effetto, 10. Condannare la società in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, a risarcire e rimborsare per la condotta gravemente inadempiente di parte opposta ed a margine della risoluzione contrattuale per grave inadempimento, tutti i danni economici, patrimoniali ed extrapatrimoniali provocati a
[...] in termini di vizi e difformità delle opere Parte_1 eseguite (denunciate nei termini dei 60gg per come precettato dagli artt. 1667 e 1670 c.c.) penali per ritardi, mancati completamenti, danno emergente, lucro cessante, fermo cantiere, impiego di maggiori risorse materiali ed economiche in genere, da quantificarsi in € 28.054,78= o comunque per come verranno quantificate a seguito di espletanda CTU ed attività istruttoria e per come verranno individuati in corso di causa, finanche attraverso equità, il tutto oltre agli interessi moratori ed alla rivalutazione monetaria e comunque non inferiore alla somma di € 28.054,78=, nonché 11. Condannare la società in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a risarcire e rimborsare a
[...] la somma di € 10.962,06 a titolo di penali Parte_1 per ritardi, ovvero quella diversa minore o maggiore somma che verrà accertata di giustizia in via istruttoria, il tutto oltre agli interessi moratori ed alla rivalutazione monetaria, per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA
12. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle ragioni avversarie, previa ogni più opportuna declaratoria Compensare ogni importo e voce di danno patito da e da versarsi a Pt_1 carico di in favore di parte attrice opponente, da quantificarsi CP_1 in € 28.054,78= il tutto oltre agli interessi moratori ed alla rivalutazione monetaria o comunque per come verranno quantificate a seguito di espletanda CTU ed attività istruttoria e per come verranno individuati in corso di causa, con quanto eventualmente verrà accertato in sede istruttoria e risulterà eventualmente e denegatamente dovuto a parte convenuta a seguito dell'instaurato giudizio d'opposizione. IN OGNI CASO
13. Mandare assolta da Parte_1 qualsivoglia avversa richiesta svolta nei confronti di parte attrice/opponente, originata dai fatti per cui è causa.
3 14. Con vittoria di spese, compensi professionali, nonché di spese successive ed occorrende relative al presente giudizio.”. L'attrice opponente, inoltre, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, reiterava le proprie istanze istruttorie già formulate e disattese.
La riportandosi alle conclusioni rese in apposito foglio Controparte_1 depositato telematicamente, così concludeva:
“voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito ed in via principale: previa ogni e più opportuna declaratoria del caso, 1) confermare l'opposto decreto nr. 83/2025 - R.G. 44739/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 21.12.2024; 2) condannare la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore di in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, di una somma da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.; 3) respingere ogni domanda formulata da
[...]
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, nei confronti di in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, in quanto inammissibile e/o infondata per tutti i motivi esposti in narrativa;
sempre nel merito, ma in via subordinata: previa ogni declaratoria del caso, 1) condannare la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, della CP_1 somma di € 60.341,80 o di altro importo che risulterà provato in corso di causa o sarà ritenuto equo, anche ai sensi e per l'effetto dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. con gli interessi ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture impagate sino all'effettivo saldo;
2) respingere tutte le domande avanzate da
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, nei confronti di in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, in quanto inammissibili e/o infondate per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via di estremo subordine: nella denegata, ma non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse dovute somme a qualunque titolo all'attrice opponente, anche conseguenti ad eventuali accertamenti istruttori, disporre l'integrale o parziale compensazione con il credito della in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, e condannare in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore di in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, dell'eventuale somma in eccedenza. 4 Con vittoria di onorari, diritti, spese e spese generali nella misura di 15%, oltre ad oneri come per legge.”. Anche la convenuta opposta, inoltre, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, reiterava le proprie istanze istruttorie già formulate e disattese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso della il Tribunale ingiungeva, alla Controparte_1 [...]
il pagamento della somma di € 60.341,80 Parte_1
a titolo di saldo del corrispettivo relativo ad opere eseguite in subappalto.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Parte_1
in sintesi, deduceva: a) di aver effettivamente affidato in
[...] subappalto alla nell'ambito del più ampio cantiere di via Controparte_1
Vannucchi in San Donato Milanese, l'esecuzione delle “opere esterne verde” meglio descritte nel relativo contratto;
b) che, tuttavia, essa opponente, già con comunicazione pec del 7.6.2024, era stata costretta a denunciare alla “tutta una serie di vizi nelle lavorazioni” da CP_1 essa “eseguite”, in relazione ai quali la direzione lavori incaricata dalla committente principale aveva applicato ad essa opponente una
“decurtazione” sul corrispettivo dovuto di € 28.054,78; c) che, ancora, come già comunicato alla con pec del 29.10.2024, CP_1 quest'ultima, nell'eseguire i lavori ad essa affidati, aveva provocato la rottura del manto di guaina e del TNT di protezione del pacchetto a copertura del solaio ed il danneggiamento di una tubazione della rete fognaria, il che aveva cagionato il determinarsi di infiltrazioni al piano sottostante;
d) che, inoltre, la aveva emesso le fatture CP_1 successivamente poste a sostegno della domanda monitoria in assenza di SAL, così violando la relativa specifica previsione contrattuale;
e) che era, poi, dovuta da parte della la concordata penale da CP_1 ritardo di € 200,00 al giorno, da limitarsi, per ragioni di equità e per evitarne l'eccessività, nella misura del 10% del corrispettivo d'appalto e cioè in € 10.962,06.
La si opponeva, pertanto, al decreto Parte_1 ingiuntivo notificatole e proponeva le domande riconvenzionali di cui alle conclusioni sopra riportate.
La costituitasi, a sua volta, sempre in sintesi, deduceva: a) CP_1 che la prima contestazione avversaria era stata inoltrata, tardivamente ed oltre il termine di sessanta giorni previsto per legge, soltanto in data 5 29.10.2024 ed a seguito di numerosi solleciti di pagamento - a nulla rilevando al riguardo la “presunta” pec del 7.6.2024 poiché priva della relativa conferma di trasmissione;
b) che, in ogni caso, essa opposta aveva eseguito le opere subappaltate a regola d'arte, consegnandole definitivamente in data 30.4.2024 senza ricevere alcuna contestazione;
c) che, infatti, in relazione alle asserite contestazioni promananti dalla direzione dei lavori, se vi era effettivamente stata la necessità di sostituire talune piante, ciò era stato determinato dalla condotta della stessa la quale, per un verso, nonostante i solleciti, aveva omesso Pt_1 il tempestivo montaggio della prevista pompa per l'irrigazione e, per altro verso, era nuovamente intervenuta, più volte, sulle aree a verde oggetto dei lavori realizzati da essa opposta eseguendo scavi, inserendo tubazioni elettriche, ecc.; d) che parimenti alcun danno era stato arrecato da essa opposta, nell'esecuzione delle opere subappaltate, al pacchetto di drenaggio del tetto, dovendosi piuttosto ritenere che eventuali danni fossero stati provocati dalla stessa più volte Pt_1 intervenuta sul medesimo pacchetto di drenaggio sia prima che dopo l'intervento presso il cantiere da parte di essa opposta;
e) che la del Pt_1 tutto inopinatamente aveva omesso la predisposizione dei SAL così come previsto nel contratto;
f) che, d'altronde, la stessi con Pt_1 apposita comunicazione rivolta alla committente principale Dea Capital Real Estate, aveva chiesto a quest'ultima di provvedere al pagamento diretto di quanto dovuto ad essa opposta senza che, tuttavia, tale pagamento diretto fosse effettivamente intervenuto.
La instava, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e delle CP_1 domande riconvenzionali proposte dall'opponente.
Tutto ciò premesso, l'opposizione proposta può dirsi fondata unicamente nei termini di cui in appresso, dovendosi, nel contempo, respingere le domande riconvenzionali pure proposte dalla
[...]
Parte_1
La decisione deve prendere le mosse dal rilievo che, in punto di fatto, la pacifica apprensione materiale dell'opera subappaltata da parte della così come dedotto dalla va effettivamente collocata Pt_1 CP_1 temporalmente al 30.4.2024.
Ed, invero, a fronte della specifica allegazione fattuale in tal senso operata dall'opposta fin dal ricorso in monitorio, la entro i termini Pt_1 decadenziali di rito, ha avanzato, al riguardo, una contestazione priva del necessario grado di specificità, non avendo minimamente indicato quando diversamente la consegna dell'opera subappaltata sarebbe effettivamente avvenuta. 6 D'altronde, la circostanza fattuale di cui si discute risulta confermata anche dal contenuto delle comunicazioni promananti dalla stessa Pt_1 atteso: a) che, a fronte della ricezione della fattura n. 230/2024 emessa dalla e facente espresso riferimento all'avvenuta emissione di CP_1 un SAL finale al 30.4.2024, la nella propria successiva Pt_1 comunicazione del 13.5.2024 (doc. n. 2 in produzione di parte attrice opponente), si è limitata a contestare tale fattura unicamente sotto il profilo della non approvazione del predetto SAL senza operare alcun riferimento al mancato completamento dell'opera; b) che le stesse successive comunicazioni della del 7.6.2024 e del 29.10.2024 Pt_1
(doc.ti n.ri 3 e 4 in produzione di parte opponente), nel denunciare la presunta esistenza di difetti nell'opera e danni, parimenti non contengono alcun riferimento al mancato completamento dell'opera stessa.
Ciò posto circa il tempo di consegna dell'opera, deve, poi, rilevarsi che, come sopra compendiato, la a fronte della Parte_1 domanda di pagamento del saldo del corrispettivo del subappalto avanzata dalla in monitorio, ha, in primo luogo, inteso far CP_1 valere nei confronti della subappaltatrice, con formulazione di apposite domande riconvenzionali, la garanzia per i vizi e le difformità di cui all'artt. 1667 e 1668 c.c., adducendo, appunto, l'esistenza di vizi nell'opera realizzata dalla subappaltatrice.
Al riguardo, deve, allora, in primo luogo, osservarsi che, in materia d'appalto (ovvero di subappalto) ove il committente (ovvero il sub committente) che abbia acquisito disponibilità dell'opera, convenuto in giudizio per il pagamento del corrispettivo, proponga domanda di garanzia speciale per i vizi e le difformità, per il principio di vicinanza della prova, spetta allo stesso appaltante (ovvero subappaltante) dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass., ord., n. 1701/2025).
Orbene, nella specie, tale prova non può dirsi minimamente raggiunta.
In disparte la genericità delle allegazioni fattuali della in ordine Pt_1 alla stessa consistenza degli addotti vizi, deve, infatti, rilevarsi che l'attrice opponente, quanto all'esistenza degli stessi, si è sostanzialmente limitata unicamente a riportare nel proprio libello introduttivo lo stralcio di una comunicazione promanante dalla direzione dei lavori incaricata dalla committente “principale” – documento questo, tuttavia, di per sé, del tutto inidoneo ad offrire la prova dell'effettiva esistenza di vizi nell'opera così come ricevuta dalla 7 subappaltatrice e ciò, a maggior ragione, ove si consideri che l'opera subappaltata consiste, nella specie, (principalmente) nella creazione di un tappetto erboso e nella fornitura e messa a dimora di alberi ed arbusti e, dunque, in un'opera di per sé suscettibile di rapido decadimento anche in un breve lasso di tempo in assenza delle opportune cure e cautele da parte dell'appaltatrice-subcommittente che l'ha ricevuta prima della consegna della stessa alla committente principale.
Né la potrebbe dolersi della mancata ammissione della prova orale Pt_1 articolata al riguardo (cfr., in particolare, il capitolo n. 9 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. della , atteso che la stessa, oltre che Pt_1 generica, si appalesa, di per sé, inidonea ad offrire la prova di cui si discute poiché volta a provare unicamente che taluni “danni” (comunque, si badi, non meglio precisati) all' “area verde” ed alle
“essenze arboree” sarebbero stati riscontrati in cantiere dalla
“Committente principale” (non è, comunque, specificato, si badi, da quale persona fisica) nel giugno del 2024 e, dunque, a notevole distanza di tempo rispetto al momento dell'apprensione materiale dell'opera subappaltata da parte della subcommittente (per quanto detto, 30.4.2024).
Quanto, poi, alla dedotta circostanza secondo cui la subappaltatrice, nel corso dell'esecuzione dell'opera subappaltata, avrebbe provocato danni al pacchetto isolante di una copertura ed ad una tubazione fognaria, parimenti deve rilevarsi che la non ha offerto alcuna prova Pt_1 ammissibile di tale circostanza, atteso che la prova orale articolata al riguardo (cfr. capitoli n.ri 10 ed 11 della memoria ex art. 171 ter c.p.c.), in parte, ha carattere valutativo (ci si riferisce, in particolare, al capitolo n. 11 ove si legge: “Vero che le voci di danno riscontrate”… “erano e venivano ricondotte nella sfera giuridica di ) e, per il CP_1 resto, avrebbe potuto unicamente condurre alla prova che i predetti danni erano stati riscontrati nell'ottobre 2024 (e, dunque, ancora una volta, a notevole distanza di tempo dall'apprensione materiale dell'opera), senza, tuttavia, nulla in concreto esprimere, neppure a livello presuntivo, circa la ricollegabilità causale degli stessi danni all'operato esecutivo dell'odierna opposta.
In relazione all'avanzata domanda riconvenzionale di pagamento della penale da ritardo, poi, a fronte della genericità della stessa (ed, invero, la pur in presenza di un termine per la consegna dell'opera Pt_1 contrattualmente previsto in 60 giorni dalla “consegna delle aree” neppure ha indicato quando tale consegna delle aree è effettivamente avvenuta), deve effettivamente ritenersi che l'eventuale (non meglio 8 quantificato) ritardo nella consegna dell'opera non sia imputabile alla subappaltatrice.
In primo luogo, deve, infatti, rilevarsi che, a fronte delle numerose comunicazioni trasmesse dalla nel periodo 28.11.2023 – CP_1
7.2.2024 facenti, appunto, riferimento all'impossibilità di proseguire nei lavori in ragione della mancata esecuzione di lavorazioni prodromiche da parte della (ci si riferisce alle comunicazioni di cui Pt_1 ai documenti n.ri da 7 a 12 in produzione di parte convenuta opposta), non risulta, in alcun modo, che quest'ultima abbia nell'immediatezza contestato le relative circostanze fattuali, che devono, dunque, ritenersi positivamente esistenti.
Sulla scorta del contenuto del documento n. 13 in produzione della convenuta opposta, può, poi, ritenersi dimostrato che, ancora in data
19.4.2024, la non era stata posta in condizione di portare a CP_1 termine la propria opera in ragione della mancata esecuzione di lavorazioni prodromiche da parte della Pt_1
E ciò in quanto al medesimo documento n. 13, indipendentemente dall'effettiva attribuibilità allo stesso di efficacia negoziale (efficacia contestata dalla sul presupposto che il documento in parola è stato Pt_1 per essa sottoscritto da – ovvero da persona, in tesi, Persona_1 priva dei poteri di rappresentanza della società), in quanto comunque promanante da persona certamente appartenente all'organizzazione aziendale dell'attrice opponente, deve, in ogni caso, riconoscersi valore probatorio quanto alle circostanze di fatto ivi rappresentate.
Fermo tutto quanto fin qui esposto, nondimeno, la domanda avanzata in monitorio dalla può ritenersi fondata solo parzialmente. CP_1
Se, infatti, alcun dubbio può sorgere circa la sussistenza del credito relativo al saldo del SAL finale di cui alla fattura n. 230 del 2024, atteso che la non ha mosso alcuna specifica contestazione in ordine Pt_1 alla rispondenza del medesimo SAL a lavori effettivamente eseguiti dalla subappaltatrice, e se deve ritenersi parimenti pienamente sussistente, in assenza - per quanto detto – di difetti dell'opera, il diritto della a vedersi corrisposte le somme, di cui alla propria fattura CP_1
n. 589 del 2024, precedentemente trattenute dalla subcommittente in garanzia, non può non rilevarsi che, invece, l'ulteriore fattura n. 590 del 2024 pure posta a sostegno della domanda monitoria risulta espressamente emessa non già in relazione a corrispettivi contrattualmente previsti ma per non meglio precisate “Spese generali”, ossia, per quanto può evincersi dalla missiva del 17.10.2024 9 di cui al doc. n. 7 del fascicolo monitorio, per una posta di natura sostanzialmente risarcitoria.
In relazione a tanto, deve, tuttavia, rilevarsi come la entro i CP_1 termini decadenziali di rito, nulla abbia effettivamente dedotto, di guisa di aver fatto del tutto mancare al processo, al riguardo, la stessa esplicazione della causa petendi.
Pertanto, in definitiva, respinte le domande riconvenzionali proposte dalla e revocato il decreto ingiuntivo opposto, la medesima va Pt_1 Pt_1 condannata al pagamento, in favore della del complessivo CP_1 importo di € 39.572,231, oltre interessi, al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002, sugli importi e dalle date di scadenza indicati nelle fatture n.ri 230 del 2024 e 589 del 2024 prodotte in atti.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la prevalente soccombenza dell'attrice opponente e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al valore del decisum.
Va, infine, respinta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla presupponendo tale invocata condanna CP_1
l'integrale soccombenza della controparte non ravvisabile nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede: 1) rigetta tutte le domande riconvenzionali avanzate dalla
[...]
Parte_1
2) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 83/2025 e condanna la
[...] al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
della somma di € 39.572,23, oltre interessi al saggio di cui al
[...]
D.Lgs. 231/2002 sugli importi e dalle date di scadenza indicati nelle fatture n.ri 230 del 2024 e 589 del 2024 prodotte in atti;
3) condanna la al rimborso, in favore Parte_1 della delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00, oltre Controparte_1 accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato;
4) rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla Controparte_1 Milano, lì 10.12.2025
Il Giudice monocratico
MA CO
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Importo pari alla somma dell'importo di € 25.951,33 di cui alla fattura n. 230 del 2024 e dell'importo di € 13.620,70 di cui alla fattura n. 589 del 2024.
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