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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1840/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.07.24 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Sassari Via Principessa Jolanda n. 87, elettivamente domiciliata in Sassari nella Via Zanfarino n. 7, presso lo studio dell'Avv. Ida Deperu, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente nei confronti di nato ad [...] il [...] (c.f. ) e residente in [...]CP_1 C.F._2
Via Efisio Cugia n. 23, elettivamente domiciliato in Alghero nella Via Kennedy n. 22 nello studio dell'avv. Bastianina Cocco che lo rappresenta a difende per procura rilasciata in separato atto resistente nonché con comunicazione al Pubblico Ministero
Conclusioni: per la ricorrente come da ricorso del 24.07.2024 e note di trattazione scritta del 28.01.25 per il resistente come da comparsa del 30.12.2024 e note di trattazione scritta del 28.01.25
FATTO E DIRITTO
1 , con ricorso depositato in data 24.07.2024, premesso di essere stata legata Parte_1
da una relazione sentimentale con , con il quale ha convissuto in Sassari fino al marzo CP_1
2023 e che dalla loro relazione sentimentale sono nati due figli: nato in [...] Persona_1
il 16.12.2016 e nato in [...] il [...], ha dedotto di essersi sempre Persona_2
occupata in via esclusiva della cura dei minori e della gestione della casa, poiché il convivente era spesso assente per lavoro. Ha dedotto di aver svolto la professione di psicoterapeuta dal 2008 al
2020, quando avrebbe dovuto rinunciarvi per la nascita del secondo figlio. Quanto ai figli minori, ha dedotto che: a) (7 anni) da settembre frequenta il terzo anno della scuola Persona_1
primaria, dal lunedì al venerdì sino alle ore 14.00; frequenta inoltre la piscina due volte a settimana
(lunedì e il mercoledì) e il sabato mattina il laboratorio di Lego, attività alle quali viene sempre accompagnato dalla mamma;
durante il periodo estivo frequenta a Sassari il centro estivo sino alle ore 14.00; b) (anni 4) frequenta il terzo anno della scuola dell'infanzia, dal lunedì Persona_2
al venerdì sino alle ore 14.00; durante il periodo scolastico, unitamente al fratello, frequenta la piscina due volte a settimana (lunedì e il mercoledì); durante il periodo estivo frequenta a Sassari il centro estivo sino alle ore 14.00; c) dalla separazione i minori vivono unitamente alla madre nell'abitazione sita in Sassari nella Via Principessa Jolanda n. 87, di proprietà della ricorrente.
Quanto al diritto di visita, ha dedotto che e incontrano il padre – che vive ad Per_1 Per_2
Alghero con i genitori - due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì e trascorrono con lui il fine settimana, dal venerdì sera alla domenica sera, seguendo il criterio dell'alternanza. Tuttavia, stante gli impegni di lavoro del padre, i minori verrebbero affidati quasi esclusivamente alle cure dei nonni paterni che eccederebbero nel consentire loro di usare i videogiochi e guardare la tv. In ogni caso, ritenendo ormai rodato l'esercizio di visita come esercitato sino adesso, ne chiedeva sostanzialmente la conferma.
Quanto alle condizioni patrimoniali, ha dedotto: a) di essere occupata a tempo indeterminato come
Dirigente Psicologo presso il Consultorio di Sassari e di percepire uno stipendio di circa €.
2.900 mensili;
b) di essere gravata da una rata mensile per il mutuo per l'acquisto dell'appartamento ove vive di circa €. 550,00 mensili;
c) di essere gravata da un prestito di €. 8.000,00 con Agos, per far fronte alle spese necessarie per arredare la casa, che la impegnerà sino al 1.5.2025 con una rata mensile di €. 400,00; d) di essere gravata da una rata mensile di circa €. 330,00 da corrispondere alla e) di aver dovuto richiedere dei prestiti “Pago poi” del Banco di Sardegna, Parte_2 dell'ammontare totale di circa €. 10.000,00, dal mese di settembre 2023 al mese di maggio 2024; f) Con di aver rilasciato fideiussione all'ex compagno per €. 343.800,00, per il mutuo acceso dal sig. con Credem Banca per l'acquisto della villa di Sant'Orsola.
2 Con Ha lamentato che il mantenimento versato dall' per i figli - pari a €. 550,00 - è insufficiente per provvedere alle loro esigenze e ne ha chiesto l'aumento ad €. 1.000,00 mensili.
Ha concluso come in epigrafe.
***
Si è costituito in giudizio contestando quanto affermato in ricorso e opponendosi CP_1 all'accoglimento delle richieste della soprattutto quanto all'aumento del contributo Pt_1
economico.
Ha dedotto, quanto alla situazione patrimoniale, che al fine di realizzare il progetto di acquisto di un immobile da ristrutturare ove trasferire la dimora della famiglia, il resistente nel luglio 2021 avrebbe acquistato, su accordo con la compagna, un immobile da ristrutturare al prezzo di €.
290.000,00 finanziato per €. 265.000,00 da mutuo Credem di 20 anni e per il resto da mezzi propri costituiti dai risparmi di oltre venti anni di attività lavorativa. Trattasi di un immobile unifamiliare ubicato a Sassari in località Sant'Orsola, tuttavia, per cause non riconducibili al resistente, ma imputabili alla posizione della ditta a cui sono stati affidati i lavori di ristrutturazione (di cui il fratello della ricorrente sarebbe amministratore unico e socio), le opere non sarebbero state mai ultimate e tutt'ora l'abitazione non sarebbe conclusa, non agibile e non fruibile, pertanto al Con momento il sig. vivrebbe con i genitori ad Alghero, viaggiando su Sassari. Ha dedotto, inoltre, che l'ex compagna percepirebbe, oltre allo stipendio, anche l'indennità del rapporto esclusivo di oltre €. 560,00 mensili, unitamente alla percezione di somme per stanze e garage di sua proprietà, nonché il trattenimento integrale dell'assegno unico, il che la condurrebbe a disporre di circa €.
4.000,00 mensili, tenuto anche conto che la rata di €. 550,00 del mutuo verrebbe corrisposta non da lei ma dai fratelli.
Per quanto lo riguarda, ha dedotto di percepire come insegnante un reddito di €. 1.600,00 circa e come commercialista un reddito lordo per il 2023 di €. 65.936,00, da detrarsi la tassazione e le trattenute, come indicate in comparsa e nella documentazione prodotta, di detenere risparmi per €
58.480,00 in fondi (€ 29.350,00), in polizze assicurative (€ 13.778,00) ed in previdenza (€
15.353,00) e di essere gravato da: a) rata mensile di mutuo per €. 1.368,00; b) premio pagamento polizza vita per €. 684,00 e €. 115,00; c) due piani di rateazione esattoriale per €. 250,00 mensili fino al 14/06/2026 e l'altro di € 64,00 ogni due mesi fino al 30/11/2027; d) carburante mensile per i viaggi per €. 500,00; e) preventivo per ristrutturare la villa di €. 100.000,00. Ha ritenuto, pertanto, congrua la previsione di un assegno di mantenimento di €. 600,00 mensili.
Quanto al rapporto con i figli, ha dedotto di essersene sempre occupato con dedizione – anche sotto il profilo economico, tanto che entrambi i bambini intratterrebbero da sempre con il padre un
3 legame affettivo molto stretto e un rapporto funzionale ed equilibrato, manifestando nei confronti della figura paterna empatia ed un attaccamento sano e sicuro.
Ha evidenziato, inoltre, che dalla fine della convivenza avrebbe autoregolamentato con l'ex compagna tutti gli aspetti dell'affidamento dei figli e del diritto di visita, secondo una formula idonea e positiva per i minori, che ha chiesto venga confermato.
Ha concluso come in epigrafe.
Le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale e hanno depositato conclusioni congiunte per l'udienza del 30.1.2025, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come concordate, che di seguito si riportano:
“1. Disporre l'affidamento condiviso dei minori e con Persona_1 Persona_2 collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre in Sassari;
2. disporre che i minori possano trascorrere col padre due pomeriggi a settimana, ovvero nelle giornate di martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 20:30, nonché il fine settimana dal venerdì alle ore 14:00 alla domenica alle ore 20:30 sino alle 21:00 nel periodo estivo, seguendo il criterio dell'alternanza con la Pt_1
Durante il periodo estivo i minori trascorreranno col padre una settimana consecutiva nel mese di giugno o luglio, nonché quindici giorni consecutivi durante il mese di agosto. I bambini staranno ugualmente con la madre una settimana consecutiva nel mese di giugno o luglio, nonché quindici giorni consecutivi durante il mese di agosto. Il periodo di permanenza dovrà essere preventivamente concordato dai genitori, anche nel rispetto del periodo feriale di ciascuno, entro la fine dell'anno scolastico.
Le principali festività verranno trascorse dai minori con entrambi i genitori seguendo il criterio dell'alternanza, in particolare durante le vacanze Natalizie i bambini staranno col padre per una settimana consecutiva, sempre seguendo il criterio dell'alternanza; Con 3. Porre a carico del sig. e in favore dei minori e un Persona_1 Persona_2 assegno di mantenimento mensile di €. 750,00 per entrambi, da corrispondere entro il giorno 26 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente della sig.ra Pt_1
4. disporre che l'assegno unico universale per i figli, erogato dall' o qualsiasi altra CP_2
provvidenza sostitutiva in favore dei minori, venga trattenuto dalla sig.ra nella misura del Pt_1
100%;
5. porre le spese straordinarie dei minori, come da Protocollo CNF, a carico dei signori Parte_3
nella misura del 50% ciascuno”.
[...]
***
4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda delle parti può pertanto esser recepita in quanto le condizioni congiunte regolamentano compiutamente la situazione e i rapporti inerenti alla prole e, quanto ai rapporti economici, non sono contrarie all'ordine pubblico.
Le spese possono essere compensate stante l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente dott.ssa Elisabetta Carta
Il Giudice est. dott.ssa Ilaria Bradamante
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.07.24 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Sassari Via Principessa Jolanda n. 87, elettivamente domiciliata in Sassari nella Via Zanfarino n. 7, presso lo studio dell'Avv. Ida Deperu, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente nei confronti di nato ad [...] il [...] (c.f. ) e residente in [...]CP_1 C.F._2
Via Efisio Cugia n. 23, elettivamente domiciliato in Alghero nella Via Kennedy n. 22 nello studio dell'avv. Bastianina Cocco che lo rappresenta a difende per procura rilasciata in separato atto resistente nonché con comunicazione al Pubblico Ministero
Conclusioni: per la ricorrente come da ricorso del 24.07.2024 e note di trattazione scritta del 28.01.25 per il resistente come da comparsa del 30.12.2024 e note di trattazione scritta del 28.01.25
FATTO E DIRITTO
1 , con ricorso depositato in data 24.07.2024, premesso di essere stata legata Parte_1
da una relazione sentimentale con , con il quale ha convissuto in Sassari fino al marzo CP_1
2023 e che dalla loro relazione sentimentale sono nati due figli: nato in [...] Persona_1
il 16.12.2016 e nato in [...] il [...], ha dedotto di essersi sempre Persona_2
occupata in via esclusiva della cura dei minori e della gestione della casa, poiché il convivente era spesso assente per lavoro. Ha dedotto di aver svolto la professione di psicoterapeuta dal 2008 al
2020, quando avrebbe dovuto rinunciarvi per la nascita del secondo figlio. Quanto ai figli minori, ha dedotto che: a) (7 anni) da settembre frequenta il terzo anno della scuola Persona_1
primaria, dal lunedì al venerdì sino alle ore 14.00; frequenta inoltre la piscina due volte a settimana
(lunedì e il mercoledì) e il sabato mattina il laboratorio di Lego, attività alle quali viene sempre accompagnato dalla mamma;
durante il periodo estivo frequenta a Sassari il centro estivo sino alle ore 14.00; b) (anni 4) frequenta il terzo anno della scuola dell'infanzia, dal lunedì Persona_2
al venerdì sino alle ore 14.00; durante il periodo scolastico, unitamente al fratello, frequenta la piscina due volte a settimana (lunedì e il mercoledì); durante il periodo estivo frequenta a Sassari il centro estivo sino alle ore 14.00; c) dalla separazione i minori vivono unitamente alla madre nell'abitazione sita in Sassari nella Via Principessa Jolanda n. 87, di proprietà della ricorrente.
Quanto al diritto di visita, ha dedotto che e incontrano il padre – che vive ad Per_1 Per_2
Alghero con i genitori - due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì e trascorrono con lui il fine settimana, dal venerdì sera alla domenica sera, seguendo il criterio dell'alternanza. Tuttavia, stante gli impegni di lavoro del padre, i minori verrebbero affidati quasi esclusivamente alle cure dei nonni paterni che eccederebbero nel consentire loro di usare i videogiochi e guardare la tv. In ogni caso, ritenendo ormai rodato l'esercizio di visita come esercitato sino adesso, ne chiedeva sostanzialmente la conferma.
Quanto alle condizioni patrimoniali, ha dedotto: a) di essere occupata a tempo indeterminato come
Dirigente Psicologo presso il Consultorio di Sassari e di percepire uno stipendio di circa €.
2.900 mensili;
b) di essere gravata da una rata mensile per il mutuo per l'acquisto dell'appartamento ove vive di circa €. 550,00 mensili;
c) di essere gravata da un prestito di €. 8.000,00 con Agos, per far fronte alle spese necessarie per arredare la casa, che la impegnerà sino al 1.5.2025 con una rata mensile di €. 400,00; d) di essere gravata da una rata mensile di circa €. 330,00 da corrispondere alla e) di aver dovuto richiedere dei prestiti “Pago poi” del Banco di Sardegna, Parte_2 dell'ammontare totale di circa €. 10.000,00, dal mese di settembre 2023 al mese di maggio 2024; f) Con di aver rilasciato fideiussione all'ex compagno per €. 343.800,00, per il mutuo acceso dal sig. con Credem Banca per l'acquisto della villa di Sant'Orsola.
2 Con Ha lamentato che il mantenimento versato dall' per i figli - pari a €. 550,00 - è insufficiente per provvedere alle loro esigenze e ne ha chiesto l'aumento ad €. 1.000,00 mensili.
Ha concluso come in epigrafe.
***
Si è costituito in giudizio contestando quanto affermato in ricorso e opponendosi CP_1 all'accoglimento delle richieste della soprattutto quanto all'aumento del contributo Pt_1
economico.
Ha dedotto, quanto alla situazione patrimoniale, che al fine di realizzare il progetto di acquisto di un immobile da ristrutturare ove trasferire la dimora della famiglia, il resistente nel luglio 2021 avrebbe acquistato, su accordo con la compagna, un immobile da ristrutturare al prezzo di €.
290.000,00 finanziato per €. 265.000,00 da mutuo Credem di 20 anni e per il resto da mezzi propri costituiti dai risparmi di oltre venti anni di attività lavorativa. Trattasi di un immobile unifamiliare ubicato a Sassari in località Sant'Orsola, tuttavia, per cause non riconducibili al resistente, ma imputabili alla posizione della ditta a cui sono stati affidati i lavori di ristrutturazione (di cui il fratello della ricorrente sarebbe amministratore unico e socio), le opere non sarebbero state mai ultimate e tutt'ora l'abitazione non sarebbe conclusa, non agibile e non fruibile, pertanto al Con momento il sig. vivrebbe con i genitori ad Alghero, viaggiando su Sassari. Ha dedotto, inoltre, che l'ex compagna percepirebbe, oltre allo stipendio, anche l'indennità del rapporto esclusivo di oltre €. 560,00 mensili, unitamente alla percezione di somme per stanze e garage di sua proprietà, nonché il trattenimento integrale dell'assegno unico, il che la condurrebbe a disporre di circa €.
4.000,00 mensili, tenuto anche conto che la rata di €. 550,00 del mutuo verrebbe corrisposta non da lei ma dai fratelli.
Per quanto lo riguarda, ha dedotto di percepire come insegnante un reddito di €. 1.600,00 circa e come commercialista un reddito lordo per il 2023 di €. 65.936,00, da detrarsi la tassazione e le trattenute, come indicate in comparsa e nella documentazione prodotta, di detenere risparmi per €
58.480,00 in fondi (€ 29.350,00), in polizze assicurative (€ 13.778,00) ed in previdenza (€
15.353,00) e di essere gravato da: a) rata mensile di mutuo per €. 1.368,00; b) premio pagamento polizza vita per €. 684,00 e €. 115,00; c) due piani di rateazione esattoriale per €. 250,00 mensili fino al 14/06/2026 e l'altro di € 64,00 ogni due mesi fino al 30/11/2027; d) carburante mensile per i viaggi per €. 500,00; e) preventivo per ristrutturare la villa di €. 100.000,00. Ha ritenuto, pertanto, congrua la previsione di un assegno di mantenimento di €. 600,00 mensili.
Quanto al rapporto con i figli, ha dedotto di essersene sempre occupato con dedizione – anche sotto il profilo economico, tanto che entrambi i bambini intratterrebbero da sempre con il padre un
3 legame affettivo molto stretto e un rapporto funzionale ed equilibrato, manifestando nei confronti della figura paterna empatia ed un attaccamento sano e sicuro.
Ha evidenziato, inoltre, che dalla fine della convivenza avrebbe autoregolamentato con l'ex compagna tutti gli aspetti dell'affidamento dei figli e del diritto di visita, secondo una formula idonea e positiva per i minori, che ha chiesto venga confermato.
Ha concluso come in epigrafe.
Le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale e hanno depositato conclusioni congiunte per l'udienza del 30.1.2025, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come concordate, che di seguito si riportano:
“1. Disporre l'affidamento condiviso dei minori e con Persona_1 Persona_2 collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre in Sassari;
2. disporre che i minori possano trascorrere col padre due pomeriggi a settimana, ovvero nelle giornate di martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 20:30, nonché il fine settimana dal venerdì alle ore 14:00 alla domenica alle ore 20:30 sino alle 21:00 nel periodo estivo, seguendo il criterio dell'alternanza con la Pt_1
Durante il periodo estivo i minori trascorreranno col padre una settimana consecutiva nel mese di giugno o luglio, nonché quindici giorni consecutivi durante il mese di agosto. I bambini staranno ugualmente con la madre una settimana consecutiva nel mese di giugno o luglio, nonché quindici giorni consecutivi durante il mese di agosto. Il periodo di permanenza dovrà essere preventivamente concordato dai genitori, anche nel rispetto del periodo feriale di ciascuno, entro la fine dell'anno scolastico.
Le principali festività verranno trascorse dai minori con entrambi i genitori seguendo il criterio dell'alternanza, in particolare durante le vacanze Natalizie i bambini staranno col padre per una settimana consecutiva, sempre seguendo il criterio dell'alternanza; Con 3. Porre a carico del sig. e in favore dei minori e un Persona_1 Persona_2 assegno di mantenimento mensile di €. 750,00 per entrambi, da corrispondere entro il giorno 26 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente della sig.ra Pt_1
4. disporre che l'assegno unico universale per i figli, erogato dall' o qualsiasi altra CP_2
provvidenza sostitutiva in favore dei minori, venga trattenuto dalla sig.ra nella misura del Pt_1
100%;
5. porre le spese straordinarie dei minori, come da Protocollo CNF, a carico dei signori Parte_3
nella misura del 50% ciascuno”.
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4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda delle parti può pertanto esser recepita in quanto le condizioni congiunte regolamentano compiutamente la situazione e i rapporti inerenti alla prole e, quanto ai rapporti economici, non sono contrarie all'ordine pubblico.
Le spese possono essere compensate stante l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente dott.ssa Elisabetta Carta
Il Giudice est. dott.ssa Ilaria Bradamante
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