TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2964/2024 R.G. trattenuto per la decisione in esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.02.2025
TRA
1. (C.F. ), nato in [...] in Parte_1 C.F._1
data 01.08.1976, in proprio e, unitamente a (C.F. Parte_2
), nata in Brasile in data [...], in [...] C.F._2
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
(C.F. , nata in [...] in data [...];
[...] C.F._3
2. (C.F. ), nato in Brasile in [...] Parte_3 C.F._4
28.03.2005;
3. (C.F. ), nato in [...] in Parte_4 C.F._5
data 17.02.1978;
4. (C.F. ), nato in Brasile in [...] Parte_5 C.F._6
14.02.1981; 5. (C.F. ), nata in Parte_6 C.F._7
Brasile in data 03.08.2001, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca Romano (C.F. del Foro di Napoli Nord C.F._8
d'intesa con l'Abogado Stabilito (C.F. Persona_2
) del Foro di Napoli Nord ed elettivamente domiciliati C.F._9
in Italia presso lo Studio legale in via Trav. Diaz 3, Casal di Principe (CE);
ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di SS (C.F. , presso i C.F._10
cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis domiciliato, resistente
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.07.2024, i ricorrenti adivano l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis;
a tal fine, premettevano di essere diretti discendenti del sig. cittadino Persona_3
italiano, nato ad [...] il [...]. Più precisamente, i richiedenti esponevano: che il sig. emigrava in Brasile, ove si univa more uxorio con la sig.ra Persona_3
; che il cittadino italiano decedeva il 20.09.1929 senza Persona_4 Persona_3
mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano;
che dall'unione more uxorio tra il sig. e la sig.ra Persona_3 Persona_4
nasceva, in Brasile, in data 22.11.1885, la sig.ra che a quest'ultima Persona_5
veniva attribuito dai genitori il cognome “ della nonna paterna in quanto, in Per_5
Brasile, già d'all'epoca, non vi era l'obbligo di attribuire al figlio il cognome paterno, potendo i genitori scegliere quale cognome attribuire;
che la sig.ra anche Persona_5
nota come , in data 17.08.1907, si univa in matrimonio con il sig. Persona_6 che la sig.ra decedeva il Persona_7 Persona_8
10.07.1958; che dal matrimonio tra la sig.ra e il sig. Persona_8 [...]
nasceva, in data 17.10.1909, la sig.ra Persona_7 Persona_9
che quest'ultima, in data 30.09.1926, convolava a nozze con il sig. Per_10 CP_3
così passando a chiamarsi LI RT LI;
che la sig.ra LI RT LI
[...]
decedeva in data 08.07.1992; che dall'unione matrimoniale tra la sig.ra LI RT
LI e il sig. nasceva, in data 04.02.1950, il sig. Controparte_4 [...]
che quest'ultimo, in data 27.11.1971, sposava la sig.ra Per_11 Persona_12
che da suddetta unione coniugale nasceva la sig.ra
[...] Persona_13
in data 19.03.1974, passata a chiamarsi a seguito
[...] Persona_14
delle nozze con il sig. , celebrate il 31.07.1993, e dalla Controparte_5
quale nasceva l'odierna ricorrente il 03.08.2001; che Parte_6
dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra Persona_11 Persona_12
nasceva, altresì, l'istante in data 01.08.1976 che,
[...] Parte_1
sposatosi con la sig.ra il 22.05.2003, generava i richiedenti Parte_2
il 28.03.2005 ed il 26.03.2009; che dal Parte_3 Persona_1
sig. e dalla sig.ra nasceva il Persona_11 Persona_12 Persona_12
ricorrente il 17.02.1979, successivamente sposatosi con la Parte_4
sig.ra il 15.06.2020; che il sig. e la sig.ra Controparte_6 Persona_11 [...]
generavano anche la richiedente Persona_12 Parte_5
il 14.02.1981, poi sposatasi con il sig. il
[...] Persona_15
12.12.2022.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio, Controparte_1
per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, senza contestare nel merito la domanda di parte avversa, rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti e avanzando richiesta di compensazione delle spese di lite. All'udienza del 20.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ascendente degli odierni istanti nato nel
Comune di Alì (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei principii di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile 1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, "Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini" e "Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato", di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare
"proprio" cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati.
Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della
Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n.
87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n.
555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la
Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti, debitamente tradotta ed apostillata, emerge che l'avo cittadino italiano emigrato in Brasile, Persona_3
non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo n.
000.903.801.230/2022 rilasciato dal Ministero di Giustizia e della Pubblica Sicurezza
– Segreteria Nazionale della Giustizia– Dipartimento Migrazioni (v. allegato n. 3). Il sig. non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'ha trasmessa alla Persona_3
figlia anche nota come , la quale, a sua volta, l'ha Persona_5 Persona_6
comunicata alla figlia attraverso quest'ultima, lo status civitatis Persona_9
italiano del sig. è giunto fino al di lui pronipote Persona_3 Persona_11
Infine, la cittadinanza italiana dell'avo in discorso, attraverso il sig. , Persona_11
è stata trasmessa ai figli di quest'ultimo Persona_13 Parte_1 (ricorrente), (ricorrente) e
[...] Parte_4 Parte_5 Pt_4
(ricorrente). Da ultimo, lo status di cittadino italiano è giunto fino alla ricorrente
, figlia di e fino agli istanti Parte_6 Persona_13
ed figli di Parte_3 Persona_1 Parte_1
È stato, dunque, documentalmente dimostrato il rapporto di discendenza plurigenerazionale che lega i richiedenti all'ascendente italiano e l'assenza di eventi interruttivi, senza contestazioni da parte del resistente. CP_1
Per quanto fin qui ritenuto, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi la trasmissione dall'avo italiano della cittadinanza iure sanguinis ai ricorrenti
[...]
Parte_1 Persona_1 Parte_3 Parte_4
e disporsi
[...] Parte_5 Parte_6
l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_1
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata l'impossibilità per il chiamato in giudizio di provvedere sulle domande di CP_1
riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis che contemplano passaggi in linea materna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2964/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
SS, 3 marzo 2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di SS.
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2964/2024 R.G. trattenuto per la decisione in esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.02.2025
TRA
1. (C.F. ), nato in [...] in Parte_1 C.F._1
data 01.08.1976, in proprio e, unitamente a (C.F. Parte_2
), nata in Brasile in data [...], in [...] C.F._2
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
(C.F. , nata in [...] in data [...];
[...] C.F._3
2. (C.F. ), nato in Brasile in [...] Parte_3 C.F._4
28.03.2005;
3. (C.F. ), nato in [...] in Parte_4 C.F._5
data 17.02.1978;
4. (C.F. ), nato in Brasile in [...] Parte_5 C.F._6
14.02.1981; 5. (C.F. ), nata in Parte_6 C.F._7
Brasile in data 03.08.2001, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca Romano (C.F. del Foro di Napoli Nord C.F._8
d'intesa con l'Abogado Stabilito (C.F. Persona_2
) del Foro di Napoli Nord ed elettivamente domiciliati C.F._9
in Italia presso lo Studio legale in via Trav. Diaz 3, Casal di Principe (CE);
ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di SS (C.F. , presso i C.F._10
cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis domiciliato, resistente
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.07.2024, i ricorrenti adivano l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis;
a tal fine, premettevano di essere diretti discendenti del sig. cittadino Persona_3
italiano, nato ad [...] il [...]. Più precisamente, i richiedenti esponevano: che il sig. emigrava in Brasile, ove si univa more uxorio con la sig.ra Persona_3
; che il cittadino italiano decedeva il 20.09.1929 senza Persona_4 Persona_3
mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano;
che dall'unione more uxorio tra il sig. e la sig.ra Persona_3 Persona_4
nasceva, in Brasile, in data 22.11.1885, la sig.ra che a quest'ultima Persona_5
veniva attribuito dai genitori il cognome “ della nonna paterna in quanto, in Per_5
Brasile, già d'all'epoca, non vi era l'obbligo di attribuire al figlio il cognome paterno, potendo i genitori scegliere quale cognome attribuire;
che la sig.ra anche Persona_5
nota come , in data 17.08.1907, si univa in matrimonio con il sig. Persona_6 che la sig.ra decedeva il Persona_7 Persona_8
10.07.1958; che dal matrimonio tra la sig.ra e il sig. Persona_8 [...]
nasceva, in data 17.10.1909, la sig.ra Persona_7 Persona_9
che quest'ultima, in data 30.09.1926, convolava a nozze con il sig. Per_10 CP_3
così passando a chiamarsi LI RT LI;
che la sig.ra LI RT LI
[...]
decedeva in data 08.07.1992; che dall'unione matrimoniale tra la sig.ra LI RT
LI e il sig. nasceva, in data 04.02.1950, il sig. Controparte_4 [...]
che quest'ultimo, in data 27.11.1971, sposava la sig.ra Per_11 Persona_12
che da suddetta unione coniugale nasceva la sig.ra
[...] Persona_13
in data 19.03.1974, passata a chiamarsi a seguito
[...] Persona_14
delle nozze con il sig. , celebrate il 31.07.1993, e dalla Controparte_5
quale nasceva l'odierna ricorrente il 03.08.2001; che Parte_6
dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra Persona_11 Persona_12
nasceva, altresì, l'istante in data 01.08.1976 che,
[...] Parte_1
sposatosi con la sig.ra il 22.05.2003, generava i richiedenti Parte_2
il 28.03.2005 ed il 26.03.2009; che dal Parte_3 Persona_1
sig. e dalla sig.ra nasceva il Persona_11 Persona_12 Persona_12
ricorrente il 17.02.1979, successivamente sposatosi con la Parte_4
sig.ra il 15.06.2020; che il sig. e la sig.ra Controparte_6 Persona_11 [...]
generavano anche la richiedente Persona_12 Parte_5
il 14.02.1981, poi sposatasi con il sig. il
[...] Persona_15
12.12.2022.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio, Controparte_1
per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, senza contestare nel merito la domanda di parte avversa, rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti e avanzando richiesta di compensazione delle spese di lite. All'udienza del 20.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ascendente degli odierni istanti nato nel
Comune di Alì (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei principii di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile 1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, "Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini" e "Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato", di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare
"proprio" cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati.
Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della
Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n.
87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n.
555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la
Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti, debitamente tradotta ed apostillata, emerge che l'avo cittadino italiano emigrato in Brasile, Persona_3
non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo n.
000.903.801.230/2022 rilasciato dal Ministero di Giustizia e della Pubblica Sicurezza
– Segreteria Nazionale della Giustizia– Dipartimento Migrazioni (v. allegato n. 3). Il sig. non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'ha trasmessa alla Persona_3
figlia anche nota come , la quale, a sua volta, l'ha Persona_5 Persona_6
comunicata alla figlia attraverso quest'ultima, lo status civitatis Persona_9
italiano del sig. è giunto fino al di lui pronipote Persona_3 Persona_11
Infine, la cittadinanza italiana dell'avo in discorso, attraverso il sig. , Persona_11
è stata trasmessa ai figli di quest'ultimo Persona_13 Parte_1 (ricorrente), (ricorrente) e
[...] Parte_4 Parte_5 Pt_4
(ricorrente). Da ultimo, lo status di cittadino italiano è giunto fino alla ricorrente
, figlia di e fino agli istanti Parte_6 Persona_13
ed figli di Parte_3 Persona_1 Parte_1
È stato, dunque, documentalmente dimostrato il rapporto di discendenza plurigenerazionale che lega i richiedenti all'ascendente italiano e l'assenza di eventi interruttivi, senza contestazioni da parte del resistente. CP_1
Per quanto fin qui ritenuto, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi la trasmissione dall'avo italiano della cittadinanza iure sanguinis ai ricorrenti
[...]
Parte_1 Persona_1 Parte_3 Parte_4
e disporsi
[...] Parte_5 Parte_6
l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_1
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata l'impossibilità per il chiamato in giudizio di provvedere sulle domande di CP_1
riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis che contemplano passaggi in linea materna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2964/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
SS, 3 marzo 2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di SS.