TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11940/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11940/2019 avente ad oggetto “domanda di accertamento della proprietà ed azione di rivendica” promossa da:
(C.F. ), nella qualità di erede dei germani Parte_1 C.F._1
(C.F. , nato a [...] l'[...] ed ivi Persona_1 C.F._2
deceduto in data 25.05.09) e (C.F. , nato a Persona_2 C.F._3
Catania il 2.04.28 ed ivi deceduto in data 11.01.03);
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._4 Parte_3
), (C.F. ), C.F._5 Persona_2 C.F._6
(C.F. ), questi ultimi quattro nella qualità di Parte_1 C.F._7
eredi ed aventi causa di (nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data Persona_3
02.12.2016), tutti elettivamente domiciliati in Catania, viale della Libertà 235, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea Lo Faso e Nicola Addario, giusta procura in atti.
pagina 1 di 14 ATTORI
Contro
(C.F. C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._8
Catania Via Pola n.11, presso lo studio dell'Avv. Massimo Mavaro, giusta procura in atti
CONVENUTA
nei confronti di
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._9 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._10 Controparte_4 C.F._11
(C.F. ) tutti nella qualità di eredi di Parte_1 C.F._12
nato a [...] l'[...], deceduto in data 08.11.08 e Persona_4 Persona_1
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 11.01.03.
nonché nei confronti di
(C.F. ), Parte_4 C.F._13 Parte_5
(C.F. ), (C.F. ), C.F._14 Parte_6 C.F._15
elettivamente domiciliati in Catania Via Re Martino n.17, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria
Domenica Gambadoro, giusta procura in atti.
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
nonché nei confronti di
(C.F. , (C.F. Controparte_5 C.F._16 Controparte_6
) C.F._17
TERZI CHIAMATI IN CAUSA CONTUMACI
pagina 2 di 14 CONCLUSIONI
All'udienza del 2 ottobre 2024 (svoltasi mediante trattazione scritta), le parti hanno precisato le conclusioni, come da precedenti atti e verbali di causa, e il giudice ha posto la causa in decisione,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, gli odierni attori hanno convenuto innanzi al Tribunale di Catania quale acquirente di un fabbricato rurale ed Controparte_1
annessa corte di terreno meglio descritti in atto di citazione, nonché CP_2 CP_3
, (del 1970) (eredi di e
[...] Controparte_4 Parte_1 Persona_4
) nella qualità di litisconsorti necessari nel presente procedimento, domandando Persona_1
l'accertamento della proprietà di un terreno, sito in Catania via Michele Amari 29, ove sorgono diversi immobili, derivanti dall'eredità di , in comunione indivisa a parte attrice ed agli altri Controparte_7
eredi di . Controparte_7
Gli odierni attori hanno infatti affermato di essere proprietari esclusivi di taluni immobili siti in
Catania, via Michele Amari n. 29, nonchè comproprietari della servente corte comune.
Dal canto suo ha acquistato, con atto del notaio del Controparte_1 Persona_5
16.02.2015 (rep. n. 56383, racc. n. 34743), sia uno degli immobili facenti parte del suddetto compendio immobiliare, sia l'annessa corte di terreno, erroneamente considerata di esclusiva proprietà
pagina 3 di 14 del venditore e in realtà parzialmente altrui (precisamente una porzione di un terreno attualmente in comunione con tutti gli eredi di ). Controparte_7
Parte attrice ha dedotto, altresì, che ad oggi parte convenuta occupa illegittimamente in via esclusiva parte del fondo comune (anche abusivamente, avendovi fatto installare nell'ottobre 2018 dei pali di delimitazione laddove non erano mai esistiti).
Conseguentemente, parte attrice ha chiesto per l'effetto, di ordinare a parte convenuta l'immediato rilascio del terreno di cui sopra, con condanna della stessa alla rimozione di tutto quanto abusivamente realizzato sul fondo e con rimessione in pristino del terreno, nonché il risarcimento dei danni per mancato godimento del bene.
Parte convenuta si è costituita eccependo preliminarmente il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, nonché, nel merito, la mancanza di elementi probatori a supporto delle domande attoree in violazione dei principi relativi all'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
Inoltre, trattandosi di vendita di bene parzialmente altrui ed a tutela della propria posizione processuale, parte convenuta ha chiesto di chiamare in causa il venditore ( , Parte_4
, , anch'essi Parte_6 Controparte_6 Controparte_5 Parte_5
comproprietari del terreno per cui è causa, in quanto eredi di . Controparte_7
Segnatamente parte convenuta ha chiesto, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea,
di essere tenuta indenne di quanto essa fosse eventualmente condannata a pagare, a qualunque titolo,
agli attori per le causali oggetto del presente giudizio;
ha chiesto, altresì, la restituzione delle spese processuali sostenute per la presente controversia ivi comprese quelle da rimborsare alla parte attrice;
ha chiesto infine di porre a carico dei terzi chiamati in causa la riduzione del prezzo di vendita del pagina 4 di 14 terreno ed il risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti degli artt. 1479, 1480, 1483, comma II,
1484, e 1485.
I terzi chiamati in causa si sono costituiti tutti ad eccezione di e Controparte_6 CP_5
sebbene regolarmente chiamati in giudizio, contestando in fatto ed in diritto la domanda
[...]
attorea. Va quindi dichiarata la contumacia dei terzi chiamati in causa e Controparte_6
Controparte_5
Nel corso del giudizio è stato esperito l'obbligatorio tentativo di mediazione, ma il procedimento si è concluso con esito negativo. Interrotto (parzialmente) il giudizio relativamente alle domande svolte da parte convenuta avverso la parte terza chiamata, a cagione del decesso del difensore di quest'ultima, lo stesso è stato successivamente riassunto.
Radicatosi il contraddittorio, il decidente ritenuta la natura prettamente documentale della causa ha rigettato la richiesta di prova testimoniale e ammesso c.t.u. al fine “di individuare e
descrivere il terreno per cui è causa, sito in Catania, Via Michele Amari 29; accertare, sulla base dei
titoli in atti, i diritti delle parti su tale tratto di terreno al momento della compravendita del 16.2.2015;
stimare il valore locativo del suddetto tratto di terreno dall'ottobre 2018 ad oggi; infine,
“considerando l'acquisto in data 16.02.2015, a corpo e per la somma complessiva di € 26.000,00,
dell'unità immobiliare sita al piano terra del Comune di Catania, Via Michele Amari n.29,…con
annessa “corte di proprietà esclusiva”, stimare quale sia il presumibile valore che, in proporzione,
avrebbe avuto la suddetta unità immobiliare con esclusione della corte.”
Orbene, la domanda di parte attrice implica l'accertamento della proprietà comune da parte degli odierni attori e la rivendica del bene in capo all'acquirente di un bene parzialmente altrui ex art.
pagina 5 di 14 Perché si abbia vendita di cosa altrui è infatti rilevante non il convincimento che l'alienante abbia o meno dell'altruità della cosa, ma bensì l'effettiva appartenenza ad altri della stessa.(Cass.
Sez. 2, n. 7515 del 27/03/2007).
Se la cosa che il compratore ha ritenuto di proprietà del venditore è solo in parte di proprietà
altrui, il compratore, se ritiene che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è
divenuto proprietario, può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo 1480 c.c.; altrimenti può, come chiesto nella fattispecie, solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
In tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà,
quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione.
E precisamente la finalità dell'azione di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, nell'azione di rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24050 del 3 agosto 2022).
L'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo,
richiede ai fini dell'accoglimento la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce.
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25052 del 10 ottobre 2018).
Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla
“probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che pagina 6 di 14 sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che si fonda sul diritto di proprietà tutelato
"erga omnes". (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1210 del 18 gennaio 2017).
Per quanto riguarda la posizione processuale del compratore, affinché operi la garanzia per evizione in favore del compratore, occorre che un terzo abbia agito in giudizio, esercitando vittoriosamente un'azione (di rivendicazione, confessoria o di riduzione) sul bene venduto e che quindi sia stato accertato in maniera definitiva il difetto di titolarità dell'acquirente, per effetto di un vincolo che ha impedito al contratto di vendita di produrre l'effetto traslativo che gli è tipico.
Tutto ciò premesso in punto di fatto e di diritto le domande di parte attrice sono fondate e meritano accoglimento.
La domanda di accertamento della comproprietà del terreno e la conseguente rivendica in capo alla convenuta trovano riscontro nella documentazione prodotta da parte attrice mediante la quale sono stati ricostruiti, con atti pubblici, i passaggi di proprietà del terreno e precisamente: atto di acquisto,
datato 30.05.1919, da parte di avente ad oggetto il terreno sciaroso Parte_7
dell'estensione di mq 3.000 sito in Catania via Michele Amari n.29; successivo atto di trasferimento del
24.08.1944, del suddetto terreno, in favore dei coniugi e;
atto di Parte_8 Parte_9
acquisto dell'8.03.1954 da parte di;
acquisto ex lege da parte degli attori, litisconsorti Controparte_7
necessari e terzi chiamati in causa mediante successione legittima di deceduta il Controparte_7
6.06.1985; infine sent. num. 1500/2008, emessa dalla Corte di Appello di Catania, che ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria con relativa attribuzione dei beni fra gli eredi di CP_7
[...]
È inoltre fatto pacifico tra le parti – compresi i terzi chiamati – che la dante causa degli odierni attori abbia posseduto e goduto l'intero terreno – di cui è parte la porzione per cui è Controparte_7
giudizio – dall'anno 1954 fino alla data della sua morte (1985). È, altresì, fatto non contestato che gli pagina 7 di 14 eredi di – odierni attori e terzi chiamati – abbiano posseduto e goduto tale intero Controparte_7
terreno – compresa la porzione erroneamente venduta dai terzi chiamati in causa alla parte convenuta –
in comproprietà dal 1985 ad oggi.
Alla luce di tali circostanze l'odierna parte attrice ha dato prova dell'acquisto a titolo originario del terreno rivendicato anche per usucapione, per esser trascorsi molto più di vent'anni di possesso qualificato tra quello proprio e quello del de cuius dante causa (sulla base del cd. principio di continuità
del possesso tra de cuius ed eredi ex art. 1146 cod. civ.).
Si ritiene che parte attrice abbia quindi assolto l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. anche con specifico riferimento alla c.d. “probatio diabolica” richiesta per l'azione di rivendica di un bene.
Per altro verso, nella sua relazione il c.t.u. designato, Ing. , esaminati gli Persona_6
atti causa, ha chiarito che non sono presenti titoli che attestino la formale divisione in quota della proprietà del terreno, da considerarsi quindi ancora “in comune”, come affermato da parte attrice.
Il titolo di provenienza, dal quale gli attuali eredi di (attori; litisconsorti e terzi Controparte_7
chiamati in causa) traggono i loro diritti sul terreno in questione, è costituito dalla sentenza n.
1500/2018, emessa dalla Corte d'Appello di Catania, che ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria tra i predetti eredi. Ed infatti, la citata sentenza attribuisce agli attuali eredi un'aliquota
“materiale” del terreno in comune;
quest'ultimo, se pur catastalmente frazionato, ad oggi risulta concretamente indiviso al fine della proprietà. In virtù di tale titolo, i venditori, cioè i destinatari della prima quota meglio descritta nella sopra citata sentenza, sono proprietari dell'unità immobiliare sita in via Michele Amari n.29 Catania, cat. A/3, vani 2,5 e di una “aliquota” indivisa del terreno, comune a tutte le quote attribuite dalla predetta sentenza. Pertanto, i venditori non sono proprietari “esclusivi” di una porzione dello stesso terreno per cui è causa e conseguentemente non possono considerarsi proprietari “esclusivi” della corte di pertinenza che è stata trasferita alla convenuta acquirente.
pagina 8 di 14 Accertato che il terreno in questione appartiene interamente in comunione indivisa a parte attrice ed agli altri eredi di (e aventi causa), considerato che allo stato parte convenuta Controparte_7
occupa in via esclusiva una parte del fondo comune, apponendo anche pali di recinzione ed escludendo gli altri comunisti dal pari uso, e che gli attori hanno evidenziato il presumibile uso che, in mancanza,
avrebbero fatto dalla corte comune, si ritiene fondata anche la domanda di riduzione in pristino e risarcimento dei danni per mancato godimento dell'immobile proposta da parte attrice.
Con la sentenza n. 33645/2022 le Sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto:
“Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto
del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del
diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro
corrispettivo, che è andata perduta”.
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Al riguardo, il decidente ritiene di condividere le risultanze emerse dalla relazione elaborata dal c.t.u. Ing. , e nello specifico la stima del valore locativo della porzione di terreno annessa al Per_6
fabbricato, in euro 18.300,00 con decorrenza ottobre 2018 fino alla data di deposito della relazione
(considerato un canone mensile di euro 300,00, valore da aggiornare alla data di effettivo rilascio del bene). Su tale somma andrà calcolato l'importo da ripartire fra gli attori in base alle rispettive quote di attribuzione dell'eredità.
pagina 9 di 14 Le contestazioni relative alla ripartizione delle quote tra gli attori, nonché l'eccezione di mancata legittimazione ad agire per (del 1929) non risultano fondate atteso che la Parte_1
sentenza di scioglimento della comunione ereditaria attribuisce a (del 1929) un Parte_1
ulteriore sesta quota relativa ad un bene immobile non oggetto del presente procedimento, con conseguente prova della qualità in capo a quest'ultimo di erede dei fratelli ed Persona_2
. Per_1
Anche domande di parte convenuta formulate nei confronti dei terzi chiamati in garanzia risultano tuttavia fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Va preliminarmente osservato che parte convenuta ha correttamente chiamato in giudizio i venditori ai sensi dell'art. 1485 c.c.
Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, ha l'onere di chiamare in causa il venditore, qualora non lo faccia e venga condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.
In caso di evizione parziale, qualora sia stato accertato il fatto che rende operante la relativa garanzia, all'acquirente, convenuto in giudizio, compete, nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dovuto rimborsare al terzo vittorioso. Tale diritto spetta all'acquirente, chiamante in garanzia, anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e,
segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dell'evizione stessa. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21625 del 12 ottobre 2009).
Ebbene, nel caso di specie a fronte delle generiche contestazioni dei terzi chiamati in causa, sia la documentazione prodotta che le risultanze della consulenza tecnica hanno confermato la fondatezza pagina 10 di 14 della domanda attorea, da cui discende, quale conseguenza, anche il diritto del compratore ad ottenere la riduzione del prezzo di vendita per l'importo di euro 4.330,20, oltrechè il diritto alla restituzione delle somme dovute alla parte attrice a titolo di risarcimento danni per mancato godimento dell'immobile dall'ottobre 2018 ad oggi .
La richiesta di risarcimento di danni per mancato guadagno, formulata da parte convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa per aver subito l'evizione parziale del bene acquistato, non risulta invece adeguatamente provata e pertanto non può trovare accoglimento. La convenuta non ha infatti né
realmente specificato né dimostrato quale pregiudizio ulteriore abbia subito a cagione dell'evizione parziale.
In tema di risarcimento del danno da mancato guadagno si applicano i principi generali in materia di allegazione ed onere della prova.
Ai fini del riconoscimento di detta voce di danno occorre una prova rigorosa, poiché il giudice deve procedere alla liquidazione del danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte. (Cass. n.11254 del 20 maggio 2011).
In conclusione, alla luce delle argomentazioni sopra svolte e dei principi di diritto enunciati le domande della parte attrice sono fondate e vanno accolte.
Con riferimento alle domande di parte convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa va accolta la richiesta di riduzione del prezzo di vendita secondo la quantificazione elaborata dal c.t.u.,
pagina 11 di 14 nonché la richiesta di restituzione delle somme che parte convenuta dovrà corrispondere alla parte attrice a titolo di mancato godimento del bene.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo (valore effettivo della causa scaglione da euro 5.200,00 fino euro 26.000,00 complessità media;
tariffa minima per la fase istruttoria ridotta,
tariffa media per le altre fasi del procedimento), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11940/2019 R.G.,
1) Dichiara che il terreno sito in Catania via Michele Amari n. 29, non catastato, ove sorgono gli immobili derivanti dall'eredità di appartiene interamente in comunione Controparte_7
indivisa a parte attrice, agli altri eredi di e alla convenuta Controparte_7 Controparte_1
quale avente causa;
[...]
2) Conseguentemente dichiara che, con l'atto notaio del 16.02.15, ha acquistato Persona_5
in via esclusiva un bene in realtà parzialmente altrui;
per l'effetto e conseguentemente condanna parte convenuta all'immediato rilascio del terreno per cui è causa in favore della comunione e alla rimozione di tutto quanto abusivamente realizzato sul fondo, con rimessione in pristino del terreno;
3) Condanna al risarcimento dei danni per il mancato godimento del Controparte_1
terreno in favore di parte attrice, e precisamente nella misura di 2/5 in favore di Parte_1
(del 1929) erede di e e nella misura di
[...] Persona_1 Persona_2
un 1/5 in favore di , Parte_2 Parte_3 Persona_2
(classe 1970) eredi di , da cacolarsi sulla complessiva Parte_1 Persona_3
somma di euro 23.100,00 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre ad euro pagina 12 di 14 300,00 per ogni ulteriore mese di occupazione illegittima sino alla data di effettivo rilascio del bene;
4) Condanna i terzi chiamati in causa in solido, , , Parte_4 Parte_6
, , al pagamento in favore della Controparte_6 Controparte_5 Parte_5
parte convenuta della somma di euro 4.332,20 a titolo di riduzione del prezzo di CP_1
vendita dell'immobile per l'esclusione della porzione di terreno annessa;
5) Condanna i terzi chiamati in causa in solido, , , Parte_4 Parte_6
, , alla restituzione in favore della Controparte_6 Controparte_5 Parte_5
parte convenuta delle somme versate da quest'ultima a titolo di risarcimento danni CP_1
per il mancato godimento del terreno in favore della parte attrice;
6) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali del presente CP_1
procedimento, quantificate in complessivi euro 4.237,00, oltre rimborso spese generali al 15%
pari ad euro 635,55, iva e cpa, oltre spese vive per € 593,00, oltre spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio come da separato decreto di liquidazione, in favore della parte attrice (del 1929) erede di e Parte_1 Persona_1 Persona_2
e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_2 Parte_1
(del 1970) eredi di;
[...] Persona_3
7) Condanna i terzi chiamati in causa in solido ( , , Parte_4 Parte_6
, al pagamento in favore della Controparte_6 Controparte_5 Parte_5
parte convenuta con distrazione in favore del difensore antistatario, Avv. Massimo CP_1
Mavaro, delle spese processuali del presente procedimento quantificati in complessivi euro
4.237,00, oltre rimborso spese generali al 15% pari ad euro 635,55, iva e cpa, oltre alla restituzione delle spese da rimborsare a parte attrice per compensi, spese vive e consulenza pagina 13 di 14 tecnica d'ufficio, come da separato decreto di liquidazione.
Così deciso in Catania, il 14 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1480 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11940/2019 avente ad oggetto “domanda di accertamento della proprietà ed azione di rivendica” promossa da:
(C.F. ), nella qualità di erede dei germani Parte_1 C.F._1
(C.F. , nato a [...] l'[...] ed ivi Persona_1 C.F._2
deceduto in data 25.05.09) e (C.F. , nato a Persona_2 C.F._3
Catania il 2.04.28 ed ivi deceduto in data 11.01.03);
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._4 Parte_3
), (C.F. ), C.F._5 Persona_2 C.F._6
(C.F. ), questi ultimi quattro nella qualità di Parte_1 C.F._7
eredi ed aventi causa di (nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data Persona_3
02.12.2016), tutti elettivamente domiciliati in Catania, viale della Libertà 235, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea Lo Faso e Nicola Addario, giusta procura in atti.
pagina 1 di 14 ATTORI
Contro
(C.F. C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._8
Catania Via Pola n.11, presso lo studio dell'Avv. Massimo Mavaro, giusta procura in atti
CONVENUTA
nei confronti di
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._9 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._10 Controparte_4 C.F._11
(C.F. ) tutti nella qualità di eredi di Parte_1 C.F._12
nato a [...] l'[...], deceduto in data 08.11.08 e Persona_4 Persona_1
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 11.01.03.
nonché nei confronti di
(C.F. ), Parte_4 C.F._13 Parte_5
(C.F. ), (C.F. ), C.F._14 Parte_6 C.F._15
elettivamente domiciliati in Catania Via Re Martino n.17, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria
Domenica Gambadoro, giusta procura in atti.
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
nonché nei confronti di
(C.F. , (C.F. Controparte_5 C.F._16 Controparte_6
) C.F._17
TERZI CHIAMATI IN CAUSA CONTUMACI
pagina 2 di 14 CONCLUSIONI
All'udienza del 2 ottobre 2024 (svoltasi mediante trattazione scritta), le parti hanno precisato le conclusioni, come da precedenti atti e verbali di causa, e il giudice ha posto la causa in decisione,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, gli odierni attori hanno convenuto innanzi al Tribunale di Catania quale acquirente di un fabbricato rurale ed Controparte_1
annessa corte di terreno meglio descritti in atto di citazione, nonché CP_2 CP_3
, (del 1970) (eredi di e
[...] Controparte_4 Parte_1 Persona_4
) nella qualità di litisconsorti necessari nel presente procedimento, domandando Persona_1
l'accertamento della proprietà di un terreno, sito in Catania via Michele Amari 29, ove sorgono diversi immobili, derivanti dall'eredità di , in comunione indivisa a parte attrice ed agli altri Controparte_7
eredi di . Controparte_7
Gli odierni attori hanno infatti affermato di essere proprietari esclusivi di taluni immobili siti in
Catania, via Michele Amari n. 29, nonchè comproprietari della servente corte comune.
Dal canto suo ha acquistato, con atto del notaio del Controparte_1 Persona_5
16.02.2015 (rep. n. 56383, racc. n. 34743), sia uno degli immobili facenti parte del suddetto compendio immobiliare, sia l'annessa corte di terreno, erroneamente considerata di esclusiva proprietà
pagina 3 di 14 del venditore e in realtà parzialmente altrui (precisamente una porzione di un terreno attualmente in comunione con tutti gli eredi di ). Controparte_7
Parte attrice ha dedotto, altresì, che ad oggi parte convenuta occupa illegittimamente in via esclusiva parte del fondo comune (anche abusivamente, avendovi fatto installare nell'ottobre 2018 dei pali di delimitazione laddove non erano mai esistiti).
Conseguentemente, parte attrice ha chiesto per l'effetto, di ordinare a parte convenuta l'immediato rilascio del terreno di cui sopra, con condanna della stessa alla rimozione di tutto quanto abusivamente realizzato sul fondo e con rimessione in pristino del terreno, nonché il risarcimento dei danni per mancato godimento del bene.
Parte convenuta si è costituita eccependo preliminarmente il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, nonché, nel merito, la mancanza di elementi probatori a supporto delle domande attoree in violazione dei principi relativi all'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
Inoltre, trattandosi di vendita di bene parzialmente altrui ed a tutela della propria posizione processuale, parte convenuta ha chiesto di chiamare in causa il venditore ( , Parte_4
, , anch'essi Parte_6 Controparte_6 Controparte_5 Parte_5
comproprietari del terreno per cui è causa, in quanto eredi di . Controparte_7
Segnatamente parte convenuta ha chiesto, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea,
di essere tenuta indenne di quanto essa fosse eventualmente condannata a pagare, a qualunque titolo,
agli attori per le causali oggetto del presente giudizio;
ha chiesto, altresì, la restituzione delle spese processuali sostenute per la presente controversia ivi comprese quelle da rimborsare alla parte attrice;
ha chiesto infine di porre a carico dei terzi chiamati in causa la riduzione del prezzo di vendita del pagina 4 di 14 terreno ed il risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti degli artt. 1479, 1480, 1483, comma II,
1484, e 1485.
I terzi chiamati in causa si sono costituiti tutti ad eccezione di e Controparte_6 CP_5
sebbene regolarmente chiamati in giudizio, contestando in fatto ed in diritto la domanda
[...]
attorea. Va quindi dichiarata la contumacia dei terzi chiamati in causa e Controparte_6
Controparte_5
Nel corso del giudizio è stato esperito l'obbligatorio tentativo di mediazione, ma il procedimento si è concluso con esito negativo. Interrotto (parzialmente) il giudizio relativamente alle domande svolte da parte convenuta avverso la parte terza chiamata, a cagione del decesso del difensore di quest'ultima, lo stesso è stato successivamente riassunto.
Radicatosi il contraddittorio, il decidente ritenuta la natura prettamente documentale della causa ha rigettato la richiesta di prova testimoniale e ammesso c.t.u. al fine “di individuare e
descrivere il terreno per cui è causa, sito in Catania, Via Michele Amari 29; accertare, sulla base dei
titoli in atti, i diritti delle parti su tale tratto di terreno al momento della compravendita del 16.2.2015;
stimare il valore locativo del suddetto tratto di terreno dall'ottobre 2018 ad oggi; infine,
“considerando l'acquisto in data 16.02.2015, a corpo e per la somma complessiva di € 26.000,00,
dell'unità immobiliare sita al piano terra del Comune di Catania, Via Michele Amari n.29,…con
annessa “corte di proprietà esclusiva”, stimare quale sia il presumibile valore che, in proporzione,
avrebbe avuto la suddetta unità immobiliare con esclusione della corte.”
Orbene, la domanda di parte attrice implica l'accertamento della proprietà comune da parte degli odierni attori e la rivendica del bene in capo all'acquirente di un bene parzialmente altrui ex art.
pagina 5 di 14 Perché si abbia vendita di cosa altrui è infatti rilevante non il convincimento che l'alienante abbia o meno dell'altruità della cosa, ma bensì l'effettiva appartenenza ad altri della stessa.(Cass.
Sez. 2, n. 7515 del 27/03/2007).
Se la cosa che il compratore ha ritenuto di proprietà del venditore è solo in parte di proprietà
altrui, il compratore, se ritiene che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è
divenuto proprietario, può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo 1480 c.c.; altrimenti può, come chiesto nella fattispecie, solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
In tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà,
quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione.
E precisamente la finalità dell'azione di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, nell'azione di rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24050 del 3 agosto 2022).
L'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo,
richiede ai fini dell'accoglimento la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce.
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25052 del 10 ottobre 2018).
Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla
“probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che pagina 6 di 14 sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che si fonda sul diritto di proprietà tutelato
"erga omnes". (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1210 del 18 gennaio 2017).
Per quanto riguarda la posizione processuale del compratore, affinché operi la garanzia per evizione in favore del compratore, occorre che un terzo abbia agito in giudizio, esercitando vittoriosamente un'azione (di rivendicazione, confessoria o di riduzione) sul bene venduto e che quindi sia stato accertato in maniera definitiva il difetto di titolarità dell'acquirente, per effetto di un vincolo che ha impedito al contratto di vendita di produrre l'effetto traslativo che gli è tipico.
Tutto ciò premesso in punto di fatto e di diritto le domande di parte attrice sono fondate e meritano accoglimento.
La domanda di accertamento della comproprietà del terreno e la conseguente rivendica in capo alla convenuta trovano riscontro nella documentazione prodotta da parte attrice mediante la quale sono stati ricostruiti, con atti pubblici, i passaggi di proprietà del terreno e precisamente: atto di acquisto,
datato 30.05.1919, da parte di avente ad oggetto il terreno sciaroso Parte_7
dell'estensione di mq 3.000 sito in Catania via Michele Amari n.29; successivo atto di trasferimento del
24.08.1944, del suddetto terreno, in favore dei coniugi e;
atto di Parte_8 Parte_9
acquisto dell'8.03.1954 da parte di;
acquisto ex lege da parte degli attori, litisconsorti Controparte_7
necessari e terzi chiamati in causa mediante successione legittima di deceduta il Controparte_7
6.06.1985; infine sent. num. 1500/2008, emessa dalla Corte di Appello di Catania, che ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria con relativa attribuzione dei beni fra gli eredi di CP_7
[...]
È inoltre fatto pacifico tra le parti – compresi i terzi chiamati – che la dante causa degli odierni attori abbia posseduto e goduto l'intero terreno – di cui è parte la porzione per cui è Controparte_7
giudizio – dall'anno 1954 fino alla data della sua morte (1985). È, altresì, fatto non contestato che gli pagina 7 di 14 eredi di – odierni attori e terzi chiamati – abbiano posseduto e goduto tale intero Controparte_7
terreno – compresa la porzione erroneamente venduta dai terzi chiamati in causa alla parte convenuta –
in comproprietà dal 1985 ad oggi.
Alla luce di tali circostanze l'odierna parte attrice ha dato prova dell'acquisto a titolo originario del terreno rivendicato anche per usucapione, per esser trascorsi molto più di vent'anni di possesso qualificato tra quello proprio e quello del de cuius dante causa (sulla base del cd. principio di continuità
del possesso tra de cuius ed eredi ex art. 1146 cod. civ.).
Si ritiene che parte attrice abbia quindi assolto l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. anche con specifico riferimento alla c.d. “probatio diabolica” richiesta per l'azione di rivendica di un bene.
Per altro verso, nella sua relazione il c.t.u. designato, Ing. , esaminati gli Persona_6
atti causa, ha chiarito che non sono presenti titoli che attestino la formale divisione in quota della proprietà del terreno, da considerarsi quindi ancora “in comune”, come affermato da parte attrice.
Il titolo di provenienza, dal quale gli attuali eredi di (attori; litisconsorti e terzi Controparte_7
chiamati in causa) traggono i loro diritti sul terreno in questione, è costituito dalla sentenza n.
1500/2018, emessa dalla Corte d'Appello di Catania, che ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria tra i predetti eredi. Ed infatti, la citata sentenza attribuisce agli attuali eredi un'aliquota
“materiale” del terreno in comune;
quest'ultimo, se pur catastalmente frazionato, ad oggi risulta concretamente indiviso al fine della proprietà. In virtù di tale titolo, i venditori, cioè i destinatari della prima quota meglio descritta nella sopra citata sentenza, sono proprietari dell'unità immobiliare sita in via Michele Amari n.29 Catania, cat. A/3, vani 2,5 e di una “aliquota” indivisa del terreno, comune a tutte le quote attribuite dalla predetta sentenza. Pertanto, i venditori non sono proprietari “esclusivi” di una porzione dello stesso terreno per cui è causa e conseguentemente non possono considerarsi proprietari “esclusivi” della corte di pertinenza che è stata trasferita alla convenuta acquirente.
pagina 8 di 14 Accertato che il terreno in questione appartiene interamente in comunione indivisa a parte attrice ed agli altri eredi di (e aventi causa), considerato che allo stato parte convenuta Controparte_7
occupa in via esclusiva una parte del fondo comune, apponendo anche pali di recinzione ed escludendo gli altri comunisti dal pari uso, e che gli attori hanno evidenziato il presumibile uso che, in mancanza,
avrebbero fatto dalla corte comune, si ritiene fondata anche la domanda di riduzione in pristino e risarcimento dei danni per mancato godimento dell'immobile proposta da parte attrice.
Con la sentenza n. 33645/2022 le Sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto:
“Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto
del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del
diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro
corrispettivo, che è andata perduta”.
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Al riguardo, il decidente ritiene di condividere le risultanze emerse dalla relazione elaborata dal c.t.u. Ing. , e nello specifico la stima del valore locativo della porzione di terreno annessa al Per_6
fabbricato, in euro 18.300,00 con decorrenza ottobre 2018 fino alla data di deposito della relazione
(considerato un canone mensile di euro 300,00, valore da aggiornare alla data di effettivo rilascio del bene). Su tale somma andrà calcolato l'importo da ripartire fra gli attori in base alle rispettive quote di attribuzione dell'eredità.
pagina 9 di 14 Le contestazioni relative alla ripartizione delle quote tra gli attori, nonché l'eccezione di mancata legittimazione ad agire per (del 1929) non risultano fondate atteso che la Parte_1
sentenza di scioglimento della comunione ereditaria attribuisce a (del 1929) un Parte_1
ulteriore sesta quota relativa ad un bene immobile non oggetto del presente procedimento, con conseguente prova della qualità in capo a quest'ultimo di erede dei fratelli ed Persona_2
. Per_1
Anche domande di parte convenuta formulate nei confronti dei terzi chiamati in garanzia risultano tuttavia fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Va preliminarmente osservato che parte convenuta ha correttamente chiamato in giudizio i venditori ai sensi dell'art. 1485 c.c.
Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, ha l'onere di chiamare in causa il venditore, qualora non lo faccia e venga condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.
In caso di evizione parziale, qualora sia stato accertato il fatto che rende operante la relativa garanzia, all'acquirente, convenuto in giudizio, compete, nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dovuto rimborsare al terzo vittorioso. Tale diritto spetta all'acquirente, chiamante in garanzia, anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e,
segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dell'evizione stessa. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21625 del 12 ottobre 2009).
Ebbene, nel caso di specie a fronte delle generiche contestazioni dei terzi chiamati in causa, sia la documentazione prodotta che le risultanze della consulenza tecnica hanno confermato la fondatezza pagina 10 di 14 della domanda attorea, da cui discende, quale conseguenza, anche il diritto del compratore ad ottenere la riduzione del prezzo di vendita per l'importo di euro 4.330,20, oltrechè il diritto alla restituzione delle somme dovute alla parte attrice a titolo di risarcimento danni per mancato godimento dell'immobile dall'ottobre 2018 ad oggi .
La richiesta di risarcimento di danni per mancato guadagno, formulata da parte convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa per aver subito l'evizione parziale del bene acquistato, non risulta invece adeguatamente provata e pertanto non può trovare accoglimento. La convenuta non ha infatti né
realmente specificato né dimostrato quale pregiudizio ulteriore abbia subito a cagione dell'evizione parziale.
In tema di risarcimento del danno da mancato guadagno si applicano i principi generali in materia di allegazione ed onere della prova.
Ai fini del riconoscimento di detta voce di danno occorre una prova rigorosa, poiché il giudice deve procedere alla liquidazione del danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte. (Cass. n.11254 del 20 maggio 2011).
In conclusione, alla luce delle argomentazioni sopra svolte e dei principi di diritto enunciati le domande della parte attrice sono fondate e vanno accolte.
Con riferimento alle domande di parte convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa va accolta la richiesta di riduzione del prezzo di vendita secondo la quantificazione elaborata dal c.t.u.,
pagina 11 di 14 nonché la richiesta di restituzione delle somme che parte convenuta dovrà corrispondere alla parte attrice a titolo di mancato godimento del bene.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo (valore effettivo della causa scaglione da euro 5.200,00 fino euro 26.000,00 complessità media;
tariffa minima per la fase istruttoria ridotta,
tariffa media per le altre fasi del procedimento), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11940/2019 R.G.,
1) Dichiara che il terreno sito in Catania via Michele Amari n. 29, non catastato, ove sorgono gli immobili derivanti dall'eredità di appartiene interamente in comunione Controparte_7
indivisa a parte attrice, agli altri eredi di e alla convenuta Controparte_7 Controparte_1
quale avente causa;
[...]
2) Conseguentemente dichiara che, con l'atto notaio del 16.02.15, ha acquistato Persona_5
in via esclusiva un bene in realtà parzialmente altrui;
per l'effetto e conseguentemente condanna parte convenuta all'immediato rilascio del terreno per cui è causa in favore della comunione e alla rimozione di tutto quanto abusivamente realizzato sul fondo, con rimessione in pristino del terreno;
3) Condanna al risarcimento dei danni per il mancato godimento del Controparte_1
terreno in favore di parte attrice, e precisamente nella misura di 2/5 in favore di Parte_1
(del 1929) erede di e e nella misura di
[...] Persona_1 Persona_2
un 1/5 in favore di , Parte_2 Parte_3 Persona_2
(classe 1970) eredi di , da cacolarsi sulla complessiva Parte_1 Persona_3
somma di euro 23.100,00 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre ad euro pagina 12 di 14 300,00 per ogni ulteriore mese di occupazione illegittima sino alla data di effettivo rilascio del bene;
4) Condanna i terzi chiamati in causa in solido, , , Parte_4 Parte_6
, , al pagamento in favore della Controparte_6 Controparte_5 Parte_5
parte convenuta della somma di euro 4.332,20 a titolo di riduzione del prezzo di CP_1
vendita dell'immobile per l'esclusione della porzione di terreno annessa;
5) Condanna i terzi chiamati in causa in solido, , , Parte_4 Parte_6
, , alla restituzione in favore della Controparte_6 Controparte_5 Parte_5
parte convenuta delle somme versate da quest'ultima a titolo di risarcimento danni CP_1
per il mancato godimento del terreno in favore della parte attrice;
6) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali del presente CP_1
procedimento, quantificate in complessivi euro 4.237,00, oltre rimborso spese generali al 15%
pari ad euro 635,55, iva e cpa, oltre spese vive per € 593,00, oltre spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio come da separato decreto di liquidazione, in favore della parte attrice (del 1929) erede di e Parte_1 Persona_1 Persona_2
e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_2 Parte_1
(del 1970) eredi di;
[...] Persona_3
7) Condanna i terzi chiamati in causa in solido ( , , Parte_4 Parte_6
, al pagamento in favore della Controparte_6 Controparte_5 Parte_5
parte convenuta con distrazione in favore del difensore antistatario, Avv. Massimo CP_1
Mavaro, delle spese processuali del presente procedimento quantificati in complessivi euro
4.237,00, oltre rimborso spese generali al 15% pari ad euro 635,55, iva e cpa, oltre alla restituzione delle spese da rimborsare a parte attrice per compensi, spese vive e consulenza pagina 13 di 14 tecnica d'ufficio, come da separato decreto di liquidazione.
Così deciso in Catania, il 14 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1480 c.c.