Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/05/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 13.5.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 567 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Christian Alessi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ricorrente
E
in persona legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, in virtù di procura generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.9.2024 (di seguito il ricorrente per Parte_1
brevità), quale obbligato principale (poiché individuato quale rappresentante legale di Olimpian
Club s.r.l.s.), ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-003031098, a egli notificata il 21.8.2024 (vd. ordinanza ingiunzione versata in atti).
L'ordinanza ingiunzione trae origine dall'atto di accertamento e diffida prot. n.
.2600.27/09/2018.0128215 del 27.9.2018, con il quale l' accertava la violazione dell'art. CP_1 CP_1
2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (come sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016), avendo il rappresentante legale di Olimpian Club s.r.l.s. omesso il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori dipendenti in relazione ai periodi di paga 10/2016 e 11/2016 (vd. doc. “atto di accertamento obbligato principale” nel fasc. ). CP_1
l' emetteva l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta. CP_1
Il ricorrente ha eccepito, in primo luogo, l'omessa notificazione dell'atto di accertamento e diffida prot. n. .2600.27/09/2018.0128215 del 27.9.2018. CP_1
L'eccezione è infondata, in quanto l' ha dimostrato di avere notificato al ricorrente l'atto in CP_1 questione il 17.11.2018 (vd. docc. “ricevuta 23L obbligato principale” e “documento CAD obbligato principale” nel fasc. ). CP_1
Il ricorrente ha poi lamentato che l'avviso di accertamento è stato notificato oltre il termine di decadenza di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981.
La questione è stata di recente affrontata dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8079 del
27.3.2025. Di seguito si trascrive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il percorso logico argomentativo della Suprema Corte:
<
8. Va premesso che il d.lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”, ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che
“l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti” (comma 4).
9. Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le
“sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare
“gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria
(cfr., ex multis, Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024).
10. Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, l.
n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.” (Corte cost. n. 151 del 2021).
11. In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' “esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del
2021, cit.). 12. Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, affatto correttamente, nel caso di specie, i giudici territoriali hanno ritenuto maturata la decadenza di cui trattasi: per principio generale, infatti, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del
1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003) e l' onerato in tal senso, come si evince dalla sentenza CP_1
impugnata non ha allegato se e quando gli atti, eventualmente trasmessi in sede penale, gli siano stati nuovamente inviati in sede amministrativa.>>.
Ne consegue la fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente.
E invero, ha sostenuto che il termine di decadenza non è decorso, poiché “il completamento di CP_1
queste attività (ossia le attività di indagine, n.d.r.) si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione”, senza tuttavia allegare e provare la data di conclusione delle indagini – quando invece sarebbe stato suo onere dimostrare la data di completamento delle stesse e, dunque, la tempestività della notifica.
Pertanto, tenuto conto che l'omissione attiene ai contributi riferiti ai periodi di paga di ottobre 2016
(la data di scadenza del versamento era il 16 novembre 2016) e novembre 2016 (la data di scadenza del versamento era il 16 dicembre 2016), non può che ritenersi che i 90 giorni siano decorsi dal
16.11.2016 e dal 16.12.2016 (ossia dal termine fissato per i versamenti contributivi) – date a partire dalle quali ha avuto la possibilità di agire. Ragion per cui la notifica dell'atto di accertamento CP_1
e diffida, avvenuta in data 17.11.2018, deve ritenersi tardiva.
Il ricorrente ha pure eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo legale rappresentante della società al momento del perfezionamento dell'illecito amministrativo.
Anche questa eccezione è fondata, come pure ammesso da nella memoria di costituzione in CP_1 giudizio (vd. pagg. 2 e 3), nella quale l' ha espressamente riconosciuto che nel periodo dall'8 CP_2
novembre 2016 al 6 luglio 2017 la carica di Amministratore unico della Olimpian Club s.r.l.s. è stata rivestita da e non da (vd. pure visura camerale in atti). CP_3 Parte_1
Né può giungersi a diverse conclusioni valutando la condotta – effettivamente – poco collaborativa del ricorrente, il quale “non ha contestato l'accertamento che ha generato l'Ordinanza Ingiunzione
n. OI-003031098, nonostante esso gli sia stato regolarmente notificato” (vd. pag. 3 della memoria difensiva). Infatti, come pure evidenziato dall' , quello contenuto nella parte finale dell'atto CP_2
di accertamento e diffida era un mero invito (“Qualora lei non fosse responsabile del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, può rivolgersi all'Unità Organizzativa
Accertamento e Gestione del credito della sede scrivente, producendo la documentazione CP_1 idonea a dimostrare tale circostanza.”). Per tutto quanto detto l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano come in dispositivo, tenuto CP_1 conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata che non ha contemplato alcuna istruttoria ed è stata decisa in prima udienza (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-003031098;
2) condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro CP_1
350,00 per compensi, oltre spese di contributo unificato, contributo forfetario per spese generali,
IVA se dovuta e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Christian Alessi, dichiaratosi antistatario.
Cremona, 13.5.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino