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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/02/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 4099/2021 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'Avv. Nunzio Raimondi (C.F. ), giusta procura rilasciata CodiceFiscale_2 in calce al ricorso ex art. 702 e ss. c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale;
-OPPONENTE/RICORRENTE-
CONTRO
AVV. (C.F. ) rappresentata e difesa in giudizio CP_1 C.F._3 dall'Avv. Carmen ON (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione e risposta;
-OPPOSTA/RESISTENTE-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1021/2021, emesso in data 27/09/2021 dal
Tribunale di Catanzaro (R.G. n. 3164/2021).
1 Conclusioni delle parti: all'udienza del 10/10/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. e contestuale domanda riconvenzionale ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1021/2021, emesso in data 27/09/2021 dal Tribunale di Catanzaro, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore dell'Avv. della somma di € 49.315.61, oltre interessi CP_1 legali e spese della procedura monitoria.
A fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, l'Avv. ha premesso quanto di CP_1 seguito:
- di aver assistito, difeso e rappresentato in giudizio , in un serie di Parte_1 procedimenti civili e penali davanti il Tribunale di Catanzaro, Giudice di Pace di Catanzaro,
TAR-Calabria sede di Catanzaro e Consiglio di Stato;
- che, in data 09/09/2021, all'esito della revoca dei mandati e della rinuncia formalizzata con lettere raccomandate a.r., ha riconosciuto il proprio debito e ha sottoscritto Parte_1 ricognizione ed espresso riconoscimento dell'importo scaturente dalle singole pre-notule, anch'esse sottoscritte;
- di essere, dunque, creditrice nei confronti di , a titolo di compensi Parte_1 professionali, della complessiva somma di € 49.315,61, giusta documentazione allegata in atti;
- pertanto, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su un atto di riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., che costituisce idonea prova scritta ex art. 634 c.p.c. anche ai fini della concessione della provvisoria esecuzione, di aver chiesto ed ottenuto dal
Tribunale di Catanzaro il decreto ingiuntivo n. 1021/2021, ritualmente notificato all'ingiunto.
Nel presente giudizio, ha chiesto al Tribunale di Catanzaro di: “1) In via Parte_1 preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1021/2021 opposto, ai sensi dell'art.
649 c.p.c., sussistendo nel caso di specie i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo, per carenza del parere di congruità del competente Ordine Professionale e, per l'effetto, disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 1021/2021; 3) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità o l'annullabilità della documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dal
2 all'Avv. o, quantificare l'importo dovuto tenendo conto dei fatti occorsi, Parte_1 CP_1 revocando del decreto ingiuntivo n. 1021/2021; 4) Sempre in via principale, nella denegata ipotesi di mancata revoca del decreto ingiuntivo n. 1021/2021, accertare e dichiarare l'erronea quantificazione del decreto ingiuntivo poiché palesemente errato e, per l'effetto, ridurre l'importo dello stesso, nei termini sopra esposti o in quelli ritenuti di giustizia, tenuto conto dell'effettivo valore delle cause;
5) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. per violazione dei doveri di diligenza,
CP_1 professionalità e per violazione dei doveri dell'Avvocato nei confronti del Cliente per tutte le motivazioni addotte in narrativa e, per l'effetto, condannare l'Avv. al risarcimento dei danni patrimoniali e non
CP_1 patrimoniali causati nei confronti di comprensivi sia di danno emergente che di lucro Parte_1 cessante, per come meglio esplicitati in narrativa e, in subordine, da valutarsi in via equitativa;
6) In ogni caso, accertata la responsabilità professionale dell'Avv. disporre la compensazione delle somme rispettivamente
CP_1 dovute, e condannare l'Avv. al risarcimento del danno nei confronti di per la somma
CP_1 Parte_1 eccedente;
7) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Quali motivi di opposizione, parte opponente ha dedotto: 1) l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti essenziali ex artt. 633 e 642 c.p.c.; 2) l'illegittimità,
l'inidoneità e l'incompletezza della documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 1021/2021; 3) l'errata individuazione del quantum debeatur.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/01/2022, l'Avv. ha contestato tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di: “1)
Previa reiezione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività, rigettare il ricorso ex adverso proposto anche nella parte in cui viene formulata domanda riconvenzionale , in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto di ingiunzione;
2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'udienza del 07/02/2022 è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c. a cognizione ordinaria ed è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Assegnati alle parti i temini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante le allegazioni documentali fornite dalle parti, nonché prova per testi.
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/10/2024 e, nella medesima data, trattenuta in decisione, sulle conclusioni
3 precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda di parte opponente è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, è opportuno premettere che in tema di onere della prova, il giudizio di cognizione apertosi in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole di cui all'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
Al riguardo, si specifica che l'opponente, vale a dire il “debitore”, è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, cioè il “creditore”, che ha azionato il procedimento per decreto ingiuntivo, è attore in senso sostanziale.
Questo significa che in sede di opposizione è pur sempre il creditore a dover provare la fondatezza nel merito della propria pretesa, in quanto è lui ad aver azionato il procedimento per ingiunzione.
Ciò premesso, quale primo motivo di opposizione, ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità del ricorso del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti essenziali ex artt. 633
e 642 c.p.c. facendo riferimento, in particolare, alla mancata produzione della parcella legale debitamente sottoscritta e corredata del necessario parere del competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza, con la conseguenza che il suddetto decreto ingiuntivo oggi opposto sarebbe da considerarsi illegittimo o comunque nullo.
Orbene, la suddetta censura è infondata in quanto, sul punto, è intervenuta la giurisprudenza recente della Corte di cassazione, la quale ha precisato che: “Il diritto del difensore al compenso scaturisce dal contratto di mandato professionale, che non esige la forma scritta e ribadisce che l'onerosità è un elemento normale nei contratti di lavoro autonomo, per cui è sufficiente per il professionista provare il conferimento dell'incarico e il suo adempimento ai fini del compenso. Al riguardo, l'art. 2233 c.c. prevede che, in assenza di accordo, tariffe o usi spetta al giudice determinare il compenso. Inoltre, la richiesta del parere al
Consiglio dell'Ordine da parte dell'avvocato sulla congruità della parcella è facoltativa. Il parere infatti è
4 obbligatorio solo quando il professionista presenta ricorso ingiuntivo per ottenere il pagamento del suo compenso e questo non è stato determinato in base alle tariffe fisse o se, anche se esistenti, non siano vincolanti. Ne consegue che il suddetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire ad opera del giudice” (cfr. Cass. Ord. n.
33193/2022).
Tanto premesso, dalla documentazione allegata in atti da parte opposta si rileva che il procedimento monitorio attivato dall'Avv. sia improntato su un atto ricognitivo del CP_1 debito ex art. 1988 c.c., il quale comporta una presunzione di esistenza del debito (v. scrittura privata del 09/09/2021 all. fasc. monitorio).
Nello specifico, la scrittura privata del 09/09/2021 sottoscritta anche da è Parte_1 da ritenersi quale vero e proprio atto di ricognizione del debito, integrando quindi il requisito della prova scritta sancito dal primo comma dell'art. 634 c.p.c. richiesto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Pertanto, sulla scorta della giurisprudenza sopra citata, non assume alcuna rilevanza la mancata allegazione delle parcelle corredate dal parere di congruità dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, non trattandosi di decreto ingiuntivo emesso ex art. 636 c.p.c., bensì seguendo la procedura ordinaria disciplinata dall'art. 634 c.p.c., legittimamente azionabile anche per la riscossione dei crediti professionali.
Per ciò che concerne, poi, la seconda censura di parte opponente relativa alla mancata adeguata prospettazione, con riferimento specifico ad ogni singola procedura giudiziaria seguita, del relativo contratto d'opera intellettuale, al fine di rendere dei costi Parte_2 effettivi delle varie cause intraprese (v. pag. 8 ricorso in opposizione , si rileva, Parte_1 anche qui, l'infondatezza dell'eccezione.
Al riguardo, dalla documentazione allegata in atti da parte opposta, risulta che l'avv. a CP_1 partire dall'anno 2016, è stata nominata quale difensore di (v. PEC del Parte_1
19/10/2016 e raccomandata a.r. del 26/10/2016 all. fasc. telematico) e che il suddetto mandato difensivo è stato poi espletato con l'introduzione di vari giudizi, intrapresi e conclusi dinanzi a diverse autorità giudiziarie competenti, concernenti la gestione del lido denominato , CP_2 sito in Catanzaro lido, località Giovino, a seguito della stipula di un regolare contratto di affitto d'azienda, avente quale titolare di concessione balneare proprio l'odierno opponente (v. doc. n. 2
a n. 11 fasc. parte opponente).
5 In secondo luogo, è stata allegata in atti anche la procura difensiva munita della sottoscrizione dello stesso (v. doc. n. 15 fasc. parte opponente). Parte_1
Del resto, sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “Se è vero che per la conclusione del contratto di patrocinio con il cliente non occorre il rilascio della procura ad litem, che è necessaria solo per il compimento dell'attività processuale (v., da ultimo, Cass. n. 13927/2015), e se è anche vero, come si è detto, che obbligato al pagamento del compenso potrebbe essere chi non ha dato la procura, è però anche vero che, in mancanza di una prova del conferimento dell'incarico professionale da parte di altro soggetto, si deve "presumere che il cliente è colui che ha rilasciato la procura" e, quindi, è tenuto al pagamento (v. Cass. n. 13401/2015, n. 26060/2013, n.
4959/2012). Del resto, per il mandato di patrocinio vige il principio di libertà di forma e non v'è ragione di ritenere che, in difetto di prova contraria, la procura alla lite sia un atto intrinsecamente inidoneo al conferimento del mandato di patrocinio” (cfr. Cass. n. 7382/2016 in motivazione).
Ne consegue che facendo applicazione del riportato orientamento giurisprudenziale, da cui non v'è ragione di discostarsi, si ritiene validamente provato il conferimento dell'incarico professionale da parte del all'avv. Parte_1 CP_1
In merito alla mancata comunicazione in forma scritta dei preventivi per i costi delle procedure seguite in giudizio in qualità di difensore, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'accordo con il quale le parti stabiliscono la misura del compenso non è elemento essenziale del contratto di patrocinio, il quale è vincolante tra le parti fin dal momento in cui il professionista accetta l'incarico.
Inoltre, ferma la presunzione di onerosità del contratto di prestazione d'opera professionale, la misura del compenso può essere determinata anche successivamente alla stipulazione del contratto, o progressivamente precisata e dettagliata a seconda dell'andamento della prestazione. Infine, quando all'atto dell'incarico o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta, e, comunque, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, il compenso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 19427/2021).
Sul punto, anche il Consiglio Nazionale Forense, con la circolare del 12/10/2017, in ordine al mancato assolvimento del difensore di comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico la prevedibile misura del costo della prestazione ex art 13 comma 5 L. 247/2021, ha precisato che: “In ogni caso, la violazione dell'obbligo di comunicazione scritta non risulta idonea a provocare la nullità dell'accordo e la conseguente inefficacia del contratto d'opera professionale. La disposizione in parola, difatti, può essere qualificata in termini di “norma di comportamento dei contraenti” e non già quale “norma di validità del contratto”.
6 Pertanto, anche il secondo motivo opposizione deve essere disatteso.
Quale terzo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che “la somma richiesta da parte opposta a titolo di compensi professionali è smisurata in quanto calcolata su criteri errati” (v. pag. 10 ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo).
In particolare, secondo gli assunti dell'odierno opponente, per ognuno dei procedimenti giudiziari nei quali è stato difeso dall'avv. quest'ultima ha calcolato la propria parcella CP_1 facendo riferimento allo scaglione compreso tra € 52.001 ed € 260.000, indipendentemente da quanto effettivamente indicato come valore della causa e dei parametri applicati dai diversi giudicanti, nella liquidazione delle spese legali.
In merito, si osserva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di pattuizioni dei compensi legali da corrispondere agli avvocati, il compenso del professionista liberamente pattuito prevale sulle tariffe, sugli usi e sulla determinazione giudiziale, in quanto l'art. 2233 c.c., in materia di compenso nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, fa riferimento in primis all'accordo liberamente concluso fra le parti e, solo in difetto di quest'ultimo, vengono prese in considerazione, in ordine successivo, le tariffe, gli usi e, infine, la determinazione del giudice. Con la conseguenza che il compenso del professionista viene determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera, solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito. Di tal ché il corrispettivo dell'avvocato deve essere determinato in base alle tariffe e adeguato all'importanza dell'opera prestata solo nel caso in cui non sia stato liberamente pattuito (cfr. Cass. S.U. n. 18450/2005).
Inoltre, l'avv. ha allegato in giudizio, per ciascun procedimento giudiziario, i prospetti CP_1 riassuntivi dell'attività professionale espletata con le parcelle di riferimento in base al valore e alla complessità della causa (v. pre-notule e atto ricognitivo del debito del 09/09/2021 all. fasc. monitorio).
Ancora, si evidenzia che il suddetto prospetto informativo è stato sottoscritto con firma autografa dall'odierno opponente, il quale ha quindi riconosciuto, in maniera consapevole,
l'obbligazione assunta nei confronti dell'Avv. CP_1
Ne deriva che non possono ritenersi condivisibili le argomentazioni di parte opponente, secondo cui: “Qualora avesse conosciuto l'effettivo valore delle controversie non avrebbe accettato le condizioni nell'accordo redatto l momento della revoca del mandato…inoltre non poteva essere a conoscenza delle modalità di calcolo della parcella del legale e non poteva rendersi conto che l'avvocato aveva dichiarato un valore della causa
7 diverso rispetto a quello utilizzato per il calcolo della parcella” (v. pag. 10-11 ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo).
Quanto sopra ribadito, ha trovato piena conferma anche in sede di prova testimoniale espletata nel presente giudizio.
In particolare, il primo teste di parte opposta , in qualità di collaboratore dello TI studio legale dell'avv. sin dall'anno 2017, escusso all'udienza del 06/02/2023, CP_1 rispondendo al capitolo di prova “Vero che in diverse occasioni, durante la vigenza del mandato l'avv. richiedeva il pagamento delle singole parcelle maturate ma il sig. chiedeva di CP_1 Parte_1 posticiparne il pagamento e di avere pazienza?”, ha così risposto: “E' vero, lo so in quanto io ho la stanza che è di fronte a quella della collega e stando con le porte aperte si sentiva quello che viene detto, ricordo CP_1 che il sig. veniva molto spesso in studio, quasi quotidianamente, quando era a Milano telefonava. Parte_1
Quando veniva intrapreso un nuovo giudizio gli veniva prospettata la possibile soluzione e anche un preventivo.
Il sig. diceva che poi avrebbe saldato in un secondo momento, ribadendo che con lui il debito si sarebbe Parte_1 comunque saldato” (v. verbale d'udienza del 06/02/2023).
Ancora, sempre il medesimo teste, rispondendo alla domanda secondo cui: “Vero che, intervenuta la contestuale revoca/rinuncia dei/ai mandati, in data 9 settembre 2021, l'Avv. presso il proprio studio CP_1 ha illustrato e riepilogato, al Sig. gli incarichi svolti e lo ha erudito sulla quantificazione dei Parte_1 compensi a lei dovuti e sui criteri per la compilazione delle parcelle?”, ha dichiarato: “E' vero, non ricordo con esattezza la data ma confermo che era il mese di settembre dopo le ferie estive. Ero presente alla conversazione che è avvenuta nella sala riunioni perché o io o la collega ON collaboravamo alla redazione di un eventuale accordo tra l'Avv. ed il (v. verbale d'udienza del 06/02/2023). CP_1 Parte_1
Infine, rispondendo all'ulteriore capitolo di prova “Vero che, anche successivamente alla data della sottoscrizione della ricognizione di debito ed alla notifica dell'atto di opposizione , il Sig. si Parte_1 recava in studio dall'Avv. in data 10/12/2021, per prendere in consegna una notifica via pec che CP_1 lo interessava , ed in quell'occasione confermava la propria intenzione di pagare chiedendo la possibilità di avere del tempo utile per reperire i fondi necessari, attraverso la vendita di un immobile di sua proprietà??”, il sopra citato teste ha risposto: “E' vero, ricordo che questa conversazione è avvenuta nell'area segreteria dello studio ed era presente anche il dott. . L'immobile che il intendeva vendere era un terreno, ma non Per_1 Parte_1 ricordo con esattezza il comune nella zona di Catanzaro” … e ancora: “Io personalmente ho stampato su richiesta dell'avv. delle pre-notule elaborate dal sito per ogni singolo incarico” (v. verbale CP_1 CP_3
d'udienza del 06/02/2023).
8 Anche il secondo teste di parte opposta, , in qualità di amico di Testimone_2 Parte_1
, escusso alla suddetta udienza, rispondendo al capitolo di prova secondo cui: “Vero
[...] che il Sig. manifestava più volte l'intenzione di alienare un compendio immobiliare di sua Parte_1 proprietà, sito in Loc. Santa Maria di Catanzaro (CZ), al fine di acquisire la liquidità necessaria per pagare
l'avv. , ha così riferito: “E' vero, il sig. mi ha detto che doveva risolvere il CP_1 Parte_1 problema con l'avv. e che per acquisire la liquidità necessaria aveva intenzione di vendere un terreno (v. CP_1 verbale d'udienza del 06/02/2023).
Infine, il terzo teste di parte opposta, , sentito in qualità di praticante dello studio Testimone_3 legale dell'avv. dal 2019, rispondendo al capitolo di prova “Vero che, anche successivamente CP_1 alla data della sottoscrizione della ricognizione di debito ed alla notifica dell'atto di opposizione , il Sig. si recava in studio dall'Avv. in data 10/12/2021, per prendere in consegna Parte_1 CP_1 una notifica via pec che lo interessava , ed in quell'occasione confermava la propria intenzione di pagare chiedendo la possibilità di avere del tempo utile per reperire i fondi necessari, attraverso la vendita di un immobile di sua proprietà?”, ha così dichiarato: “è vero, lo so in quanto la conversazione è avvenuta in mia presenza, nella zona segretaria dello studio. Erano presenti oltre me, l'avv. il sig. ed l'Avv. ON” CP_1 Parte_1
(v. verbale d'udienza del 06/02/2023).
A questo punto si evidenzia l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai due testi e TI
, entrambi in qualità di collaboratori dello studio legale in quanto rese in Testimone_3 CP_1 maniera precisa e circostanziata.
Si deve quindi ritenere che l'odierno opponente, prima della sottoscrizione della procura, ha avuto preventiva e dettagliata conoscenza del compenso dovuto per l'incarico conferito e che lo stesso ha apposto piena, cosciente e libera sottoscrizione alla scrittura privata del 09/09/2021 e che quanto ivi contenuto costituisce una ricognizione di debito e promessa di pagamento, avendo il sottoscrittore riconosciuto, con propria dichiarazione unilaterale recettizia, di avere certezza del debito e del suo ammontare.
Infine, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dall'odierno opponente, con riferimento ad una presunta responsabilità professionale dell'Avv. e conseguente CP_1 richiesta di risarcimento dei danni morali subiti da consistiti nella Parte_1 sofferenza soggettiva interiore patita a seguito dell'inadempimento ai propri obblighi da parte dell'avv. CP_1
9 Al riguardo, in tema di responsabilità professionale per la condotta inadempiente dell'avvocato, la Cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale: “Non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare la sussistenza del danno, il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. È quindi fondamentale dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Diversamente opinando, manca la prova del nesso causale tra la condotta del legale, attiva o omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. n. 10526/2015; Cass. n. 11984/2016; Cass. n.
16342/2018).
In particolare, la Cassazione con le sopra richiamate pronunce ha precisato che nelle azioni di responsabilità c'è una doppia applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza o del
“più probabile che non”, una prima volta con riferimento all'accertamento del nesso di causa tra condotta ed evento di danno e, una seconda volta, tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili.
Infatti, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni, è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito.
Pertanto, in materia di responsabilità del professionista il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno ma anche che questo è stato cagionato dalla insufficiente o inadeguata attività e cioè dalla difettosa esecuzione della prestazione del professionista.
In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione o al diligente compimento di determinate attività, sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno.
Ciò premesso, parte opponente non ha fornito alcuna prova in giudizio dei danni sofferti e delle conseguenze economiche e morali pregiudizievoli derivanti dall'attività professionale espletata nei vari giudizi dall'avv. limitandosi soltanto a delle deduzioni generiche non CP_1 supportate da validi elementi probatori.
Da ultimo, questo Tribunale ritiene di non dover accogliere la eccezione di intervenuta prescrizione del compenso relativo al procedimento RG n.1466/2017, la cui sentenza di
10 definizione del giudizio è stata depositata il 06/09/2017, in quanto tardivamente proposto e, comunque, poiché in tema di prescrizione dei crediti professionali degli avvocati, il termine triennale della prescrizione presuntiva, ai sensi dell'art. 2957, comma 1°, c.c. decorre dal compimento della prestazione, inteso come esaurimento dell'incarico e non dal compimento delle singole prestazioni (v. Cass. Ord. n. 21008/2019).
Quindi, nella fattispecie in esame, la decorrenza del termine prescrizionale triennale per il credito riferito al procedimento avente R.G. n. 1466/2017, non è da individuarsi nel termine di deposito della sentenza del 06/09/2017, che ha definito il singolo giudizio, bensì dalla data di revoca dell'incarico professionale dell'avv. avvenuto in data 09/09/2021, di conseguenza CP_1 non ancora decorso al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
In conclusione, per tutti i motivi sopra esposti, si rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e si conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1021/2021, emesso in favore
[...] dell'avv. CP_1
Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente, secondo il principio della soccombenza,
e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa individuato in quello compreso tra € 26.001 e € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1021/2021, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 27/09/2021
(R.G. n. 3064/2021) già dichiarato esecutivo;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'Avv. Parte_1
che si liquidano in € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA CP_1 nella misura prevista dalla normativa vigente.
Catanzaro, lì 26/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 4099/2021 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'Avv. Nunzio Raimondi (C.F. ), giusta procura rilasciata CodiceFiscale_2 in calce al ricorso ex art. 702 e ss. c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale;
-OPPONENTE/RICORRENTE-
CONTRO
AVV. (C.F. ) rappresentata e difesa in giudizio CP_1 C.F._3 dall'Avv. Carmen ON (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione e risposta;
-OPPOSTA/RESISTENTE-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1021/2021, emesso in data 27/09/2021 dal
Tribunale di Catanzaro (R.G. n. 3164/2021).
1 Conclusioni delle parti: all'udienza del 10/10/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. e contestuale domanda riconvenzionale ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1021/2021, emesso in data 27/09/2021 dal Tribunale di Catanzaro, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore dell'Avv. della somma di € 49.315.61, oltre interessi CP_1 legali e spese della procedura monitoria.
A fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, l'Avv. ha premesso quanto di CP_1 seguito:
- di aver assistito, difeso e rappresentato in giudizio , in un serie di Parte_1 procedimenti civili e penali davanti il Tribunale di Catanzaro, Giudice di Pace di Catanzaro,
TAR-Calabria sede di Catanzaro e Consiglio di Stato;
- che, in data 09/09/2021, all'esito della revoca dei mandati e della rinuncia formalizzata con lettere raccomandate a.r., ha riconosciuto il proprio debito e ha sottoscritto Parte_1 ricognizione ed espresso riconoscimento dell'importo scaturente dalle singole pre-notule, anch'esse sottoscritte;
- di essere, dunque, creditrice nei confronti di , a titolo di compensi Parte_1 professionali, della complessiva somma di € 49.315,61, giusta documentazione allegata in atti;
- pertanto, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su un atto di riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., che costituisce idonea prova scritta ex art. 634 c.p.c. anche ai fini della concessione della provvisoria esecuzione, di aver chiesto ed ottenuto dal
Tribunale di Catanzaro il decreto ingiuntivo n. 1021/2021, ritualmente notificato all'ingiunto.
Nel presente giudizio, ha chiesto al Tribunale di Catanzaro di: “1) In via Parte_1 preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1021/2021 opposto, ai sensi dell'art.
649 c.p.c., sussistendo nel caso di specie i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo, per carenza del parere di congruità del competente Ordine Professionale e, per l'effetto, disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 1021/2021; 3) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità o l'annullabilità della documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dal
2 all'Avv. o, quantificare l'importo dovuto tenendo conto dei fatti occorsi, Parte_1 CP_1 revocando del decreto ingiuntivo n. 1021/2021; 4) Sempre in via principale, nella denegata ipotesi di mancata revoca del decreto ingiuntivo n. 1021/2021, accertare e dichiarare l'erronea quantificazione del decreto ingiuntivo poiché palesemente errato e, per l'effetto, ridurre l'importo dello stesso, nei termini sopra esposti o in quelli ritenuti di giustizia, tenuto conto dell'effettivo valore delle cause;
5) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. per violazione dei doveri di diligenza,
CP_1 professionalità e per violazione dei doveri dell'Avvocato nei confronti del Cliente per tutte le motivazioni addotte in narrativa e, per l'effetto, condannare l'Avv. al risarcimento dei danni patrimoniali e non
CP_1 patrimoniali causati nei confronti di comprensivi sia di danno emergente che di lucro Parte_1 cessante, per come meglio esplicitati in narrativa e, in subordine, da valutarsi in via equitativa;
6) In ogni caso, accertata la responsabilità professionale dell'Avv. disporre la compensazione delle somme rispettivamente
CP_1 dovute, e condannare l'Avv. al risarcimento del danno nei confronti di per la somma
CP_1 Parte_1 eccedente;
7) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Quali motivi di opposizione, parte opponente ha dedotto: 1) l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti essenziali ex artt. 633 e 642 c.p.c.; 2) l'illegittimità,
l'inidoneità e l'incompletezza della documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 1021/2021; 3) l'errata individuazione del quantum debeatur.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/01/2022, l'Avv. ha contestato tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di: “1)
Previa reiezione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività, rigettare il ricorso ex adverso proposto anche nella parte in cui viene formulata domanda riconvenzionale , in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto di ingiunzione;
2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'udienza del 07/02/2022 è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c. a cognizione ordinaria ed è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Assegnati alle parti i temini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante le allegazioni documentali fornite dalle parti, nonché prova per testi.
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/10/2024 e, nella medesima data, trattenuta in decisione, sulle conclusioni
3 precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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La domanda di parte opponente è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, è opportuno premettere che in tema di onere della prova, il giudizio di cognizione apertosi in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole di cui all'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
Al riguardo, si specifica che l'opponente, vale a dire il “debitore”, è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, cioè il “creditore”, che ha azionato il procedimento per decreto ingiuntivo, è attore in senso sostanziale.
Questo significa che in sede di opposizione è pur sempre il creditore a dover provare la fondatezza nel merito della propria pretesa, in quanto è lui ad aver azionato il procedimento per ingiunzione.
Ciò premesso, quale primo motivo di opposizione, ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità del ricorso del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti essenziali ex artt. 633
e 642 c.p.c. facendo riferimento, in particolare, alla mancata produzione della parcella legale debitamente sottoscritta e corredata del necessario parere del competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza, con la conseguenza che il suddetto decreto ingiuntivo oggi opposto sarebbe da considerarsi illegittimo o comunque nullo.
Orbene, la suddetta censura è infondata in quanto, sul punto, è intervenuta la giurisprudenza recente della Corte di cassazione, la quale ha precisato che: “Il diritto del difensore al compenso scaturisce dal contratto di mandato professionale, che non esige la forma scritta e ribadisce che l'onerosità è un elemento normale nei contratti di lavoro autonomo, per cui è sufficiente per il professionista provare il conferimento dell'incarico e il suo adempimento ai fini del compenso. Al riguardo, l'art. 2233 c.c. prevede che, in assenza di accordo, tariffe o usi spetta al giudice determinare il compenso. Inoltre, la richiesta del parere al
Consiglio dell'Ordine da parte dell'avvocato sulla congruità della parcella è facoltativa. Il parere infatti è
4 obbligatorio solo quando il professionista presenta ricorso ingiuntivo per ottenere il pagamento del suo compenso e questo non è stato determinato in base alle tariffe fisse o se, anche se esistenti, non siano vincolanti. Ne consegue che il suddetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire ad opera del giudice” (cfr. Cass. Ord. n.
33193/2022).
Tanto premesso, dalla documentazione allegata in atti da parte opposta si rileva che il procedimento monitorio attivato dall'Avv. sia improntato su un atto ricognitivo del CP_1 debito ex art. 1988 c.c., il quale comporta una presunzione di esistenza del debito (v. scrittura privata del 09/09/2021 all. fasc. monitorio).
Nello specifico, la scrittura privata del 09/09/2021 sottoscritta anche da è Parte_1 da ritenersi quale vero e proprio atto di ricognizione del debito, integrando quindi il requisito della prova scritta sancito dal primo comma dell'art. 634 c.p.c. richiesto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Pertanto, sulla scorta della giurisprudenza sopra citata, non assume alcuna rilevanza la mancata allegazione delle parcelle corredate dal parere di congruità dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, non trattandosi di decreto ingiuntivo emesso ex art. 636 c.p.c., bensì seguendo la procedura ordinaria disciplinata dall'art. 634 c.p.c., legittimamente azionabile anche per la riscossione dei crediti professionali.
Per ciò che concerne, poi, la seconda censura di parte opponente relativa alla mancata adeguata prospettazione, con riferimento specifico ad ogni singola procedura giudiziaria seguita, del relativo contratto d'opera intellettuale, al fine di rendere dei costi Parte_2 effettivi delle varie cause intraprese (v. pag. 8 ricorso in opposizione , si rileva, Parte_1 anche qui, l'infondatezza dell'eccezione.
Al riguardo, dalla documentazione allegata in atti da parte opposta, risulta che l'avv. a CP_1 partire dall'anno 2016, è stata nominata quale difensore di (v. PEC del Parte_1
19/10/2016 e raccomandata a.r. del 26/10/2016 all. fasc. telematico) e che il suddetto mandato difensivo è stato poi espletato con l'introduzione di vari giudizi, intrapresi e conclusi dinanzi a diverse autorità giudiziarie competenti, concernenti la gestione del lido denominato , CP_2 sito in Catanzaro lido, località Giovino, a seguito della stipula di un regolare contratto di affitto d'azienda, avente quale titolare di concessione balneare proprio l'odierno opponente (v. doc. n. 2
a n. 11 fasc. parte opponente).
5 In secondo luogo, è stata allegata in atti anche la procura difensiva munita della sottoscrizione dello stesso (v. doc. n. 15 fasc. parte opponente). Parte_1
Del resto, sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “Se è vero che per la conclusione del contratto di patrocinio con il cliente non occorre il rilascio della procura ad litem, che è necessaria solo per il compimento dell'attività processuale (v., da ultimo, Cass. n. 13927/2015), e se è anche vero, come si è detto, che obbligato al pagamento del compenso potrebbe essere chi non ha dato la procura, è però anche vero che, in mancanza di una prova del conferimento dell'incarico professionale da parte di altro soggetto, si deve "presumere che il cliente è colui che ha rilasciato la procura" e, quindi, è tenuto al pagamento (v. Cass. n. 13401/2015, n. 26060/2013, n.
4959/2012). Del resto, per il mandato di patrocinio vige il principio di libertà di forma e non v'è ragione di ritenere che, in difetto di prova contraria, la procura alla lite sia un atto intrinsecamente inidoneo al conferimento del mandato di patrocinio” (cfr. Cass. n. 7382/2016 in motivazione).
Ne consegue che facendo applicazione del riportato orientamento giurisprudenziale, da cui non v'è ragione di discostarsi, si ritiene validamente provato il conferimento dell'incarico professionale da parte del all'avv. Parte_1 CP_1
In merito alla mancata comunicazione in forma scritta dei preventivi per i costi delle procedure seguite in giudizio in qualità di difensore, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'accordo con il quale le parti stabiliscono la misura del compenso non è elemento essenziale del contratto di patrocinio, il quale è vincolante tra le parti fin dal momento in cui il professionista accetta l'incarico.
Inoltre, ferma la presunzione di onerosità del contratto di prestazione d'opera professionale, la misura del compenso può essere determinata anche successivamente alla stipulazione del contratto, o progressivamente precisata e dettagliata a seconda dell'andamento della prestazione. Infine, quando all'atto dell'incarico o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta, e, comunque, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, il compenso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 19427/2021).
Sul punto, anche il Consiglio Nazionale Forense, con la circolare del 12/10/2017, in ordine al mancato assolvimento del difensore di comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico la prevedibile misura del costo della prestazione ex art 13 comma 5 L. 247/2021, ha precisato che: “In ogni caso, la violazione dell'obbligo di comunicazione scritta non risulta idonea a provocare la nullità dell'accordo e la conseguente inefficacia del contratto d'opera professionale. La disposizione in parola, difatti, può essere qualificata in termini di “norma di comportamento dei contraenti” e non già quale “norma di validità del contratto”.
6 Pertanto, anche il secondo motivo opposizione deve essere disatteso.
Quale terzo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che “la somma richiesta da parte opposta a titolo di compensi professionali è smisurata in quanto calcolata su criteri errati” (v. pag. 10 ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo).
In particolare, secondo gli assunti dell'odierno opponente, per ognuno dei procedimenti giudiziari nei quali è stato difeso dall'avv. quest'ultima ha calcolato la propria parcella CP_1 facendo riferimento allo scaglione compreso tra € 52.001 ed € 260.000, indipendentemente da quanto effettivamente indicato come valore della causa e dei parametri applicati dai diversi giudicanti, nella liquidazione delle spese legali.
In merito, si osserva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di pattuizioni dei compensi legali da corrispondere agli avvocati, il compenso del professionista liberamente pattuito prevale sulle tariffe, sugli usi e sulla determinazione giudiziale, in quanto l'art. 2233 c.c., in materia di compenso nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, fa riferimento in primis all'accordo liberamente concluso fra le parti e, solo in difetto di quest'ultimo, vengono prese in considerazione, in ordine successivo, le tariffe, gli usi e, infine, la determinazione del giudice. Con la conseguenza che il compenso del professionista viene determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera, solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito. Di tal ché il corrispettivo dell'avvocato deve essere determinato in base alle tariffe e adeguato all'importanza dell'opera prestata solo nel caso in cui non sia stato liberamente pattuito (cfr. Cass. S.U. n. 18450/2005).
Inoltre, l'avv. ha allegato in giudizio, per ciascun procedimento giudiziario, i prospetti CP_1 riassuntivi dell'attività professionale espletata con le parcelle di riferimento in base al valore e alla complessità della causa (v. pre-notule e atto ricognitivo del debito del 09/09/2021 all. fasc. monitorio).
Ancora, si evidenzia che il suddetto prospetto informativo è stato sottoscritto con firma autografa dall'odierno opponente, il quale ha quindi riconosciuto, in maniera consapevole,
l'obbligazione assunta nei confronti dell'Avv. CP_1
Ne deriva che non possono ritenersi condivisibili le argomentazioni di parte opponente, secondo cui: “Qualora avesse conosciuto l'effettivo valore delle controversie non avrebbe accettato le condizioni nell'accordo redatto l momento della revoca del mandato…inoltre non poteva essere a conoscenza delle modalità di calcolo della parcella del legale e non poteva rendersi conto che l'avvocato aveva dichiarato un valore della causa
7 diverso rispetto a quello utilizzato per il calcolo della parcella” (v. pag. 10-11 ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo).
Quanto sopra ribadito, ha trovato piena conferma anche in sede di prova testimoniale espletata nel presente giudizio.
In particolare, il primo teste di parte opposta , in qualità di collaboratore dello TI studio legale dell'avv. sin dall'anno 2017, escusso all'udienza del 06/02/2023, CP_1 rispondendo al capitolo di prova “Vero che in diverse occasioni, durante la vigenza del mandato l'avv. richiedeva il pagamento delle singole parcelle maturate ma il sig. chiedeva di CP_1 Parte_1 posticiparne il pagamento e di avere pazienza?”, ha così risposto: “E' vero, lo so in quanto io ho la stanza che è di fronte a quella della collega e stando con le porte aperte si sentiva quello che viene detto, ricordo CP_1 che il sig. veniva molto spesso in studio, quasi quotidianamente, quando era a Milano telefonava. Parte_1
Quando veniva intrapreso un nuovo giudizio gli veniva prospettata la possibile soluzione e anche un preventivo.
Il sig. diceva che poi avrebbe saldato in un secondo momento, ribadendo che con lui il debito si sarebbe Parte_1 comunque saldato” (v. verbale d'udienza del 06/02/2023).
Ancora, sempre il medesimo teste, rispondendo alla domanda secondo cui: “Vero che, intervenuta la contestuale revoca/rinuncia dei/ai mandati, in data 9 settembre 2021, l'Avv. presso il proprio studio CP_1 ha illustrato e riepilogato, al Sig. gli incarichi svolti e lo ha erudito sulla quantificazione dei Parte_1 compensi a lei dovuti e sui criteri per la compilazione delle parcelle?”, ha dichiarato: “E' vero, non ricordo con esattezza la data ma confermo che era il mese di settembre dopo le ferie estive. Ero presente alla conversazione che è avvenuta nella sala riunioni perché o io o la collega ON collaboravamo alla redazione di un eventuale accordo tra l'Avv. ed il (v. verbale d'udienza del 06/02/2023). CP_1 Parte_1
Infine, rispondendo all'ulteriore capitolo di prova “Vero che, anche successivamente alla data della sottoscrizione della ricognizione di debito ed alla notifica dell'atto di opposizione , il Sig. si Parte_1 recava in studio dall'Avv. in data 10/12/2021, per prendere in consegna una notifica via pec che CP_1 lo interessava , ed in quell'occasione confermava la propria intenzione di pagare chiedendo la possibilità di avere del tempo utile per reperire i fondi necessari, attraverso la vendita di un immobile di sua proprietà??”, il sopra citato teste ha risposto: “E' vero, ricordo che questa conversazione è avvenuta nell'area segreteria dello studio ed era presente anche il dott. . L'immobile che il intendeva vendere era un terreno, ma non Per_1 Parte_1 ricordo con esattezza il comune nella zona di Catanzaro” … e ancora: “Io personalmente ho stampato su richiesta dell'avv. delle pre-notule elaborate dal sito per ogni singolo incarico” (v. verbale CP_1 CP_3
d'udienza del 06/02/2023).
8 Anche il secondo teste di parte opposta, , in qualità di amico di Testimone_2 Parte_1
, escusso alla suddetta udienza, rispondendo al capitolo di prova secondo cui: “Vero
[...] che il Sig. manifestava più volte l'intenzione di alienare un compendio immobiliare di sua Parte_1 proprietà, sito in Loc. Santa Maria di Catanzaro (CZ), al fine di acquisire la liquidità necessaria per pagare
l'avv. , ha così riferito: “E' vero, il sig. mi ha detto che doveva risolvere il CP_1 Parte_1 problema con l'avv. e che per acquisire la liquidità necessaria aveva intenzione di vendere un terreno (v. CP_1 verbale d'udienza del 06/02/2023).
Infine, il terzo teste di parte opposta, , sentito in qualità di praticante dello studio Testimone_3 legale dell'avv. dal 2019, rispondendo al capitolo di prova “Vero che, anche successivamente CP_1 alla data della sottoscrizione della ricognizione di debito ed alla notifica dell'atto di opposizione , il Sig. si recava in studio dall'Avv. in data 10/12/2021, per prendere in consegna Parte_1 CP_1 una notifica via pec che lo interessava , ed in quell'occasione confermava la propria intenzione di pagare chiedendo la possibilità di avere del tempo utile per reperire i fondi necessari, attraverso la vendita di un immobile di sua proprietà?”, ha così dichiarato: “è vero, lo so in quanto la conversazione è avvenuta in mia presenza, nella zona segretaria dello studio. Erano presenti oltre me, l'avv. il sig. ed l'Avv. ON” CP_1 Parte_1
(v. verbale d'udienza del 06/02/2023).
A questo punto si evidenzia l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai due testi e TI
, entrambi in qualità di collaboratori dello studio legale in quanto rese in Testimone_3 CP_1 maniera precisa e circostanziata.
Si deve quindi ritenere che l'odierno opponente, prima della sottoscrizione della procura, ha avuto preventiva e dettagliata conoscenza del compenso dovuto per l'incarico conferito e che lo stesso ha apposto piena, cosciente e libera sottoscrizione alla scrittura privata del 09/09/2021 e che quanto ivi contenuto costituisce una ricognizione di debito e promessa di pagamento, avendo il sottoscrittore riconosciuto, con propria dichiarazione unilaterale recettizia, di avere certezza del debito e del suo ammontare.
Infine, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dall'odierno opponente, con riferimento ad una presunta responsabilità professionale dell'Avv. e conseguente CP_1 richiesta di risarcimento dei danni morali subiti da consistiti nella Parte_1 sofferenza soggettiva interiore patita a seguito dell'inadempimento ai propri obblighi da parte dell'avv. CP_1
9 Al riguardo, in tema di responsabilità professionale per la condotta inadempiente dell'avvocato, la Cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale: “Non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare la sussistenza del danno, il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. È quindi fondamentale dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Diversamente opinando, manca la prova del nesso causale tra la condotta del legale, attiva o omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. n. 10526/2015; Cass. n. 11984/2016; Cass. n.
16342/2018).
In particolare, la Cassazione con le sopra richiamate pronunce ha precisato che nelle azioni di responsabilità c'è una doppia applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza o del
“più probabile che non”, una prima volta con riferimento all'accertamento del nesso di causa tra condotta ed evento di danno e, una seconda volta, tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili.
Infatti, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni, è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito.
Pertanto, in materia di responsabilità del professionista il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno ma anche che questo è stato cagionato dalla insufficiente o inadeguata attività e cioè dalla difettosa esecuzione della prestazione del professionista.
In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione o al diligente compimento di determinate attività, sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno.
Ciò premesso, parte opponente non ha fornito alcuna prova in giudizio dei danni sofferti e delle conseguenze economiche e morali pregiudizievoli derivanti dall'attività professionale espletata nei vari giudizi dall'avv. limitandosi soltanto a delle deduzioni generiche non CP_1 supportate da validi elementi probatori.
Da ultimo, questo Tribunale ritiene di non dover accogliere la eccezione di intervenuta prescrizione del compenso relativo al procedimento RG n.1466/2017, la cui sentenza di
10 definizione del giudizio è stata depositata il 06/09/2017, in quanto tardivamente proposto e, comunque, poiché in tema di prescrizione dei crediti professionali degli avvocati, il termine triennale della prescrizione presuntiva, ai sensi dell'art. 2957, comma 1°, c.c. decorre dal compimento della prestazione, inteso come esaurimento dell'incarico e non dal compimento delle singole prestazioni (v. Cass. Ord. n. 21008/2019).
Quindi, nella fattispecie in esame, la decorrenza del termine prescrizionale triennale per il credito riferito al procedimento avente R.G. n. 1466/2017, non è da individuarsi nel termine di deposito della sentenza del 06/09/2017, che ha definito il singolo giudizio, bensì dalla data di revoca dell'incarico professionale dell'avv. avvenuto in data 09/09/2021, di conseguenza CP_1 non ancora decorso al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
In conclusione, per tutti i motivi sopra esposti, si rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e si conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1021/2021, emesso in favore
[...] dell'avv. CP_1
Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente, secondo il principio della soccombenza,
e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa individuato in quello compreso tra € 26.001 e € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1021/2021, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 27/09/2021
(R.G. n. 3064/2021) già dichiarato esecutivo;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'Avv. Parte_1
che si liquidano in € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA CP_1 nella misura prevista dalla normativa vigente.
Catanzaro, lì 26/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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