Articolo 10 della Legge 28 marzo 1968, n. 382
Articolo 9
Versione
28 aprile 1968
Art. 10.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte, per gli anni finanziari 1967 e 1968, mediante riduzione dei fondi speciali, iscritti per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i suindicati esercizi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 aprile 1968