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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 748/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
TI IO, AT
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 757/2024 depositato il 17/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29637202300006573000 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di presa in carico di cui in epigrafe, avente ad oggetto l'avvio delle attività di riscossione per le somme richieste con l'avviso di accertamento indicato in ricorso, relativo a IMU
2015 del Comune di Palermo.
Eccepisce parte ricorrente l'omessa notifica del propedeutico avviso di accertamento, con consequenziale illegittimità dell'atto impugnato e, in ogni caso, con consequenziale prescrizione della pretesa impositiva.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente costituita, chiede il rigetto del ricorso.
Il Comune di Palermo, pure ritualmente costituito, eccepisce l'inammissibilità del ricorso.
Con nota 18.12.2025 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
All'odierna udienza, dopo l'esposizione del relatore, il collegio giudicante poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Va in primo luogo evidenziato come non possa essere ritenuta valida la rinuncia al ricorso formulata dal difensore di parte ricorrente, privo della necessaria procura speciale.
Tanto premesso, va in primo luogo evidenziato che l'atto contestato non è ricompreso tra quelli impugnabili innanzi alla Commissione Tributaria, elencati nell'art. 19, comma 3, del D.lgs n. 546 del 1992.
Nel caso di specie è pertanto applicabile il principio, più volte sostenuto dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'elencazione di cui al richiamato art. 19 non debba essere intesa come tassativa, essendo necessario verificare, ai fini della opponibilità, se ci si trovi di fronte ad un atto sostanzialmente impositivo. Ebbene, proprio con riferimento all'avviso di presa in carico, la Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, afferma che tale atto è impugnabile solo nei casi in cui esso sia il primo atto con il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza di una pretesa tributaria nei suoi confronti.
Non è questo, però, il caso di specie.
L'avviso di accertamento cui l'avviso di presa in carico in questa sede impugnato si riferisce è stato infatti ritualmente notificato, come espressamente riconosciuto anche dal difensore di parte ricorrente nella nota
18.12.2025, con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Il ricorso non può pertanto che essere dichiarato, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, inammissibile.
Per effetto della soccombenza, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dal Comune di Palermo, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dal Comune di Palermo, che liquida in € 500,00
(cinquecento/00) per ciascuno, oltre, quanto alla sola Agenzia delle Entrate Riscossione, a spese generali,
IVA e CPA come per legge. Ordina la distrazione delle spese di lite relative all'Agenzia delle Entrate Riscossione in favore dell'avv. Difensore_2, difensore antistatario della predetta Agenzia delle Entrate Riscossione.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
TI IO, AT
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 757/2024 depositato il 17/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29637202300006573000 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di presa in carico di cui in epigrafe, avente ad oggetto l'avvio delle attività di riscossione per le somme richieste con l'avviso di accertamento indicato in ricorso, relativo a IMU
2015 del Comune di Palermo.
Eccepisce parte ricorrente l'omessa notifica del propedeutico avviso di accertamento, con consequenziale illegittimità dell'atto impugnato e, in ogni caso, con consequenziale prescrizione della pretesa impositiva.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente costituita, chiede il rigetto del ricorso.
Il Comune di Palermo, pure ritualmente costituito, eccepisce l'inammissibilità del ricorso.
Con nota 18.12.2025 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
All'odierna udienza, dopo l'esposizione del relatore, il collegio giudicante poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Va in primo luogo evidenziato come non possa essere ritenuta valida la rinuncia al ricorso formulata dal difensore di parte ricorrente, privo della necessaria procura speciale.
Tanto premesso, va in primo luogo evidenziato che l'atto contestato non è ricompreso tra quelli impugnabili innanzi alla Commissione Tributaria, elencati nell'art. 19, comma 3, del D.lgs n. 546 del 1992.
Nel caso di specie è pertanto applicabile il principio, più volte sostenuto dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'elencazione di cui al richiamato art. 19 non debba essere intesa come tassativa, essendo necessario verificare, ai fini della opponibilità, se ci si trovi di fronte ad un atto sostanzialmente impositivo. Ebbene, proprio con riferimento all'avviso di presa in carico, la Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, afferma che tale atto è impugnabile solo nei casi in cui esso sia il primo atto con il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza di una pretesa tributaria nei suoi confronti.
Non è questo, però, il caso di specie.
L'avviso di accertamento cui l'avviso di presa in carico in questa sede impugnato si riferisce è stato infatti ritualmente notificato, come espressamente riconosciuto anche dal difensore di parte ricorrente nella nota
18.12.2025, con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Il ricorso non può pertanto che essere dichiarato, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, inammissibile.
Per effetto della soccombenza, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dal Comune di Palermo, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dal Comune di Palermo, che liquida in € 500,00
(cinquecento/00) per ciascuno, oltre, quanto alla sola Agenzia delle Entrate Riscossione, a spese generali,
IVA e CPA come per legge. Ordina la distrazione delle spese di lite relative all'Agenzia delle Entrate Riscossione in favore dell'avv. Difensore_2, difensore antistatario della predetta Agenzia delle Entrate Riscossione.