Articolo 1 della Legge 3 aprile 1989, n. 138
Articolo 2
Versione
25 aprile 1989
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, firmata a Basilea il 3 settembre 1985.
Entrata in vigore il 25 aprile 1989