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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/07/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1997/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1997/2023 tra
Parte_1
Parte_2 ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CP_2 [...]
Controparte_3 Pt_1
CP_4
Parte_2 CP_5
CP_6 CONVENUTO/I
Oggi 2 luglio 2025 ad ore 13.00 innanzi alla dott.ssa Chiara Zito, sono comparsi:
Per e l'avv. MENGHINI LORENZA anche in Parte_1 Parte_2 sostituzione dell'avv. BARBIERI BIANCA, la quale precisa le conclusioni come da note conclusive depositate telematicamente il 24/06/2025. Discute la causa, richiamandosi al contenuto delle note conclusive depositate.
Per Controparte_1 CP_1 CP_7 Controparte_3
e e nessuno
[...] CP_4 Controparte_8 Controparte_6
è presente.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
L'avv. Menghini dichiara di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zito ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1997/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BARBIERI BIANCA e dell'avv. MENGHINI C.F._2
LORENZA ( VIA OBERDAN 7 47863 NOVAFELTRIA ITALIA;
C.F._3 elettivamente domiciliato in Via Oberdan 7 47863 NOVAFELTRIA ITALIA presso il difensore avv.
BARBIERI BIANCA
ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._4 CP_1
), (C.F. ), C.F._5 CP_7 C.F._6 Controparte_3
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._7 CP_4 C.F._8 [...]
(C.F. ), (C.F. Controparte_8 C.F._9 CP_6
) C.F._10
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza odierna. I convenuti sono rimasti contumaci.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le attrici, premettendo di essere comproprietarie, in ragione di 1/2 per ciascuna, di un fabbricato con annesso agiamento posto in Verucchio (RN), Via Provinciale Sud n. 165, distinto al Catasto Fabbricati di Verucchio al Foglio 16 con la particella n. 531, domandano pagina 2 di 6 l'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione del diritto di proprietà su alcune porzioni di terreno attigue, facenti parte della particella n.530 del Foglio 16 del Catasto terreni di Verucchio, da loro possedute da oltre vent'anni in via esclusiva, pacificamente ed ininterrottamente, nelle seguenti consistenze:
1) Foglio 16, part.n.530/a, di mq.05, destinata a giardino e deposito materiali;
2) Foglio 16, part.n.530/c, di mq.03, che consiste in un marciapiede;
3) Foglio 16, part.n.530/b, di mq. 09: trattasi di porzione di sottoscala al piano seminterrato e terrazzo al piano terra, che è l'ingresso al loro fabbricato.
Le stesse sostengono altresì di esercitare da oltre vent'anni la servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla particella n. 530, destinata a corte, e sulla porzione iniziale della particella 525, per accedere dalla via pubblica Provinciale Sud al fabbricato di loro proprietà distinto al Foglio
16, part. 531. Chiedono, dunque, di accertare l'acquisto per usucapione della predetta servitù di passaggio in favore del fabbricato di loro proprietà distinto al Catasto dei Fabbricati di
Verucchio al Foglio 16 con la particella 531.
Gli intestatari delle predette particelle sono stati individuati come segue:
- La particella n. 530 del Foglio 16 è censita al Catasto Terreni del Comune di Verucchio quale accessorio comune ad ente rurale ed urbano, ed esattamente “comune ai nn. 527- 528 e 529 del
Foglio 16”;
- Le particelle 527 e 525 sono catastalmente intestate a e Controparte_1 CP_1
(doc.5), a seguito della soppressione della particella 528, incorporata ora nella 527;
La particella 529 è intestata a e;
CP_7 Controparte_3
Oltre alle particelle di cui sopra, le attrici rappresentano che sulla corte hanno diritto anche la particella 533 sub.4, intestata a , la particella 531, intestata alle attrici, e le CP_4 particelle 836 e 1946, graffata alla 1948, intestate a e Controparte_8 [...]
. CP_6
Esse, pertanto, previo esperimento del tentativo di mediazione, hanno convenuto in giudizio i predetti soggetti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare e riconoscere che le attrici sono proprietarie esclusive, in ragione di 1/2 per ciascuna di essere, per maturata usucapione ex art.1158 c.c., degli immobili descritti in premessa, posti in
Verucchio (RN), così come saranno meglio individuati catastalmente a mezzo di frazionamento da eseguirsi in corso di causa;
- dichiarare e riconoscere che i terreni distinti al Catasto
Terreni di Verucchio al Foglio 16 con le particelle nn.530 e 525, sono gravati da servitù di passaggio pedonale e carraio dalla via pubblica Via Provinciale Sud, della larghezza di metri pagina 3 di 6 3, a favore del fabbricato di proprietà delle attrici distinto al Catasto dei Fabbricati di
Verucchio al Foglio 16 con la particella 531, per maturata usucapione;
- ordinare al competente Ufficio del Territorio di Rimini ed al Direttore dell'UTE di Rimini di eseguire rispettivamente la trascrizione e la voltura catastale, con esonero degli stessi da ogni e qualsiasi responsabilità. Con vittoria di spese e compenso professionale solo in caso di opposizione”.
2. I convenuti non si sono costituiti in giudizio e, all'udienza del 15.05.2024, ne è stata dichiarata la contumacia. La causa è stata istruita mediante la documentazione depositata e le prove testimoniali richieste da parte attrice.
Con successive istanze depositate in data 20.05.2025 e 24.06.2025, parte attrice ha dato atto che: 1) a seguito di frazionamento del 7.5.2025, a cura dei convenuti e Controparte_1
, la particella 530 del Foglio 16 del Catasto terreni di Verucchio, ha subito nelle CP_1 more del giudizio una variazione catastale, in quanto è stata soppressa ed unita alla particella n.
527 del Foglio 16; 2) con frazionamento approvato il 23.6.2025, le porzioni di terreno oggetto della domanda di usucapione del diritto di proprietà sono state così individuate: 1) Part. n.2129 di mq. 5 (già part.n.530/a, di mq.05); 2) Part. n. 2130 di mq. 9 (già part.n.530/b, di mq. 09); 3)
Part. n.2131 di mq. 3 (già part.n.530/c, di mq.03).
Le attrici, dunque, hanno così precisato le conclusioni: “Voglia il Giudice adìto, contrariis reiectis, dichiarare e riconoscere che: A) , nata il [...] a [...]_1
(RN), C.F.. , residente in [...]
Fontanine 27, e , nata il [...] a [...], C.F.. Parte_2 residente in [...], sono C.F._2 proprietarie esclusive, in ragione di 1/2 per ciascuna di esse, per maturata usucapione ex art.1158 c.c., degli immobili posti in Verucchio descritti in citazione, così come meglio individuati catastalmente in sede di frazionamento, ed esattamente di alcune modeste porzioni di terreno, del Foglio 16 del Catasto terreni di Verucchio, ora nelle seguenti consistenze catastali: 1) Foglio 16, part.n.2129 di mq.05, 2) Foglio 16, part.n.2130 di mq. 09, 3) Foglio 16, part.n.2131, di mq.03, tutte confinanti con la residua proprietà delle attrici e con la corte comune B) dichiarare e riconoscere che il terreno distinto al Catasto Terreni di Verucchio al
Foglio 16 con la particella n.527, è gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio dalla via pubblica Via Provinciale Sud, della larghezza di metri 3, a favore del fabbricato di proprietà delle attrici distinto al Catasto dei Fabbricati di Verucchio al Foglio 16 con la particella 531, per maturata usucapione;
- ordinare al competente Ufficio del Territorio di pagina 4 di 6 Rimini ed al Direttore dell'UTE di Rimini di eseguire rispettivamente la trascrizione e la voltura catastale della sentenza , con esonero degli stessi da ogni e qualsiasi responsabilità.
Nulla si chiede per le spese, in mancanza di opposizione”.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza del 02.07.2025 con la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
3. Così riassunto lo svolgimento del processo, le domande di parte attrice devono essere accolte.
Quanto alla prima domanda, le circostanze dedotte in atto di citazione sono state confermate dalle testimonianze di , classe 1957 residente a [...], che in particolare Parte_3 ha dichiarato: “cap. 1 si confermo, Preciso che andavo frequentemente a casa delle signore che le ho viste utilizzare quello spazio. (…) cap. 4 si lo confermo, preciso che questi luoghi da che ricordo sono stati recintati”; , classe 1969 residente a [...], che ha Testimone_1 riferito: “Conosco le attrici da sempre, in particolare di cui sono coetanea. cap. 1 Si Parte_2 lo confermo questa era la parte di sotto dove si trovava il pollaio sul terreno;
cap.2 si lo confermo;
cap.3 si lo confermo era ed è l'ingresso; cap.4 si lo confermo e sono stati recintati da sempre”, e , classe 1947 residente a [...], che ha dichiarato di Testimone_2 conoscere le signore a circa cinquant'anni, in quanto i rispettivi genitori erano cugini. Pt_1
In conclusione, dunque, dall'istruttoria svolta è emerso che i beni di cui è causa sono posseduti pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente dalle odierne attrici, per un periodo che supera il ventennio richiesto dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto per usucapione.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di usucapione del diritto di proprietà.
4. Quanto alla domanda di acquisto per usucapione della servitù di passaggio, occorre premettere che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11834 del 06.05.2021).
Nel caso di specie, dalle fotografie depositate in atti emerge che le opere visibili e permanenti pagina 5 di 6 destinate all'esercizio della servitù sono costituite dall'esistenza di una strada asfaltata sulla quale si trova un accesso del fabbricato di proprietà delle attrici, delimitato da recinzione e cancello.
I testimoni escussi, inoltre, hanno riferito che: “dalle foto 5 e 6 confermo che quella è la strada che facevo quando andavo a trovarle è l'unica carrabile che veniva utilizzata, Il papà delle signore la utilizzava lasciando parcheggiata la propria auto davanti a casa (…) so che si, è molto tempo che viene utilizzata a piedi e in auto” (teste , “…lo confermo ci passavo Pt_3 già quando ero piccola anche io che andavo a trovare è ancora così (…) Si, so Parte_2 che il padre ci passava e parcheggiava l'auto” (teste ), “si conosco la strada che Tes_1 conduce a casa delle signore, si passava lì da sempre” (teste . Tes_2
Risulta provato, dunque, che la servitù di passaggio è stata esercitata dalle odierne attici e, prima di loro, dal loro dante causa, per un periodo che, grazie alla successione nel possesso degli eredi prevista dall'art. 1146, comma 1, c.c., supera ampiamente il ventennio richiesto dall'art. 1158 c.c..
5. Non è necessario ordinare la trascrizione delle presente sentenza nei registri immobiliari, trattandosi di atto già soggetto a trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c.
6. Le spese devono essere integralmente compensate, in mancanza di opposizione e tenuto conto della natura della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che le attrici hanno acquistato per intervenuta usucapione, in ragione di ½ ciascuna, il diritto di proprietà sui terreni identificati al
Catasto terreni di Verucchio come segue: 1) Foglio 16, part. n. 2129 di mq.05, 2) Foglio 16, part. n. 2130 di mq. 09, 3) Foglio 16, part. n. 2131, di mq.03;
2. accerta e dichiara che il terreno distinto al Catasto Terreni di Verucchio al Foglio 16 con la particella n. 527 è gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio dalla via pubblica Via
Provinciale Sud, della larghezza di metri 3, a favore del fabbricato di proprietà delle attrici distinto al Catasto dei Fabbricati di Verucchio al Foglio 16 con la particella 531, per maturata usucapione;
3. compensa le spese di lite.
Rimini, 2 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Zito pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1997/2023 tra
Parte_1
Parte_2 ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CP_2 [...]
Controparte_3 Pt_1
CP_4
Parte_2 CP_5
CP_6 CONVENUTO/I
Oggi 2 luglio 2025 ad ore 13.00 innanzi alla dott.ssa Chiara Zito, sono comparsi:
Per e l'avv. MENGHINI LORENZA anche in Parte_1 Parte_2 sostituzione dell'avv. BARBIERI BIANCA, la quale precisa le conclusioni come da note conclusive depositate telematicamente il 24/06/2025. Discute la causa, richiamandosi al contenuto delle note conclusive depositate.
Per Controparte_1 CP_1 CP_7 Controparte_3
e e nessuno
[...] CP_4 Controparte_8 Controparte_6
è presente.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
L'avv. Menghini dichiara di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zito ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1997/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BARBIERI BIANCA e dell'avv. MENGHINI C.F._2
LORENZA ( VIA OBERDAN 7 47863 NOVAFELTRIA ITALIA;
C.F._3 elettivamente domiciliato in Via Oberdan 7 47863 NOVAFELTRIA ITALIA presso il difensore avv.
BARBIERI BIANCA
ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._4 CP_1
), (C.F. ), C.F._5 CP_7 C.F._6 Controparte_3
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._7 CP_4 C.F._8 [...]
(C.F. ), (C.F. Controparte_8 C.F._9 CP_6
) C.F._10
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza odierna. I convenuti sono rimasti contumaci.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le attrici, premettendo di essere comproprietarie, in ragione di 1/2 per ciascuna, di un fabbricato con annesso agiamento posto in Verucchio (RN), Via Provinciale Sud n. 165, distinto al Catasto Fabbricati di Verucchio al Foglio 16 con la particella n. 531, domandano pagina 2 di 6 l'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione del diritto di proprietà su alcune porzioni di terreno attigue, facenti parte della particella n.530 del Foglio 16 del Catasto terreni di Verucchio, da loro possedute da oltre vent'anni in via esclusiva, pacificamente ed ininterrottamente, nelle seguenti consistenze:
1) Foglio 16, part.n.530/a, di mq.05, destinata a giardino e deposito materiali;
2) Foglio 16, part.n.530/c, di mq.03, che consiste in un marciapiede;
3) Foglio 16, part.n.530/b, di mq. 09: trattasi di porzione di sottoscala al piano seminterrato e terrazzo al piano terra, che è l'ingresso al loro fabbricato.
Le stesse sostengono altresì di esercitare da oltre vent'anni la servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla particella n. 530, destinata a corte, e sulla porzione iniziale della particella 525, per accedere dalla via pubblica Provinciale Sud al fabbricato di loro proprietà distinto al Foglio
16, part. 531. Chiedono, dunque, di accertare l'acquisto per usucapione della predetta servitù di passaggio in favore del fabbricato di loro proprietà distinto al Catasto dei Fabbricati di
Verucchio al Foglio 16 con la particella 531.
Gli intestatari delle predette particelle sono stati individuati come segue:
- La particella n. 530 del Foglio 16 è censita al Catasto Terreni del Comune di Verucchio quale accessorio comune ad ente rurale ed urbano, ed esattamente “comune ai nn. 527- 528 e 529 del
Foglio 16”;
- Le particelle 527 e 525 sono catastalmente intestate a e Controparte_1 CP_1
(doc.5), a seguito della soppressione della particella 528, incorporata ora nella 527;
La particella 529 è intestata a e;
CP_7 Controparte_3
Oltre alle particelle di cui sopra, le attrici rappresentano che sulla corte hanno diritto anche la particella 533 sub.4, intestata a , la particella 531, intestata alle attrici, e le CP_4 particelle 836 e 1946, graffata alla 1948, intestate a e Controparte_8 [...]
. CP_6
Esse, pertanto, previo esperimento del tentativo di mediazione, hanno convenuto in giudizio i predetti soggetti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare e riconoscere che le attrici sono proprietarie esclusive, in ragione di 1/2 per ciascuna di essere, per maturata usucapione ex art.1158 c.c., degli immobili descritti in premessa, posti in
Verucchio (RN), così come saranno meglio individuati catastalmente a mezzo di frazionamento da eseguirsi in corso di causa;
- dichiarare e riconoscere che i terreni distinti al Catasto
Terreni di Verucchio al Foglio 16 con le particelle nn.530 e 525, sono gravati da servitù di passaggio pedonale e carraio dalla via pubblica Via Provinciale Sud, della larghezza di metri pagina 3 di 6 3, a favore del fabbricato di proprietà delle attrici distinto al Catasto dei Fabbricati di
Verucchio al Foglio 16 con la particella 531, per maturata usucapione;
- ordinare al competente Ufficio del Territorio di Rimini ed al Direttore dell'UTE di Rimini di eseguire rispettivamente la trascrizione e la voltura catastale, con esonero degli stessi da ogni e qualsiasi responsabilità. Con vittoria di spese e compenso professionale solo in caso di opposizione”.
2. I convenuti non si sono costituiti in giudizio e, all'udienza del 15.05.2024, ne è stata dichiarata la contumacia. La causa è stata istruita mediante la documentazione depositata e le prove testimoniali richieste da parte attrice.
Con successive istanze depositate in data 20.05.2025 e 24.06.2025, parte attrice ha dato atto che: 1) a seguito di frazionamento del 7.5.2025, a cura dei convenuti e Controparte_1
, la particella 530 del Foglio 16 del Catasto terreni di Verucchio, ha subito nelle CP_1 more del giudizio una variazione catastale, in quanto è stata soppressa ed unita alla particella n.
527 del Foglio 16; 2) con frazionamento approvato il 23.6.2025, le porzioni di terreno oggetto della domanda di usucapione del diritto di proprietà sono state così individuate: 1) Part. n.2129 di mq. 5 (già part.n.530/a, di mq.05); 2) Part. n. 2130 di mq. 9 (già part.n.530/b, di mq. 09); 3)
Part. n.2131 di mq. 3 (già part.n.530/c, di mq.03).
Le attrici, dunque, hanno così precisato le conclusioni: “Voglia il Giudice adìto, contrariis reiectis, dichiarare e riconoscere che: A) , nata il [...] a [...]_1
(RN), C.F.. , residente in [...]
Fontanine 27, e , nata il [...] a [...], C.F.. Parte_2 residente in [...], sono C.F._2 proprietarie esclusive, in ragione di 1/2 per ciascuna di esse, per maturata usucapione ex art.1158 c.c., degli immobili posti in Verucchio descritti in citazione, così come meglio individuati catastalmente in sede di frazionamento, ed esattamente di alcune modeste porzioni di terreno, del Foglio 16 del Catasto terreni di Verucchio, ora nelle seguenti consistenze catastali: 1) Foglio 16, part.n.2129 di mq.05, 2) Foglio 16, part.n.2130 di mq. 09, 3) Foglio 16, part.n.2131, di mq.03, tutte confinanti con la residua proprietà delle attrici e con la corte comune B) dichiarare e riconoscere che il terreno distinto al Catasto Terreni di Verucchio al
Foglio 16 con la particella n.527, è gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio dalla via pubblica Via Provinciale Sud, della larghezza di metri 3, a favore del fabbricato di proprietà delle attrici distinto al Catasto dei Fabbricati di Verucchio al Foglio 16 con la particella 531, per maturata usucapione;
- ordinare al competente Ufficio del Territorio di pagina 4 di 6 Rimini ed al Direttore dell'UTE di Rimini di eseguire rispettivamente la trascrizione e la voltura catastale della sentenza , con esonero degli stessi da ogni e qualsiasi responsabilità.
Nulla si chiede per le spese, in mancanza di opposizione”.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza del 02.07.2025 con la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
3. Così riassunto lo svolgimento del processo, le domande di parte attrice devono essere accolte.
Quanto alla prima domanda, le circostanze dedotte in atto di citazione sono state confermate dalle testimonianze di , classe 1957 residente a [...], che in particolare Parte_3 ha dichiarato: “cap. 1 si confermo, Preciso che andavo frequentemente a casa delle signore che le ho viste utilizzare quello spazio. (…) cap. 4 si lo confermo, preciso che questi luoghi da che ricordo sono stati recintati”; , classe 1969 residente a [...], che ha Testimone_1 riferito: “Conosco le attrici da sempre, in particolare di cui sono coetanea. cap. 1 Si Parte_2 lo confermo questa era la parte di sotto dove si trovava il pollaio sul terreno;
cap.2 si lo confermo;
cap.3 si lo confermo era ed è l'ingresso; cap.4 si lo confermo e sono stati recintati da sempre”, e , classe 1947 residente a [...], che ha dichiarato di Testimone_2 conoscere le signore a circa cinquant'anni, in quanto i rispettivi genitori erano cugini. Pt_1
In conclusione, dunque, dall'istruttoria svolta è emerso che i beni di cui è causa sono posseduti pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente dalle odierne attrici, per un periodo che supera il ventennio richiesto dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto per usucapione.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di usucapione del diritto di proprietà.
4. Quanto alla domanda di acquisto per usucapione della servitù di passaggio, occorre premettere che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11834 del 06.05.2021).
Nel caso di specie, dalle fotografie depositate in atti emerge che le opere visibili e permanenti pagina 5 di 6 destinate all'esercizio della servitù sono costituite dall'esistenza di una strada asfaltata sulla quale si trova un accesso del fabbricato di proprietà delle attrici, delimitato da recinzione e cancello.
I testimoni escussi, inoltre, hanno riferito che: “dalle foto 5 e 6 confermo che quella è la strada che facevo quando andavo a trovarle è l'unica carrabile che veniva utilizzata, Il papà delle signore la utilizzava lasciando parcheggiata la propria auto davanti a casa (…) so che si, è molto tempo che viene utilizzata a piedi e in auto” (teste , “…lo confermo ci passavo Pt_3 già quando ero piccola anche io che andavo a trovare è ancora così (…) Si, so Parte_2 che il padre ci passava e parcheggiava l'auto” (teste ), “si conosco la strada che Tes_1 conduce a casa delle signore, si passava lì da sempre” (teste . Tes_2
Risulta provato, dunque, che la servitù di passaggio è stata esercitata dalle odierne attici e, prima di loro, dal loro dante causa, per un periodo che, grazie alla successione nel possesso degli eredi prevista dall'art. 1146, comma 1, c.c., supera ampiamente il ventennio richiesto dall'art. 1158 c.c..
5. Non è necessario ordinare la trascrizione delle presente sentenza nei registri immobiliari, trattandosi di atto già soggetto a trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c.
6. Le spese devono essere integralmente compensate, in mancanza di opposizione e tenuto conto della natura della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che le attrici hanno acquistato per intervenuta usucapione, in ragione di ½ ciascuna, il diritto di proprietà sui terreni identificati al
Catasto terreni di Verucchio come segue: 1) Foglio 16, part. n. 2129 di mq.05, 2) Foglio 16, part. n. 2130 di mq. 09, 3) Foglio 16, part. n. 2131, di mq.03;
2. accerta e dichiara che il terreno distinto al Catasto Terreni di Verucchio al Foglio 16 con la particella n. 527 è gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio dalla via pubblica Via
Provinciale Sud, della larghezza di metri 3, a favore del fabbricato di proprietà delle attrici distinto al Catasto dei Fabbricati di Verucchio al Foglio 16 con la particella 531, per maturata usucapione;
3. compensa le spese di lite.
Rimini, 2 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Zito pagina 6 di 6