Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2857/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel LD Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 22.04.2025 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Matteo Ioppolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentato dall'Avv. Domenico Nicolo' ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 23.05.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) I figli minori LD ed vengono affidati ad entrambi i genitori in via condivisa e con Per_1
collocamento prevalente degli stessi presso la madre. I genitori si impegnano pertanto, tenuto sempre conto dei desideri e delle inclinazioni dei figli, a definire di comune accordo gli orientamenti e le scelte riguardanti l'educazione e l'istruzione dei figli minori, oltre a concordare le attività sportive, ludiche e le cure mediche ordinarie e straordinarie (salvo i casi di emergenza) ed extra mutualistiche;
2) La casa familiare sita in via Andrea Doria n°47/D a Seveso (Mb), in considerazione del collocamento prevalente dei figli presso la madre, viene assegnata a quest'ultima;
3) Le spese condominiali ordinarie e le rispettive utenze della casa saranno a carico della SI
, mentre il Sig. risponderà economicamente per le spese straordinarie, Parte_1 Controparte_1
essendone il proprietario;
mantenimento dei figli;
tali importi verranno versati alla SI a mezzo bonifico Parte_1
bancario alle coordinate Iban già note anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di presentazione della presente domanda, e saranno annualmente rivalutati in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al primo gennaio del 2026;
5) il Sig. terrà a proprio carico il 75% delle spese extra assegno relative ai figli Controparte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza in data 7 Maggio
2018 e successive eventuali modifiche;
il restante 25% sarà a carico della SI;
Parte_1
6) L'assegno unico e qualsivoglia agevolazione fiscale, contributiva e/o di altra natura verranno percepiti e fruiti esclusivamente dalla SI;
in tale prospettiva il sig. si Parte_1 CP_1
impegna spostare la sua residenza da quella attuale ed a prestare la massima collaborazione affinché la sig.ra possa fruire delle predette prestazioni. Pt_1
7) Il sig. verserà la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo per la retta dell'asilo CP_1
del figlio;
tale importo verrà versato alla sig.ra a mezzo bonifico bancario alle Per_1 Pt_1
coordinate Iban già note anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data presentazione della presente domanda.
8) Il padre, stante al momento la tenera età dei figli, potrà vedere quest'ultimi secondo le seguenti modalità:
a) a weekend alternati (sabato e domenica) presso la casa dei nonni paterni in orari da concordare previamente con la SI avendo cura di prenderli presso la casa famigliare ed ivi Pt_1
riaccompagnarli entro le ore 18:30 di ciascun giorno. In questo periodo non sono previsti pernottamenti per il figlio in quanto troppo piccolo, mentre la figlia LD potrà restare Per_1
a dormire col padre il sabato, ove gli impegni lavorativi del sig. glielo consentano;
CP_1
b) un giorno infrasettimanale nelle settimane con il weekend di competenza materno, avendo cura di prenderli presso la casa famigliare ed ivi riaccompagnarli entro le ore 18:30 di ciascun giorno. In questo periodo non sono previsti pernottamenti per il figlio in quanto troppo piccolo, Per_1
mentre la figlia LD potrà restare a dormire col padre, ove gli impegni lavorativi del sig. glielo consentano. CP_1
c) Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, il padre potrà in accordo con la SI
vedere e tenere i figli con sé per qualche ora per poi riaccompagnarli a casa. Pt_1
d) Durante le vacanze estive, valgono provvisoriamente le condizioni ordinarie di cui sopra (a e b); resta ferma la facoltà per la sig.ra di trascorrere tra giugno ed agosto un periodo di almeno Pt_1 15 giorni anche non consecutivi presso località di villeggiatura che comunicherà con congruo preavviso al padre (entro il 31 maggio precedente).
e) Le condizioni riguardanti il diritto di visita varranno solo per i primi tre anni decorrenti dalla sentenza di separazione;
dopodiché decorso tale periodo, le parti si impegnano a confrontarsi in buona fede e nell'interesse dei figli, per adattare il diritto di visita paterno anche attraverso l'inserimento di ulteriori pernotti. Il padre si impegna a reperire un'adeguata soluzione abitativa al fine di potere ospitare i figli.
f) Poiché la madre si occuperà di effettuare lo svezzamento di , gli orari di visita verranno Per_1
organizzati, durante tale fase, nel rispetto delle esigenze alimentari del minore.
9) I coniugi dichiarano di aver regolato, con le pattuizioni di cui al presente ricorso, ogni questione economica tra gli stessi in essere e di non vantare alcunché, l'uno nei confronti dell'altra, a nessun titolo e/o ragione, salvo quanto indicato nel presente ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Seveso in data
20.07.2023;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Seveso per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 29, parte I, anno 2023);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 29.05.2025 Il Presidente est.
Laura Gaggiotti