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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/02/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 4347/2021 R. G.
T R A
, rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Claudio Alboreto;
Parte_1
- ATTRICE –
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Michele Di Controparte_1
Pinto;
- CONVENUTO–
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 22/01/2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori nelle note scritte depositate in data 16/01/2025.
Il P.M. interveniva in giudizio in data 04/01/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 25/03/2021 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con CP_1
in Bari il 28/06/2012, dalla cui unione erano nati i figli il 05/04/2013 e il
[...] Per_1 Per_2
14/01/2015, emettendo i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attrice deduceva che con decreto n. 15591/19 del 25/06/2019 il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Chiedeva, in particolare, confermarsi l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé, incrementare il contributo paterno al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie nonché confermarsi l'assegnazione della casa coniugale con sospensione degli accordi relativi alla vendita della stessa fino al reperimento di un'occupazione o, in subordine, un assegno divorzile da determinarsi per equità.
Si costituiva in giudizio il convenuto in data 10/06/2021 e, pur non Controparte_1 opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva confermarsi le condizioni separative. All'udienza di comparizione dell'01/07/2021 il Presidente f.f. confermava le condizioni separative e nominava il G. I., dinanzi al quale rimetteva le parti. Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 20/09/2022 il G.I. ammetteva l'interrogatorio formale e la prova per testi richieste dal convenuto. Espletate le prove orali, all'udienza del 23/12/2024 i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e, successivamente, all'udienza indicata in epigrafe chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione dagli stessi sottoscritta nella medesima data. Il P.M. interveniva con propria nota del 04/01/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3.- All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
4.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni di cui alla convenzione da loro confermata e sottoscritta il 23/12/2024 sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
5.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
6.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 25/03/2021 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bari il 28.06.2012 tra e iscritto al n. 290, p. II, serie A, anno 2012, Parte_1 Controparte_1 alle condizioni di cui alla convenzione da loro sottoscritta il 23/12/2024;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 04/02/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 4347/2021 R. G.
T R A
, rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Claudio Alboreto;
Parte_1
- ATTRICE –
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Michele Di Controparte_1
Pinto;
- CONVENUTO–
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 22/01/2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori nelle note scritte depositate in data 16/01/2025.
Il P.M. interveniva in giudizio in data 04/01/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 25/03/2021 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con CP_1
in Bari il 28/06/2012, dalla cui unione erano nati i figli il 05/04/2013 e il
[...] Per_1 Per_2
14/01/2015, emettendo i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attrice deduceva che con decreto n. 15591/19 del 25/06/2019 il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Chiedeva, in particolare, confermarsi l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé, incrementare il contributo paterno al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie nonché confermarsi l'assegnazione della casa coniugale con sospensione degli accordi relativi alla vendita della stessa fino al reperimento di un'occupazione o, in subordine, un assegno divorzile da determinarsi per equità.
Si costituiva in giudizio il convenuto in data 10/06/2021 e, pur non Controparte_1 opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva confermarsi le condizioni separative. All'udienza di comparizione dell'01/07/2021 il Presidente f.f. confermava le condizioni separative e nominava il G. I., dinanzi al quale rimetteva le parti. Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 20/09/2022 il G.I. ammetteva l'interrogatorio formale e la prova per testi richieste dal convenuto. Espletate le prove orali, all'udienza del 23/12/2024 i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e, successivamente, all'udienza indicata in epigrafe chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione dagli stessi sottoscritta nella medesima data. Il P.M. interveniva con propria nota del 04/01/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3.- All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
4.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni di cui alla convenzione da loro confermata e sottoscritta il 23/12/2024 sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
5.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
6.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 25/03/2021 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bari il 28.06.2012 tra e iscritto al n. 290, p. II, serie A, anno 2012, Parte_1 Controparte_1 alle condizioni di cui alla convenzione da loro sottoscritta il 23/12/2024;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 04/02/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera