Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 483.
(Impugnazione per errore).
L'accettazione dell'eredita' non si puo' impugnare se e' viziata da errore.
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non e' tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredita', o con pregiudizio della porzione legittima che gli e' dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati gia' soddisfatti per intero, contro di loro e' data azione di regresso.
L'onere di provare il valore dell'eredita' incombe all'erede.
(Impugnazione per errore).
L'accettazione dell'eredita' non si puo' impugnare se e' viziata da errore.
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non e' tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredita', o con pregiudizio della porzione legittima che gli e' dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati gia' soddisfatti per intero, contro di loro e' data azione di regresso.
L'onere di provare il valore dell'eredita' incombe all'erede.
Commentari • 30
- 1. Art. 483 c.c. “Impugnazione per errore”: commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 3 dicembre 2023 · 239.24013
L'articolo 483 del Codice Civile, rubricato “Impugnazione per errore”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 483 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 483 del Codice Civile: Comma 1 dell'art. 483 c.c.: "L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore". […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 82
- 1. Trib. Bergamo, sentenza 15/12/2022, n. 2717Provvedimento: […] Regolarmente costituitisi in giudizio, i convenuti hanno dedotto di aver accettato tacitamente l'eredità prima di aver avuto notizia del testamento redatto dal de cuius e di dover dunque rispondere al pagamento del legato, ai sensi dell'art. 483 c.c., nei limiti del valore dell'eredità, calcolato in euro […]Leggi di più...
- presunzione contitolarità·
- riduzione legato·
- art. 653 c.c.·
- legato testamentario·
- art. 2033 c.c.·
- legato di genere·
- art. 483 c.c.·
- cointestazione conto corrente·
- onere della prova·
- indebito oggettivo