Articolo 483 del Codice civile
Articolo 482Articolo 484
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19 aprile 1942
Art. 483.

(Impugnazione per errore).

L'accettazione dell'eredita' non si puo' impugnare se e' viziata da errore.

Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non e' tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredita', o con pregiudizio della porzione legittima che gli e' dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati gia' soddisfatti per intero, contro di loro e' data azione di regresso.

L'onere di provare il valore dell'eredita' incombe all'erede.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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