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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5051 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
NEL PROCESSO CIVILE D'APPELLO ISCRITTO AL N. 2276 / 2025 DEL RUOLO GENERALE
DEGLI AFFARI CONTENZIOSI, CON PROVVEDIMENTO DEL 26.09.2025, VENIVA CONCESSO
TERMINE PER NOTE, AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C., 2 CO, FINO ALLA DATA
ODIERNA.
LE PARTI APPELLATE DEPOSITANO NOTE.
LA CORTE, VISTI GLI ATTI DI CAUSA, DECIDEVA LA LITE COME DA SENTENZA CHE SEGUE.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2276 / 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso l'ordinanza repert. 4382/2025, emessa dal Tribunale di Napoli, nel procedimento R.G. n. 4077/2020, depositata in cancelleria il 17/04/2025, pendente
TRA
Avv. (C.F. , rappresentato e difeso ai sensi Parte_1 C.F._1
dell'art. 86 c.p.c.
APPELLANTE
E (C.F. ) e (CF Controparte_1 C.F._2 CP_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Ruocco (CF C.F._3
) C.F._4
APPELLATI
Oggetto: compenso professionale avvocato
Conclusioni:
per l'appellante (come da atto di appello): “…dichiarare la prescrizione decennale del diritto dell'appellante ad ottenere le competenze legali;
- B) condannale e in solido a liquidare la somma CP_2 Controparte_1
di €.43.000,00 (arr.) così come calcolata , od a quella ritenuta dalla On.le Corte di
Appello adita, cui detratta la rinunciata somma di €.14.000,00 dovuta dal germano
, con interessi e rivalutazione dovuta all'appellante. Parte_2
In via istruttoria fin d'ora l'appellante chiede di essere autorizzato a richiedere copia della disposizione testamentaria del de cuius depositata Persona_1
presso lo Studio ed a mani del Notaio , Rep.n.1396 del 25/6/2015 in Persona_2
Napoli. …”;
per gli appellati: “ …. 1) In via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile per le alternative ipotesi previste ai punti 1-2-3 della presente memoria difensiva;
2) In via principale, rigettare sempre e comunque l'appello poiche' infondato in fatto
e diritto.
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di causa… ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 18.2.2020. l'Avv. Parte_1
adiva il Tribunale di Napoli, per ottenere la condanna di Controparte_1 CP_2
e al pagamento del compenso professionale per le
[...] Parte_2
prestazioni giudiziali rese nell'interesse di e di , Persona_1 Persona_3
genitori dei predetti, nei seguenti giudizi: R.G.800/1998; R.G. n.805/1998;
R.G.n.4234/1988; R.G. n.4237/1998; R.G.E. n.1307/1998: R.G. n.12068/2012;
R.G.n.437/2005; R.G. n.492/2005; Proc.Penale R.G. 19664/2006; R.G. n. 1427/2007-
.
Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale, pronunciando in composizione collegiale, emetteva l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite dei resistenti che si liquidano € 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ”.
§ 2.
La detta ordinanza, comunicata dalla Cancelleria il 17/04/2025 e notificata in pari data, veniva impugnata dall'avv. con citazione notificata alla controparte in Pt_1
data 18.5.2025, insistendo per la condanna di e al CP_2 Controparte_1
pagamento, in solido, a titolo di compensi professionali, della somma di €.43.000,00
o di quella ritenuta dalla Corte di Appello adita.
Costituitisi, e resistevano e chiedevano il rigetto Controparte_1 CP_2
del gravame.
All'esito della prima udienza del 12.09.2025 veniva fissata per il 17.10.2025 udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per memorie e con successivo provvedimento del 26.9.2025 veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito note.
Parte appellante depositava memoria.
§ 3.
L'appello è inammissibile. Ed invero, l'ordinanza gravata emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., dal Tribunale di
Napoli, in composizione collegiale, soggiace alla disciplina di cui all'art. 14 del d. lgs
150/2011, il cui comma 4 dispone che l'ordinanza conclusiva non è appellabile.
Secondo orientamento pronunciato dalle S.U. con sentenza n°4485 del 2018, e oramai consolidato, “...La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14
d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande” (cfr. Cass. 17467 del 04/07/2018; fra le ultime, Cass. 10864 del
24/04/2023 Cass. 23215 del 31/07/2023).
Va precisato, essendo stata rilevata di ufficio l'inammissibilità del proposto gravame, che le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell' art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (cfr. , fra le tante, ; Cass. 18/11/2019, n. 29803).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, essendo il procedimento disciplinato dall'art. 14 d. lgs 150/2011, secondo cui l'ordinanza conclusiva del medesimo procedimento è ricorribile in cassazione, l'appello in esame, non consentito dalla legge, non può che essere dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione e deduzione sollevata dalle parti.
§ 3.
Le spese di lite del grado di appello, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 52.000,00, nel quale rientra il disputatum, con applicazione dei compensi tabellari e del disposto di cui all'art. 4, comma 9 del D.M. 55/14.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l'Avv. al pagamento, in favore degli appellati, delle Parte_1
spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 4.995,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
DEGLI AFFARI CONTENZIOSI, CON PROVVEDIMENTO DEL 26.09.2025, VENIVA CONCESSO
TERMINE PER NOTE, AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C., 2 CO, FINO ALLA DATA
ODIERNA.
LE PARTI APPELLATE DEPOSITANO NOTE.
LA CORTE, VISTI GLI ATTI DI CAUSA, DECIDEVA LA LITE COME DA SENTENZA CHE SEGUE.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2276 / 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso l'ordinanza repert. 4382/2025, emessa dal Tribunale di Napoli, nel procedimento R.G. n. 4077/2020, depositata in cancelleria il 17/04/2025, pendente
TRA
Avv. (C.F. , rappresentato e difeso ai sensi Parte_1 C.F._1
dell'art. 86 c.p.c.
APPELLANTE
E (C.F. ) e (CF Controparte_1 C.F._2 CP_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Ruocco (CF C.F._3
) C.F._4
APPELLATI
Oggetto: compenso professionale avvocato
Conclusioni:
per l'appellante (come da atto di appello): “…dichiarare la prescrizione decennale del diritto dell'appellante ad ottenere le competenze legali;
- B) condannale e in solido a liquidare la somma CP_2 Controparte_1
di €.43.000,00 (arr.) così come calcolata , od a quella ritenuta dalla On.le Corte di
Appello adita, cui detratta la rinunciata somma di €.14.000,00 dovuta dal germano
, con interessi e rivalutazione dovuta all'appellante. Parte_2
In via istruttoria fin d'ora l'appellante chiede di essere autorizzato a richiedere copia della disposizione testamentaria del de cuius depositata Persona_1
presso lo Studio ed a mani del Notaio , Rep.n.1396 del 25/6/2015 in Persona_2
Napoli. …”;
per gli appellati: “ …. 1) In via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile per le alternative ipotesi previste ai punti 1-2-3 della presente memoria difensiva;
2) In via principale, rigettare sempre e comunque l'appello poiche' infondato in fatto
e diritto.
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di causa… ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 18.2.2020. l'Avv. Parte_1
adiva il Tribunale di Napoli, per ottenere la condanna di Controparte_1 CP_2
e al pagamento del compenso professionale per le
[...] Parte_2
prestazioni giudiziali rese nell'interesse di e di , Persona_1 Persona_3
genitori dei predetti, nei seguenti giudizi: R.G.800/1998; R.G. n.805/1998;
R.G.n.4234/1988; R.G. n.4237/1998; R.G.E. n.1307/1998: R.G. n.12068/2012;
R.G.n.437/2005; R.G. n.492/2005; Proc.Penale R.G. 19664/2006; R.G. n. 1427/2007-
.
Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale, pronunciando in composizione collegiale, emetteva l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite dei resistenti che si liquidano € 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ”.
§ 2.
La detta ordinanza, comunicata dalla Cancelleria il 17/04/2025 e notificata in pari data, veniva impugnata dall'avv. con citazione notificata alla controparte in Pt_1
data 18.5.2025, insistendo per la condanna di e al CP_2 Controparte_1
pagamento, in solido, a titolo di compensi professionali, della somma di €.43.000,00
o di quella ritenuta dalla Corte di Appello adita.
Costituitisi, e resistevano e chiedevano il rigetto Controparte_1 CP_2
del gravame.
All'esito della prima udienza del 12.09.2025 veniva fissata per il 17.10.2025 udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per memorie e con successivo provvedimento del 26.9.2025 veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito note.
Parte appellante depositava memoria.
§ 3.
L'appello è inammissibile. Ed invero, l'ordinanza gravata emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., dal Tribunale di
Napoli, in composizione collegiale, soggiace alla disciplina di cui all'art. 14 del d. lgs
150/2011, il cui comma 4 dispone che l'ordinanza conclusiva non è appellabile.
Secondo orientamento pronunciato dalle S.U. con sentenza n°4485 del 2018, e oramai consolidato, “...La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14
d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande” (cfr. Cass. 17467 del 04/07/2018; fra le ultime, Cass. 10864 del
24/04/2023 Cass. 23215 del 31/07/2023).
Va precisato, essendo stata rilevata di ufficio l'inammissibilità del proposto gravame, che le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell' art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (cfr. , fra le tante, ; Cass. 18/11/2019, n. 29803).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, essendo il procedimento disciplinato dall'art. 14 d. lgs 150/2011, secondo cui l'ordinanza conclusiva del medesimo procedimento è ricorribile in cassazione, l'appello in esame, non consentito dalla legge, non può che essere dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione e deduzione sollevata dalle parti.
§ 3.
Le spese di lite del grado di appello, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 52.000,00, nel quale rientra il disputatum, con applicazione dei compensi tabellari e del disposto di cui all'art. 4, comma 9 del D.M. 55/14.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l'Avv. al pagamento, in favore degli appellati, delle Parte_1
spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 4.995,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente