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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2764/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2764/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CATALDO ANTONELLA, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte ricorrente
contro
_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto dai signori e Parte_1
presso il Comune di Macello (TO), il 25 luglio 2010, con atto ivi trascritto nei _1 registri dello Stato Civile/ATTI DI MATRIMONIO - atto n. 3, Parte I, Anno 2010 - con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Macello di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e di eseguire tutte le dovute incombenze ai sensi di legge.
- Confermare, per i motivi di cui in narrativa, visti gli artt. 330 cc e 38 disp.att e quanto già disposto con sentenza n. 3030/2021, la decadenza della signora dall'esercizio della _1 pagina 1 di 6 responsabilità genitoriale sulla figlia minore e, per l'effetto, disporre che la Per_1 responsabilità genitoriale continui ad essere concentrata in via esclusiva in capo al padre
[...]
che assumerà in via esclusiva le decisioni di ordinaria amministrazione e tutte quelle Pt_1 di maggior interesse per la figlia minore ex art. 337 quater cc. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio documenti d'identità e per l'espatrio, attività sportive etc.)
- Confermare e per l'effetto disporre la collocazione principale, anche ai fini anagrafici, della figlia minore presso il padre. Per_1
- Assegnare la casa già coniugale sita in Torino, Via Ciotta 21 al Sig. , con tutti i Parte_1 beni e gli arredi ivi presenti.
- Confermare e per l'effetto disporre la sospensione degli incontri madre/figlia, prevedendo la possibilità di ripresa degli stessi, esclusivamente in luogo neutro ed in presenza degli operatori dei servizi di riferimento, nel caso in cui la Sig.ra dovesse ritornare a Torino e solo _1 se ritenuto opportuno dai servizi, nel rispetto delle richieste e della serenità della figlia
. Per_1
- Prevedere la possibilità per la madre di contattare telefonicamente la figlia una volta Per_1 al mese, e comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dai servizi sociali e di NPI incaricati.
- Disporre che la signora contribuisca alle spese scolastiche, mediche ed extra _1 scolastiche relative alla figlia minore come da protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, nella misura del 50%
- Confermare e per l'effetto disporre la prosecuzione della presa in carico da parte dei servizi sociali e di Psicologia dell'Età Evolutiva fino a quando ritenuto opportuno e necessario nell'interesse della minore Persona_2
IN VIA ISTRUTTORIA
− Ordinare il deposito di relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali, educativi ed NPI relative alla minore ed agli interventi di sostegno attualmente in essere. Persona_2
− Ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui capi di prova di cui ai punti n. 10,11,13,14,15 e 16 della narrativa, preceduti dalla locuzione "vero che", con riserva di ritualmente capitolarli ed eventualmente altri dedurne. Con espressa riserva di ulteriori deduzioni, produzioni, richiesta prove per interrogatorio formale e testi e riservata, altresì, ogni ulteriore richiesta istruttoria e di integrazione modifica delle presenti conclusioni. Richiamati i documenti dal n. 1 al 20 già depositati telematicamente con il ricorso introduttivo, si produce al doc. 21 copia del ricorso per divorzio debitamente notificato. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre a Spese Generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Macello Parte_1 _1
(TO) il 25/07/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Macello (atto n. 3, parte
I - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010). pagina 2 di 6 Dal matrimonio è nata una figlia, a Cuneo, il 5/10/2009. Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 3030/2021 emessa dal
Tribunale di Torino in data 14/06/2021 e pubblicata il 18/06/2021.
Con ricorso depositato il 15/02/2024, hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, di confermare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di parte resistente, nonché disporre la continuazione dell'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale da parte dello stesso Parte attrice chiedeva, altresì la conferma in punto collocazione principale della minore presso di sé e l'assegnazione a sé medesimo della casa coniugale. Parte ricorrente, inoltre, domandava la sospensione degli incontri madre-figlia con eventuale futura ripresa in luogo neutro ed in presenza dei Servizi incaricati, pur prevedendosi la possibilità di contatti telefonici mensili nel rispetto delle indicazioni fornite dai Servizi Sociali ed NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva. Parte attrice, infine, chiedeva di disporre un contributo in punto spese straordinarie a carico di controparte nella misura del
50% come da Protocollo, nonché la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi incaricati.
All'udienza del 05/12/2024, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore dichiarava la contumacia della resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto rimasto contumace.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Tribunale ritiene di dover confermare quanto statuito nella sentenza di separazione sia in punto decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, sig.ra stante il permanere della _1 condotta di totale abbandono e di trascuratezza della madre nei confronti della minore, che, come anche evidenziato dall'ultima relazione del Servizi Sociali del 4.11.2024, dal 2018 non incontra più la minore, salvo contatti telefonici una volta al mese, sia in punto affidamento esclusivo in capo al padre, sig.
[...]
, che assumerà in via esclusiva le decisioni di ordinaria amministrazione e tutte quelle di Pt_1 maggior interesse per la figlia minore ex art. 337 quater cc. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio documenti d'identità e per l'espatrio, attività sportive etc.) in conseguenza della conferma della decadenza pagina 3 di 6 della madre dalla responsabilità genitoriale. La relazione dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva incaricati ha evidenziato, del resto, come il padre e la famiglia paterna allargata, che collaborano con i Servizi, si occupano in modo completo della minore nei vari contesti e Per_1 come la minore sia curata e adeguatamente seguita (cfr. rel. NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva del
25/11/2024 e relazione sociale del 04/11/2024).
Il Tribunale ritiene altresì di confermare che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre, sig. cui va assegnata la casa coniugale sita in Torino, Via Ciotta n. 21, Pt_1 con tutti gli arredi e beni ivi presenti.
Con riferimento agli incontri tra la minore e la madre, il Collegio ritiene di dover confermare la sospensione degli incontri madre - figlia, prevedendo la possibilità di ripresa degli stessi, esclusivamente in luogo neutro ed in presenza degli operatori dei Servizi di riferimento, laddove la sig.ra _1 dovesse rientrare a Torino richiedendo tali incontri, e solo se ritenuto opportuno dai Servizi incaricati, per il benessere psico fisico di Laddove la madre dovesse riprendere i contatti telefonici con Per_1 la minore, ritiene il Tribunale opportuno prevedere la possibilità per la madre di contattare telefonicamente la figlia una volta al mese, secondo le indicazioni fornite dai Servizi Sociali Per_1
e NPI/Psicologia età evolutiva incaricati.
In punto mantenimento della minore a carico della resistente contumace, si dispone, come già previsto in sede di separazione personale dei coniugi, che la sig.ra contribuisca alle spese scolastiche, _1 mediche ed extra scolastiche relative alla figlia minore, come da protocollo d'intesa del Tribunale di
Torino del 15 marzo 2016, nella misura del 50%, non essendo emerse circostanze nuove, quanto alla condizione economica delle parti.
Infine, si conferma in questa sede, la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi
Sociali e di competenti territorialmente, attraverso la messa in atto, Controparte_2 fino a quando ritenuto opportuno e necessario nell'interesse della minore di ogni intervento Per_1 ritenuto utile.
Sulle istanze istruttorie
Il Collegio dà atto che parte attrice, all'udienza del 5.12.2024, ha rinunciato alle istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo ed alla memoria ex art. 473 bis 17 1 comma c.p.c. del 12.11.2024.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere interamente poste a carico della convenuta contumace.
L'importo viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022, (valori minimi delle fasi studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa e dell'assenza di attività di assunzione probatoria: fase di studio: 850,5
fase introduttiva: 602
fase decisionale: 1.452,5
totale: 2.905,00
pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 _1
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Macello di provvedere alle incombenze di legge.
DA'ATTO dell'intervenuta decadenza della madre, sig.ra dall'esercizio della _1 responsabilità genitoriale in favore della figlia minore Per_1
DISPONE, per l'effetto, l'affidamento esclusivo della minore a Cuneo, il Persona_2
5/10/2009, al padre, sig. , che assumerà in via esclusiva le decisioni di ordinaria Parte_1 amministrazione e tutte quelle di maggior interesse per la figlia minore ex art. 337 quater cc. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio documenti d'identità e per l'espatrio, attività sportive etc.).
DISPONE che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale Persona_2 presso il padre, sig. . Parte_1
ASSEGNA la casa familiare, Torino, Via Ciotta n. 21, con gli arredi che la compongono, a Parte_1
[...]
DISPONE la sospensione degli incontri madre - figlia, prevedendo la possibilità di ripresa degli stessi, esclusivamente in luogo neutro ed in presenza degli operatori dei Servizi di riferimento, laddove la sig.ra dovesse rientrare a Torino richiedendo tali incontri, e solo se ritenuto opportuno dai _1
Servizi incaricati, per il benessere psico fisico di e che la madre possa contattare Per_1 telefonicamente la figlia una volta al mese, secondo le indicazioni fornite dai Servizi Sociali Per_1
e NPI/Psicologia età evolutiva incaricati.
DISPONE che corrisponda a il 50% delle spese mediche non coperte _1 Parte_1 dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Torino.
RICHIEDE ai Servizi Sociali e di competenti territorialmente, la Controparte_2 prosecuzione della presa in carico del nucleo, attraverso l'attivazione di ogni intervento ritenuto opportuno nell'interesse della minore Persona_2
CONDANNA a rifondere a le spese di lite che liquida, per il loro intero _1 Parte_1 ammontare, in complessivi € 2.905,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
pagina 5 di 6 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2764/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CATALDO ANTONELLA, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte ricorrente
contro
_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto dai signori e Parte_1
presso il Comune di Macello (TO), il 25 luglio 2010, con atto ivi trascritto nei _1 registri dello Stato Civile/ATTI DI MATRIMONIO - atto n. 3, Parte I, Anno 2010 - con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Macello di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e di eseguire tutte le dovute incombenze ai sensi di legge.
- Confermare, per i motivi di cui in narrativa, visti gli artt. 330 cc e 38 disp.att e quanto già disposto con sentenza n. 3030/2021, la decadenza della signora dall'esercizio della _1 pagina 1 di 6 responsabilità genitoriale sulla figlia minore e, per l'effetto, disporre che la Per_1 responsabilità genitoriale continui ad essere concentrata in via esclusiva in capo al padre
[...]
che assumerà in via esclusiva le decisioni di ordinaria amministrazione e tutte quelle Pt_1 di maggior interesse per la figlia minore ex art. 337 quater cc. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio documenti d'identità e per l'espatrio, attività sportive etc.)
- Confermare e per l'effetto disporre la collocazione principale, anche ai fini anagrafici, della figlia minore presso il padre. Per_1
- Assegnare la casa già coniugale sita in Torino, Via Ciotta 21 al Sig. , con tutti i Parte_1 beni e gli arredi ivi presenti.
- Confermare e per l'effetto disporre la sospensione degli incontri madre/figlia, prevedendo la possibilità di ripresa degli stessi, esclusivamente in luogo neutro ed in presenza degli operatori dei servizi di riferimento, nel caso in cui la Sig.ra dovesse ritornare a Torino e solo _1 se ritenuto opportuno dai servizi, nel rispetto delle richieste e della serenità della figlia
. Per_1
- Prevedere la possibilità per la madre di contattare telefonicamente la figlia una volta Per_1 al mese, e comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dai servizi sociali e di NPI incaricati.
- Disporre che la signora contribuisca alle spese scolastiche, mediche ed extra _1 scolastiche relative alla figlia minore come da protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, nella misura del 50%
- Confermare e per l'effetto disporre la prosecuzione della presa in carico da parte dei servizi sociali e di Psicologia dell'Età Evolutiva fino a quando ritenuto opportuno e necessario nell'interesse della minore Persona_2
IN VIA ISTRUTTORIA
− Ordinare il deposito di relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali, educativi ed NPI relative alla minore ed agli interventi di sostegno attualmente in essere. Persona_2
− Ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui capi di prova di cui ai punti n. 10,11,13,14,15 e 16 della narrativa, preceduti dalla locuzione "vero che", con riserva di ritualmente capitolarli ed eventualmente altri dedurne. Con espressa riserva di ulteriori deduzioni, produzioni, richiesta prove per interrogatorio formale e testi e riservata, altresì, ogni ulteriore richiesta istruttoria e di integrazione modifica delle presenti conclusioni. Richiamati i documenti dal n. 1 al 20 già depositati telematicamente con il ricorso introduttivo, si produce al doc. 21 copia del ricorso per divorzio debitamente notificato. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre a Spese Generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Macello Parte_1 _1
(TO) il 25/07/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Macello (atto n. 3, parte
I - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010). pagina 2 di 6 Dal matrimonio è nata una figlia, a Cuneo, il 5/10/2009. Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 3030/2021 emessa dal
Tribunale di Torino in data 14/06/2021 e pubblicata il 18/06/2021.
Con ricorso depositato il 15/02/2024, hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, di confermare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di parte resistente, nonché disporre la continuazione dell'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale da parte dello stesso Parte attrice chiedeva, altresì la conferma in punto collocazione principale della minore presso di sé e l'assegnazione a sé medesimo della casa coniugale. Parte ricorrente, inoltre, domandava la sospensione degli incontri madre-figlia con eventuale futura ripresa in luogo neutro ed in presenza dei Servizi incaricati, pur prevedendosi la possibilità di contatti telefonici mensili nel rispetto delle indicazioni fornite dai Servizi Sociali ed NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva. Parte attrice, infine, chiedeva di disporre un contributo in punto spese straordinarie a carico di controparte nella misura del
50% come da Protocollo, nonché la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi incaricati.
All'udienza del 05/12/2024, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore dichiarava la contumacia della resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto rimasto contumace.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Tribunale ritiene di dover confermare quanto statuito nella sentenza di separazione sia in punto decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, sig.ra stante il permanere della _1 condotta di totale abbandono e di trascuratezza della madre nei confronti della minore, che, come anche evidenziato dall'ultima relazione del Servizi Sociali del 4.11.2024, dal 2018 non incontra più la minore, salvo contatti telefonici una volta al mese, sia in punto affidamento esclusivo in capo al padre, sig.
[...]
, che assumerà in via esclusiva le decisioni di ordinaria amministrazione e tutte quelle di Pt_1 maggior interesse per la figlia minore ex art. 337 quater cc. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio documenti d'identità e per l'espatrio, attività sportive etc.) in conseguenza della conferma della decadenza pagina 3 di 6 della madre dalla responsabilità genitoriale. La relazione dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva incaricati ha evidenziato, del resto, come il padre e la famiglia paterna allargata, che collaborano con i Servizi, si occupano in modo completo della minore nei vari contesti e Per_1 come la minore sia curata e adeguatamente seguita (cfr. rel. NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva del
25/11/2024 e relazione sociale del 04/11/2024).
Il Tribunale ritiene altresì di confermare che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre, sig. cui va assegnata la casa coniugale sita in Torino, Via Ciotta n. 21, Pt_1 con tutti gli arredi e beni ivi presenti.
Con riferimento agli incontri tra la minore e la madre, il Collegio ritiene di dover confermare la sospensione degli incontri madre - figlia, prevedendo la possibilità di ripresa degli stessi, esclusivamente in luogo neutro ed in presenza degli operatori dei Servizi di riferimento, laddove la sig.ra _1 dovesse rientrare a Torino richiedendo tali incontri, e solo se ritenuto opportuno dai Servizi incaricati, per il benessere psico fisico di Laddove la madre dovesse riprendere i contatti telefonici con Per_1 la minore, ritiene il Tribunale opportuno prevedere la possibilità per la madre di contattare telefonicamente la figlia una volta al mese, secondo le indicazioni fornite dai Servizi Sociali Per_1
e NPI/Psicologia età evolutiva incaricati.
In punto mantenimento della minore a carico della resistente contumace, si dispone, come già previsto in sede di separazione personale dei coniugi, che la sig.ra contribuisca alle spese scolastiche, _1 mediche ed extra scolastiche relative alla figlia minore, come da protocollo d'intesa del Tribunale di
Torino del 15 marzo 2016, nella misura del 50%, non essendo emerse circostanze nuove, quanto alla condizione economica delle parti.
Infine, si conferma in questa sede, la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi
Sociali e di competenti territorialmente, attraverso la messa in atto, Controparte_2 fino a quando ritenuto opportuno e necessario nell'interesse della minore di ogni intervento Per_1 ritenuto utile.
Sulle istanze istruttorie
Il Collegio dà atto che parte attrice, all'udienza del 5.12.2024, ha rinunciato alle istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo ed alla memoria ex art. 473 bis 17 1 comma c.p.c. del 12.11.2024.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere interamente poste a carico della convenuta contumace.
L'importo viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022, (valori minimi delle fasi studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa e dell'assenza di attività di assunzione probatoria: fase di studio: 850,5
fase introduttiva: 602
fase decisionale: 1.452,5
totale: 2.905,00
pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 _1
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Macello di provvedere alle incombenze di legge.
DA'ATTO dell'intervenuta decadenza della madre, sig.ra dall'esercizio della _1 responsabilità genitoriale in favore della figlia minore Per_1
DISPONE, per l'effetto, l'affidamento esclusivo della minore a Cuneo, il Persona_2
5/10/2009, al padre, sig. , che assumerà in via esclusiva le decisioni di ordinaria Parte_1 amministrazione e tutte quelle di maggior interesse per la figlia minore ex art. 337 quater cc. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio documenti d'identità e per l'espatrio, attività sportive etc.).
DISPONE che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale Persona_2 presso il padre, sig. . Parte_1
ASSEGNA la casa familiare, Torino, Via Ciotta n. 21, con gli arredi che la compongono, a Parte_1
[...]
DISPONE la sospensione degli incontri madre - figlia, prevedendo la possibilità di ripresa degli stessi, esclusivamente in luogo neutro ed in presenza degli operatori dei Servizi di riferimento, laddove la sig.ra dovesse rientrare a Torino richiedendo tali incontri, e solo se ritenuto opportuno dai _1
Servizi incaricati, per il benessere psico fisico di e che la madre possa contattare Per_1 telefonicamente la figlia una volta al mese, secondo le indicazioni fornite dai Servizi Sociali Per_1
e NPI/Psicologia età evolutiva incaricati.
DISPONE che corrisponda a il 50% delle spese mediche non coperte _1 Parte_1 dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Torino.
RICHIEDE ai Servizi Sociali e di competenti territorialmente, la Controparte_2 prosecuzione della presa in carico del nucleo, attraverso l'attivazione di ogni intervento ritenuto opportuno nell'interesse della minore Persona_2
CONDANNA a rifondere a le spese di lite che liquida, per il loro intero _1 Parte_1 ammontare, in complessivi € 2.905,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
pagina 5 di 6 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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