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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/06/2025, n. 5080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5080 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15100/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA – A-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Giani Presidente
dott. Idamaria Chieffo Giudice Relatore
dott. Edmondo Tota Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15100/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), con il patrocinio degli C.F._2 Parte_3 C.F._3
avv.ti FRANCESCO MENDINI e LUCA DEL BELLO ed elettivamente domiciliati in Piazza San Fermo,
n. 5, Milano;
- parte attrice;
contro
(C.F. ; P.I. , con il patrocinio DEl'avv. ALBERTO Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
ZORZI ed elettivamente domiciliato presso lo studio DE difensore in Via Leoncino, n. 16, Verona,;
- parte convenuta
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione DEle conclusioni.
Conclusioni nell'interesse degli attori Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
In via principale
Per le causali di cui in atti accertarsi e dichiararsi l'invalidità e/o la nullità dei contratti di fideiussione doc. 1, 2, 3, 4 e, per
l'effetto, rigettarsi le domande di parte convenuta.
In via subordinata e salvo gravame
Per le causali di cui in atti accertarsi e dichiararsi: (i) l'invalidità e/o la nullità parziale dei contratti di fideiussione doc. 1 e 2
limitatamente alle clausole 2, 6 e 8 nonché doc. 3 e 4 limitatamente alle clausole 2.1, 6.1 e 9.1 nei medesimi contenute;
per
l'effetto ed intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., rigettarsi le domande di parte convenuta;
(ii) dichiararsi l'inammissibilità
DEle domande riconvenzionali di controparte in quanto esorbitanti la competenza DEle sezioni specializzate in materia
d'impresa perché non dipendenti dalle fideiussioni dedotte in giudizio, bensì da contratti bancari stipulati dalla debitrice
principale.
In ogni caso
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario, Iva e C.p.a. come per legge.
Conclusioni nell'interesse DEla convenuta Controparte_1
1) In via preliminare di rito:
1.a) Dichiararsi l'inammissibilità DEla domanda in via riconvenzionale subordinata introdotta dagli attori Parte_1
(C.F. ), (C.F. e (C.F. C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
), per la prima volta, con memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. depositata il 22/07/2021, in C.F._3
quanto domanda proposta oltre lo spirare DE termine di decadenza fissato, dall'art. 183, co. 5 c.p.c., nella prima udienza di
trattazione, tenutasi il 19/01/2021;
1.b) Dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza DEla medesima in quanto domanda coperta dal giudicato formatosi
sulla Sentenza n. 420/2023 DE Tribunale di Mantova pubblicata il 12/06/2023, resa a decisione DE giudizio di pagina 2 di 11 opposizione a precetto n. 2662/2020 R.G. Tribunale di Mantova che, la società debitrice principale Immobiliare Castello
S.r.l., aveva radicato nei confronti DEla soc. odierna convenuta;
Controparte_1
2) In via principale di merito:
Rigettarsi le domande tutte promosse nei confronti di da nato a [...]_1 Parte_1
(VR) il 5/02/1941 (C.F. ), nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
, , nata a [...] il [...] (C.F. ), in C.F._2 Parte_3 C.F._3
quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa DEla comparsa di costituzione e risposta.
3) In via riconvenzionale:
Previo accertamento DEl'esistenza DE residuo credito vantato da ei confronti di Immobiliare Castello Controparte_1
S.r.l., società con sede legale in Volta OV (MN) via Tonello n.2, (C.F. e p. iva , in persona P.IVA_3
DEl'amministratrice unica (C.F. ), DEla somma di euro 2.545.088,88, alla Parte_3 C.F._3
data DE 20/11/2018, derivante dal mutuo ipotecario fondiario stipulato il 28/05/2007, n.45.765 rep. e n.10.588 racc.
Notaio di Mantova, garantito dalle fideiussioni rilasciate dagli attori, condannarsi nato a [...]_1
VO DE RD (VR) il 5/02/1941 e residente in 4600 Avenue Colomb ap. 112 Brossard J4Z0J6 Pt_4
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
[...] C.F._1 Parte_2
OV (MN) via S. Martino n. 14 (C.F. , e , nata a [...] il C.F._2 Parte_3
21/05/1976 e residente in [...] ) a CodiceFiscale_4
pagare, in via tra loro solidale, a favore di come sopra rappresentata, la Controparte_2
somma di euro 2.545.088,88 (duemilionicinquecentoquarantacinquemilazeroottantotto/88) oltre agli ulteriori interessi dal
21/11/2018 al saldo, al tasso contrattuale e comunque in misura non superiore al tasso medio trimestralmente pubblicato ai
sensi DEla L. 108/96 per operazioni DE medesimo tipo, dalle rispettive scadenze, dedotto quanto incassato dall'esecuzione
immobiliare n. 176/2020 RGE Tribunale di Mantova promossa, dalla medesima soc. nei confronti Controparte_1
DEla predetta società Immobiliare Castello S.r.l., ovvero, la somma complessiva di euro 1.087.000,00
(unmilionezeroottantasettemila/00) da imputarsi secondo le prescrizioni di cui all'art. 1193, co. 2 c.c. pagina 3 di 11 4) In ogni caso:
Con rifusione di spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario, accessori previdenziali e fiscali;
,
5) In via istruttoria eventuale:
Nell'ipotesi in cui parte attrice, in sede di precisazione DEle conclusioni, riproponga le conclusioni in via istruttoria prese con la
memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.
depositata il 21/09/2021, ci si oppone all'accoglimento DEle stesse per tutti i motivi enunciati con la terza memoria ex att.
183, co. 6 c.p.c. depositata il 08/10/20221 che si conferma e alla quale ci si riporta integralmente.
Ragioni in fatto e in diritto DEla decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 24/03/2020, ed Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio per la declaratoria DEla nullità DEle Parte_3 Controparte_1
“fideiussioni omnibus” dagli stessi concesse a garanzia DEle obbligazioni contratte dalla società Immobiliare
Castello S.r.l. in quanto riproduttive DEle clausole 2, 6 e 8 DE formulario ABI sanzionato dalla Banca
d'Italia con provvedimento 55/2005 ai sensi DEl'art. 2, comma 2 lett. a) DEla l. 287/1990.
1.1. Costituitasi in giudizio, la società nella qualità di mandataria DE Controparte_3 [...]
ha chiesto il rigetto DEla domanda di nullità e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori CP_1
al pagamento DEla somma di € 2.545.088,88 (quantificata al 20.11.2018), oltre interessi contrattualmente pattuiti.
1.2. Osserva la convenuta che la violazione DEl'intesa anticoncorrenziale non comporta di per sé la nullità
DE contratto “a valle”, richiamando giurisprudenza a supporto. Non potendo predicarsi la nullità DEle
fideiussioni, la convenuta ha eccepito la mancanza di interesse ad agire atteso che non era stata dagli attori formulata domanda di risarcimento DE danno e che, in ogni caso, non venivano in rilievo le previsioni di cui agli art. 2, 6 e 8 avendo, in particolare, la convenuta inviato lettera di comunicazione di decadenza dal beneficio DE termine e richiesta di pagamento (docc. 14 e 15) nel termine di decadenza di cui all'art. 1957,
co. 1, c.c. (Cass. Sez. Un. 22233/2014; Cass. Sez. Un. 22346/2017). pagina 4 di 11 1.3. Assegnati i termini per il deposito DEle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con prima memoria, gli attori hanno dedotto la nullità DE contratto di mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità stabili nell'art. 38, co. 2, d.lgs. n. 385/93 e, per l'ipotesi di nullità solo parziale DEle
fideiussioni, hanno eccepito la decadenza DEla banca ex art. 1957 c.c. osservando che la banca aveva revocato le linee di credito con lettera DE 12/07/2018, ma aveva “agito contro di essa in giudizio solamente nel settembre 2020, ben oltre il termine di decadenza semestrale decorrente dalla scadenza
DEl'obbligazione stabilito dalla legge”.
1.4. Ritenuta la causa matura per la decisione e salva ogni determinazione da parte DE Collegio, con ordinanza DE 28/07/2022 è stata fissata udienza di precisazione DEle conclusioni;
a seguito di alcuni rinvii disposti dai magistrati assegnatari DE fascicolo, all'udienza DE 21/01/2025, davanti al nuovo giudice istruttore, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio previa assegnazione dei termini per il deposito DEle comparse conclusionali e DEle memorie di replica.
2. Così brevemente esposti i fatti di causa si osserva, in fatto, che: - con fideiussione DE 20.01.2003 gli attori e si sono costituiti garanti, fino alla concorrenza DEl'importo di € Parte_1 Parte_2
225.000,00, per l'adempimento DEle obbligazioni presenti e future contratte dalla società Immobiliare
Castello S.r.l., nei confronti DEl'istituto di credito - il 14.05.2003 gli stessi fideiussori Controparte_1
hanno garantito le obbligazioni contratte dalla stessa società Immobiliare Castello S.r.l. e fino alla concorrenza DEl'importo di € 1.850.000,00. Entrambe le fideiussioni contengono previsioni corrispondenti alle clausole 2, 6, e 8 DE formulario ABI DE 2003. Inoltre, al punto 7, le due “lettere” prevedono che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione DE debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Successivamente, in data 02/04/2007 e hanno sottoscritto una Parte_1 Parte_2
“fideiussione omnibus” a “conferma” DEla fideiussione rilasciata il 14/05/2003 per l'importo di €
1.850.000,00, aumentato ad € 3.500.000,00; nella fideiussione è precisato che la garanzia DE 2007 non pagina 5 di 11 costituiva novazione DEla prima, “essendone semplicemente un'integrazione e conferma senza soluzione di continuità”. In pari data si è costituita garante DEla società debitrice sino alla concorrenza Parte_3
DEl'importo di € 3.500.000,00 sottoscrivendo una fideiussione che riproduce, ai punti 2, 6 e 8, le clausole
DE formulario ABI DE 2003 ritenute dalla Banca d'Italia espressione di una intesa anticoncorrenziale e che prevede, al punto 7, l'obbligo DE fideiussore di “pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese tasse ed ogni altro accessorio”.
2.1. La convenuta ha depositato raccomandata DE 12 luglio 2018, inviata alla debitrice, con cui l'istituto di credito comunicava: a) il recesso dal contratto di conto corrente n. 36885; b) l'intervenuta decadenza dal beneficio DE termine con riguardo al contratto di mutuo ipotecario fondiario DE 28/05/2007, atteso il mancato pagamento di 7 rate trimestrali, ed intimava il pagamento di quanto dovuto (doc. 14). La banca ha,
inoltre, documentato l'invio in pari data di lettera di costituzione in mora dei fideiussori per il pagamento
DEle somme dovute dalla debitrice garantita a seguito DE recesso dal contratto di conto corrente (€
38.241,53) e DEla decadenza dal beneficio DE termine con riguardo al contratto di mutuo (€ 2.566.791,27),
oltre interessi successivamente maturati (doc. 14 e relativi avvisi di ricevimento sub doc. 15).
3. Così richiamate le circostanze di fatto rilevanti ai fini DEl'odierna DEibazione, ritiene il Tribunale che le domande degli attori non meritino di essere accolte per le ragioni che di seguito si espongono.
3.1. Come noto, con provvedimento n. 55/2005 la Banca d'Italia, ha affermato che le clausole di clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., corrispondenti agli artt. 2, 6, e
8 DE formulario predisposto dall'ABI nel 2003, “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza DEla banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia DEl'obbligazione principale e degli atti estintivi DEla stessa”. Tali clausole contengono, pertanto, previsioni che “nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l. 287/1990, art. 1, comma 2, lett. a)”. Nella ricostruzione offerta dalla Banca d'Italia, la distorsione DEla concorrenza che deriva dall'applicazione uniforme degli artt. 2, 6 e 8 DE formulario ABI, pagina 6 di 11 non è il portato di un contratto tra imprese, ovvero di “negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare voluto”, ma di comportamenti
“non contrattuali” o “non negoziali” (ricorso a schemi giuridici meramente unilaterali) che hanno la funzione di “coordinare verso un comune interesse, le attività economiche” (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021
che richiama Cass. 827/1999).
3.2. Ciò posto, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice nell'atto di citazione, i contratti di fideiussione stipulati “a valle” DEl'intesa sanzionata con il provvedimento n. 55/2005 sono parzialmente nulli in relazione alle sole previsioni riproduttive le clausole DElo schema ABI sanzionate, potendo la nullità di tali clausole estendersi all'intero contratto in base al meccanismo di cui all'art. 1419 c.c. laddove risulti che i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione senza le tre clausole in commento (Cass. Sez.
Un. 41994/2021).
Peraltro, come osservato dalle Sezioni Unite DEla Corte di Cassazione, l'estensione DEla nullità DEle
clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 DE formulario ABI all'intero negozio costituisce “evenienza di ben difficile riscontro”, atteso che la riproduzione di tali clausole ha l'effetto di rendere più gravosa la posizione
DE garante, mentre la loro eliminazione ha l'effetto di alleggerirne la posizione, cosicché non può
seriamente dubitarsi DE fatto che il fideiussore, soprattutto se interessato all'erogazione DE finanziamento,
avrebbe concesso la garanzia personale anche senza le clausole nulle (per lui più onerose). Sotto altro aspetto, anche l'imprenditore bancario ha interesse a mantenere la garanzia personale DE fideiussore senza le clausole a lui più favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe l'assenza completa DEla fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
3.3. Ricondotte le conseguenze DEl'illecito antitrust per cui è causa alla nullità parziale DEle fideiussioni in relazione alle sole clausole che riproducono le disposizioni DE formulario ABI sanzionate, si osserva che la concreta ricaduta DEla nullità di tali clausole sulla sussistenza, in tutto o in parte, DE debito gravante sul fideiussore, rileva sotto il profilo DEl'interesse ad agire, quale condizione DEl'azione. pagina 7 di 11 3.3.1. Nel caso di specie, i contratti di fideiussione sottoscritti dagli attori prevedono l'obbligo DE
fideiussore di corrispondere alla Banca quanto dovutole dal debitore principale a “semplice richiesta scritta” (art. 7 DEle fideiussioni in atti). Secondo il condivisibile orientamento DEla Corte di Cassazione, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concomitanza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c.,
che trova applicazione in ragione DEla nullità parziale DEla clausola derogatoria, comporta il venire meno
DEl'obbligo di esperire un'azione giudiziale nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti DE garante (Cass.
5179/2025; Cass. 660/2025; Cass. 22346/2017).
3.3.2. Sotto altro profilo, occorre rilevare che, secondo il costante orientamento DEla giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di estinzione DEla fideiussione, anche ai sensi DEl'art. 1957 c.c. (in ipotesi applicabile per effetto DEla caducazione DEla clausola che ne prevede la deroga), ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che la pretesa estinzione per decorso DE termine semestrale di decadenze previsto dall'art. 1957 c.c. deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado (Cass. 30383/2024;
Cass. n. 8023/2024).
3.3.3. Nel caso di specie l'attrice ha dedotto la decadenza DEla banca a mente DEl'art. 1957 c.c. solo nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, quindi, tardivamente. Ad ogni modo, dalla documentazione prodotta dalla convenuta risulta che l'istituto di credito ha costituito in mora i fideiussori contestualmente al recesso dal rapporto di conto corrente e alla revoca dal beneficio DE termine comunicati alla debitrice principale e, quindi, nel rispetto DE termine semestrale di cui all'art. 1597 c.c., non essendo, invece, tenuta,
in virtù DEla previsione di cui all'art. 7 DEle fideiussioni, ad agire giudizialmente nel predetto termine.
Ne deriva la carenza di un interesse concreto ed attuale degli attori alle statuizioni richieste con riguardo alla nullità DEle clausole riproduttive DElo schema ABI sanzionate dall'Autorità atteso che tale statuizione non comporterebbe, in ogni caso, la liberazione dei fideiussori dalle obbligazioni sugli stessi gravanti.
pagina 8 di 11 4. Anche la domanda di nullità DE contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dalla debitrice per violazione
DEl'art. 38 t.u.b. in ragione DEl'allegato superamento DE c.d. limite di finanziabilità non merita di essere accolta.
4.1. Con riguardo a tale doglianza appare sufficiente richiamare i rilievi svolti dalla Corte di Cassazione
Sezioni Unite n. 33719/2022 che, risolvendo il contrasto maturato nella più recente giurisprudenza di legittimità in ordine agli effetti DE superamento DE limite di finanziabilità – previsto dall'art. 38 DE d. lgs.
385/1993 – sulla validità DE vincolo negoziale, ha osservato che detto limite “non costituisce un elemento essenziale DE contenuto DE contratto, non essendo la predetta norma determinativa DE contenuto medesimo, né posta a presidio DEla validità DE negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo DEl'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito DEla
c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque,
insuscettibile di determinare la nullità DE contratto”.
5. Rigettate le domande degli attori, occorre passare all'esame DEla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.
5.1. ha chiesto condannarsi i fideiussori al pagamento DEl'importo di € Controparte_3
2.545.088,88 (al 20.11.2018), oltre interessi moratori contrattualmente previsti, quale credito derivante da contratto di mutuo ipotecario fondiario a erogazioni differite. A prova DE credito la convenuta ha depositato: contratto di mutuo fondiario rep. n. 45.765, racc. n. 10.588 stipulato in data 28/05/2007 con rogito DE notaio dott. attestante la concessione di un finanziamento di € 3.300.000,00 e la Persona_2
contestuale erogazione DE minore importo di € 900.000,00 (doc. 7); successivo atto rep. n. 10227, racc. n.
3343 DE 13/11/2007 attestante l'erogazione DEl'ulteriore importo di € 773.000,00 (doc. 8); atto rep. n.
95469, racc. n. 19729 DE 28/01/2008 attestante l'erogazione DEl'ulteriore importo di € 582.000,00 (oc. 9);
atto rep. n. 10599, racc. n. 3718 DE 23/05/2008 a quietanza DEl'erogazione DEl'importo di € 618.000,00
(doc. 10); atto rep. n. 96043, racc. n. 18116 DE 10/12/2008 di erogazione e quiestanza DEl'importo di € pagina 9 di 11 427.000,00 (doc. 11); nonché successivi accordi per la sospensione DE rimborso DEle rate DE mutuo, nei quali viene dato atto che atto che alla data DE 20/05/2014 gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi ammontavano ad € 2.522.042,98.
5.2. Gli atti di erogazione e quietanza a mezzo di rogito notarile, depositati dalla convenuta, costituiscono idonea prova scritta DE credito, avendo, peraltro, nei rapporti con la debitrice garantita, efficacia di titolo esecutivo stragiudiziale.
5.3. Ciò posto, in sede di precisazione DEle conclusioni la convenuta ha chiesto condannarsi i convenuti in solido al pagamento de “la somma di euro 2.545.088,88 (duemilionicinquecentoquarantacinquemilazeroottantotto/88)
oltre agli ulteriori interessi dal 21/11/2018 al saldo, al tasso contrattuale e comunque in misura non superiore al tasso
medio trimestralmente pubblicato ai sensi DEla L. 108/96 per operazioni DE medesimo tipo, dalle rispettive scadenze, dedotto
quanto incassato dall'esecuzione immobiliare n. 176/2020 RGE Tribunale di Mantova promossa, dalla medesima soc.
nei confronti DEla predetta società Immobiliare Castello S.r.l., ovvero, la somma complessiva di euro Controparte_1
1.087.000,00 (unmilionezeroottantasettemila/00) da imputarsi secondo le prescrizioni di cui all'art. 1193, co. 2 c.c.”.
Nella comparsa conclusionale la parte ha, infatti, allegato che nell'esecuzione immobiliare promossa da nei confronti DEla debitrice Immobiliare Castello S.r.l. (n. 176/2020 RGE, Tribunale di Controparte_1
Mantova) pendeva il termine per il saldo prezzo DEl'ultimo lotto aggiudicato il 05/12/2024 e che era stato nel frattempo assegnato al creditore ipotecario ex art. 41 t.u.b. l'importo di € 1.087.000,00, dovendo ancora essere definita la fase distributiva.
In accoglimento DEla domanda DEla convenuta, gli attori debbono essere condannati in solido al pagamento, nei limiti degli importi da ciascuno garantiti, DEl'importo di € 1.458.088,88, pari al credito azionato dalla banca nel presente giudizio al netto di quanto già percepito, alla data DEla precisazione DEle
conclusioni, nel procedimento esecutivo pendente. Non avendo la convenuta precisato le diverse voci che compongono il credito azionato (rate insolute, capitale a scadere e interessi moratori maturati alla data DEla
domanda) gli importi percepiti alla data DEla precisazione DEle conclusioni vengono scomputati pagina 10 di 11 dall'importo di € 2.545.088,88; sull'importo di € 1.458.088,88 sono, inoltre, dovuti gli interessi moratori contrattualmente previsti (nei limiti DE tasso soglia) maturati dalla domanda al saldo e da calcolarsi sulla sola quota capitale che compone il credito residuo.
6. Le spese DE presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al valore DEla controversia, sono poste a carico solidale degli attori quale parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dagli attori;
2) condanna gli attori in solido a pagare in favore di l'importo di € 1.458.088,88, oltre Controparte_1
agli interessi moratori contrattualmente previsti e comunque nei limiti DE tasso soglia, da calcolarsi sulla sola quota capitale DE predetto importo e maturati dalla domanda al saldo
3) condanna gli attori in solido a corrispondere alla convenuta le spese DE presente giudizio che si liquidano come da dispositivo in € 18.977,00 oltre rimborso forfettario DE 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio DE 10/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Idamaria Chieffo Silvia Giani
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA – A-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Giani Presidente
dott. Idamaria Chieffo Giudice Relatore
dott. Edmondo Tota Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15100/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), con il patrocinio degli C.F._2 Parte_3 C.F._3
avv.ti FRANCESCO MENDINI e LUCA DEL BELLO ed elettivamente domiciliati in Piazza San Fermo,
n. 5, Milano;
- parte attrice;
contro
(C.F. ; P.I. , con il patrocinio DEl'avv. ALBERTO Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
ZORZI ed elettivamente domiciliato presso lo studio DE difensore in Via Leoncino, n. 16, Verona,;
- parte convenuta
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione DEle conclusioni.
Conclusioni nell'interesse degli attori Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
In via principale
Per le causali di cui in atti accertarsi e dichiararsi l'invalidità e/o la nullità dei contratti di fideiussione doc. 1, 2, 3, 4 e, per
l'effetto, rigettarsi le domande di parte convenuta.
In via subordinata e salvo gravame
Per le causali di cui in atti accertarsi e dichiararsi: (i) l'invalidità e/o la nullità parziale dei contratti di fideiussione doc. 1 e 2
limitatamente alle clausole 2, 6 e 8 nonché doc. 3 e 4 limitatamente alle clausole 2.1, 6.1 e 9.1 nei medesimi contenute;
per
l'effetto ed intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., rigettarsi le domande di parte convenuta;
(ii) dichiararsi l'inammissibilità
DEle domande riconvenzionali di controparte in quanto esorbitanti la competenza DEle sezioni specializzate in materia
d'impresa perché non dipendenti dalle fideiussioni dedotte in giudizio, bensì da contratti bancari stipulati dalla debitrice
principale.
In ogni caso
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario, Iva e C.p.a. come per legge.
Conclusioni nell'interesse DEla convenuta Controparte_1
1) In via preliminare di rito:
1.a) Dichiararsi l'inammissibilità DEla domanda in via riconvenzionale subordinata introdotta dagli attori Parte_1
(C.F. ), (C.F. e (C.F. C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
), per la prima volta, con memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. depositata il 22/07/2021, in C.F._3
quanto domanda proposta oltre lo spirare DE termine di decadenza fissato, dall'art. 183, co. 5 c.p.c., nella prima udienza di
trattazione, tenutasi il 19/01/2021;
1.b) Dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza DEla medesima in quanto domanda coperta dal giudicato formatosi
sulla Sentenza n. 420/2023 DE Tribunale di Mantova pubblicata il 12/06/2023, resa a decisione DE giudizio di pagina 2 di 11 opposizione a precetto n. 2662/2020 R.G. Tribunale di Mantova che, la società debitrice principale Immobiliare Castello
S.r.l., aveva radicato nei confronti DEla soc. odierna convenuta;
Controparte_1
2) In via principale di merito:
Rigettarsi le domande tutte promosse nei confronti di da nato a [...]_1 Parte_1
(VR) il 5/02/1941 (C.F. ), nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
, , nata a [...] il [...] (C.F. ), in C.F._2 Parte_3 C.F._3
quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa DEla comparsa di costituzione e risposta.
3) In via riconvenzionale:
Previo accertamento DEl'esistenza DE residuo credito vantato da ei confronti di Immobiliare Castello Controparte_1
S.r.l., società con sede legale in Volta OV (MN) via Tonello n.2, (C.F. e p. iva , in persona P.IVA_3
DEl'amministratrice unica (C.F. ), DEla somma di euro 2.545.088,88, alla Parte_3 C.F._3
data DE 20/11/2018, derivante dal mutuo ipotecario fondiario stipulato il 28/05/2007, n.45.765 rep. e n.10.588 racc.
Notaio di Mantova, garantito dalle fideiussioni rilasciate dagli attori, condannarsi nato a [...]_1
VO DE RD (VR) il 5/02/1941 e residente in 4600 Avenue Colomb ap. 112 Brossard J4Z0J6 Pt_4
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
[...] C.F._1 Parte_2
OV (MN) via S. Martino n. 14 (C.F. , e , nata a [...] il C.F._2 Parte_3
21/05/1976 e residente in [...] ) a CodiceFiscale_4
pagare, in via tra loro solidale, a favore di come sopra rappresentata, la Controparte_2
somma di euro 2.545.088,88 (duemilionicinquecentoquarantacinquemilazeroottantotto/88) oltre agli ulteriori interessi dal
21/11/2018 al saldo, al tasso contrattuale e comunque in misura non superiore al tasso medio trimestralmente pubblicato ai
sensi DEla L. 108/96 per operazioni DE medesimo tipo, dalle rispettive scadenze, dedotto quanto incassato dall'esecuzione
immobiliare n. 176/2020 RGE Tribunale di Mantova promossa, dalla medesima soc. nei confronti Controparte_1
DEla predetta società Immobiliare Castello S.r.l., ovvero, la somma complessiva di euro 1.087.000,00
(unmilionezeroottantasettemila/00) da imputarsi secondo le prescrizioni di cui all'art. 1193, co. 2 c.c. pagina 3 di 11 4) In ogni caso:
Con rifusione di spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario, accessori previdenziali e fiscali;
,
5) In via istruttoria eventuale:
Nell'ipotesi in cui parte attrice, in sede di precisazione DEle conclusioni, riproponga le conclusioni in via istruttoria prese con la
memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.
depositata il 21/09/2021, ci si oppone all'accoglimento DEle stesse per tutti i motivi enunciati con la terza memoria ex att.
183, co. 6 c.p.c. depositata il 08/10/20221 che si conferma e alla quale ci si riporta integralmente.
Ragioni in fatto e in diritto DEla decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 24/03/2020, ed Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio per la declaratoria DEla nullità DEle Parte_3 Controparte_1
“fideiussioni omnibus” dagli stessi concesse a garanzia DEle obbligazioni contratte dalla società Immobiliare
Castello S.r.l. in quanto riproduttive DEle clausole 2, 6 e 8 DE formulario ABI sanzionato dalla Banca
d'Italia con provvedimento 55/2005 ai sensi DEl'art. 2, comma 2 lett. a) DEla l. 287/1990.
1.1. Costituitasi in giudizio, la società nella qualità di mandataria DE Controparte_3 [...]
ha chiesto il rigetto DEla domanda di nullità e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori CP_1
al pagamento DEla somma di € 2.545.088,88 (quantificata al 20.11.2018), oltre interessi contrattualmente pattuiti.
1.2. Osserva la convenuta che la violazione DEl'intesa anticoncorrenziale non comporta di per sé la nullità
DE contratto “a valle”, richiamando giurisprudenza a supporto. Non potendo predicarsi la nullità DEle
fideiussioni, la convenuta ha eccepito la mancanza di interesse ad agire atteso che non era stata dagli attori formulata domanda di risarcimento DE danno e che, in ogni caso, non venivano in rilievo le previsioni di cui agli art. 2, 6 e 8 avendo, in particolare, la convenuta inviato lettera di comunicazione di decadenza dal beneficio DE termine e richiesta di pagamento (docc. 14 e 15) nel termine di decadenza di cui all'art. 1957,
co. 1, c.c. (Cass. Sez. Un. 22233/2014; Cass. Sez. Un. 22346/2017). pagina 4 di 11 1.3. Assegnati i termini per il deposito DEle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con prima memoria, gli attori hanno dedotto la nullità DE contratto di mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità stabili nell'art. 38, co. 2, d.lgs. n. 385/93 e, per l'ipotesi di nullità solo parziale DEle
fideiussioni, hanno eccepito la decadenza DEla banca ex art. 1957 c.c. osservando che la banca aveva revocato le linee di credito con lettera DE 12/07/2018, ma aveva “agito contro di essa in giudizio solamente nel settembre 2020, ben oltre il termine di decadenza semestrale decorrente dalla scadenza
DEl'obbligazione stabilito dalla legge”.
1.4. Ritenuta la causa matura per la decisione e salva ogni determinazione da parte DE Collegio, con ordinanza DE 28/07/2022 è stata fissata udienza di precisazione DEle conclusioni;
a seguito di alcuni rinvii disposti dai magistrati assegnatari DE fascicolo, all'udienza DE 21/01/2025, davanti al nuovo giudice istruttore, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio previa assegnazione dei termini per il deposito DEle comparse conclusionali e DEle memorie di replica.
2. Così brevemente esposti i fatti di causa si osserva, in fatto, che: - con fideiussione DE 20.01.2003 gli attori e si sono costituiti garanti, fino alla concorrenza DEl'importo di € Parte_1 Parte_2
225.000,00, per l'adempimento DEle obbligazioni presenti e future contratte dalla società Immobiliare
Castello S.r.l., nei confronti DEl'istituto di credito - il 14.05.2003 gli stessi fideiussori Controparte_1
hanno garantito le obbligazioni contratte dalla stessa società Immobiliare Castello S.r.l. e fino alla concorrenza DEl'importo di € 1.850.000,00. Entrambe le fideiussioni contengono previsioni corrispondenti alle clausole 2, 6, e 8 DE formulario ABI DE 2003. Inoltre, al punto 7, le due “lettere” prevedono che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione DE debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Successivamente, in data 02/04/2007 e hanno sottoscritto una Parte_1 Parte_2
“fideiussione omnibus” a “conferma” DEla fideiussione rilasciata il 14/05/2003 per l'importo di €
1.850.000,00, aumentato ad € 3.500.000,00; nella fideiussione è precisato che la garanzia DE 2007 non pagina 5 di 11 costituiva novazione DEla prima, “essendone semplicemente un'integrazione e conferma senza soluzione di continuità”. In pari data si è costituita garante DEla società debitrice sino alla concorrenza Parte_3
DEl'importo di € 3.500.000,00 sottoscrivendo una fideiussione che riproduce, ai punti 2, 6 e 8, le clausole
DE formulario ABI DE 2003 ritenute dalla Banca d'Italia espressione di una intesa anticoncorrenziale e che prevede, al punto 7, l'obbligo DE fideiussore di “pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese tasse ed ogni altro accessorio”.
2.1. La convenuta ha depositato raccomandata DE 12 luglio 2018, inviata alla debitrice, con cui l'istituto di credito comunicava: a) il recesso dal contratto di conto corrente n. 36885; b) l'intervenuta decadenza dal beneficio DE termine con riguardo al contratto di mutuo ipotecario fondiario DE 28/05/2007, atteso il mancato pagamento di 7 rate trimestrali, ed intimava il pagamento di quanto dovuto (doc. 14). La banca ha,
inoltre, documentato l'invio in pari data di lettera di costituzione in mora dei fideiussori per il pagamento
DEle somme dovute dalla debitrice garantita a seguito DE recesso dal contratto di conto corrente (€
38.241,53) e DEla decadenza dal beneficio DE termine con riguardo al contratto di mutuo (€ 2.566.791,27),
oltre interessi successivamente maturati (doc. 14 e relativi avvisi di ricevimento sub doc. 15).
3. Così richiamate le circostanze di fatto rilevanti ai fini DEl'odierna DEibazione, ritiene il Tribunale che le domande degli attori non meritino di essere accolte per le ragioni che di seguito si espongono.
3.1. Come noto, con provvedimento n. 55/2005 la Banca d'Italia, ha affermato che le clausole di clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., corrispondenti agli artt. 2, 6, e
8 DE formulario predisposto dall'ABI nel 2003, “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza DEla banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia DEl'obbligazione principale e degli atti estintivi DEla stessa”. Tali clausole contengono, pertanto, previsioni che “nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l. 287/1990, art. 1, comma 2, lett. a)”. Nella ricostruzione offerta dalla Banca d'Italia, la distorsione DEla concorrenza che deriva dall'applicazione uniforme degli artt. 2, 6 e 8 DE formulario ABI, pagina 6 di 11 non è il portato di un contratto tra imprese, ovvero di “negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare voluto”, ma di comportamenti
“non contrattuali” o “non negoziali” (ricorso a schemi giuridici meramente unilaterali) che hanno la funzione di “coordinare verso un comune interesse, le attività economiche” (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021
che richiama Cass. 827/1999).
3.2. Ciò posto, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice nell'atto di citazione, i contratti di fideiussione stipulati “a valle” DEl'intesa sanzionata con il provvedimento n. 55/2005 sono parzialmente nulli in relazione alle sole previsioni riproduttive le clausole DElo schema ABI sanzionate, potendo la nullità di tali clausole estendersi all'intero contratto in base al meccanismo di cui all'art. 1419 c.c. laddove risulti che i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione senza le tre clausole in commento (Cass. Sez.
Un. 41994/2021).
Peraltro, come osservato dalle Sezioni Unite DEla Corte di Cassazione, l'estensione DEla nullità DEle
clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 DE formulario ABI all'intero negozio costituisce “evenienza di ben difficile riscontro”, atteso che la riproduzione di tali clausole ha l'effetto di rendere più gravosa la posizione
DE garante, mentre la loro eliminazione ha l'effetto di alleggerirne la posizione, cosicché non può
seriamente dubitarsi DE fatto che il fideiussore, soprattutto se interessato all'erogazione DE finanziamento,
avrebbe concesso la garanzia personale anche senza le clausole nulle (per lui più onerose). Sotto altro aspetto, anche l'imprenditore bancario ha interesse a mantenere la garanzia personale DE fideiussore senza le clausole a lui più favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe l'assenza completa DEla fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
3.3. Ricondotte le conseguenze DEl'illecito antitrust per cui è causa alla nullità parziale DEle fideiussioni in relazione alle sole clausole che riproducono le disposizioni DE formulario ABI sanzionate, si osserva che la concreta ricaduta DEla nullità di tali clausole sulla sussistenza, in tutto o in parte, DE debito gravante sul fideiussore, rileva sotto il profilo DEl'interesse ad agire, quale condizione DEl'azione. pagina 7 di 11 3.3.1. Nel caso di specie, i contratti di fideiussione sottoscritti dagli attori prevedono l'obbligo DE
fideiussore di corrispondere alla Banca quanto dovutole dal debitore principale a “semplice richiesta scritta” (art. 7 DEle fideiussioni in atti). Secondo il condivisibile orientamento DEla Corte di Cassazione, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concomitanza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c.,
che trova applicazione in ragione DEla nullità parziale DEla clausola derogatoria, comporta il venire meno
DEl'obbligo di esperire un'azione giudiziale nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti DE garante (Cass.
5179/2025; Cass. 660/2025; Cass. 22346/2017).
3.3.2. Sotto altro profilo, occorre rilevare che, secondo il costante orientamento DEla giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di estinzione DEla fideiussione, anche ai sensi DEl'art. 1957 c.c. (in ipotesi applicabile per effetto DEla caducazione DEla clausola che ne prevede la deroga), ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che la pretesa estinzione per decorso DE termine semestrale di decadenze previsto dall'art. 1957 c.c. deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado (Cass. 30383/2024;
Cass. n. 8023/2024).
3.3.3. Nel caso di specie l'attrice ha dedotto la decadenza DEla banca a mente DEl'art. 1957 c.c. solo nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, quindi, tardivamente. Ad ogni modo, dalla documentazione prodotta dalla convenuta risulta che l'istituto di credito ha costituito in mora i fideiussori contestualmente al recesso dal rapporto di conto corrente e alla revoca dal beneficio DE termine comunicati alla debitrice principale e, quindi, nel rispetto DE termine semestrale di cui all'art. 1597 c.c., non essendo, invece, tenuta,
in virtù DEla previsione di cui all'art. 7 DEle fideiussioni, ad agire giudizialmente nel predetto termine.
Ne deriva la carenza di un interesse concreto ed attuale degli attori alle statuizioni richieste con riguardo alla nullità DEle clausole riproduttive DElo schema ABI sanzionate dall'Autorità atteso che tale statuizione non comporterebbe, in ogni caso, la liberazione dei fideiussori dalle obbligazioni sugli stessi gravanti.
pagina 8 di 11 4. Anche la domanda di nullità DE contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dalla debitrice per violazione
DEl'art. 38 t.u.b. in ragione DEl'allegato superamento DE c.d. limite di finanziabilità non merita di essere accolta.
4.1. Con riguardo a tale doglianza appare sufficiente richiamare i rilievi svolti dalla Corte di Cassazione
Sezioni Unite n. 33719/2022 che, risolvendo il contrasto maturato nella più recente giurisprudenza di legittimità in ordine agli effetti DE superamento DE limite di finanziabilità – previsto dall'art. 38 DE d. lgs.
385/1993 – sulla validità DE vincolo negoziale, ha osservato che detto limite “non costituisce un elemento essenziale DE contenuto DE contratto, non essendo la predetta norma determinativa DE contenuto medesimo, né posta a presidio DEla validità DE negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo DEl'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito DEla
c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque,
insuscettibile di determinare la nullità DE contratto”.
5. Rigettate le domande degli attori, occorre passare all'esame DEla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.
5.1. ha chiesto condannarsi i fideiussori al pagamento DEl'importo di € Controparte_3
2.545.088,88 (al 20.11.2018), oltre interessi moratori contrattualmente previsti, quale credito derivante da contratto di mutuo ipotecario fondiario a erogazioni differite. A prova DE credito la convenuta ha depositato: contratto di mutuo fondiario rep. n. 45.765, racc. n. 10.588 stipulato in data 28/05/2007 con rogito DE notaio dott. attestante la concessione di un finanziamento di € 3.300.000,00 e la Persona_2
contestuale erogazione DE minore importo di € 900.000,00 (doc. 7); successivo atto rep. n. 10227, racc. n.
3343 DE 13/11/2007 attestante l'erogazione DEl'ulteriore importo di € 773.000,00 (doc. 8); atto rep. n.
95469, racc. n. 19729 DE 28/01/2008 attestante l'erogazione DEl'ulteriore importo di € 582.000,00 (oc. 9);
atto rep. n. 10599, racc. n. 3718 DE 23/05/2008 a quietanza DEl'erogazione DEl'importo di € 618.000,00
(doc. 10); atto rep. n. 96043, racc. n. 18116 DE 10/12/2008 di erogazione e quiestanza DEl'importo di € pagina 9 di 11 427.000,00 (doc. 11); nonché successivi accordi per la sospensione DE rimborso DEle rate DE mutuo, nei quali viene dato atto che atto che alla data DE 20/05/2014 gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi ammontavano ad € 2.522.042,98.
5.2. Gli atti di erogazione e quietanza a mezzo di rogito notarile, depositati dalla convenuta, costituiscono idonea prova scritta DE credito, avendo, peraltro, nei rapporti con la debitrice garantita, efficacia di titolo esecutivo stragiudiziale.
5.3. Ciò posto, in sede di precisazione DEle conclusioni la convenuta ha chiesto condannarsi i convenuti in solido al pagamento de “la somma di euro 2.545.088,88 (duemilionicinquecentoquarantacinquemilazeroottantotto/88)
oltre agli ulteriori interessi dal 21/11/2018 al saldo, al tasso contrattuale e comunque in misura non superiore al tasso
medio trimestralmente pubblicato ai sensi DEla L. 108/96 per operazioni DE medesimo tipo, dalle rispettive scadenze, dedotto
quanto incassato dall'esecuzione immobiliare n. 176/2020 RGE Tribunale di Mantova promossa, dalla medesima soc.
nei confronti DEla predetta società Immobiliare Castello S.r.l., ovvero, la somma complessiva di euro Controparte_1
1.087.000,00 (unmilionezeroottantasettemila/00) da imputarsi secondo le prescrizioni di cui all'art. 1193, co. 2 c.c.”.
Nella comparsa conclusionale la parte ha, infatti, allegato che nell'esecuzione immobiliare promossa da nei confronti DEla debitrice Immobiliare Castello S.r.l. (n. 176/2020 RGE, Tribunale di Controparte_1
Mantova) pendeva il termine per il saldo prezzo DEl'ultimo lotto aggiudicato il 05/12/2024 e che era stato nel frattempo assegnato al creditore ipotecario ex art. 41 t.u.b. l'importo di € 1.087.000,00, dovendo ancora essere definita la fase distributiva.
In accoglimento DEla domanda DEla convenuta, gli attori debbono essere condannati in solido al pagamento, nei limiti degli importi da ciascuno garantiti, DEl'importo di € 1.458.088,88, pari al credito azionato dalla banca nel presente giudizio al netto di quanto già percepito, alla data DEla precisazione DEle
conclusioni, nel procedimento esecutivo pendente. Non avendo la convenuta precisato le diverse voci che compongono il credito azionato (rate insolute, capitale a scadere e interessi moratori maturati alla data DEla
domanda) gli importi percepiti alla data DEla precisazione DEle conclusioni vengono scomputati pagina 10 di 11 dall'importo di € 2.545.088,88; sull'importo di € 1.458.088,88 sono, inoltre, dovuti gli interessi moratori contrattualmente previsti (nei limiti DE tasso soglia) maturati dalla domanda al saldo e da calcolarsi sulla sola quota capitale che compone il credito residuo.
6. Le spese DE presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al valore DEla controversia, sono poste a carico solidale degli attori quale parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dagli attori;
2) condanna gli attori in solido a pagare in favore di l'importo di € 1.458.088,88, oltre Controparte_1
agli interessi moratori contrattualmente previsti e comunque nei limiti DE tasso soglia, da calcolarsi sulla sola quota capitale DE predetto importo e maturati dalla domanda al saldo
3) condanna gli attori in solido a corrispondere alla convenuta le spese DE presente giudizio che si liquidano come da dispositivo in € 18.977,00 oltre rimborso forfettario DE 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio DE 10/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Idamaria Chieffo Silvia Giani
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