Art. 1.
La nomina a sostituto avvocato e' conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;
b) i magistrati dell'Ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario;
c) i magistrati della Giustizia militare i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;
d) i magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori legali;
e) gli avvocati regolarmente iscritti nell'albo alla data del bando di concorso, con anzianita' di iscrizione ((non inferiore a sei anni)) e che non abbiano oltrepassato l'eta' di anni trentacinque.
Non e' richiesto il minimo di anzianita' di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero gia' in possesso dei requisiti di cui alla lettera e).
La nomina a sostituto avvocato e' conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;
b) i magistrati dell'Ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario;
c) i magistrati della Giustizia militare i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;
d) i magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori legali;
e) gli avvocati regolarmente iscritti nell'albo alla data del bando di concorso, con anzianita' di iscrizione ((non inferiore a sei anni)) e che non abbiano oltrepassato l'eta' di anni trentacinque.
Non e' richiesto il minimo di anzianita' di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero gia' in possesso dei requisiti di cui alla lettera e).