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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI BAR I
III^ SEZIONE C IVILE
Il Giudice Unico dott.ssa Cristina Fasano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi per l'anno
2017 sotto il numero d'ordine 10748, avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza-
ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981”,
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Parte_1 Parte_2
Mazzotta, in virtù di mandato in atti;
-ricorrenti–
CONTRO
già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Capo pro tempore , rappresentato e difeso dal funzionario
[...] CP_3
delegato , in virtù di mandato in atti;
-resistente-
Conclusioni :come da verbale odierno
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 21.06.2017, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione prot. n. 40351 (c.d.g.
[...]
10453) e n. 40349 (c.d.g. 10453), emesse dall' di n data Controparte_1 CP_1
15.05.2017 e notificate in data 22.05.2017, con cui era stato loro ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 177.613,00, oltre ad € 48,30 per spese di notifica, per un totale di € 177.661,30.
1.1.In particolare, era stato contestato che, nel periodo in cui avevano ricoperto l'incarico di amministratori giudiziari della - sottoposta a sequestro ai sensi del Controparte_4
Codice Antimafia dal Tribunale di Reggio Calabria (proc. Penale n. 1910/06 RGNR DDA –
n. 1081/07 RG GIP – n. 95/09 OCC) – essi avevano posto in essere le seguenti violazioni:
A) Art. 3, comma 3, del D.L. 463/83, convertito, con modificazioni, nella legge 638/83, per aver
impedito ai funzionari della D.P.L - S.I.L. l'esercizio dei poteri di vigilanza, in quanto non avevano
esibito la documentazione aziendale richiesta con verbale ispettivo n. BA35/2012-28 del 3/7/2012,
trasmesso con nota di sollecito racc. del 21/11/2012 prot. n. 101820, ricevuta il 26/11/2012 - (la
sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 3, comma 3, del D.L. 463/83, convertito, modificazioni,
nella legge 638/83, nell'importo, modificato dall'art. 1, comma 1177 della legge 296/06, da € 1.290,00
a € 12.910,00);
B) Art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002, modificata
dall'art. 4 della legge n. 183/2010, (in vigore dal 24/11/2010), per aver impiegato i lavoratori
subordinati sotto elencati nei periodi e per il numero di giornate a fianco di ciascuno indicati senza
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro - (la sanzione amministrativa è
stabilita, dall'art. 4 della legge n. 183/2010, nell'importo da € 1.500,00 a € 12.000,00 per ciascun
lavoratore, maggiorato di € 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo) : per Parte_3
14 giornate dal 8/4/2011 al 21/4/2011; per 14 giornate dal 7/4/2011 al Controparte_5
21/4/2011; per 14 giornate dal 20/5/2011 al 4/6/2011; per 15 giornate CP_6 CP_7
dal 7/4/2011 al 21/4/2011 e per 3 giornate dal 12/6/11 al 14/6/2011; er 15 Parte_4
giornate dal 7/4/2011 al 21/4/2011; per 15 giornate dal 7/4/2011 al Parte_5
21/4/2011; per 27 giornate dal 9/5/11 al 14/6/11; per 18 giornate dal Parte_6 CP_8
10/4/11 al 28/4/11; per 14 giornate dal 14/4/11 al 27/4/11; per 13 Controparte_9 CP_10
giornate dal 7/4/2011 al 21/4/2011; per 7 gg. dal 14/4/2011 al 21/4/2011; CP_11 Per_1
per 13 gg. dal 7/4/2011 al 21/4/2011; per 15 gg. dal 7/4/2011 al 21/4/2011;
[...] Parte_7
per 7 gg. dal 14/4/2011 al 21/4/2011; per 13 gg. dal 7/4/2011 al Persona_2 Persona_3 21/4/2011; per 7 gg. dal 15/4/2011 al 21/4/2011; per 7 gg. dal Persona_4 Persona_5
22/4/2011 al 28/4/2011; per 13 gg. dal 7/4/2011 al 21/4/2011; Persona_6
C) Art. 3, comma 3, legge 73/02, sostituito dall'art. 4, comma 1, legge 183/10, per aver il datore di
lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, impiegato i lavoratori subordinati
di seguito elencati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al
competente centro per l'impiego- (la sanzione amministrativa è stabilita dall'art.3, comma 3, della
legge n° 73/02, sostituito dall'art. 4, comma 1 della legge 183/10, nell'importo da € 1.000 ad € 8.000
per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 30,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, nel
caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo): Per_7
per 1 giornata del 21/5/11; per la giornata del 3/3/12;
[...] Persona_8 Per_9
per 2 giornate del 31.12.2011 e 1/1/2012; per la giornata del 3/3/12 e
[...] Persona_10
per il 21/5/11; CP_12
D) Artt. 1 legge 4/53, per aver omesso di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione,
il prescritto prospetto paga ai lavoratori di seguito elencati per 24 periodi - (la sanzione
amministrativa è stabilita dall'art. 5 della legge 4/53, sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 758/94
nell'importo, modificato dall'art. 1, comma 1177 della legge 296/06, da € 125,00 a € 770,00 per ogni
lavoratore interessato): per il 3/3/12; per maggio e dic.2011; Persona_8 Parte_6
per il 3/3/12; e da giugno a dicembre 2011 e marzo Persona_10 CP_12 CP_13
2012 e per i mesi maggio-luglio -agosto e ottobre 2011; Controparte_14
E) Art. 39, commi 1 e 2, del D.L. 112/08, convertito, con modificazioni, nella legge 133/08 (in vigore
dal 18/08/08, a seguito D.M. 09/07/08, pubblicato in G.U. del 18/08/08), per aver omesso di registrare
sul libro unico del lavoro i dati relativi ai lavoratori elencati nei punti B e C eccetto Per_8
e per 5 mensilità - (la sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 39,
[...] Persona_10
comma 7, del D.L. 112/08, convertito in legge 133/08, nell'importo da € 150,00 a € 1.500,00; se la
violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, si applica la sanzione da € 500,00 a € 3.000,00);
F) Art. 39, comma 1 e 2 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 (in vigore dal 18/8/2008
a seguito D.M. 9/7/2008 pubblicato in G.U. del 18/8/2008), per aver infedelmente registrato sul
L.U.L., fatti salvi i casi di errore materiale, i dati relativi ai lavoratori e Persona_8 [...]
per il 4/3/12 e alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, commi 1 e 2, determinando Per_10 differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali - (la sanzione amministrativa è prevista
dall'art. 39, comma 7 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, nell'importo da € 150,00
ad € 1.500,00; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la sanzione è stabilita nell'importo
da € 500,00 a € 3.000,00);
G) Artt. 33, 37 e 82 del DPR 797/1955, modificato dalla Legge 1038/1961, per non aver versato gli
assegni familiari per i lavoratori Persona_11 Persona_2 Persona_12 [...]
e , CP_9 Persona_13 Persona_4 Per_1 Persona_14 Parte_5
per i mesi indicati nel verbale unico n. BA35/2013-3-07 del 6/5/2013 - (la sanzione amministrativa
è stabilita dall'art. 82, comma 2, del D.P.R. n. 797/1955 nell'importo, modificato dall'art. 1, comma
1177 della legge 296/06, da € 515,00 a € 5.160,00 per ogni lavoratore interessato);
H) Art. 1, comma 1, D.L. 633/79 (convertito nella legge 33/80) per non aver versato l'indennità di
malattia ai lavoratori Persona_2 CP_11 Parte_8 CP_15
, , e per i mesi
[...] Parte_6 Persona_11 Persona_15 Persona_13
indicati nel verbale unico del 6/5/2013, al punto 7 - (la sanzione amministrativa è stabilita dallo stesso
art. 1, e dall'art. 1, comma 1177 della legge n. 296/2006, in una sanzione amministrativa pari ad €
125,00 per ogni dipendente che ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, è pari a € 41,67);
I) Art. 4/bis del D. Lgs. N. 181/2000, introdotto dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. N. 297/2002, per
non aver consegnato ai dipendenti su menzionati di cui ai punti B, C e ai lavoratori Parte_9
e (per le 108 violazioni di cui verbale unico del 6/5/2013), all'atto dell'assunzione, CP_13
prima dell'immissione al lavoro, una dichiarazione sottoscritta, contenente i dati della registrazione
effettuata nel libro matricola, nonché, nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo, per aver
omesso di indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di
licenziamento e la durata normale, giornaliera-settimanale di lavoro - (la sanzione amministrativa è
stabilita dall'art. 19, comma 2, del D. Lgs. N. 276/2003 nell'importo da € 250,00 a € 1.500,00 per
ogni lavoratore interessato);
L) Art. 21, comma 1, legge n. 264/1949, modificato dall'art. 6 D. Lgs. n. 297/2002 per non aver
comunicato, entro 5 giorni, al competente Centro per l'Impiego, la cessazione avvenuta il 27/3/2012
del rapporto di lavoro instaurato con i dipendenti Controparte_5 Parte_4 Per_14
e e la cessazione avvenuta il 28/3/2012 della lavoratrice - (la
[...] Per_1 CP_10 sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 276/2003 nell'importo da €
100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato).
1.2. In punto di fatto esponevano che:
-con provvedimento di sequestro giudiziario del 19.12.2009, emesso nei confronti della in conformità alla legislazione in materia di misure di prevenzione Controparte_16
previste dal Codice Antimafia, essi erano stati nominati amministratori giudiziari della stessa;
-in data 25.02.2011 l' dei beni Controparte_17
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (per brevità ) aveva loro inviato CP_18
una nota avente ad oggetto la confisca ex art. 2 ter L. 575/1965 del complesso immobiliare denominato “Masseria Santoro” già “Parco dei Templari”, sito nel Comune di Altamura;
-in detta nota l' aveva dato atto della necessità “in questo momento di realizzare una CP_18
partnership con un'azienda già in fase di sequestro o di confisca che abbia lo stesso tipo di attività
(ristorazione turistica – alberghiero) e che possa consentire la continuità dell'attività di impresa
garantendo i posti di lavoro ed il reddito piuttosto elevato dell'ex Parco dei Templari…” (cfr. doc. 3
all.to al ricorso);
-in data 28.02.2011 essi avevano presentato presso il competente Tribunale di Reggio
Calabria la richiesta di autorizzazione a partecipare all'incontro operativo presso l' CP_18
ed in data 29.03.2011 l'amministrazione giudiziaria della aveva Controparte_4
sottoscritto con l' una scrittura privata di comodato a titolo gratuito (doc. 7 all.to al CP_18
ricorso);
- in data 22.03.2011, con nota prot. 3592 (doc. 5 all.to al ricorso), l' aveva individuato CP_17
il dott. quale soggetto a cui affidare, “tramite la società deputata alla Controparte_19
gestione provvisoria dell'attività, la direzione amministrativa – contabile nonché gestionale della
predetta struttura per un periodo di massimo due anni”;
- con successiva nota del 23.03.2011, prot. 3619 (doc. 6 all.to al ricorso), inviata agli amministratori giudiziari, l' aveva fatto seguito alle precedenti comunicazioni CP_17
confermando di aver ottenuto l'assenso da parte di uno chef di fama internazionale,
[...] , a ricoprire l'incarico di gestione dell'attività di ristorazione e di direzione Per_16
operativa per la realizzazione degli eventi presso la struttura oggetto di confisca;
-alla base del predetto accordo con l' la aveva , quindi, CP_20 Controparte_4
stipulato, in data 09.04.2011 (doc. 8 all.to al ricorso), una scrittura privata con
[...]
al quale era stato affidato l'incarico di svolgere, a favore della stessa o di terzi Per_16
ai sensi dell'art. 1411 c.c., attività di carattere professionale in materia enologica e gastronomica “con diretta responsabilità per le scelte operate e per l'attività gestionale effettuata”;
-in data 12.01.2012, l' aveva comunicato, con nota prot. 577, la risoluzione anticipata CP_18
del contratto di comodato;
- in data 6.03.2012, in conseguenza dell'esito negativo del tentativo di accordo sindacale svoltosi presso l'Ufficio Vertenze collettive della provincia di era stata avviata la CP_1
procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223/1991 che aveva interessato tutto il personale in forza presso la struttura per cessazione dell'attività;
- in data 22.06.2012, presso i luoghi dell'Antica Masseria, dopo la denuncia di n. 13 lavoratori
(presentata in data 24.05.2012), erano iniziati gli accertamenti da parte dell' Controparte_1
che si erano conclusi in data 12.04.2013 ed il cui esito era stato trasfuso nei verbali
[...]
di accertamento n. BA35/2013-3-03 del 14.01.2013 e n. BA35/2013-3-05 del 06.05.2013 e poi confluiti nelle ordinanze-ingiunzioni oggetto del presente giudizio;
-detti provvedimenti sanzionatori erano illegittimi sotto diversi profili.
1.2. Ciò premesso, i ricorrenti avevano adito l'autorità giudiziaria chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento delle suddette ordinanze ed, in via gradata, la rideterminazione delle sanzioni ai minimi edittali.
2. Con decreto del 29.06.2017 era fissata l'udienza dell'1.03.2018 per la comparizione delle parti.
3. Si costituiva in giudizio l' contestando le Controparte_1
domande dei ricorrenti e domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
3. Con provvedimento emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
12.07.2018, il giudice non autorizzava la chiamata in causa di terzi richiesta dai ricorrenti e sospendeva l'efficacia esecutiva delle opposte ordinanze-ingiunzioni . 4. Dopo alcuni rinvii per esigenze dell'Ufficio , il giudice fissava l'udienza di discussione e decisione al 03.04.2025.
5. All'esito della discussione tenutasi all'odierna udienza è seguita la decisione con la coeva sentenza emessa nelle forme del rito speciale applicato.
///
6. L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
7. Richiamata la premessa in fatto di cui sopra, occorre precisare in punto di diritto che, nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass., Sez. II, n. 5122/11).
A ciò aggiungasi che , nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento della violazione di legge, ai sensi dell'art. 2700 c.c., "fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico
ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento
o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle
dichiarazioni delle parti..." (Cass. civ., sez. lav., 07.11.2004, n. 23800; ma anche, ex multis, Cass.
166/2014).
In ordine, poi, al valore probatorio delle dichiarazioni rese agli agenti accertatori, giova richiamare l'indirizzo consolidato in seno alla Suprema Corte la quale ha statuito che l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza degli accertamenti eseguiti va apprezzata nella verosimile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro e nel contesto del verbale di ispezione redatto in costanza di accesso ispettivo (ex
multis, Cass. civ., n. 3527/2001 con riferimento, nel caso di specie, ad ispezione condotta congiuntamente dagli ispettori dell'Inps e dell' ). Controparte_1 Aggiungasi che Cass. Sez. L. n. 3525 del 22 febbraio 2005 (conforme stessa sezione n. 15073
del 6\06\2008) , dopo avere ribadito come i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro facciano piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, precisa che, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice ed il giudice ben possa considerare il predetto verbale ispettivo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori .
8. Nella specie, parte resistente, assolvendo al suddetto onere , ha provato il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria, ossia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la società opponente e i lavoratori indicati nelle ordinanze-ingiunzione.
Ha, inoltre, allegato gli atti sui quali si fonda la pretesa creditoria e dai quali poter evincere i fatti costitutivi dell'illecito contestato: i verbali unici di accertamento e notificazione, le dichiarazioni spontanee rese dai lavoratori in occasione e a seguito delle espletate ispezioni,
le denunce dei medesimi presentate in data 24.05.2012 e la documentazione obbligatoria prodotta dal consulente del lavoro della società . Controparte_4 Parte_10
9. Ciò detto, occorre, a questo punto, esaminare nel dettaglio i singoli motivi dell'opposizione.
10. In via preliminare i ricorrenti hanno eccepito l'erroneità delle ordinanze per l'assenza di qualsivoglia responsabilità da parte loro in merito alle scelte gestionali della struttura, di fatto interamente demandate ai consulenti (esterni) e che, peraltro, si Per_16 CP_19
interfacciavano esclusivamente con l'Agenzia.
Hanno evidenziato come , all'epoca dell'accesso ispettivo, essi non avevano alcuna possibilità di esercitare le proprie funzioni né avevano potere di controllo nella gestione dell'attività ricettiva in quanto era stata l' ad individuare la società CP_18 Controparte_16
[... quale azienda dotata dell'organizzazione e competenza potenzialmente idonea a seguire il progetto di gestione e conservazione della struttura Antica Masseria dell'Alta RG (ex
Parco dei Templari) nonché ad imporre le figure gestionali da essa specificamente individuate: l'una, il per l'attività di ristorazione – ivi compresa la selezione, Per_16
formazione e gestione del personale -, e l'altra, il per la gestione amministrativo- CP_19
contabile dell'azienda.
I ricorrenti hanno sottolineato come entrambi i soggetti, pur non entrando a far parte dell'organizzazione della svolgevano l'attività in rapporto di Controparte_4
collaborazione-consulenza, agendo in piena autonomia e discrezionalità nelle scelte operate.
L'attività materiale di gestione del personale faceva capo ai consulenti, non scelti dagli amministratori giudiziari, ma direttamente dall' i quali, per espressa previsione CP_18
contrattuale e giuste comunicazioni, dovevano operare in piena autonomia per il perseguimento dei fini istituzionali della stessa.
I predetti erano figure professionali presenti presso la struttura Antica Masseria e dotate di piena autonomia gestionale e responsabilità per le scelte operate : il nello specifico, Per_16
aveva individuato le maestranze da inserire nell'organigramma aziendale ed individuato la data del 22.04.2011 come data di inizio dell'attività, inoltre aveva avuto la gestione del personale al quale impartiva gli ordini, attribuiva le mansioni e dava ogni altra direttiva;
il provvedeva alla svolgimento dell'attività amministrativa di gestione del CP_19
personale quale tenuta ed inoltro dei documenti e di ogni altra informazione necessaria per l'assunzione del personale, tenuta ed inoltro dei fogli presenza, pagamento degli stipendi ed, evidentemente, consegna delle buste paga, aveva detenuto la documentazione relativa al personale e l'aveva trasmessa al consulente del lavoro ed aveva richiesto l'assunzione dei dipendenti in data 21.04.2011 .
In definitiva la concreta gestione del personale e l'amministrazione era demandata a soggetti terzi, il ed il estranei alla compagine della che Per_16 CP_19 Controparte_16
aveva, pertanto, un ruolo meramente formale e di facciata la cui unica funzione era stata quella di garantire la continuità operativa dell'Antica Masseria attraverso la creazione di una partneship con azienda omologa ma senza alcun potere di ordine o direttiva nei confronti dei consulenti. Per tali ragioni hanno ritenuto che la responsabilità sottesa alla irrogazione delle sanzioni dovesse individuarsi in capo agli autori materiali delle violazioni ovvero i consulenti,
e . Persona_16 Controparte_19
Parte opponente si è, inoltre, doluta del ruolo rivestito dall' nella vicenda in esame CP_18
per aver, quest'ultima, richiesto la collaborazione in partnership della Controparte_4
per la realizzazione di un progetto che implicava , per gli amministratori giudiziari,
esclusivamente il comodato del compendio immobiliare denominato Antica Masseria,
”affinchè lo custodisse ed utilizzasse quale bene strumentale dell'azienda, che la stessa si impegnava
a gestire gratuitamente, in nome proprio, ma per conto e nell'interesse dell' Controparte_17
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
[...]
senza alcuna autonomia decisionale o discrezionalità e attenendosi alle direttive da questa impartite
direttamente o per il tramite del Direttore operativo Sig. e del Responsabile Amministrativo Per_16
Dott. ” (cfr. pag. 14 del ricorso in atti). CP_19
In altre parole, a detta dei ricorrenti, “la era solamente uno schermo giuridico Controparte_4
utilizzato dall' per aggirare il mancato conferimento del ramo d'azienda in capo ai CP_18
“consulenti” i quali hanno svolto in piena autonomia e con un costante raffronto con l'Agenzia stessa
l'attività di ristorazione presso l'Antica Masseria ex Parco dei Templari” (cfr. pag. 13 del ricorso in atti).
10.1. La censura non coglie nel segno.
Dalle risultanze processuali è emerso che l' ha affidato agli amministratori e legali CP_18
rappresentanti della società e , il compito di proseguire Controparte_4 Pt_1 Pt_2
la gestione diretta della struttura Antica Masseria dell'Alta RG (ex Parco dei Templari).
Invero nel contratto di comodato (all. 7 fascicolo parte ricorrente) si legge, al punto 4, che il comodatario si impegna, oltre che alla custodia dei beni, alla gestione degli stessi per lo svolgimento dell'attività di ristorazione , “operando nell'ambito di tale attività di impresa in
conformità delle leggi e delle disposizioni, anche locali, che regolano il suo funzionamento”.
La circostanza che la abbia affidato al l'incarico biennale di Controparte_4 Per_16
consulenza per la cura dell'aspetto organizzativo dell'attività di ristorazione ovvero al la cura dell'aspetto amministrativo-contabile, non vale ad escludere la CP_19 responsabilità degli amministratori nella commissione degli illeciti e nella violazione della legislazione posta a difesa dei lavoratori.
Difatti la diretta responsabilità dei consulenti “ per le scelte operate e per l'attività gestionale
effettuata” di cui al punto 15 del medesimo contratto va letta alla luce dei limiti dei compiti loro attribuiti ossia la gestione organizzativa e contabile della struttura che giuridicamente e formalmente fa pur sempre capo alla e vede nella stessa il datore di CP_16 Parte_11
lavoro del personale.
Né tantomeno può essere traslata in capo all la veste formale del comodatario ossia CP_18
del soggetto a cui è riservato il godimento del complesso aziendale sia pure con i limiti connessi alle finalità pubblicistiche che vi sono sottese.
I funzionari ispettivi hanno individuato in capo ai due amministratori della società CP_4
la responsabilità delle violazioni in materia di legislazione sul lavoro in virtù degli
[...]
artt. 3-5-6 della L. n. 689/1981 giacchè essi risultano, dalla documentazione allegata in atti
(visura camerale, documentazione obbligatoria fornita dal Consulente del Lavoro), oltre che dalle indicazioni fornite dai lavoratori, i responsabili aziendali all'atto della commissione degli illeciti e tanto a far data dal 28.12.2009.
A ben vedere, i lavoratori sono stati assunti alle dirette dipendenze della società
[...]
e non già del né tantomeno del CP_4 Per_16 CP_19
E proprio dalla documentazione obbligatoria prodotta dal consulente del lavoro della
, si evince che le buste paga dei lavoratori Controparte_4 Parte_10
riportano la partita IVA n. , la matricola INPS 0916313278 e la posizione INAIL P.IVA_1
2115596258, tutte riferibili alla quale formale datore di lavoro del Controparte_4
personale.
In punto di diritto, i prospetti paga fanno fede per quanto riguarda gli elementi in essi indicati, nei confronti del datore di lavoro che provvede alle annotazioni (Cass. civ., sez.
lav., sent. n. 8950/1991), hanno natura di confessione stragiudiziale ex artt. 2734 e 2735 c.c.
oltre che hanno piena efficacia di prova legale vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute (Cass. n.2239/2017). Anche il LUL – registro in cui i datori di lavoro devono annotare per ogni dipendente i dettagli riguardanti l'assunzione, le modifiche contrattuali, le retribuzioni, le presenze e le assenze e la cessazione dei rapporti di lavoro - è stato istituito dalla e Controparte_4
la sua tenuta posta a carico del suo consulente del lavoro.
E ancora, la è il soggetto che ha effettuato le comunicazioni Controparte_4
obbligatorie di assunzione e di cessazione dei rapporti di lavoro.
Ed infatti, è la stessa società che, per il tramite del proprio consulente del lavoro di fiducia ,
nella nota del 20.12.2012 (doc.19 del fascicolo di parte resistente) di riscontro al sollecito del verbale di ispezione del 3.7.2012, precisa che la nel mese di aprile 2011 Controparte_4
aveva preso in gestione la struttura dell'Antica Masseria dell'Alta RG e che “in data 6
marzo 2012, a seguito del verbale di mancato accordo sindacale stipulato presso l'Ufficio Vertenze
Collettive della Provincia di Bari, sono state inviate a tutto il personale dipendente della struttura
dell'Antica Masseria, a mezzo raccomandata postale con r/r le lettere di licenziamento collettivo per
cessazione di attività a seguito della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 L. n.223/1991”.
Nella stessa nota il consulente del lavoro della società trasmetteva al Servizio ispettivo via fax la scheda contenente gli indirizzi dei lavoratori dipendenti occupati presso la struttura dell'Alta RG e alle dipendenze della società al fine di evidenziare Controparte_4
la data di effettivo licenziamento, oltre che di assunzione (il datore di lavoro è tenuto a comunicare con modalità telematica entro le ore 24 che precedono l'ingresso del dipendente in azienda l'assunzione di ogni lavoratore mediante la compilazione del modello unificato
LAV il quale richiede informazioni legate ai dati anagrafici del datore lavoro, del lavoratore,
le date di assunzione e cessazione).
Ebbene , tutti i modelli UNILAV di assunzione e di cessazione, prodotti dal consulente del lavoro della società, indicano come datore di lavoro la il codice fiscale Controparte_4
o partita IVA della stessa società , la sua sede legale . P.IVA_1
E' chiaro che in nessuna documentazione obbligatoria di lavoro ed in nessun contratto di assunzione compare il nome del o del a conferma che questi ultimi non Per_16 CP_19
rivestivano certo il ruolo di datore di lavoro . E' altrettanto chiaro che la non poteva trincerarsi dietro le figure dei Controparte_4
consulenti e o addirittura dietro l'Agenzia, per fare ricadere su questi le Per_16 CP_19
conseguenze dell'inosservanza di obblighi che, per legge, non potevano che ricadere esclusivamente su di essa in quanto datore di lavoro.
Del resto, a ben vedere , il contratto di comodato prevede al punto 16 che “Con i predetti
professionisti (cioè sarà stipulato apposito contratto con la società comodataria Per_16 CP_19
con oneri a carico dell' ”. CP_18
Né la selezione e formazione del personale quale prerogativa del (all. 8) avrebbe Per_16
potuto esonerare la comodataria dalla regolarizzazione delle assunzioni e dalla corretta gestione del rapporto di lavoro con il personale.
A fortiori , quindi, la aveva un rapporto contrattuale con i lavoratori e Controparte_4
ne costituiva il datore di lavoro .
Ne consegue l'infondatezza della tesi per cui gli autori delle violazioni sarebbero altri soggetti e non gli amministratori giudiziari.
11. Passando ad esaminare più nel dettaglio le singole violazioni contestate si osserva quanto segue.
12. In merito alla violazione contestata sub A) art. 3, comma 3 del d.l. 463/83 convertito con modificazioni, nella legge 638/83, “per aver impedito ai funzionari l'esercizio dei poteri di
vigilanza”,
i ricorrenti ne ravvisano l'insussistenza.
Invero essi non sarebbero stati a conoscenza della prima richiesta di documentazione formulata in sede di accesso ispettivo del 3.07.2012 mai inviata loro.
Inoltre la nota di sollecito del 26.11.12 non conteneva il dettaglio dei documenti richiesti e,
comunque, con nota pec del 20.12.12, essi , per il tramite del suo consulente, aveva inviato quanto richiesto.
Pertanto, poiché ad integrare la fattispecie rileverebbe l'impedimento e non il ritardo,
l'ordinanza era erronea.
12.1. Il motivo è infondato. Giova evidenziare che gli accertamenti erano iniziati con la trasmissione del verbale ispettivo BA35/2012-28 del 03.07.2012 attraverso racc. a.r. prot. 53729 del 04.07.2012,
notificata il 09.07.2012, nei confronti della con sede legale alla Via Controparte_4
Frascati n. 49 in Monte Porzio Catone (Roma).
Con il suddetto verbale si diffidava la società ad esibire la documentazione ivi indicata entro il termine di 10 giorni (ALL. 4 ).
Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti è documentata in atti la rituale ricezione del verbale in data 9.07.12.
Al predetto verbale, in assenza della esibizione della documentazione richiesta nei termini assegnati, era seguito il sollecito con nota prot. 101820 del 21.11.2012 (doc. 9 del fascicolo di parte resistente), regolarmente ricevuto dalla società il 26.11.2012, nel quale si diffidava la stessa ad esibire la predetta documentazione entro 10 giorni (quindi entro il 6.12.2012),
preavvertendola che, in difetto, si sarebbe proceduto con i provvedimenti di competenza ex art.3 del D.L. 12/9/83 n.463, conv. in L. 11/11/83 n.638.
Non avendo la società adempiuto all'obbligo di presentazione nei termini suddetti, il personale ispettivo ha, pertanto, correttamente emesso il verbale unico del 14.01.2013 per la violazione sull'impedimento all'attività di vigilanza.
La predetta documentazione , infatti, era stata trasmessa solo il 20.12.2012 (doc. 10 fascicolo di parte resistente) e, quindi, ben oltre i termini assegnati dall' . Controparte_21
In punto di diritto, l'art. 3 co. 3 del d.l. 463/83 convertito con modificazioni nella legge 638/83
che si assume essere stato violato, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di parte opponente, non opera alcun distinguo tra “impedimento” e “mero ritardo” ai fini della comminazione della sanzione.
Difatti in esso si legge: “I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari
dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1 l'esercizio dei poteri di
vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle Amministrazioni da cui questi
dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da L. 500.000 a lire 5 milioni, ancorché
il fatto costituisca reato…”.
Di qui, la legittimità della sanzione comminata. 13. In ordine alla violazione contestata sub B) art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 73/2002, modificata dall'art. 4 della legge n. 183/2010 (in vigore dal 24/11/2010) “per aver impiegato i lavoratori sotto indicati per il numero di giornate a fianco di
ciascuno indicati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” e alla violazione contestata sub C) art. 3, comma 3 della legge 73/02, sostituito dall'art. 4, comma
1, legge 183/10, “per avere, il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del lavoro domestico,
impiegato i lavoratori subordinati di seguito elencati, senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro presso il centro per l'impiego”, si espone quanto segue.
Parte opponente si duole, innanzitutto, del fatto che ogni aspetto concernente l'assunzione dei lavoratori e le relative comunicazioni agli organi deputati era nell'esclusiva disponibilità
del (cui competeva la selezione del personale) e (cui competevano i Per_16 CP_19
compiti più squisitamente contabili).
Ancora ,gli opponenti si dolgono dell'incongruità dell'accertamento operato in sede di ispezione perché basato sulle mere dichiarazioni dei lavoratori successive al “presunto
periodo non regolarizzato”, le quali “non trovano alcun riscontro documentale” (cfr. pag. 25
ricorso).
A detta di parte ricorrente “appare improbabile che la società avesse proceduto a CP_4
immettere forza lavoro irregolarmente prima dell'apertura dell'attività ricettiva (22.04.2011) e prima
di sottoscrivere il contratto con il maestro (09.04.2011), al quale per espressa prescrizione Per_16
dell' era affidata la selezione, formazione e gestione del personale” aggiungendo che “il dott. CP_18
solo in data 21.04.2011 ha trasmesso al consulente del lavoro la documentazione necessaria CP_19
all'assunzione dei lavoratori” e che “la struttura fino alla data del 22.04.2011 risultava inattiva e
chiusa al pubblico” per cui era ben possibile che “gli stessi lavoratori regolarmente assunti in data
22.04.2011 avessero svolto una prestazione di natura occasionale”
Invero anche tali censure sono prive di fondamento alla luce delle risultanze degli accertamenti ispettivi.
Dalle dichiarazioni rese dalla maggior parte dei lavoratori è emerso che, agli stessi, prima della regolare instaurazione del rapporto di lavoro, la società aveva fatto Controparte_4 osservare il c.d. periodo di prova facendoli sostanzialmente lavorare in nero per alcune giornate senza una preventiva comunicazione di instaurazione della prestazione lavorativa.
Non può non rilevarsi come le dichiarazioni raccolte nell'immediatezza dell'accesso abbiano i connotati della spontaneità, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere, in via esclusiva, ricostruito secondo il seguente paradigma:
a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni,
quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
e) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass.,
n. 166/14).
Ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale(ex multis, Cass.,
SS.UU., n. 17355/09; conf. Cass. civile, sez. VI, n. 15890/17; Tribunale Milano sez. I, n.
12643/13). Viceversa, detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, nè dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Trib. Bari sez. III, n. 1141/17; Trib. Bari sez. III, n. 581/17).
Nel caso in esame, ciò che hanno accertato i verbalizzanti è frutto delle dichiarazioni degli stessi lavoratori che spontaneamente, senza mai rettificarle , hanno riferito il momento a partire dal quale era iniziato il rapporto lavorativo nonché l'orario svolto.
Tali dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, assumono i connotati della spontaneità
e veridicità e non sussiste ragione alcuna per ritenerle inidonee a fondare la sussistenza dell'illecito contestato.
Si consideri, infatti, che, in materia di accertamenti previdenziali, le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai lavoratori presentano un apprezzabile grado di attendibilità
in quanto spontanee e prive di condizionamento da parte del datore di lavoro, stante il minore grado di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite e, ove esse siano univoche, non abbisognano di essere confermate, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Risulta, peraltro, inverosimile che i lavoratori sentiti in sede di accesso ispettivo non avessero contezza del giorno di inizio dell'attività lavorativa ovvero della società in favore della quale la stessa era stata prestata, senza peraltro fare emergere, anche nel corso del presente giudizio, elementi che possano inficiare le dichiarazioni rese.
Peraltro, molti dei lavoratori che hanno presentato le richieste di intervento sono stati risentiti dai funzionari ispettivi in momenti successivi: tutti dichiaravano di essere stati alle dipendenze della “ con sede in Monteporzio Catone (RM) alla Via Frascati, 49 Controparte_4
esercente attività alberghiera e ristoratrice in Altamura presso la struttura denominata Antica
Masseria dell'Alta RG”.
In ordine alla quantificazione della sanzione correlata alla violazione sub B), parte opponente eccepisce che, essendo avvenuto il primo accesso ispettivo in data 22.06.2012 ed essendosi concluso in data 12.04.2013, la normativa applicabile ratione temporis avrebbe dovuto individuarsi nel regime attuato dalla l. 183/2010 art. 4, in vigore dal 24.11.2010 al 23.12.2013, che prevedeva un' ipotesi sanzionatoria attenuata nel caso in cui il datore di lavoro avesse regolarizzato il rapporto solo successivamente rispetto all'effettiva instaurazione e soltanto in parte, ovvero quando abbia fatto svolgere al lavoratore un periodo in nero pur a fronte di un periodo di regolare occupazione.
Anche tale doglianza non è fondata giacchè la suddetta normativa si applica nel caso in cui,
all'atto dell'accesso ispettivo, il pubblico ufficiale trovi un lavoratore regolarmente impiegato o assunto presso l'azienda ispezionata che dichiari di aver svolto in precedenza un pregresso periodo in nero.
Nel caso di specie, la neppure dopo l'accertamento ispettivo, ha Controparte_4
regolarizzato i lavoratori per quel pregresso periodo in nero ed all'atto dell'accesso ispettivo i lavoratori ormai non erano più in servizio presso la struttura .
Di qui la legittimità della sanzione irrogata e la non applicabilità della citata legge 183/2010.
14. In ordine alla violazione contestata sub D) art. 1 legge 4/53, “per aver omesso di consegnare
all'atto della corresponsione della retribuzione il prescritto prospetto paga ai lavoratori di seguito
elencati per 24 periodi”, i ricorrenti assumono ancora una volta che la condotta sarebbe ascrivibile a coloro che avevano la gestione operativa e contabile del personale e cioè il ed il Per_16 CP_19
In particolare essi si erano dotati del Libro Unico del Lavoro, come sostituto del prospetto paga, sicchè, al più, la condotta che poteva essere loro ascritta era quella di omessa o infedele tenuta dello stesso e, poiché esso era stato regolarmente tenuto, la mancata consegna del prospetto paga all'atto della corresponsione della retribuzione non poteva che ricadere su chi materialmente vi provvedeva, ossia il ed il Per_16 CP_19
Anche tale censura non coglie nel segno .
Invero, l'ipotesi sanzionatoria contestata prevista dall'art. 1 della l. n. 4 del 5 gennaio 1953
stabilisce chiaramente che è obbligo del datore di lavoro consegnare la busta paga al dipendente al momento della corresponsione della retribuzione.
Nel caso di specie, il datore di lavoro è da individuarsi esclusivamente nella società CP_4
in persona dei rappresentanti legali e amministratori,
[...] Parte_1 Parte_2
sicchè la commessa violazione è giuridicamente riconducibile solo alla stessa.
[...] Né è possibile invocare , a propria esimente, la circostanza che essi risiedessero fuori regione.
Peraltro è chiaro anche l' art. 3 della citata legge il quale stabilisce che “Il prospetto paga deve
essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione”.
Ancora una volta, a prescindere dall'esistenza di un consulente contabile quale il CP_19
la consegna del prospetto paga ovvero la sua omissione è obbligo riconducibile alla figura del datore di lavoro che è , appunto, l'unico soggetto da cui proviene la busta paga e su cui gravano in esclusiva tutti gli obblighi correlati.
15. Con riguardo alla violazione contestata sub E) art. 39, commi 1 e 2 del d.l. 112/08,
convertito con modificazioni nella legge 133/08 (in vigore dal 18/08/08 a seguito del d.m.
9/7/08 pubblicato in g.u. del 18/8/2008), “per aver omesso di registrare sul libro unico del lavoro i
dati relativi ai lavoratori indicati nei punti b) e c) eccetto e per Persona_8 Persona_10
5 mensilità” e alla violazione contestata sub F) art. 39, commi 1 e 2 del d.l. 112/08, convertito con modificazioni nella legge 133/08 (in vigore dal 18/08/08 a seguito del d.m. 9/7/08
pubblicato in g.u. del 18/8/2008), “per aver infedelmente registrato sul LUL, fatti salvi i casi di
errore materiale, i dati relativi ai lavoratori e per il 4/3/2012 e Persona_8 Persona_10
alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti
retributivi, previdenziali e fiscali”, deve rilevarsi quanto segue.
In ordine alle predette violazioni, i ricorrenti reiterano l'argomentazione che le condotte sarebbero ascrivili ai due consulenti.
Sul punto si possono richiamare le considerazioni svolte in precedenza .
Ancora gli opponenti assumono la genericità della contestazione per la mancanza, nell'atto impugnato, di qualsivoglia riferimento ai presunti periodi in cui sarebbe stata omessa, da parte del datore di lavoro, la registrazione sul LUL dei dati relativi ai lavoratori nonché i dati dei medesimi.
Deve , tuttavia, osservarsi che , dovendo accertarsi la sussistenza del fatto materiale che integra le violazioni addebitate, sono irrilevanti eventuali vizi asseritamente propri dell'atto amministrativo denunciati dalla parte ricorrente con riferimento ai verbali di accertamento ispettivo, ovvero alle ordinanze di ingiunzione, atteso che, secondo la giurisprudenza: "In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura
un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della
pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la
legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della L.
24 novembre 1981, n. 689 (nella specie applicabile "ratione temporis"), il giudice ha il potere - dovere
di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del
provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito
della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo
i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale
insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici".
(Cass. 6778/2015, Cass. S.U. 1786/2010, Cass. n. 9251/2010 e, da ultimo, Cass. n. 11300/2018 e da ultimo 21146/2019).
Avuto riguardo, quindi, all'oggetto del giudizio, sono irrilevanti -in quanto inidonei ad escludere la responsabilità per le violazioni oggetto di accertamento e non identificativi di una lesione del diritto di difesa non altrimenti specificata-, eventuali vizi del verbale ovvero delle ordinanze di ingiunzione opposte quali, in particolare, l'incompleta indicazione dei periodi in cui è stata omessa, da parte del datore di lavoro, la registrazione sul LUL dei dati relativi ai lavoratori nonché i dati dei medesimi.
Trattasi, infatti, di eventuali vizi che, anche qualora sussistenti, non valgono, da soli, a determinare la nullità dell'ordinanza di ingiunzione opposta nella misura in cui, avendo il giudizio ad oggetto il rapporto anziché l'atto amministrativo, il giudice deve procedere all'accertamento della sussistenza della violazione sostanziale .
16. In ordine alla violazione contestata sub G) artt. 33, 37 e 82 del dpr 797/1955, modificato dalla legge 1038/1961, “per non aver versato gli assegni familiari per i lavoratori Persona_11
Persona_2 Persona_12 Controparte_9 Persona_13 Persona_4 Per_1
E , per i mesi indicati nel verbale unico n. ba35/2013 – 3 – 05
[...] Persona_14 Parte_5 del 6/5/2013” si svolgono le seguenti considerazioni.
Oltre a ritenere responsabili della condotta i due consulenti, i ricorrenti sostengono l'insussistenza della violazione contestata. Infatti il periodo in cui sarebbe stata omessa la corresponsione degli assegni familiari sarebbe il periodo compreso tra il mese di gennaio e maggio del 2011 tuttavia in quel periodo i lavoratori in oggetto ( Persona_11 Persona_2 Persona_12 [...]
E ) CP_9 Persona_13 Persona_4 Per_1 Persona_14 Parte_5
non erano alle dipendenze della società e non vi sarebbe, comunque, la Controparte_4
prova che ne avessero fatto domanda.
La doglianza è infondata.
Invero il periodo di riferimento non è gennaio 2011-maggio 2011 quanto gennaio 2012-
maggio 2012 così come rettificato dall'opposta nella comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica (all. 16 parte resistente).
Pertanto il periodo di riferimento da prendere in considerazione ai fini della valutazione della legittimità dell'ordinanza ingiunzione con riferimento alla citata violazione (laddove il verbale unico del 6.05.13 è affetto da un mero errore materiale) è quello in cui tutti i predetti lavoratori erano formalmente alle dipendenze della Controparte_4
Né può attribuirsi rilevanza dirimente alla domanda dell'emolumento da parte dei lavoratori là dove la circostanza che le somme siano state portate a conguaglio nel modello inviato all'Inps ne fa dedurre la richiesta .
Di qui la legittimità della contestazione.
17. Con la violazione contestata sub H) art. 1 comma 1 d.l. 633/79 (convertito in legge 33/80)
l' sanziona i ricorrenti “per non aver versato l'indennità di malattia ai lavoratori CP_1
, , Persona_2 CP_11 Parte_8 Parte_12 Parte_6
E per i mesi indicati nel verbale unico n. Persona_11 Persona_15 Parte_13
ba35/2013 – 3 – 05 del 6/5/2013 al punto 7)”.
Sul punto gli opponenti evidenziano, da un lato, che la violazione de qua sarebbe attribuibile ai consulenti per difetto di qualsiasi potere da parte loro e, dall'altro, che sarebbe insussistente poiché nel periodo tra gennaio e il 18.04.2011, contemplato nel verbale ispettivo , non vi era alcun lavoratore assunto ed a cui favore versare l'indennità di malattia. Ebbene, in merito alla citata contestazione si possono richiamare le suesposte argomentazioni valevoli sia per l'omessa erogazione degli assegni familiari che per l'omessa erogazione dell'indennità di malattia.
18. Da ultimo gli opponenti si sono soffermati sulla violazione contestata sub I) art. 4/bis del d.lgs n. 181/2000, introdotto dall'art. 6 , comma 1, del d. lgs. n. 297/2002, “per non aver
consegnato ai dipendenti menzionati di cui ai punti B) e C) e ai lavoratori e Parte_9 PT
(per le 108 violazioni di cui a verbale unico del 6/5/2013) all'atto dell'assunzione, prima
[...]
dell'immissione al lavoro, una dichiarazione sottoscritta, contenente i dati della registrazione
effettuata nel libro matricola, nonchè nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo, per aver
omesso di indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzioni, i termini del preavviso del
licenziamento e la durata normale, giornaliera e settimanale di lavoro” e sulla violazione contestata sub L) art. 21, comma 1 legge n. 264/1949, modificato dall'art. 6 del d.lgs n. 297/2002 “per non
aver comunicato entro i cinque giorni, al competente centro per l'impiego, la cessazione avvenuta il
23/7/2012 del rapporto di lavoro instaurato con i dipendenti , Controparte_5 Parte_4
e e la cessazione avvenuta il 28/3/2012 della lavoratrice ”. Persona_14 Per_1 CP_10
Ebbene, con riferimento alle suddette violazioni i ricorrenti non invocano l'insussistenza delle stesse quanto piuttosto, ancora una volta, l'ascrivibilità delle inosservanze ai due consulenti essendo essi meri esecutori delle decisioni assunte dai predetti di concerto con l'Agenzia.
Deve, però, nuovamente sottolinearsi come la figura della non possa CP_4 CP_4
ridursi a quella di un datore di lavoro privo di poteri di decisione e gestione anche perché
la stessa ha consapevolmente accettato l'incarico.
Leggendo, peraltro, la nota dell' del 25.02.2011 non emerge certo la proposta di CP_18
concepire la come soggetto passivo di decisioni da lasciare assumere Controparte_4
aliunde.
L'obiettivo è stato quello di garantire la continuità dell'attività imprenditoriale salvaguardando prima di tutto il know how ed i posti di lavoro della struttura in Altamura
sia pure con la collaborazione , nei limiti delle sue competenze, dello chef che altro Per_16
non avrebbe potuto fare se non guidare e gestire il solo settore della ristorazione. 19. In ragione di tutto quanto suesposto l'opposizione risulta infondata e, in quanto tale,
deve essere respinta anche con riferimento alla domanda subordinata di rideterminare le sanzioni con riferimento al lavoro nero o, comunque, mantenerla nel minimo edittale.
A parte la genericità della domanda (il riferimento alla lett. A non appare pertinente), in ogni caso le violazioni sono risultate fondate.
Le ingiunzioni in parola erano state emesse a seguito di accertamento ispettivo eseguito dal
22.06.2012 al 12.04.2013 da funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro di Bari presso i luoghi dell'Antica Masseria Alta RG (ex Parco dei Templari) e scaturito dalle denunce di n. 13 lavoratori (presentate in data 24.05.2012) i quali avevano lamentato la mancata corresponsione delle retribuzioni delle mensilità da gennaio 2012 in poi, delle spettanze dovute per ferie, dei ratei di tredicesima e quattordicesima e del T.F.R. da parte del datore di lavoro in persona dei legali rappr.ti pro tempore Controparte_4 Parte_1
e . Parte_2
Riscontrate le denunciate irregolarità, l'esito dell'espletato accertamento era stato trasfuso nei verbali di accertamento n. BA35/2013-3-03 del 14.01.2013 e n. BA35/2013-3-05 del
06.05.2013) e poi confluiti nelle ordinanze-ingiunzioni oggi impugnate.
20. Nulla va disposto a titolo di spese di lite sul presupposto che l'ente resistente si è
costituito a mezzo del proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'opposizione per tutte le ragioni di cui in parte motiva;
-nulla sulle spese.
Così deciso in Bari il 3.04.2025
Il Giudice
Cristina Fasano